La riforma RC auto è entrata nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, approvato dal Consiglio dei ministri a fine luglio e presentato alla Camera a settembre come atto C. 3120. Dentro c’è una delega al governo che promette un premio “più proporzionato al rischio effettivamente assunto”, un bonus/malus rivisto e meno peso alla provincia di residenza. Detta così sembra una rivoluzione già in arrivo sulla prossima polizza. Non lo è: il disegno di legge fissa gli obiettivi, ma le regole vere le scriveranno decreti legislativi che oggi non esistono ancora.
Il DDL concorrenza 2026 (C. 3120, presentato alla Camera il 28 settembre 2026) conferisce al governo una delega per riformare l’RC auto: premio più legato al rischio reale, risarcimento diretto più efficiente, lotta a frodi ed evasione dell’obbligo. Il testo deve ancora essere assegnato alla commissione e approvato da Camera e Senato; poi serviranno i decreti attuativi. Per ora la tua polizza segue le regole di sempre: classi di merito CU da 1 a 18, RC familiare, sconti per la scatola nera. Il prezzo medio pagato nel secondo trimestre 2026 è di 422 euro (IVASS), con 255 euro di differenza tra Napoli e Aosta.
Indice
- Cosa dice davvero il DDL concorrenza sulla RC auto
- Delega e decreti: perché non cambia nulla subito
- I tempi realistici
- Come funziona oggi il bonus/malus
- RC familiare e attestato di rischio
- Scatola nera e sconti obbligatori
- Il peso della provincia: i numeri IVASS
- Tre esempi pratici
- Cosa conviene fare adesso
- Domande frequenti
Cosa dice davvero il DDL concorrenza sulla RC auto
La fonte da cui partire è il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 182 del 23 luglio 2026. Il disegno di legge, proposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, si occupa soprattutto di distributori di carburante, emittenti locali e agenti immobiliari. La parte sull’assicurazione auto sta in una frase sola, che vale la pena leggere per intero: «È conferita al Governo una delega per la riforma dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, finalizzata a rendere il premio più proporzionato al rischio effettivamente assunto, a migliorare il funzionamento del risarcimento diretto e a rafforzare il contrasto alle frodi assicurative e all’evasione dell’obbligo di assicurazione».
Gli obiettivi ufficiali sono quindi quattro: un premio che rifletta meglio il rischio della singola persona, un risarcimento diretto (quello in cui ti rimborsa la tua compagnia e non quella di chi ti ha colpito) che funzioni meglio, meno truffe e meno auto che circolano senza assicurazione. Il comunicato non nomina esplicitamente il bonus/malus né la provincia di residenza.
Quei dettagli arrivano dalla stampa specializzata, che a luglio ha descritto la bozza del provvedimento: tra i criteri ci sarebbe la revisione del sistema bonus/malus, da costruire su una maggiore disponibilità di dati e su metodi di valutazione del rischio più evoluti, per valorizzare la guida virtuosa e ridurre il peso relativo delle variabili indirette, a partire da quella territoriale. Le stesse ricostruzioni indicano in nove mesi dall’entrata in vigore della legge il termine per adottare i decreti. Sono indicazioni coerenti con il comunicato, ma al momento in cui scriviamo il testo dell’atto C. 3120 non è ancora consultabile sul sito della Camera: vanno lette come contenuti della bozza, non come norma.
Delega e decreti: perché non cambia nulla subito
Una legge delega non tocca direttamente il Codice delle assicurazioni private. Funziona come un mandato: il Parlamento dice al governo “puoi riscrivere questa materia, entro questo termine, rispettando questi principi”. Le regole concrete, quelle che decidono quante classi perdi dopo un incidente o quanto conta la tua provincia, saranno nei decreti legislativi che il governo dovrà scrivere dopo. E prima di arrivare alle polizze passeranno quasi certamente anche dai regolamenti dell’IVASS, l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, che già oggi definisce il funzionamento delle classi di merito.
C’è poi un limite che la delega non può superare: le compagnie restano libere di fissare le proprie tariffe. Una riforma può cambiare le regole del bonus/malus, gli sconti obbligatori, gli strumenti antifrode, ma non può stabilire per decreto che un automobilista di Napoli pagherà quanto uno di Aosta. Può ridurre il peso della residenza solo se dà alle compagnie altri dati altrettanto affidabili per stimare il rischio.
I tempi realistici
Il calendario finora è questo: approvazione in Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026, presentazione alla Camera il 28 settembre 2026 con il numero C. 3120, a firma dei ministri Urso e Pichetto Fratin. Secondo la scheda dell’atto sul sito della Camera, all’inizio di ottobre il disegno di legge risulta ancora “da assegnare”, cioè non ha iniziato l’esame in commissione.
Da qui servono la discussione e il voto alla Camera, poi il passaggio al Senato. Le leggi annuali sulla concorrenza degli anni scorsi hanno sempre impiegato diversi mesi per completare l’iter, e il testo può essere modificato lungo la strada, anche nella parte sulla RC auto. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte il termine per i decreti legislativi (nove mesi, secondo la bozza), che a loro volta richiedono i pareri delle commissioni parlamentari. Infine vanno adeguati i regolamenti IVASS e le tariffe delle compagnie.
Mettendo in fila le tappe, è difficile immaginare effetti sulle polizze prima del 2027 inoltrato, e non è escluso che si vada oltre. È una nostra stima basata sull’iter, non una data fissata da qualche norma. Chi rinnova l’assicurazione nei prossimi mesi lo farà con le regole attuali, che conviene conoscere bene.
Come funziona oggi il bonus/malus
Il sistema in vigore si basa sulla classe di merito di conversione universale, la classe CU, che va da 1 (la migliore) a 18 (la peggiore). La disciplina è nel Provvedimento IVASS n. 72 del 2018. Chi assicura per la prima volta un veicolo appena immatricolato o appena acquistato entra in classe 14, salvo i casi coperti dalla RC familiare. Chi non presenta i documenti del veicolo finisce direttamente in classe 18.
La regola di evoluzione è semplice da ricordare: un anno senza sinistri con responsabilità principale fa scendere di una classe, un sinistro con colpa fa salire di due, e con più sinistri si sale ancora di più fino al tetto di 18. Ogni compagnia ha poi le sue classi interne e una tabella che le collega alla classe CU, che però resta il riferimento valido quando cambi assicurazione.
| Classe CU di partenza | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 8 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 |
Fonte: IVASS, Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018, Tabella 1 (estratto). La tabella completa copre tutte le classi da 1 a 18 e prevede anche la colonna “4 sinistri o più”.
Il limite del sistema, ed è proprio quello che la riforma dice di voler correggere, è che conta solo se hai causato un incidente risarcito. Due automobilisti in classe 1 hanno la stessa classe anche se uno guida in modo prudente e l’altro passa le giornate a frenare all’ultimo momento. A distinguere i due oggi può essere solo la scatola nera, ed è facoltativa.
C’è una regola di garanzia da tenere presente: secondo l’articolo 134, comma 4-ter del Codice delle assicurazioni, la compagnia non può peggiorare la tua classe prima di aver accertato la tua responsabilità, che è quella del “responsabile principale” del sinistro. Se la responsabilità non si riesce a stabilire, si divide in parti uguali tra i conducenti coinvolti ai fini della classe. Ed è obbligatorio comunicarti tempestivamente ogni variazione peggiorativa.
RC familiare e attestato di rischio
La cosiddetta RC familiare, evoluzione della vecchia legge Bersani, è nell’articolo 134, comma 4-bis del Codice delle assicurazioni private. Quando una persona già assicurata, o un familiare stabilmente convivente, acquista un ulteriore veicolo, anche di tipo diverso (per esempio una moto dopo un’auto), la compagnia non può assegnargli una classe peggiore di quella risultante dall’ultimo attestato del veicolo già assicurato. Vale sia per i nuovi contratti sia per i rinnovi.
La condizione è che non ci siano stati sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi cinque anni, in base all’attestato di rischio. Questo vincolo è stato aggiunto con le modifiche del decreto-legge 124 del 2019, lo stesso che ha esteso il beneficio ai veicoli di tipologia diversa. Esiste anche un contrappeso: se chi ha ottenuto la classe migliore per un veicolo di tipologia diversa causa un sinistro con colpa esclusiva o principale che porta a un risarcimento superiore a 5.000 euro, alla scadenza successiva la compagnia può alzargli la classe fino a cinque unità in più, solo su quel veicolo.
L’attestato di rischio è il documento che certifica tutto questo: classe CU, classe interna e storia dei sinistri. È elettronico, la compagnia lo acquisisce da una banca dati, e dal 2026 segue il modello europeo con una sezione dedicata al bonus/malus italiano. Ne abbiamo parlato nella guida sull’attestato di rischio europeo 2026. Se la riforma introdurrà dati di guida nella valutazione del rischio, è molto probabile che passeranno anche da qui.
Scatola nera e sconti obbligatori
L’articolo 132-ter del Codice delle assicurazioni elenca i casi in cui la compagnia deve riconoscere uno sconto: se accetti l’ispezione del veicolo a spese della compagnia, se installi (o hai già, ed è portabile) una scatola nera o un dispositivo equivalente che registra l’attività del veicolo, se monti un dispositivo che blocca l’avvio del motore quando il tasso alcolemico supera i limiti. Lo sconto è deciso dalla compagnia secondo criteri fissati dall’IVASS, deve essere “significativo” e va indicato nel preventivo in euro e in percentuale.
La stessa norma prevede uno sconto aggiuntivo per chi abita nelle province che l’IVASS individua come più care e più colpite dai sinistri, a patto di non aver causato incidenti con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi quattro anni e di installare la scatola nera. E chi ha la scatola nera, in caso di sinistro, deve avere peggioramenti di classe e aumenti di premio inferiori a quelli applicati agli altri (articolo 134, comma 4-ter.1).
In altre parole, un pezzo di “premio legato alla guida” esiste già. Il problema è che lo usano in pochi: secondo la Comunicazione statistica IVASS n. 7/2026, nel secondo trimestre 2026 la scatola nera era installata sul 16,0% delle autovetture, contro il 17,2% di un anno prima. La diffusione è molto concentrata al Sud: 53,9% a Caserta, 43,1% a Napoli. Per capire quanto può far risparmiare e cosa registra, c’è la nostra guida alla scatola nera assicurativa.
Il peso della provincia: i numeri IVASS
L’indagine IPER dell’IVASS misura i prezzi effettivamente pagati, non i listini. Nel secondo trimestre 2026 il prezzo medio della RC auto per le autovetture è di 422 euro, in crescita dell’1,6% in un anno e in calo dello 0,4% rispetto al primo trimestre; al netto dell’inflazione il calo annuo è dell’1,3%. Il 91% dei contratti ha uno sconto, in media di 212 euro, pari al 38,8% del premio di tariffa.
La differenza fra territori resta pesante. A Napoli si pagano in media 255 euro in più che ad Aosta: 595,5 euro contro 340,3 nelle tavole IVASS. Il divario però si sta riducendo: meno 3,5% in un anno e meno 46,8% rispetto al secondo trimestre 2014. La classifica completa, provincia per provincia, è nel nostro articolo sulle tariffe RC auto per provincia.
| Indicatore (II trimestre 2026) | Valore |
|---|---|
| Prezzo medio RC auto autovetture | 422 euro (+1,6% in un anno) |
| Provincia più cara: Napoli | 595,5 euro |
| Aosta | 340,3 euro |
| Differenza Napoli-Aosta | 255 euro (−46,8% rispetto al 2014) |
| Contratti con sconto | 91%, sconto medio 212 euro |
| Auto con scatola nera | 16,0% (17,2% un anno prima) |
Fonte: IVASS, Comunicazione statistica n. 7/2026 (indagine IPER, pubblicata il 24 settembre 2026) e tavole provinciali.
Perché la provincia pesa tanto? Perché la tariffa riflette la frequenza e il costo dei sinistri denunciati nella zona, frodi comprese. Ecco perché nella delega antifrode e variabile territoriale vanno insieme: se le frodi calano, i sinistri pagati in una provincia scendono e con loro il premio di chi ci abita. Ridurre il peso della residenza senza toccare le frodi significherebbe solo spostare il costo da un automobilista all’altro.
Tre esempi pratici
I tre casi che seguono sono esempi costruiti da noi per mostrare come funzionano le regole attuali. Le classi sono calcolate con la tabella IVASS; i premi in euro dipendono dalla compagnia e qui non li indichiamo apposta.
1. Un incidente con colpa partendo dalla classe 4
Marco è in classe CU 4 e causa un tamponamento con responsabilità principale. Al rinnovo passa in classe 6, mentre senza l’incidente sarebbe sceso in classe 3. Per tornare in classe 1 dalla 6 gli servono cinque anni consecutivi senza sinistri con colpa (6, 5, 4, 3, 2, 1). Se avesse avuto la scatola nera, la legge già oggi impone che peggioramento della classe interna e aumento del premio siano inferiori a quelli applicati agli altri. Con un bonus/malus che “valorizza la guida virtuosa”, come promette la delega, è proprio su casi come questo che si potrebbe vedere la differenza: un singolo incidente pesa meno se i dati dicono che di solito guidi bene. Ma come, e quanto, lo stabiliranno i decreti.
2. La figlia neopatentata e la RC familiare
Giulia ha 19 anni, vive con i genitori e compra la sua prima auto. Il padre è in classe 1 e negli ultimi cinque anni non ha avuto sinistri con responsabilità. Grazie all’articolo 134, comma 4-bis, la compagnia deve assegnare anche alla polizza di Giulia la classe 1 invece della 14. Attenzione però: la classe è la stessa, il premio no. La norma garantisce a Giulia le condizioni riservate agli assicurati con le sue stesse caratteristiche di rischio, quindi la compagnia può tenere conto dell’età e dell’esperienza. Se il padre avesse avuto un sinistro con colpa tre anni fa, il beneficio non spetterebbe. Per gli altri accorgimenti c’è la guida all’RC auto per neopatentati.
3. Stesso profilo, due province diverse
Prendiamo due automobilisti con la stessa classe e la stessa auto, uno a Napoli e uno ad Aosta. Le medie IVASS non riguardano profili identici, quindi non dicono quanto pagherebbero esattamente loro due, ma raccontano bene la distanza: 255 euro in media fra le due province. L’automobilista napoletano ha già oggi una leva che quello di Aosta non ha: se non ha causato sinistri con colpa negli ultimi quattro anni e installa la scatola nera, ha diritto allo sconto aggiuntivo previsto dall’articolo 132-ter per le province a maggiore sinistrosità. L’importo lo decide la compagnia nei criteri IVASS. Cosa farà la riforma per ridurre ancora il divario non è scritto da nessuna parte: la delega indica la direzione, non la misura.
Cosa conviene fare adesso
Aspettare la riforma prima di cambiare polizza non ha senso: i tempi sono lunghi e nessuno oggi può dire se il tuo premio scenderà o salirà. Conviene invece usare bene gli strumenti che già esistono. Al rinnovo controlla sull’attestato di rischio la tua classe CU e verifica, se c’è un’auto o una moto nuova in famiglia, di aver ottenuto la RC familiare. Chiedi in preventivo lo sconto per la scatola nera, che deve essere scritto in euro e in percentuale, e valuta se ti conviene: lo sconto va confrontato con quello che accetti di condividere sui tuoi dati di guida.
Confronta più offerte, perché lo stesso profilo può avere prezzi molto diversi da una compagnia all’altra: l’IVASS rileva sconti medi che vanno dall’11,2% a circa il 55,6% del premio di tariffa a seconda dell’impresa. La nostra checklist per confrontare cinque preventivi RC auto serve proprio a questo. E se hai un veicolo che resta fermo per mesi, ricorda che dal 2026 sono già operative alcune novità concrete, come la sospensione della RC auto per i veicoli non utilizzati e le polizze stagionali. Sul perché i premi sono cresciuti quest’anno, anche per effetto delle tasse, trovi i dettagli nell’articolo su perché la RC auto costa di più nel 2026.
Una cosa da tenere d’occhio è l’assegnazione del C. 3120 alla commissione competente della Camera: da quel momento inizieranno le audizioni, e lì compagnie, associazioni dei consumatori e IVASS diranno come immaginano il nuovo bonus/malus. Aggiorneremo questo articolo a ogni passaggio dell’iter.
Domande frequenti
La riforma RC auto è già in vigore?
No. Il DDL concorrenza 2026 è stato approvato dal Consiglio dei ministri a luglio e presentato alla Camera a settembre 2026 (C. 3120), dove all’inizio di ottobre risulta ancora da assegnare alla commissione. Dopo l’approvazione definitiva servono i decreti legislativi del governo.
Il bonus/malus verrà abolito?
Nessun documento ufficiale parla di abolizione. Il comunicato del governo indica l’obiettivo di un premio più proporzionato al rischio; secondo le ricostruzioni della bozza il bonus/malus verrebbe rivisto, non eliminato. Fino ai decreti restano le 18 classi CU.
Con la riforma la scatola nera diventerà obbligatoria?
Il comunicato non lo dice e oggi la scatola nera resta una scelta dell’assicurato, che in cambio ha diritto a uno sconto. Se i decreti useranno di più i dati di guida, è possibile che gli incentivi aumentino, ma un obbligo non risulta da nessun testo ufficiale.
Chi abita al Sud pagherà meno?
Ridurre il peso della variabile territoriale è uno degli obiettivi riportati per la bozza, ma senza una misura precisa. Le tariffe restano libere e il premio dipende dalla sinistrosità della zona, frodi comprese: il risultato dipenderà da come saranno scritti i decreti e da quanto funzionerà la parte antifrode.
Quando posso usare la classe di un familiare?
Quando acquisti un ulteriore veicolo, anche di tipo diverso, e tu o un familiare stabilmente convivente avete già una polizza senza sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi cinque anni. La classe è la stessa, ma il premio tiene conto delle tue caratteristiche di rischio.

