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Prescrizione debiti: dopo quanto non si pagano più multe, bollo, bollette e tasse (tabella 2026)

La prescrizione dei debiti verso Comuni, Regioni, fisco e fornitori di luce e gas non è uguale per tutti: una multa stradale si prescrive in cinque anni, il bollo auto in tre, una bolletta della luce in due, l’IRPEF può essere accertata fino a sette anni dopo. Chi riceve oggi una cartella o un conguaglio per qualcosa di molto vecchio ha buone probabilità di non doverlo pagare, ma solo se sa quale termine si applica, da quando parte e cosa lo ha interrotto nel frattempo.

📌 Articolo in breve
Multe stradali: il verbale va notificato entro 90 giorni, poi il diritto a riscuotere si prescrive in 5 anni. Bollo auto: 3 anni dalla fine dell’anno in cui andava pagato. Luce, gas e acqua: 2 anni per i consumi, ma la prescrizione va fatta valere per iscritto. IMU e TARI: accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. IRPEF: quinto anno dopo la dichiarazione, settimo se non l’hai presentata. Affitti, quote condominiali e contributi INPS: 5 anni. Ogni lettera o atto notificato fa ripartire il conteggio da zero. Una cartella non contestata non trasforma un termine breve in 10 anni (Cassazione, Sezioni Unite 23397/2016). Se paghi un debito prescritto, non puoi riavere i soldi indietro.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza fiscale o tributaria. Le normative fiscali cambiano frequentemente: verifica sempre i dati aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgiti a un commercialista.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2026. Abbiamo letto le norme nel testo vigente su Normattiva, la delibera ARERA 569/2018 e la pagina di Agenzia delle entrate-Riscossione sulla sospensione legale.

Indice

  1. La tabella dei termini 2026
  2. Prescrizione e decadenza: perché la differenza conta
  3. Multe stradali
  4. Bollo auto
  5. Bollette di luce, gas e acqua
  6. IRPEF, IMU, TARI e canone RAI
  7. Cartelle esattoriali: 5 o 10 anni?
  8. Affitti, condominio e contributi INPS
  9. Cosa interrompe la prescrizione
  10. Cosa fare se arriva una richiesta prescritta
  11. Tre esempi concreti
  12. Riforma della riscossione: cosa cambia dal 2025 e dal 2027
  13. Domande frequenti

La tabella dei termini 2026

Ecco i termini più cercati, con la norma di riferimento. Occhio alla colonna “da quando”: conta quanto la durata.

Debito Termine Da quando Norma
Multa stradale: notifica del verbale 90 giorni (360 per residenti all’estero) Dall’accertamento Art. 201 Codice della strada
Multa stradale: riscossione 5 anni Dal giorno della violazione Art. 209 CdS e art. 28 L. 689/1981
Bollo auto 3 anni Dal 1° gennaio dell’anno dopo quello in cui andava pagato (scade il 31/12 del terzo anno successivo) Art. 5 D.L. 953/1982
Luce e gas (domestici, microimprese, professionisti) 2 anni Per i consumi fatturati in ritardo L. 205/2017, art. 1 commi 4-10
Acqua 2 anni Fatture con scadenza dal 2020 L. 205/2017, art. 1 commi 4 e 10
IRPEF: accertamento 31/12 del 5° anno (7° se dichiarazione omessa) Dall’anno di presentazione della dichiarazione Art. 43 DPR 600/1973 (dal 2027 art. 293 del nuovo testo unico)
IMU, TARI e altri tributi locali: accertamento 31/12 del 5° anno successivo Dall’anno in cui andava fatto il versamento o la dichiarazione L. 296/2006, art. 1 comma 161
Tributi locali: titolo esecutivo 31/12 del 3° anno successivo Dall’anno in cui l’accertamento è diventato definitivo L. 296/2006, art. 1 comma 163
Contributi INPS 5 anni (10 in caso di denuncia del lavoratore) Dalla scadenza del versamento Art. 3 comma 9 L. 335/1995
Canoni di affitto 5 anni Da ogni singola scadenza Art. 2948 n. 3 codice civile
Quote condominiali periodiche 5 anni Da ogni singola scadenza Art. 2948 n. 4 codice civile
Canone RAI Nessun termine specifico: si fa riferimento ai 10 anni ordinari Dalla scadenza Art. 2946 codice civile (vedi sotto)
Debiti senza un termine speciale 10 anni Da quando il diritto può essere fatto valere Art. 2946 codice civile

Prescrizione e decadenza: perché la differenza conta

Nella tabella convivono due meccanismi diversi. La decadenza è il termine entro cui l’ente deve notificare un atto preciso (verbale, avviso di accertamento, cartella): se lo manca, perde il diritto, e nessun sollecito lo salva. La prescrizione, invece, riguarda il diritto di incassare e si interrompe ogni volta che il creditore si fa vivo con un atto valido: a quel punto il conteggio ricomincia da capo, per la stessa durata.

Attenzione: il giudice non può rilevare la prescrizione d’ufficio (art. 2938 del codice civile), quindi sei tu a doverla sollevare. E chi paga spontaneamente un debito prescritto non può chiedere indietro i soldi (art. 2940).

Multe stradali: 90 giorni per notificare, 5 anni per incassare

Per le multe ci sono due orologi. Il primo è la notifica: se la violazione non è contestata sul posto, come con autovelox e telecamere, il verbale va notificato entro 90 giorni dall’accertamento (360 per chi risiede all’estero). Per l’articolo 201, comma 5, del Codice della strada, chi non riceve la notifica in tempo non deve pagare.

Il secondo orologio è la prescrizione: cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (articolo 28 della legge 689/1981, richiamato dall’articolo 209 del Codice). Il verbale notificato in tempo, la cartella, l’intimazione di pagamento interrompono il conteggio, che riparte da zero. Attenzione: la notifica vale anche se non hai ritirato la raccomandata, perché la legge 890/1982 la considera eseguita dieci giorni dopo la spedizione dell’avviso di giacenza. Per contestare una multa nel merito valgono altri termini, spiegati nella guida al ricorso contro le multe autovelox.

Bollo auto: tre anni, ma si conta dall’anno dopo

Il termine del bollo è il più frainteso. L’articolo 5 del decreto-legge 953/1982 dice che il recupero della tassa “si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Il bollo da pagare nel 2023, quindi, si prescrive solo dopo il 31 dicembre 2026: quasi quattro anni, non tre.

La riforma dei tributi regionali (D.Lgs. 147/2026) cambia diverse regole del bollo ma non questo termine: lo abbiamo verificato articolo per articolo. Cambia invece il modo di riscuotere: per gli atti emessi dal 1° gennaio 2027, o prima se una legge regionale lo prevede, l’avviso di accertamento dei tributi regionali diventa direttamente esecutivo, senza bisogno di una cartella successiva (articolo 8). Le altre novità sono nella nostra guida alla riforma del bollo auto; per calcolare l’importo dovuto c’è il calcolatore del bollo, e le regole base di pagamento sono spiegate in cos’è il bollo auto e come si paga.

Bollette di luce, gas e acqua: due anni, da far valere per iscritto

Dal 2018 la legge di bilancio (L. 205/2017, articolo 1, comma 4) ha ridotto a due anni la prescrizione del corrispettivo nei contratti di luce e gas, quando il cliente è una famiglia, una microimpresa o un professionista. Lo stesso vale per l’acqua. La regola si applica alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per l’elettricità, al 1° gennaio 2019 per il gas e al 1° gennaio 2020 per l’idrico. Serve soprattutto contro i maxi-conguagli dopo anni di letture stimate.

L’eccezione iniziale per i casi di colpa accertata del cliente (comma 5) è stata abrogata dalla legge 160/2019. La delibera ARERA 569/2018 obbliga il venditore a indicare a parte gli importi per consumi più vecchi di due anni, ad avvisarti che puoi non pagarli e a mandarti un modulo per eccepire la prescrizione; quegli importi restano fuori dall’addebito automatico. Ma l’eccezione devi farla tu, per iscritto. Sui reclami vedi i nuovi diritti sui reclami; per spendere meno in futuro, la guida per risparmiare sulle bollette di luce e gas.

IRPEF, IMU, TARI e canone RAI

IRPEF e imposte statali

Per le imposte sui redditi il termine è di decadenza: l’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui hai presentato la dichiarazione. Se la dichiarazione non è stata presentata o è nulla, il termine sale al 31 dicembre del settimo anno successivo. La dichiarazione presentata nel 2021 (redditi 2020) è quindi accertabile fino al 31 dicembre 2026. Oggi la regola sta nell’articolo 43 del DPR 600/1973; dal 1° gennaio 2027 passa, con lo stesso contenuto, nell’articolo 293 del nuovo testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026). Per le somme dichiarate e non versate, invece, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione (articolo 25 del DPR 602/1973).

IMU, TARI e tributi del Comune

Per i tributi locali vale il comma 161 della legge 296/2006: il Comune deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione andavano fatti. L’IMU 2021 non pagata può quindi essere accertata fino al 31 dicembre 2026. Quando l’accertamento è definitivo, il titolo per la riscossione coattiva va notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo (comma 163). Sul calcolo e sui pagamenti trovi i dettagli nelle guide alla TARI 2026 e al pagamento dell’IMU con F24.

Canone RAI

Il canone non ha un termine scritto in una norma dedicata. La giurisprudenza lo considera un’imposta, e per questo la lettura più diffusa applica i dieci anni ordinari dell’articolo 2946 invece dei cinque dei pagamenti periodici: è la ricostruzione riportata anche negli atti della Camera del 2016. Non è però una questione chiusa, quindi davanti ad arretrati molto vecchi conviene farsi assistere. Le esenzioni sono spiegate nella guida al canone RAI 2026.

Cartelle esattoriali: 5 o 10 anni?

Per anni una parte della giurisprudenza ha sostenuto che una cartella non contestata si prescrivesse sempre in dieci anni. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 23397 del 17 novembre 2016, hanno detto il contrario: la mancata opposizione rende il credito incontestabile ma non trasforma una prescrizione breve in decennale, cosa che succede solo con una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo definitivo (articolo 2953 del codice civile). Lo ricorda anche la relazione della Commissione sul magazzino della riscossione trasmessa al Senato.

Il risultato pratico è che la cartella “eredita” il termine del debito che contiene: cinque anni per multe, contributi INPS e, secondo l’orientamento della Cassazione, per i tributi locali che si pagano periodicamente come IMU e TARI; tre anni per il bollo auto. Per le imposte statali come IRPEF e IVA la legge non prevede un termine breve, per cui si torna ai dieci anni dell’articolo 2946. Anche qui il quadro non è del tutto uniforme: alcune corti tributarie regionali, citate nella rassegna del Dipartimento della giustizia tributaria del MEF, hanno applicato i cinque anni anche a crediti erariali.

Per le cartelle degli anni del Covid il conto va allungato: l’articolo 68 del decreto-legge 18/2020 ha sospeso i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 e, tramite l’articolo 12 del D.Lgs. 159/2015, anche i termini di prescrizione a favore dell’agente, per un periodo corrispondente. Se una cartella non è prescritta e vuoi pagarla un po’ alla volta, le regole sono nella guida alla rateizzazione delle cartelle.

Affitti, condominio e contributi INPS

Tra privati il riferimento è il codice civile. I canoni di locazione si prescrivono in cinque anni (articolo 2948, numero 3), e ogni mensilità ha la sua scadenza: senza richieste scritte nel frattempo, il proprietario recupera solo gli ultimi cinque anni. Le quote condominiali ordinarie, che si pagano a cadenza periodica, ricadono nei cinque anni dell’articolo 2948 numero 4; le spese straordinarie decise una tantum non seguono automaticamente la stessa regola. Su chi paga cosa in condominio c’è la guida alle spese condominiali.

Per i contributi previdenziali la legge 335/1995 (articolo 3, comma 9) fissa cinque anni, che diventano dieci se è il lavoratore, o un suo superstite, a denunciare l’omissione. Questo termine funziona anche a sfavore di chi vorrebbe pagare: la norma dice che i contributi prescritti non possono più essere versati.

Cosa interrompe la prescrizione (e cosa no)

Le strade sono tre. Un atto giudiziario, cioè una causa o un’esecuzione (articolo 2943 del codice civile). Qualunque atto che costituisca in mora il debitore, che per l’articolo 1219 deve essere una richiesta scritta: sollecito ricevuto, raccomandata, PEC, intimazione dell’agente della riscossione. Oppure il tuo riconoscimento del debito (articolo 2944), come una lettera in cui ammetti di dovere la somma o un pagamento parziale.

Dopo l’interruzione il periodo ricomincia per intero (articolo 2945). Le telefonate non bastano, e un sollecito spedito con posta ordinaria pesa poco se l’ente non riesce a provare che l’hai ricevuto. Prima di rispondere, ricostruisci le date di tutte le notifiche.

Cosa fare se arriva una richiesta prescritta

La prima regola è non pagare d’istinto, per il motivo visto sopra. La seconda è capire chi ti sta chiedendo i soldi, perché la strada cambia.

  1. Bolletta di luce, gas o acqua: invia al venditore il modulo per eccepire la prescrizione che deve accompagnare la fattura, oppure un reclamo scritto, e paga solo la parte non prescritta.
  2. Avviso o sollecito di Comune, Regione o Agenzia delle Entrate: presenta all’ente un’istanza di annullamento in autotutela indicando le date e le norme; se ricevi un atto impugnabile, valuta il ricorso nei termini indicati sull’atto.
  3. Cartella o atto di Agenzia delle entrate-Riscossione: se la prescrizione o la decadenza si sono verificate prima che il ruolo diventasse esecutivo, puoi presentare la richiesta di sospensione legale (legge 228/2012, commi 537-540) entro 60 giorni dalla notifica, online nell’area riservata o con il modulo SL1. Se l’ente creditore non risponde entro 220 giorni, il debito è annullato per legge.

Due avvertenze dalla pagina ufficiale di Agenzia delle entrate-Riscossione: la domanda non si può ripetere, e chi allega documenti falsi rischia una sanzione dal 100 al 200 per cento delle somme, minimo 258 euro. Inoltre copre solo la prescrizione maturata prima del ruolo. Se il debito si è prescritto dopo la cartella, perché per anni non è arrivato nulla, si fa ricorso al giudice contro il primo atto successivo (intimazione, preavviso di fermo), e lì serve un professionista.

Se stai valutando la definizione agevolata, ricorda che conviene inserire solo i carichi ancora dovuti: le scadenze in corso sono nell’articolo sulla rata di novembre della rottamazione quinquies.

Tre esempi concreti

I casi sono esempi costruiti dalla redazione per mostrare come si contano i termini.

1. La multa dell’ottobre 2020 mai notificata

Marco viene fotografato da un autovelox nell’ottobre 2020, ma nessun verbale arriva, né per raccomandata né per avviso di giacenza. Nel 2026 riceve una cartella con quella multa. Il verbale andava notificato entro gennaio 2021: non essendo arrivato, l’obbligo di pagare si è estinto (articolo 201, comma 5), e comunque i cinque anni dalla violazione sono scaduti nell’ottobre 2025. La decadenza è maturata prima del ruolo, quindi Marco può chiedere la sospensione legale entro 60 giorni, dopo aver verificato con il Comune che non risulti una notifica a un vecchio indirizzo.

2. La bolletta con il conguaglio di tre anni prima

Giulia riceve a ottobre 2026 una bolletta della luce con un conguaglio di 620 euro. Di questi, 410 euro riguardano consumi fino a settembre 2024, più vecchi di due anni, e il venditore deve indicarli a parte. Giulia compila il modulo per eccepire la prescrizione e paga solo i 210 euro restanti (620 meno 410). Se avesse pagato tutto senza dire nulla, quei 410 euro non sarebbero più recuperabili.

3. La cartella del bollo 2019

Luca non paga il bollo del 2019, che si prescrive il 31 dicembre 2022. La Regione gli notifica un avviso a novembre 2022, in tempo, e la cartella arriva a giugno 2023: da lì ripartono tre anni, non dieci. Se dopo non ha ricevuto altri atti notificati, il debito si è prescritto a giugno 2026, e un’intimazione arrivata a ottobre 2026 si può contestare davanti al giudice. La sospensione legale qui non funziona, perché la prescrizione è maturata dopo la cartella.

Caso Termine decisivo Strumento
Multa 2020 non notificata 90 giorni per la notifica (decadenza) Sospensione legale entro 60 giorni
Conguaglio luce 2 anni per i consumi Modulo di eccezione al venditore
Cartella bollo 2019 3 anni dalla cartella Ricorso contro l’atto successivo

Riforma della riscossione: cosa cambia dal 2025 e dal 2027

La prima novità è il discarico automatico del D.Lgs. 110/2024: le somme affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo vengono discaricate in automatico (articolo 3), quindi per i primi carichi la data è il 31 dicembre 2030, più tardi se ci sono rate, sospensioni o procedure in corso (articolo 4). Discarico non vuol dire cancellazione: fino alla prescrizione l’ente creditore può riscuotere da solo, tramite un concessionario o riaffidando la pratica all’Agenzia per due anni (articolo 5). Per i carichi 2000-2024 una commissione deve proporre soluzioni di discarico in tre scaglioni, l’ultimo entro il 2031.

La seconda novità è il testo unico versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025. Riunisce le regole oggi sparse, tra cui il DPR 602/1973, e si applica dal 1° gennaio 2027 (articolo 243, dopo il rinvio deciso a fine 2025). Dalla stessa data entra in vigore il testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026), che riprende i termini di accertamento dell’IRPEF. Si tratta di testi di riordino: per l’accertamento dell’IRPEF, che abbiamo confrontato, la durata resta la stessa e cambia solo il numero dell’articolo da citare.

Domande frequenti

Dopo quanti anni non si paga più una multa?

Dopo cinque anni dalla violazione, se nel frattempo non hai ricevuto atti che interrompono la prescrizione (verbale, cartella, intimazione). Se il verbale non è stato notificato entro 90 giorni dall’accertamento, non la devi pagare a prescindere dagli anni trascorsi.

Il bollo auto si prescrive in 3 o in 5 anni?

In tre anni, contati dalla fine dell’anno in cui andava pagato, anche dopo una cartella non contestata.

Una cartella esattoriale si prescrive sempre in 10 anni?

No. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite 23397/2016 la cartella non contestata mantiene il termine del debito originario: cinque anni per multe e contributi, tre per il bollo. I dieci anni valgono per le imposte statali come IRPEF e IVA, salvo orientamenti diversi di alcuni giudici di merito.

Chiedere la rateizzazione fa ripartire la prescrizione?

Può farlo: per l’articolo 2944 del codice civile il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione, e una domanda di dilazione è di regola letta in questo senso. Prima di chiederla, controlla che il debito non sia già prescritto.

Fonti primarie: art. 28 L. 689/1981, art. 201 Codice della strada, art. 5 D.L. 953/1982, L. 205/2017, delibera ARERA 569/2018, art. 3 D.Lgs. 110/2024, D.Lgs. 33/2025.

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