Attestato di rischio europeo: dal 2026 cambia il documento che ogni assicurato riceve quando disdice o rinnova la propria polizza RC auto, quello che riassume la storia dei sinistri e la classe di merito accumulata negli anni. Il nuovo modello, introdotto con il Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026, allinea l’Italia a uno standard comune europeo, ma con un accorgimento pensato apposta per non far sparire il nostro sistema Bonus Malus.
Il nuovo attestato di rischio europeo, in vigore dal 2026, uniforma il documento sui sinistri auto allo standard UE (Regolamento 2024/1855) ma include una “Sezione F” italiana che preserva le informazioni sul Bonus Malus nazionale. Serve soprattutto a chi cambia compagnia assicurativa, in Italia o all’estero.
Indice
- Cos’è l’attestato di rischio e a cosa serve
- Cosa cambia con il Regolamento IVASS n. 58
- La Sezione F e il Bonus Malus italiano
- Quando ti serve davvero questo documento
- Cosa significa per chi si assicura all’estero
- Domande frequenti
Cos’è l’attestato di rischio e a cosa serve
L’attestato di rischio è il documento che ogni compagnia assicurativa rilascia obbligatoriamente quando una polizza RC auto scade o viene disdetta, riassumendo la storia dei sinistri con responsabilità dell’assicurato negli ultimi cinque anni e la classe di merito raggiunta. È il documento che permette a una nuova compagnia di valutare correttamente il rischio e applicare la classe bonus malus corretta, evitando che chi ha un buon storico debba ripartire da una classe più sfavorevole solo per aver cambiato assicuratore.
Fino a oggi ogni paese europeo aveva un proprio formato, con informazioni presentate in modo diverso da stato a stato: una discrepanza che rendeva complicato, per chi si trasferiva o assicurava un veicolo in un altro paese UE, far valere correttamente la propria storia assicurativa pregressa.
Cosa cambia con il Regolamento IVASS n. 58
Il Regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026 introduce un modello di attestato di rischio allineato al Regolamento europeo 2024/1855, che stabilisce un formato comune per tutti i paesi membri. L’obiettivo dichiarato dall’Unione Europea è rendere l’attestato di rischio immediatamente comprensibile e utilizzabile da qualsiasi compagnia assicurativa europea, indipendentemente dal paese di provenienza dell’assicurato.
Questa uniformità dovrebbe ridurre i casi, non rari in passato, in cui una compagnia estera non riconosceva correttamente lo storico di un assicurato italiano trasferitosi all’estero, costringendolo di fatto a ripartire da una classe di rischio più alta nonostante anni di guida senza sinistri.
La Sezione F e il Bonus Malus italiano
Il problema del passaggio a un formato europeo standard è che il sistema Bonus Malus italiano, con le sue 18 classi di merito, non ha un equivalente diretto negli altri paesi europei, molti dei quali usano sistemi di classificazione del rischio diversi o assenti del tutto. Per questo motivo il nuovo attestato include una “Sezione F” aggiuntiva, specifica per il mercato italiano, che preserva integralmente le informazioni sulla classe di merito nazionale accanto ai dati standardizzati richiesti dal regolamento europeo.
In pratica, chi resta assicurato in Italia continuerà a vedere la propria classe Bonus Malus esattamente come prima, con l’aggiunta di un formato più ricco di informazioni comparabili a livello europeo, utile principalmente in caso di trasferimento o assicurazione di un veicolo in un altro paese dell’Unione.
Quando ti serve davvero questo documento
L’attestato di rischio diventa rilevante soprattutto in due momenti: quando cambi compagnia assicurativa, per dimostrare alla nuova compagnia lo storico di sinistri e ottenere la classe di merito corretta, e quando vendi un veicolo per il quale vuoi trasferire la classe di merito su un’auto nuova o su quella di un familiare convivente, una pratica comune per abbassare il costo assicurativo di un neopatentato in famiglia.
La compagnia è tenuta a fornire l’attestato entro pochi giorni dalla richiesta o dalla scadenza della polizza, in formato digitale nella maggior parte dei casi, consultabile anche tramite l’area riservata online del proprio assicuratore.
Cosa significa per chi si assicura all’estero
Per chi si trasferisce in un altro paese UE e deve assicurare un veicolo lì, il nuovo formato standardizzato dovrebbe rendere più semplice far valere lo storico di guida accumulato in Italia, riducendo il rischio che la compagnia estera applichi automaticamente una classe di rischio di partenza sfavorevole per mancanza di dati comparabili. Resta comunque buona norma richiedere l’attestato di rischio aggiornato prima di trasferirsi, portandolo con sé insieme agli altri documenti assicurativi.
Anche chi acquista un’auto usata da un venditore che si è trasferito dall’estero potrebbe beneficiare di questa maggiore uniformità, con una lettura più semplice dello storico assicurativo del veicolo se disponibile.
Domande frequenti
Devo richiedere io il nuovo attestato o me lo manda la compagnia?
La compagnia è tenuta a fornirlo automaticamente alla scadenza o disdetta della polizza, ma puoi sempre richiederlo esplicitamente se ti serve in un altro momento.
Il nuovo formato cambia la mia classe di merito attuale?
No, la classe di merito resta invariata: cambia solo il formato del documento che la certifica, con l’aggiunta di informazioni standardizzate a livello europeo.
Serve per forza se resto assicurato sempre in Italia?
Per chi cambia compagnia restando in Italia il documento serve comunque, ma il contenuto sostanziale per la classe Bonus Malus resta quello di sempre, ora presentato con un formato più esteso.
Per il testo completo del regolamento puoi consultare il sito di IVASS.
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