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Nuovo Codice della strada, primo sì del Consiglio dei ministri: cosa cambia per patenti, multe e verbali

Il nuovo Codice della strada ha superato il primo passaggio: il Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2026 ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che riscrive da capo le regole della circolazione e che è destinato a prendere il posto del Codice del 1992. Le novità annunciate toccano molte persone: rinnovo della patente ogni dieci anni fino a 65 anni, verbali da notificare in 45 giorni invece di 90, multe per eccesso di velocità calcolate chilometro per chilometro, richiami di sicurezza da fare entro due anni pena il blocco della revisione. Nessuna di queste regole, però, vale già. Il testo deve ancora passare dai pareri e tornare in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2026

📌 Articolo in breve
Il Governo ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che attua la delega dell’articolo 35 della legge 177/2024 e sostituisce il Codice della strada del 1992. Tra le novità: documenti di guida e di circolazione esibibili in digitale, rinnovo decennale delle patenti di gruppo 1 (auto e moto) fino a 65 anni invece che fino a 50, notifica dei verbali da accertamento a distanza in 45 giorni invece di 90, sanzioni per la velocità che crescono per ogni km/h oltre il limite al posto degli scaglioni, protezioni per schiena e mani in autostrada per chi va in moto, foto obbligatoria a fine noleggio per i monopattini. Il comunicato ufficiale non indica importi e non parla di patente a 17 anni. Fino all’approvazione definitiva e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si applicano le regole attuali.
⚠️ Testo non definitivo. Le misure descritte vengono dal comunicato del Consiglio dei ministri su uno schema di decreto in esame preliminare. Il testo può cambiare dopo i pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e commissioni parlamentari. Per multe, ricorsi e rinnovi di oggi vale il Codice in vigore (d.lgs. 285/1992).

Indice

  1. Cosa ha approvato il Consiglio dei ministri
  2. Oggi e con il nuovo codice: il confronto voce per voce
  3. Patente: rinnovo ogni dieci anni fino a 65 anni
  4. Verbali in 45 giorni e più controlli a distanza
  5. Multe per la velocità: addio scaglioni
  6. Richiami di sicurezza: due anni, poi niente revisione
  7. Moto, bici a propulsione, monopattini e pedoni
  8. Incidenti, stranieri, guida automatizzata
  9. L’iter: pareri, termini e quando può entrare in vigore
  10. Domande frequenti

Cosa ha approvato il Consiglio dei ministri

Il punto di partenza è il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 192, relativo alla riunione del 13 ottobre 2026. Su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Governo ha approvato «in esame preliminare» un decreto legislativo che «introduce il nuovo Codice della strada, destinato a sostituire quello vigente», cioè il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Non è quindi un ritocco come quello entrato in vigore a dicembre 2024, che ha inasprito le regole su alcol, telefono e monopattini e che abbiamo raccontato parlando di nuove multe, limiti e conseguenze sulla patente. È un codice nuovo, che riorganizza competenze, controlli, regole di comportamento, patenti, veicoli, strade e autotrasporto.

Il comunicato indica quattro direttrici: digitalizzazione di documenti, notifiche, accertamenti e banche dati; più sicurezza per gli utenti vulnerabili; regole per le nuove forme di mobilità e per la guida automatizzata; revisione complessiva delle sanzioni. Il testo mette per iscritto anche alcuni principi generali di comportamento (precauzione, responsabilità, adeguatezza delle condotte, solidarietà sociale) e porta l’educazione stradale dentro l’insegnamento dell’educazione civica.

Una precisazione serve a chi aveva letto le anticipazioni estive. La bozza messa in consultazione dal Ministero prima dell’estate conteneva idee come la guida accompagnata a 17 anni, di cui avevamo scritto nella nostra analisi della bozza di riforma. Il comunicato ufficiale non la cita, così come non cita limiti di velocità più alti in autostrada e non riporta un solo importo in euro. Se una misura non compare nel comunicato non significa per forza che manchi dal testo, ma finché lo schema non viene pubblicato non c’è modo di verificarla, e qui ci atteniamo a ciò che il Governo ha scritto.

Oggi e con il nuovo codice: il confronto voce per voce

La colonna “oggi” riporta le regole del Codice vigente, lette sul testo coordinato di Normattiva. La colonna “nuovo codice” riporta solo quello che dice il comunicato del Consiglio dei ministri: dove manca un dettaglio, lo segnaliamo invece di immaginarlo.

Voce Oggi (Codice del 1992) Con il nuovo codice (schema)
Rinnovo patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE Ogni 10 anni fino a 50 anni, poi ogni 5; dai 70 ogni 3, dagli 80 ogni 2 (art. 126) Rinnovo decennale fino a 65 anni; il comunicato non dice nulla sulle fasce successive
Documenti di guida e circolazione Patente digitale solo tramite IT-Wallet sull’app IO, accanto a quella fisica Possibilità di esibire in formato digitale i documenti di guida e di circolazione
Notifica verbale non contestato subito Entro 90 giorni dall’accertamento; 360 giorni per i residenti all’estero (art. 201) 45 giorni per le violazioni accertate a distanza
Multe per eccesso di velocità Quattro scaglioni: fino a 10 km/h 42-173 €; da 10 a 40 km/h 173-694 €; da 40 a 60 km/h 543-2.170 €; oltre 60 km/h 845-3.382 € (art. 142) Sanzione che cresce per ogni km/h oltre il limite; importi non indicati
Controlli a distanza Casi elencati dalla legge (velocità, semaforo rosso, corsie riservate e altri) Estesi alla sosta negli stalli di carico e scarico e alla mancata precedenza a pedoni e ciclisti sugli attraversamenti
Richiami di sicurezza del costruttore Nessun legame con revisione e passaggio di proprietà Intervento entro 24 mesi, altrimenti niente revisione né passaggio di proprietà
Moto in autostrada Casco obbligatorio In più, protezioni per schiena e mani per conducente e passeggero
Cicli a propulsione Nessun obbligo di casco e contrassegno Casco e contrassegno, come per i monopattini elettrici
Monopattini in sharing Casco e contrassegno (regole del 2024) Divieto di zig-zag e manovre improvvise, foto del mezzo parcheggiato a fine noleggio
Foto e video dopo un incidente Valutati dal giudice caso per caso Utilizzabili come fonte di prova nei giudizi di risarcimento, se fatti dalle parti sul posto e subito dopo
Multe ai conducenti stranieri Riscossione spesso difficile Possibilità di recuperare le sanzioni non pagate entro cinque anni

Patente: rinnovo ogni dieci anni fino a 65 anni

Oggi l’articolo 126 del Codice stabilisce che le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE valgono dieci anni, ma se vengono rilasciate o confermate dopo i 50 anni valgono cinque, dopo i 70 tre e dagli 80 in poi due. È la ragione per cui, superata la cinquantina, la visita medica per il rinnovo arriva il doppio delle volte. Lo schema approvato dal Consiglio dei ministri alza da 50 a 65 anni il limite d’età fino al quale il rinnovo resta decennale per le patenti del gruppo 1, quelle per moto e auto.

Prendiamo una persona che rinnova la patente B a 55 anni. Con le regole di oggi riceve una patente valida cinque anni e dovrà ripresentarsi dal medico a 60. Con il nuovo codice, se la norma resterà così, il rinnovo varrebbe dieci anni e la scadenza successiva cadrebbe a 65. Su un arco di quindici anni, dai 50 ai 65, le visite di rinnovo passerebbero da tre a due, con il risparmio di bolli, diritti e certificato medico di un rinnovo. Il comunicato non spiega invece cosa accade a chi rinnova, per esempio, a 62 anni: se la validità sia comunque di dieci anni o si fermi a una certa età lo dirà l’articolato.

Restano fuori le patenti professionali di gruppo 2 (C e D), per le quali oggi valgono scadenze più brevi. Per i titolari di patenti per veicoli pesanti e trasporto di persone il comunicato annuncia un’altra novità: chi ha avviato da almeno un anno il corso di qualificazione iniziale potrà guidare i mezzi per cui serve la carta di qualificazione del conducente anche prima di averla ottenuta. Sul fronte digitale, già oggi la patente si può avere sullo smartphone attraverso l’IT-Wallet dell’app IO; il nuovo codice generalizza la possibilità di esibire in formato digitale i documenti di guida e di circolazione.

Verbali in 45 giorni e più controlli a distanza

Per chi riceve multe a casa è probabilmente la novità più concreta. L’articolo 201 del Codice vigente prevede che, quando la violazione non viene contestata subito, il verbale vada notificato entro 90 giorni dall’accertamento (360 giorni se il destinatario risiede all’estero). Il nuovo codice riduce il termine a 45 giorni per le violazioni accertate a distanza, cioè quelle rilevate da autovelox, telecamere ai semafori, varchi delle ZTL e sistemi simili.

Un esempio con le date. Infrazione rilevata da una telecamera il 1° marzo: oggi la notifica è valida se arriva entro il 30 maggio; con il nuovo codice dovrebbe arrivare entro il 15 aprile. Il termine di notifica è uno degli argomenti più usati nei ricorsi, e un verbale arrivato oltre la scadenza resta contestabile anche con le regole nuove: le strade per farlo sono quelle che abbiamo spiegato nella guida al ricorso contro la multa dell’autovelox. Un termine più corto, d’altra parte, spinge i Comuni verso la notifica digitale, che è uno degli obiettivi dichiarati della riforma.

Cresce intanto l’elenco delle infrazioni che si possono accertare senza fermare il conducente. Il comunicato cita due nuovi casi: la sosta nelle aree riservate al carico e scarico delle merci e il mancato rispetto della precedenza a pedoni e ciclisti sugli attraversamenti. Tradotto: chi lascia l’auto nello stallo dei furgoni o non si ferma davanti alle strisce potrà ricevere il verbale a casa, come oggi succede con il rosso al semaforo. Per l’omologazione degli apparecchi, il tema rimasto aperto dopo il decreto sul censimento degli autovelox, il comunicato non aggiunge nulla.

Multe per la velocità: addio scaglioni

Oggi l’articolo 142 divide gli eccessi di velocità in quattro fasce. Fino a 10 km/h oltre il limite si pagano da 42 a 173 euro; tra 10 e 40 km/h da 173 a 694 euro; tra 40 e 60 km/h da 543 a 2.170 euro con sospensione della patente da uno a tre mesi; oltre 60 km/h da 845 a 3.382 euro con sospensione da sei a dodici mesi. Dal 2024 c’è anche una stretta per chi viene sorpreso due volte in un anno nella fascia 10-40 km/h dentro un centro abitato: 220-880 euro e sospensione da quindici a trenta giorni. Il difetto del sistema a scaglioni è noto: un chilometro orario di troppo può far scattare la fascia successiva e moltiplicare il conto.

Il nuovo codice sostituisce le fasce con «un criterio progressivo», in cui la sanzione cresce per ciascun chilometro orario oltre il limite. Il comunicato non dice quanto: non c’è un importo per km/h, non ci sono minimi o massimi, non si sa se le sospensioni della patente seguiranno la stessa logica. Le cifre che circolano, compresi i «10 euro per km/h» delle anticipazioni estive, non trovano riscontro nel testo ufficiale diffuso dal Governo.

Per capire cosa cambierebbe, ecco un verbale tipico di oggi. Limite di 50 km/h in città, autovelox che misura 68 km/h: tolta la tolleranza di 5 km/h, la velocità considerata è 63 km/h, cioè 13 km/h oltre il limite. Si ricade nella seconda fascia: 173 euro se si paga entro 60 giorni, 121,10 euro se si paga entro cinque giorni con lo sconto del 30%, più le spese di notifica, oltre ai punti della patente (le decurtazioni sono spiegate nella guida alla patente a punti). Con il criterio progressivo chi supera di 11 km/h e chi supera di 39 km/h non pagherebbero più la stessa cifra minima. Quanto, lo si saprà solo leggendo l’articolato.

Nota della redazione. La delega con cui il Parlamento ha autorizzato il nuovo codice (art. 35, comma 3, lettera f, della legge 177/2024) chiede sanzioni «commisurate alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l’infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato». Il comunicato del 13 ottobre non dice se e come lo schema abbia tradotto questo criterio. È il primo dettaglio da cercare quando il testo verrà pubblicato con gli atti del Governo trasmessi alle Camere.

Richiami di sicurezza: due anni, poi niente revisione

Quando un costruttore scopre un difetto che riguarda la sicurezza lancia una campagna di richiamo e invita i proprietari in officina, gratuitamente. Oggi aderire è di fatto una scelta del proprietario: la revisione periodica e il passaggio di proprietà non controllano se il richiamo è stato fatto. Il nuovo codice introduce l’obbligo di eseguire gli interventi entro ventiquattro mesi; in mancanza, non si potrà fare la revisione né vendere il veicolo con il passaggio di proprietà.

Un esempio. Un’auto riceve la lettera di richiamo per un componente difettoso e il proprietario la mette da parte. Con le regole attuali al centro revisioni nessuno se ne accorgerebbe. Con il nuovo codice, trascorsi i due anni, il veicolo non potrebbe superare la revisione e non potrebbe essere venduto finché l’intervento non viene fatto: un usato con un richiamo pendente diventerebbe di fatto invendibile fino al passaggio in officina. Il comunicato non spiega da quando partano i 24 mesi per i richiami già aperti, né come il centro revisioni verificherà l’adempimento: saranno con ogni probabilità materia di norme transitorie e di decreti attuativi.

Chi ha un’auto con qualche anno può già oggi controllare se ci sono richiami aperti sul proprio veicolo con il numero di telaio, sui siti dei costruttori o chiedendo alla rete di assistenza. Farlo adesso, finché è facoltativo, evita di scoprirlo alla prima revisione utile.

Moto, bici a propulsione, monopattini e pedoni

Per chi va in moto la novità riguarda l’autostrada: conducente e passeggero dovranno usare protezioni per la schiena e per le mani, quindi paraschiena e guanti, oltre al casco. Il comunicato parla di «motoveicoli», categoria che comprende le moto e gli scooter di cilindrata superiore ai 50 cc. Non indica le caratteristiche tecniche delle protezioni né la sanzione: aspetti che dovranno essere precisati.

Per le biciclette conta la distinzione tra pedalata assistita e cicli a propulsione, cioè quelli che si muovono anche senza pedalare. Ai cicli a propulsione il nuovo codice estende casco e contrassegno, già obbligatori per i monopattini elettrici dopo la riforma del 2024. Le e-bike a pedalata assistita conformi alle norme europee non sono citate. Ai monopattini si aggiungono due regole: divieto di manovre improvvise e a zig-zag e, per chi noleggia, l’obbligo di fotografare a fine corsa il mezzo parcheggiato correttamente, cosa che molte app di sharing già chiedono per contratto e che diventerebbe un obbligo di legge.

Anche i pedoni avranno doveri scritti: cautela negli attraversamenti e, di notte, l’obbligo di rendersi visibili sulle strade extraurbane non illuminate. Il comunicato cita infine l’obbligo per i Comuni di iscriversi alla Piattaforma unica nazionale dei contrassegni per le persone con disabilità e nuove misure contro l’uso improprio di contrassegni e permessi per le donne in gravidanza.

Incidenti, stranieri, guida automatizzata

Dopo un incidente, foto e video fatti dalle parti sul luogo e subito dopo il sinistro diventano utilizzabili come fonte di prova nei giudizi per il risarcimento dei danni. In pratica conviene ancora di più fare ciò che i periti consigliano da sempre: fotografare la posizione dei veicoli prima di spostarli, i danni, la segnaletica e le targhe, e riprendere la scena con il telefono. Il valore di prova, secondo il comunicato, è legato all’immediatezza: un video girato il giorno dopo non rientrerebbe nella previsione.

Sulle multe agli stranieri, il nuovo codice prevede la possibilità di recuperare entro cinque anni le sanzioni non pagate dai conducenti stranieri. È una risposta a un problema noto ai Comuni turistici, dove una parte delle multe ai veicoli con targa estera non viene mai incassata. Il comunicato non dice con quali strumenti avverrà il recupero.

Infine la guida automatizzata. Il testo disciplina i veicoli a guida automatizzata con la figura del controllore, una persona in grado di riprendere subito il comando in caso di emergenza, e istituisce un Osservatorio sui presupposti per la circolazione dei veicoli a guida totalmente automatizzata. Per gli autotrasportatori arrivano nuovi obblighi sull’uso corretto del tachigrafo.

L’iter: pareri, termini e quando può entrare in vigore

La procedura è scritta nell’articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, la legge che ha delegato il Governo a riscrivere il Codice, modificato dalla legge 23 settembre 2026, n. 171 (in vigore dal 2 ottobre 2026). Quest’ultima ha allungato il termine della delega da dodici a ventidue mesi dall’entrata in vigore della legge 177, cioè dal 14 dicembre 2024, e ha previsto espressamente che si possa scrivere «un nuovo codice». Il termine è quindi scaduto il 14 ottobre 2026: il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema il giorno prima.

Dopo l’esame preliminare lo schema va al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che hanno 30 giorni dalla trasmissione per esprimere il parere; scaduto il termine il Governo può procedere comunque. Poi passa alle Camere, insieme a un testo a fronte con le norme vigenti, per i pareri delle commissioni competenti e di quelle per i profili finanziari, che hanno 90 giorni. Se il Governo non intende seguire i pareri parlamentari deve ritrasmettere il testo con le sue osservazioni, e le commissioni hanno altri 20 giorni. Solo dopo arriva la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Resta da capire come si concilia un termine già scaduto con pareri ancora da rendere. Lo stesso articolo 35 lo prevede: se il termine per il parere parlamentare scade nei quaranta giorni prima della fine della delega o dopo, la delega viene prorogata di 150 giorni. Poiché i 90 giorni delle commissioni finiranno per forza dopo il 14 ottobre, la scadenza si sposta di 150 giorni, a metà marzo 2027 (per il nostro calcolo, il 13 marzo). Entro quella data il Governo deve adottare il decreto definitivo. Quando le nuove regole si applicheranno su strada è un’altra questione: un codice intero richiede di norma un periodo di transizione, decreti attuativi e regolamenti, e la stessa legge delega prevede regolamenti da adottare entro un anno dall’ultimo decreto legislativo e possibili decreti correttivi nei tre anni successivi. Le date esatte di applicazione le fisserà il testo definitivo.

Domande frequenti

Il nuovo Codice della strada è già in vigore?

No. Il 13 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri lo ha approvato solo in esame preliminare. Devono arrivare i pareri di Consiglio di Stato, Conferenza unificata e commissioni parlamentari, poi l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora si applica il Codice del 1992 con le modifiche del 2024.

Ho ricevuto una multa dopo 60 giorni: vale ancora?

Sì, se l’infrazione è stata accertata a distanza e la notifica è arrivata entro 90 giorni dall’accertamento, come prevede oggi l’articolo 201. Il termine di 45 giorni vale solo dopo l’entrata in vigore del nuovo codice e non può essere usato per contestare i verbali di oggi.

Ho 52 anni e devo rinnovare la patente: conviene aspettare?

No. Una patente scaduta non si può usare, e il rinnovo decennale fino a 65 anni non è ancora legge. Si rinnova con le regole attuali, cioè per cinque anni. Se il nuovo codice entrerà in vigore, varrà per i rinnovi successivi secondo le norme transitorie.

Nel nuovo codice c’è la patente a 17 anni?

Il comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri non la cita. Era una delle ipotesi della bozza messa in consultazione dal Ministero, ma tra le novità annunciate dal Governo non c’è. Se sia rimasta nell’articolato si potrà verificare solo con il testo dello schema.

Quanto costeranno le multe per eccesso di velocità?

Non si sa. Il comunicato dice soltanto che la sanzione crescerà per ciascun chilometro orario oltre il limite, senza indicare importi, minimi o massimi. Fino all’entrata in vigore si pagano gli importi attuali dell’articolo 142: per esempio 173 euro per un eccesso tra 10 e 40 km/h, 121,10 euro se si paga entro cinque giorni.

La mia auto ha un richiamo non fatto: rischio già adesso?

Con le regole attuali no, la revisione e il passaggio di proprietà non dipendono dai richiami. Con il nuovo codice ci saranno 24 mesi per fare l’intervento, poi scatterebbe il blocco. Visto che il richiamo è gratuito, conviene farlo comunque.

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