Il registro delle opposizioni è il servizio pubblico e gratuito che permette di dire no al telemarketing iscrivendo il proprio numero, fisso o cellulare. Dal 27 luglio 2022 vale anche per i telefonini e non si limita a bloccare le chiamate future: cancella i consensi pubblicitari dati in passato. Eppure molti, dopo l’iscrizione, continuano a ricevere telefonate per cambiare gestore o “verificare la bolletta”. Vediamo come iscriversi, cosa fa davvero l’iscrizione e cosa fare quando le chiamate continuano.
Ci si iscrive gratis dal sito registrodelleopposizioni.it (anche con SPID o CIE), chiamando l’800 957 766 dal fisso o lo 06 42986411 dal cellulare, oppure via email con un modulo. L’iscrizione è a tempo indeterminato e annulla i consensi al telemarketing dati prima, ma non quelli dati dopo né quelli verso le aziende di cui sei cliente. Gli operatori hanno fino a 15 giorni per adeguarsi. Se le chiamate continuano si segnala al Garante privacy con il modulo online, e se nel frattempo hai firmato qualche consenso si usa la funzione “Rinnovo”.
Indice
- Cos’è il registro delle opposizioni e chi lo gestisce
- Come iscriversi: web, telefono o email
- Cosa cambia dopo l’iscrizione
- Perché le chiamate continuano
- Tabella: quali chiamate blocca e quali no
- Rinnovo, revoca selettiva e cancellazione
- Come segnalare al Garante privacy
- Come difendersi al telefono
- Le sanzioni: cosa rischiano le aziende
- Domande frequenti
Cos’è il registro delle opposizioni e chi lo gestisce
Per anni il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) ha riguardato solo i numeri fissi pubblicati negli elenchi telefonici. Le cose sono cambiate con la legge 5 del 2018 e con il DPR 27 gennaio 2022, n. 26, il regolamento che ha esteso il registro a tutte le numerazioni nazionali, fisse e mobili, pubblicate o riservate. Il nuovo servizio è diventato operativo il 27 luglio 2022.
Il registro fa capo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni, che cura il sito registrodelleopposizioni.it. Per l’articolo 8 del DPR 26/2022 chi fa telemarketing deve confrontare le proprie liste con il registro ogni mese, e comunque prima di ogni campagna.
Nel primo anno, secondo l’ultimo bilancio pubblicato dal gestore, i cittadini hanno iscritto attivamente circa 3,7 milioni di numeri; con le iscrizioni automatiche il registro arrivava a circa 28 milioni, su una platea di quasi 100 milioni tra SIM e linee fisse. Dati più recenti non compaiono sul sito del registro.
Come iscriversi: web, telefono o email
L’iscrizione è gratuita e la può fare l’intestatario della linea, cioè chi ha il contratto telefonico o la SIM a proprio nome (anche una ricaricabile). Le strade sono tre e in tutte devi dimostrare di avere in mano quel numero, chiamando da lì. La più comoda è il sito, che accetta fino a cinque numeri alla volta.
- Vai sulla pagina Per il cittadino del registro e clicca su “Iscriviti”.
- Scegli come accedere: con SPID, con la Carta d’identità elettronica oppure “senza autenticazione”. Nel terzo caso dovrai inserire a mano tutti i dati richiesti; con SPID o CIE i numeri restano associati alla tua identità digitale.
- Inserisci il numero o i numeri da iscrivere, fino a cinque, e l’indirizzo email dove ricevere le comunicazioni.
- Chiama da ciascuno dei numeri indicati il numero del registro che compare nel modulo: serve a dimostrare che le linee sono nella tua disponibilità.
- Conferma l’opposizione al telemarketing. Se vuoi, nello stesso modulo puoi opporti anche alla pubblicità cartacea, ma solo se il tuo indirizzo è negli elenchi telefonici pubblici.
- Conserva il “Codice Registro” che ti viene assegnato: ti servirà per rinnovare, modificare o cancellare l’iscrizione via web o email.
Se preferisci il telefono, devi chiamare dal numero che vuoi iscrivere: l’800 957 766 per le linee fisse, lo 06 42986411 per i cellulari. Risponde un sistema automatico; in caso di difficoltà la chiamata passa a un operatore.
La terza strada è l’email: si compila il modulo PDF scaricabile dal sito (fino a cinque numeri), lo si salva senza cambiarne il formato e lo si invia a iscrizione@registrodelleopposizioni.it; poi si chiama dalle linee indicate il numero ricevuto per email. Le istruzioni per i cittadini non prevedono altre modalità.
Le richieste vengono lavorate entro il giorno lavorativo successivo, ma l’effetto pieno non è immediato. Gli operatori hanno 15 giorni per aggiornare le liste delle telefonate e 30 giorni per la posta cartacea. Una telefonata ricevuta tre giorni dopo l’iscrizione non è ancora una violazione.
Cosa cambia dopo l’iscrizione
L’iscrizione non si limita a dire “non chiamatemi più”: per legge annulla tutti i consensi al telemarketing che avevi rilasciato prima, compresi quelli dati per concorsi, tessere a punti e sconti e quelli alla cessione del numero a terzi. Vale sia per le chiamate con un operatore in carne e ossa sia per quelle automatiche con voce registrata, le cosiddette robocall.
Le eccezioni sono due. La prima sono le aziende con cui hai un contratto attivo o cessato da non più di 30 giorni, per esempio il gestore telefonico o il fornitore di luce e gas: con loro il consenso resta valido, e va revocato direttamente all’azienda (il registro offre un modulo apposito). La seconda sono i consensi che darai dopo l’iscrizione, validi a tutti gli effetti: qui si gioca gran parte della partita.
L’iscrizione è a tempo indeterminato: non scade e resta valida finché non la cancelli. Se cambi numero, il nuovo va iscritto da capo.
Perché le chiamate continuano
Le cause sono diverse, e ognuna ha un rimedio diverso.
Hai dato un nuovo consenso senza accorgertene. È il caso più comune: basta una casella spuntata scaricando un’app, partecipando a un concorso o chiedendo un preventivo online. Se autorizza le telefonate promozionali o la cessione del numero a “partner”, è valido perché successivo all’iscrizione. Diffida anche dei link arrivati per SMS dopo una telefonata commerciale: compilare quei moduli può generare una “richiesta di ricontatto” a tuo nome, come racconta il caso TIM nella sezione sulle sanzioni.
Ti chiama un’azienda di cui sei cliente. Il tuo gestore che ti propone un’offerta nuova non viola il registro. Per l’energia però c’è un limite in più: dal 19 giugno 2026 il primo contatto telefonico per vendere contratti di luce e gas è vietato salvo che sia il consumatore ad averlo richiesto, o che da cliente abbia dato per iscritto un consenso specifico. Ne abbiamo parlato nella guida sul divieto di telemarketing per luce e gas.
Chiama un call center abusivo. Il registro vale per tutti gli operatori, compresi i call center esteri che lavorano per loro conto, come precisò il Ministero all’avvio. Ma chi opera fuori dalle regole non consulta le liste: lo stesso gestore, nel bilancio del primo anno, ha indicato come criticità il “telemarketing selvaggio”, le robocall e il CLI spoofing, cioè la falsificazione del numero sul display. Qui l’iscrizione non ferma la telefonata, ma la rende illecita e segnalabile.
Il tuo numero è stato iscritto d’ufficio. I numeri già presenti nel vecchio registro e i fissi riservati trasmessi in automatico dai gestori sono stati iscritti senza una richiesta del titolare, e per questo, precisa il registro, i consensi precedenti restano validi. Se hai un fisso da anni e non ricordi di averlo iscritto, fai il “Rinnovo”.
Non è telemarketing, è una truffa. La finta banca, il finto corriere, il finto poliziotto che chiede un bonifico: chi vuole rubarti dati o soldi non guarda nessun registro. Qui servono altri strumenti, come il blocco delle chiamate con numero falsificato che l’AGCOM ha imposto agli operatori, raccontato nel nostro articolo sulle nuove regole contro lo spoofing.
Tabella: quali chiamate blocca e quali no
I casi più frequenti, secondo le istruzioni del registro, il DPR 26/2022 e il Codice privacy.
| Tipo di chiamata | Il registro la blocca? | Cosa fare |
|---|---|---|
| Telemarketing basato su un consenso dato prima dell’iscrizione | Sì, dopo 15 giorni | Se arriva oltre i 15 giorni, segnalare al Garante |
| Telemarketing basato su un consenso dato dopo l’iscrizione | No | Fare il “Rinnovo” dell’iscrizione e revocare il consenso all’azienda |
| Offerte del proprio gestore (contratto attivo o chiuso da meno di 30 giorni) | No | Revocare il consenso direttamente all’azienda; per luce e gas vale anche il divieto di primo contatto |
| Chiamate automatiche con voce registrata (robocall) | Sì, i consensi revocati valgono anche per queste | Segnalare al Garante, anche se il numero non è visibile |
| Call center abusivo o con numero falsificato | Sulla carta sì, in pratica no | Segnalare al Garante e all’AGCOM, bloccare il numero sul telefono |
| Numero fisso riservato iscritto d’ufficio | Solo in parte: i vecchi consensi restano | Fare il “Rinnovo” per annullarli |
| Telefonate “mute” (squilla e nessuno parla) | Non direttamente | Si possono segnalare con lo stesso modulo del Garante |
| SMS, email o messaggi promozionali | Non è il suo campo | Servono già un consenso preventivo: revocarlo e, se non l’hai mai dato, segnalare al Garante |
| Truffe (finta banca, finto poliziotto, finto ente) | No | Riagganciare, non dare dati o codici, denunciare alla Polizia Postale |
Per SMS ed email vale l’articolo 130 del Codice privacy, che richiede già il consenso preventivo a prescindere dal registro.
Rinnovo, revoca selettiva e cancellazione
Una volta iscritto puoi gestire il numero con tre funzioni, dal sito (con il numero e il Codice Registro), per telefono o via email con i moduli dedicati.
Il Rinnovo annulla di nuovo i consensi al telemarketing dati tra la prima iscrizione e il rinnovo, e si può fare in qualunque momento. Il registro precisa che non serve se nel frattempo non hai dato consensi, perché l’iscrizione non scade. La Revoca selettiva fa il contrario: accetti le chiamate di operatori specifici e mantieni l’opposizione verso gli altri (solo via web e telefono). La Cancellazione toglie il numero dal registro. Un consiglio pratico: se hai appena dato un consenso per ottenere un preventivo o una tessera fedeltà, rinnova subito dopo l’iscrizione e quel consenso al telemarketing sparisce.
Come segnalare al Garante privacy
Se sei iscritto da più di 15 giorni, non hai dato consensi nuovi e chi chiama non è un’azienda di cui sei cliente, la telefonata è illecita. Lo strumento per denunciarla è il modulo online del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alle telefonate indesiderate. Vale per operatori, messaggi pre-registrati e telefonate mute, anche quando il numero non è visibile.
Il registro consiglia di indicare il numero chiamato, il numero chiamante se compare, data e ora, la società per cui l’operatore dice di chiamare e il prodotto offerto. Annotali subito, anche con uno screenshot del registro chiamate.
Se il problema è il numero usato dal call center, per esempio nascosto o non richiamabile, la competenza è dell’AGCOM: i call center devono essere iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e chiamare con numeri in chiaro e richiamabili, oppure con i prefissi dedicati 0843 e 0844. Le nuove regole sono nell’articolo sui numeri a tre cifre per i call center. Le istruttorie partono proprio dalle segnalazioni: quella contro Enel Energia chiusa nel marzo 2026 è nata da un reclamo e due segnalazioni.
Come difendersi al telefono
Contro chi non rispetta le regole servono abitudini. La prima è usare le funzioni già presenti sul telefono: l’iPhone può silenziare le chiamate dai numeri che non sono in rubrica mandandole in segreteria, molti telefoni Android hanno un filtro anti-spam nell’app Telefono, e tutti permettono di bloccare un numero dal registro chiamate. Le app anti-spam spesso chiedono accesso alla rubrica: leggi l’informativa prima di installarle.
La seconda riguarda le parole. Circola da anni l’avvertimento di non rispondere “sì” a domande come “parlo con il titolare della linea?”, per paura che la risposta registrata serva ad attivare un contratto. Il Codice del consumo, all’articolo 51, dice però che nei contratti conclusi per telefono il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o averla accettata per iscritto, dopo aver confermato di aver ricevuto tutte le condizioni su un supporto durevole. Un “sì” al telefono, da solo, non basta. Il rischio vero è dettare i dati per il passaggio a tuo nome: codice fiscale, codice POD o PDR, IBAN, codici arrivati via SMS.
La terza è pretendere che l’operatore dica chi è: lo stesso articolo 51 lo obbliga a dichiarare all’inizio la propria identità, l’azienda per cui chiama e lo scopo commerciale. Se parla genericamente di “verifica della bolletta” senza dire per chi lavora, riaggancia. Se dice di chiamare dalla banca o da un ente pubblico, chiudi e richiama tu il numero ufficiale: vale per tutte le truffe telefoniche, dalla finta banca che chiede i codici ai falsi avvisi su tessera sanitaria e bollo auto.
Infine, nei moduli distingui la casella necessaria per il servizio da quella “per finalità di marketing” o “comunicazione a terzi”: la seconda non è obbligatoria.
Le sanzioni: cosa rischiano le aziende
La violazione del registro ricade nel Codice privacy e nel GDPR: le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo se l’importo è superiore. Il Garante ha colpito soprattutto energia e telecomunicazioni, comprese le aziende committenti.
Il caso più pesante resta quello di Enel Energia, sanzionata con 79.107.101 euro con il provvedimento dell’8 febbraio 2024, la multa più alta mai applicata dall’Autorità (il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione nel settembre 2025; secondo il Garante l’impugnazione è ancora pendente). Nel 2025 sono arrivati 3 milioni di euro ad Acea Energia e 850.000 euro a una rete di agenzie che inventava disguidi tecnici a chi aveva appena cambiato fornitore. Nel marzo 2026 altri 563.052 euro a Enel Energia, per offerte proposte anche a clienti che avevano negato il consenso. E con il provvedimento del 23 luglio 2026 il Garante ha ordinato a TIM di pagare 9.516.000 euro, dopo segnalazioni di chiamate su numeri iscritti al registro fatte da call center abusivi con numeri falsificati.
Nota della redazione: nel provvedimento su TIM colpisce lo schema in tre tempi descritto dai segnalanti. Prima la chiamata con numero camuffato a un utente iscritto al registro, poi un SMS con il link a un modulo di un partner ufficiale per “chiedere di essere ricontattati”, infine la telefonata da un numero regolarmente iscritto al ROC. Sulla carta l’ultima chiamata sembra lecita, perché risponde a una richiesta. È il motivo per cui conviene non compilare moduli arrivati via SMS dopo una telefonata commerciale e, se lo si è fatto, rinnovare l’iscrizione e revocare il consenso all’azienda.
Domande frequenti
L’iscrizione al registro delle opposizioni costa qualcosa?
No, è gratuita per i cittadini in tutte e tre le modalità: sito, telefono ed email. Diffida da chi ti chiede soldi per iscriverti.
Posso iscrivere il cellulare di un familiare?
Solo se il contratto o la SIM è intestata a te. L’iscrizione vale per i numeri di cui sei intestatario e non si estende a numeri intestati ad altri.
Posso iscrivere un numero aziendale o con partita IVA?
Il registro parla di “contraenti telefonici”, definiti come qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione che abbia un contratto con un fornitore di servizi telefonici. Quindi anche le linee intestate a un’impresa possono essere iscritte.
Come verifico se il mio numero è già iscritto?
Secondo il registro il modo più immediato è chiamare dalla linea interessata l’800 957 766 se è un fisso o lo 06 42986411 se è un cellulare.
Mi hanno attivato un contratto luce o gas al telefono senza che firmassi nulla: cosa faccio?
Per il Codice del consumo sei vincolato solo dopo aver firmato o accettato l’offerta per iscritto. Contesta subito l’attivazione al fornitore per iscritto. Se la chiamata era un primo contatto non richiesto avvenuto dopo il 19 giugno 2026, il contratto è nullo per il divieto di telemarketing su luce e gas.
