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Telemarketing luce e gas vietato 2026: cosa cambia se ti chiamano ancora

Stop al telemarketing luce e gas 2026: dal 19 giugno sono in vigore nuove regole che vietano ai call center di proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas per telefono, se non è il consumatore stesso ad aver attivato il contatto. Una stretta concreta contro le chiamate moleste, con conseguenze dirette sui contratti firmati senza consenso.

📌 Articolo in breve
Dal 19 giugno 2026 è vietato il primo contatto telefonico per vendere contratti luce e gas: i call center possono chiamare solo chi ha richiesto esplicitamente il contatto o chi ha dato consenso scritto come cliente già acquisito. I contratti conclusi in violazione del divieto sono nulli e possono essere disdetti senza penali.
🗓️ Ultimo aggiornamento: luglio 2026 — Norma in vigore dal 19 giugno 2026, modifica dell’art. 51 del Codice del Consumo introdotta dal decreto Bollette (D.L. 21/2026), convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026.

Indice

  1. Cosa cambia dal 19 giugno 2026
  2. Chi può ancora chiamarti (le due eccezioni)
  3. Cosa succede se hai firmato dopo una chiamata non richiesta
  4. Come riconoscere una chiamata irregolare
  5. Cosa fare se ti chiamano ancora
  6. I limiti della nuova norma
  7. Domande frequenti

Cosa cambia dal 19 giugno 2026

Fino a poco tempo fa, i call center che vendono contratti di energia elettrica e gas per conto di fornitori o agenzie potevano contattare telefonicamente qualsiasi numero non iscritto al Registro delle Opposizioni, anche senza che il consumatore avesse mai manifestato interesse. È il fenomeno che milioni di italiani conoscono bene: la telefonata a un numero sconosciuto che propone un cambio fornitore “più conveniente”.

Il decreto Bollette 2026, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026, ha modificato l’articolo 51 del Codice del Consumo per vietare esplicitamente questo tipo di primo contatto. Dal 19 giugno 2026 il divieto è operativo: un call center non può più telefonare per proporre o concludere un contratto di fornitura elettrica o gas, né tramite chiamata vocale né tramite SMS o altri messaggi, se il consumatore non ha lui stesso attivato il contatto.

Chi può ancora chiamarti (le due eccezioni)

La norma prevede due situazioni in cui il contatto telefonico resta legittimo. La prima riguarda chi compila autonomamente una richiesta attraverso i canali ufficiali del fornitore — un modulo sul sito, un’area riservata, un numero verde chiamato dal consumatore stesso. In questo caso è lecito che l’azienda richiami per completare la pratica.

La seconda eccezione riguarda i clienti già acquisiti, cioè chi ha già un contratto attivo con quel fornitore, ma solo a condizione che abbia espresso per iscritto un consenso specifico a ricevere proposte commerciali su luce e gas. Un consenso generico raccolto anni fa in fase di sottoscrizione del contratto originario, senza una richiesta specifica su questo punto, non è sufficiente a giustificare le chiamate promozionali dopo il 19 giugno 2026.

Cosa succede se hai firmato dopo una chiamata non richiesta

Il punto più concreto per chi ha già subito questo tipo di chiamate riguarda le conseguenze contrattuali. Le chiamate commerciali indesiderate per offerte di luce e gas, se effettuate senza consenso valido, comportano l’annullamento automatico del contratto eventualmente stipulato in quella telefonata. Non serve avviare una causa civile complessa: il contratto concluso in violazione del divieto è nullo per legge.

In pratica, chi si accorge di aver firmato un contratto durante una chiamata non richiesta dopo il 19 giugno 2026 può contestarlo formalmente al fornitore, chiedendo il ripristino delle condizioni precedenti senza dover pagare penali di recesso, proprio perché il contratto non ha mai avuto validità legale fin dall’inizio.

Come riconoscere una chiamata irregolare

Distinguere una chiamata legittima da una vietata è più semplice di quanto sembri: basta chiedersi chi ha iniziato il contatto. Se sei tu ad aver compilato un modulo online, chiamato un numero verde o richiesto esplicitamente un preventivo, la chiamata di ricontatto è regolare. Se invece l’operatore ti chiama “a freddo” su un numero che non ricordi di aver mai fornito per quello scopo specifico, e non sei già cliente di quel fornitore con consenso scritto attivo, quella chiamata viola la norma.

Un campanello d’allarme aggiuntivo: gli operatori spesso non dichiarano apertamente per conto di quale azienda chiamano, oppure usano nomi di fornitori generici e rassicuranti. Chiedere sempre il nome esatto della società, il numero di iscrizione al registro imprese e il motivo per cui possiedono il tuo numero è il modo più rapido per verificare la legittimità della chiamata.

Cosa fare se ti chiamano ancora

Se ricevi una chiamata che sospetti irregolare, il primo passo pratico è non fornire mai dati sensibili al telefono (codice fiscale, IBAN, POD o PDR del contatore) finché non hai verificato l’identità dell’operatore. Se la chiamata insiste per la firma immediata di un contratto, è già di per sé un segnale di allarme: le pratiche corrette prevedono sempre un tempo di riflessione.

Per segnalare formalmente una chiamata irregolare si può contattare ARERA tramite lo sportello per il consumatore energia e ambiente, oppure presentare un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che vigila sulle pratiche commerciali scorrette. Conservare data, ora e nome dell’operatore (se fornito) aiuta a costruire una segnalazione solida.

I limiti della nuova norma

È importante sapere cosa non copre questa riforma. L’estensione del divieto alle telecomunicazioni — cioè alle chiamate promozionali per contratti di telefonia fissa, mobile e connettività internet — era stata votata al Senato l’11 giugno 2026, ma è stata stralciata dal decreto accise ter il 17 giugno, pochi giorni prima dell’entrata in vigore. La stretta vale quindi solo per energia elettrica e gas: le chiamate promozionali per offerte telefoniche e internet restano regolate dalle norme precedenti, meno restrittive.

Resta inoltre il problema pratico segnalato da diversi osservatori del settore: buona parte delle chiamate moleste proviene da call center che operano ai margini della legalità o dall’estero, per i quali l’applicazione concreta delle sanzioni è più complessa. La norma è comunque uno strumento in più per chi vuole contestare un contratto firmato sotto pressione.

📝 Nota della redazione

Abbiamo controllato diverse segnalazioni pubbliche di utenti che hanno ricevuto chiamate promozionali energia dopo il 19 giugno 2026: nella maggior parte dei casi gli operatori non dichiarano più esplicitamente di proporre un “cambio fornitore”, ma parlano genericamente di “verifica della tariffa” o “controllo bolletta” per aggirare la percezione del divieto. Se una chiamata inizia così e scivola verso la proposta di firma di un nuovo contratto, il divieto si applica comunque: conta la sostanza della chiamata, non le parole usate per introdurla.

Domande frequenti

Le chiamate per contratti di telefonia e internet sono vietate come quelle di luce e gas?

No. L’estensione del divieto alle telecomunicazioni è stata stralciata dal decreto accise ter il 17 giugno 2026: la stretta vale solo per i contratti di energia elettrica e gas.

Cosa devo fare se ho già firmato un contratto durante una chiamata non richiesta?

Puoi contestarlo formalmente al fornitore chiedendo l’annullamento, perché il contratto concluso in violazione del divieto è nullo per legge. Non sono previste penali di recesso in questi casi.

Posso ancora essere contattato dal mio attuale fornitore per proposte commerciali?

Solo se hai espresso per iscritto un consenso specifico a ricevere proposte commerciali su luce e gas. Un consenso generico dato in passato non basta più dopo il 19 giugno 2026.

Il Registro delle Opposizioni serve ancora a qualcosa?

Sì, resta utile contro altre forme di telemarketing (assicurazioni, servizi finanziari, telecomunicazioni), che non rientrano in questo specifico divieto limitato a energia elettrica e gas.

A chi segnalo una chiamata irregolare su luce e gas?

Allo sportello per il consumatore energia e ambiente di ARERA oppure con un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), conservando i dettagli della chiamata ricevuta.

Se stai valutando un cambio fornitore in modo legittimo, leggi anche la nostra guida su come cambiare fornitore luce in 24 ore con la riforma ARERA e su come riconoscere un sito o un contatto truffa.

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