Le minusvalenze in scadenza a fine 2026 sono quelle realizzate nel 2022, l’anno in cui azioni e obbligazioni sono scese insieme e molti risparmiatori hanno venduto in perdita. Quelle perdite valgono ancora qualcosa: finché restano nel cosiddetto zainetto fiscale possono azzerare le imposte su guadagni futuri, fino a 26 euro ogni 100 di perdita. Ma la legge concede quattro anni, non uno di più, e per le perdite del 2022 il quarto anno finisce il 31 dicembre 2026.
Il guaio è che lo zainetto non si svuota con qualsiasi guadagno. Chi pensa di recuperarlo vendendo un ETF in utile scopre, a operazione fatta, di aver pagato l’imposta per intero e di avere ancora tutte le minusvalenze lì, intatte e a un passo dalla scadenza. Abbiamo riletto le norme (Testo unico delle imposte sui redditi, decreto legislativo 461 del 1997, circolari e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate) per mettere in fila cosa compensa, cosa no e cosa si può ancora fare fra ottobre e dicembre.
Le minusvalenze si compensano con le plusvalenze dello stesso anno e dei quattro successivi: quelle del 2022 scadono il 31 dicembre 2026, quelle del 2023 a fine 2027. Compensano i guadagni da azioni, obbligazioni, titoli di Stato (contati al 48,08%), ETC e derivati. Non compensano i guadagni di ETF e fondi, i dividendi e le cedole, che sono redditi di capitale. Nel regime amministrato conta anche l’ordine: prima la perdita, poi il guadagno. Cambiando banca lo zainetto si porta dietro con una certificazione.
Indice
- Cos’è lo zainetto fiscale e quando scade
- Con cosa si compensano le minusvalenze (e con cosa no)
- Il paradosso degli ETF: la perdita vale, il guadagno no
- Regime amministrato, dichiarativo e gestito
- La certificazione delle minusvalenze e il cambio di banca
- Titoli di Stato: la regola del 48,08%
- Tre esempi con i numeri
- Cosa fare fra ottobre e dicembre, e cosa evitare
- Domande frequenti
Cos’è lo zainetto fiscale e quando scade
“Zainetto fiscale” è un’espressione da addetti ai lavori, nelle leggi non compare. Indica il totale delle minusvalenze che un investitore ha realizzato, cioè incassato vendendo o facendosi rimborsare un titolo a meno di quanto l’aveva pagato, e che non ha ancora usato. Una perdita solo “sulla carta”, su un titolo che hai ancora in portafoglio, non conta: fiscalmente esiste dal giorno della vendita.
La regola del tempo sta nell’articolo 68, comma 5, del TUIR: se in un anno le minusvalenze superano le plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione dalle plusvalenze “dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto”. La stessa formula, “non oltre il quarto”, è ripetuta per chi tiene i titoli in banca in regime amministrato dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 461 del 1997.
Il conto si fa per anno solare e non da data a data. Una perdita incassata a gennaio 2022 e una incassata a dicembre 2022 scadono lo stesso giorno. Passato quel giorno la minusvalenza non usata sparisce, senza rimborsi e senza proroghe.
| Anno in cui hai realizzato la perdita | Ultimo anno utile | Si perde dopo il |
|---|---|---|
| 2022 | 2026 | 31 dicembre 2026 |
| 2023 | 2027 | 31 dicembre 2027 |
| 2024 | 2028 | 31 dicembre 2028 |
| 2025 | 2029 | 31 dicembre 2029 |
| 2026 | 2030 | 31 dicembre 2030 |
Quanto vale lo zainetto? Le plusvalenze finanziarie pagano un’imposta sostitutiva del 26%, quindi ogni 1.000 euro di minusvalenze usate fanno risparmiare 260 euro. Non è un credito che la banca ti accredita: è un’imposta che non paghi su un guadagno futuro. Se quel guadagno non arriva in tempo, i 260 euro non li vedrai mai.
Con cosa si compensano le minusvalenze (e con cosa no)
Qui sbagliano quasi tutti, perché la distinzione che conta non è fra strumenti rischiosi e strumenti tranquilli, e nemmeno fra guadagni grandi e piccoli. È una distinzione di categoria fiscale. Il TUIR divide ciò che si ricava dagli investimenti in due famiglie: i redditi di capitale (articolo 44), che sono il frutto del capitale impiegato, e i redditi diversi di natura finanziaria (articolo 67), che nascono dalla compravendita. Le minusvalenze appartengono alla seconda famiglia e si sommano algebricamente soltanto con i redditi della seconda famiglia.
Tradotto in pratica: dividendi, cedole e interessi vengono tassati sempre al lordo, qualunque cosa ci sia nello zainetto. Il guadagno fatto rivendendo un’azione o un’obbligazione a un prezzo più alto di quello d’acquisto, invece, prima di essere tassato viene ridotto delle minusvalenze disponibili.
| Da dove arriva il guadagno | Categoria fiscale | Usa lo zainetto? |
|---|---|---|
| Azioni vendute in guadagno | Reddito diverso (art. 67, lett. c-bis) | Sì |
| Obbligazioni societarie vendute o rimborsate sopra il prezzo d’acquisto | Reddito diverso (art. 67, lett. c-ter) | Sì |
| BTP e altri titoli di Stato venduti in guadagno | Reddito diverso, contato al 48,08% | Sì, ma ne consuma meno |
| ETC su materie prime | Reddito diverso (art. 67, lett. c-quater) | Sì |
| Derivati: future, opzioni | Reddito diverso (art. 67, lett. c-quater) | Sì |
| ETF e fondi comuni venduti in guadagno | Reddito di capitale (art. 44, lett. g) | No |
| Dividendi di azioni, proventi distribuiti da ETF e fondi | Reddito di capitale (art. 44, lett. e e g) | No |
| Cedole e interessi di obbligazioni, titoli di Stato, conti deposito | Reddito di capitale (art. 44) | No |
| Cripto-attività | Reddito diverso, ma con un conteggio separato (art. 68, comma 9-bis) | No |
| Vendita di un immobile | Altra categoria di redditi diversi | No |
Sugli ETC la conferma arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Con la risoluzione 72/E del 12 luglio 2010 l’Agenzia ha chiarito che gli Exchange Traded Commodities, pur essendo quotati sullo stesso mercato degli ETF, non sono fondi e che a loro “non si rende applicabile il trattamento fiscale previsto per gli Exchange Traded Funds”: i loro redditi sono redditi diversi, quelli dei derivati. Per ETN e certificati d’investimento, fra i documenti ufficiali che abbiamo letto, non abbiamo trovato una pronuncia altrettanto netta: la qualificazione dipende da come è costruito il singolo titolo, e conviene farsela confermare per iscritto dall’intermediario prima di contarci.
Le cripto-attività fanno storia a sé. Il comma 5 dell’articolo 68, quello dello zainetto “classico”, non le nomina: le loro plusvalenze si sommano solo con le “relative minusvalenze”, secondo un comma dedicato. Una perdita su azioni non abbassa le imposte su un guadagno in bitcoin, e una perdita in bitcoin non abbassa quelle su un guadagno azionario. Delle regole di quest’anno parliamo nell’articolo sulle tasse sulle criptovalute nel 2026. Lo stesso vale per gli immobili: la plusvalenza immobiliare segue regole proprie e con i titoli non si incrocia.
Il paradosso degli ETF: la perdita vale, il guadagno no
Gli ETF sono fondi, e i fondi hanno un trattamento asimmetrico che sorprende chiunque lo incontri per la prima volta. Quando vendi un ETF in guadagno, la differenza fra il prezzo di vendita e il costo medio d’acquisto è un provento “derivante dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo”: reddito di capitale, su cui l’intermediario applica la ritenuta senza guardare lo zainetto. Quando invece lo vendi in perdita, quella differenza negativa è una minusvalenza a tutti gli effetti.
Lo scrive l’Agenzia nelle istruzioni al modello Redditi Persone Fisiche 2026, quadro RT, richiamando la circolare 33/E del 2011: se dalla cessione delle quote di un fondo risulta una differenza negativa fra corrispettivo e costo d’acquisto, questa “rappresenta una minusvalenza compensabile” con le eventuali plusvalenze realizzate.
Il risultato è un portafoglio a senso unico. Chi investe soltanto in ETF e fondi può riempire lo zainetto ma non ha modo di svuotarlo, perché i suoi guadagni saranno sempre redditi di capitale. È la ragione per cui un piano di accumulo fatto solo di ETF, per il resto una scelta sensata come spieghiamo nella guida per chi comincia a investire in ETF, sul piano fiscale è inefficiente quando le cose vanno male. Chi nel 2022 ha venduto in perdita un ETF obbligazionario e da allora ha comprato solo altri ETF, oggi ha minusvalenze in scadenza e nessuno strumento in portafoglio capace di assorbirle. Il confronto fra i due mondi è nel nostro articolo su azioni ed ETF.
Regime amministrato, dichiarativo e gestito
Il termine dei quattro anni è lo stesso per tutti, ma il modo in cui la compensazione avviene cambia secondo il regime fiscale del conto titoli.
Nel regime amministrato, quello applicato dalla gran parte delle banche e dei broker italiani, fa tutto l’intermediario: calcola l’imposta su ogni singola operazione, la versa e tiene il conto delle minusvalenze. C’è però un dettaglio nella norma che pesa molto a fine anno. L’articolo 6, comma 5, dice che le minusvalenze si deducono dalle plusvalenze “realizzate nelle successive operazioni”. Successive: la perdita deve venire prima del guadagno. Se a marzo vendi un’azione in utile e paghi il 26%, e a novembre ne vendi un’altra in perdita, la banca non ti restituisce l’imposta di marzo. La perdita di novembre entra nello zainetto e aspetta un guadagno futuro.
Nel regime dichiarativo i conti li fa il contribuente nel quadro RT del modello Redditi. Qui l’ordine delle operazioni dentro l’anno non conta, perché plusvalenze e minusvalenze dello stesso periodo d’imposta “sono sommate algebricamente”. In cambio c’è una condizione che nell’amministrato non esiste: l’eccedenza si può riportare agli anni successivi solo se è stata indicata nella dichiarazione dell’anno in cui la perdita è stata realizzata. Una minusvalenza del 2022 mai dichiarata è persa da tempo, a prescindere dalla scadenza di dicembre.
Nel regime gestito, quello delle gestioni patrimoniali, non si ragiona per singole operazioni ma sul risultato annuo della gestione. Se l’anno chiude in negativo, il risultato viene scalato da quello dei periodi successivi, anche qui “non oltre il quarto” (articolo 7, comma 10, del decreto 461). Quali proventi entrino in quel risultato dipende dal contratto e dagli strumenti in portafoglio: è una domanda da fare al gestore. Per orientarsi fra intermediari e regimi può servire il nostro confronto fra broker.
La certificazione delle minusvalenze e il cambio di banca
Lo zainetto non è legato per sempre alla banca in cui è nato. Quando chiudi il rapporto di custodia o revochi l’opzione per il regime amministrato, l’intermediario deve rilasciarti una certificazione “dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione” delle minusvalenze. Con quel documento hai due strade: consegnarlo al nuovo intermediario, che caricherà le minusvalenze sul nuovo deposito in regime amministrato, oppure usarle in dichiarazione nel quadro RT, dove esiste un rigo apposito per le “eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari”.
La certificazione va letta con attenzione, perché le informazioni utili sono tre: l’importo residuo, l’anno di realizzo di ciascuna quota e l’intestazione. Le minusvalenze non sono un blocco unico: ogni annata ha la sua scadenza, ed è l’anno di realizzo, non la data della certificazione, a far partire il conteggio. Trasferire il conto non allunga la vita di nulla.
L’intestazione è il punto su cui inciampa chi sposta i risparmi. La legge consente il passaggio solo verso un altro rapporto “intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza”. Da un deposito intestato a te solo a un altro deposito intestato a te solo, sì. Da un deposito cointestato con il coniuge a uno personale, no. Chi sta per aprire un conto nuovo e ha minusvalenze sul vecchio dovrebbe quindi replicare la stessa intestazione, e chiedere la certificazione senza aspettare le ultime settimane dell’anno: i tempi di rilascio dipendono dalla banca.
Titoli di Stato: la regola del 48,08%
I titoli di Stato italiani, quelli degli Stati esteri della cosiddetta white list e degli enti territoriali di quegli Stati sono tassati al 12,5% e non al 26%. Per ottenere questo risultato senza creare una seconda aliquota, il legislatore ha scelto una strada indiretta: il decreto legislativo 461 del 1997, dopo le modifiche del decreto-legge 66 del 2014, stabilisce che i redditi diversi derivanti da questi titoli “sono computati nella misura del 48,08 per cento dell’ammontare realizzato”. Applicando il 26% al 48,08% di un guadagno si arriva al 12,5%. Il meccanismo è spiegato nella circolare 19/E del 27 giugno 2014.
Per lo zainetto questo ha due conseguenze, una per ciascun verso. La prima: un guadagno su un BTP “pesa” meno della metà. Mille euro di plusvalenza su un titolo di Stato entrano nel calcolo per 480,80 euro e quindi consumano solo 480,80 euro di minusvalenze. Chi ha uno zainetto da svuotare in fretta e conta su un titolo di Stato deve sapere che gli serve un guadagno più che doppio rispetto a quello che basterebbe con un’azione.
La seconda: anche la perdita pesa meno. La norma parla di “redditi diversi” computati al 48,08%, e i redditi diversi comprendono tanto le plusvalenze quanto le minusvalenze; la circolare 19/E lo dice espressamente per le perdite sulle quote di fondi riferibili a titoli pubblici, che si deducono “per un importo ridotto del 51,92 per cento”. Una perdita di 1.000 euro su un BTP venduto sotto il prezzo di carico lascia dunque nello zainetto 480,80 euro, non 1.000. Il dato giusto è quello che compare nel rendiconto fiscale della banca: guardalo prima di fare i conti. Sul rendimento netto dei titoli di Stato abbiamo un confronto dedicato fra conto deposito, BTP e BOT, e chi sta valutando la nuova emissione trova i dettagli nella scheda sul BTP Valore di ottobre 2026.
Tre esempi con i numeri
I casi che seguono sono esempi costruiti da noi, con nomi di fantasia, per mostrare come funzionano le regole. Ipotizzano il regime amministrato, minusvalenze realizzate tutte nel 2022 e operazioni di vendita successive alla perdita.
Esempio 1: azioni, compensazione piena. Marta ha nello zainetto 4.000 euro di minusvalenze del 2022. A novembre 2026 vende un pacchetto di azioni con una plusvalenza di 3.000 euro. Senza zainetto pagherebbe il 26% di 3.000 euro, cioè 780 euro. Con lo zainetto la base imponibile scende a zero: imposta dovuta 0, risparmio 780 euro. Le restano 1.000 euro di minusvalenze: se entro il 31 dicembre 2026 non realizza altri redditi diversi, quei 1.000 euro scadono e con loro sfumano 260 euro di imposte che avrebbe potuto evitare.
Esempio 2: BTP, il guadagno che pesa meno. Paolo ha 2.500 euro di minusvalenze del 2022 e vende un BTP con una plusvalenza di 5.200 euro. Il guadagno entra nel calcolo al 48,08%: 5.200 × 48,08% = 2.500,16 euro. Lo zainetto ne assorbe 2.500 e restano imponibili 16 centesimi, su cui l’imposta è di 4 centesimi. Senza minusvalenze Paolo avrebbe pagato il 26% di 2.500,16 euro, cioè 650,04 euro. Per svuotare uno zainetto da 2.500 euro gli è servito un guadagno su titoli di Stato da 5.200.
Esempio 3: ETF, lo zainetto che resta pieno. Giulia ha 6.000 euro di minusvalenze del 2022 e vende un ETF azionario con un guadagno di 6.000 euro, convinta di andare in pari. Il guadagno è reddito di capitale: l’intermediario trattiene il 26%, ossia 1.560 euro, e le minusvalenze restano tutte e 6.000 dove sono. Se nulla cambia entro fine anno, Giulia avrà pagato 1.560 euro e perso la possibilità di evitarne altrettanti. Lo stesso guadagno ottenuto vendendo azioni le sarebbe costato zero.
| Caso | Zainetto 2022 | Guadagno | Minusvalenze usate | Imposta pagata | Imposta evitata |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta, azioni | 4.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € | 780 € |
| Paolo, BTP | 2.500 € | 5.200 € | 2.500 € | 0,04 € | 650 € |
| Giulia, ETF | 6.000 € | 6.000 € | 0 € | 1.560 € | 0 € |
Cosa fare fra ottobre e dicembre, e cosa evitare
Il primo passo non costa nulla: sapere cosa c’è nello zainetto. Nell’area riservata di quasi tutte le banche e i broker c’è una sezione con la posizione fiscale, a volte chiamata proprio “zainetto fiscale” o “minusvalenze pregresse”; se non la trovi, chiedi all’assistenza un prospetto con gli importi divisi per anno di realizzo. Quello che interessa adesso è la riga del 2022. Se è a zero, puoi smettere di leggere e tornare a pensarci l’autunno prossimo per le perdite del 2023.
Se la riga del 2022 non è a zero, il secondo passo è guardare il portafoglio con l’occhio del fisco. Hai titoli in guadagno che generano redditi diversi, cioè azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ETC? Venderli entro l’anno fa emergere una plusvalenza che lo zainetto assorbe. Qui serve una precisazione: vendere un titolo per ragioni soltanto fiscali ha dei costi, dalle commissioni alla differenza fra prezzo di acquisto e di vendita, e cambia la composizione del portafoglio. Se l’imposta risparmiata è inferiore a quei costi, l’operazione non ha senso. E la scelta di tenere o vendere un titolo resta una decisione d’investimento, che la scadenza fiscale non dovrebbe dettare da sola.
Terzo passo, il calendario. Ai fini fiscali conta il momento in cui la plusvalenza si considera realizzata, e gli intermediari non usano tutti lo stesso criterio fra data dell’ordine e data di regolamento, che arriva qualche giorno dopo. Ridursi alle ultime sedute di dicembre significa rischiare che l’operazione finisca nel 2027, quando le minusvalenze del 2022 non esistono più. Meglio chiedere alla propria banca quale data considera e chiudere tutto con margine.
Quello che è meglio non fare si riassume in poche righe. Non comprare ETF o fondi con l’idea di “recuperare le minus”: i loro guadagni non le toccano. Non contare su cedole e dividendi di fine anno, per lo stesso motivo. Non vendere in guadagno prima di aver incassato la perdita, se sei in regime amministrato e pensi di compensare nello stesso anno. Non comprare uno strumento che non conosci, magari a leva o molto volatile, soltanto perché qualcuno lo presenta come efficiente per lo zainetto: rischiare capitale vero per risparmiare un’imposta è un cattivo affare, e una nuova perdita non ripara quella vecchia. Infine, non dare per scontato che un trasferimento di conto avviato a dicembre arrivi in tempo.
Per chi sta costruendo o ribilanciando il portafoglio, e vuole capire dove si collocano oggi i principali fondi indicizzati, c’è il nostro aggiornamento sui rendimenti reali degli ETF più usati dagli italiani.
Domande frequenti
Quando scadono le minusvalenze del 2022?
Il 31 dicembre 2026. La legge consente di usarle nell’anno di realizzo e nei quattro periodi d’imposta successivi, quindi fino a tutto il 2026. Dal 1° gennaio 2027 quelle non utilizzate non sono più deducibili.
Posso compensare le minusvalenze con i guadagni di un ETF?
No. Il guadagno sulla vendita di un ETF o di un fondo comune è un reddito di capitale e viene tassato per intero. Vale invece il contrario: la perdita sulla vendita di un ETF è una minusvalenza e finisce nello zainetto.
Le minusvalenze si compensano con dividendi e cedole?
No. Dividendi, cedole e interessi sono redditi di capitale e non si sommano con le minusvalenze, né nel regime amministrato né in quello dichiarativo.
Se cambio banca perdo le minusvalenze?
No, a patto di chiedere alla vecchia banca la certificazione delle minusvalenze e di consegnarla alla nuova, oppure di usarla nel quadro RT della dichiarazione. Il nuovo rapporto deve avere gli stessi intestatari di quello di provenienza. La scadenza resta quella originaria.
Ho venduto in guadagno a marzo e in perdita a ottobre: recupero le tasse di marzo?
Nel regime amministrato no: le minusvalenze si deducono dalle plusvalenze realizzate nelle operazioni successive, non da quelle precedenti. La perdita di ottobre resta disponibile per i guadagni futuri, fino al quarto anno successivo. Nel regime dichiarativo, invece, plusvalenze e minusvalenze dello stesso anno si sommano a prescindere dall’ordine.
Una perdita su un BTP vale quanto una perdita su un’azione?
No. I redditi diversi sui titoli di Stato sono computati al 48,08% del loro ammontare: una perdita di 1.000 euro su un BTP porta nello zainetto 480,80 euro, mentre la stessa perdita su un’azione ne porta 1.000.
Le minusvalenze su azioni si compensano con i guadagni in criptovalute?
No. Le cripto-attività hanno un conteggio separato: le loro plusvalenze si sommano soltanto con le minusvalenze su altre cripto-attività, anch’esse riportabili per quattro periodi d’imposta se indicate in dichiarazione.
Posso farmi rimborsare le minusvalenze scadute?
No. La minusvalenza non è un credito verso lo Stato ma una deduzione da guadagni futuri. Se nel periodo utile non realizzi redditi diversi sufficienti, la parte non usata si perde.

