L’isopensione è lo strumento con cui un’azienda in esubero di personale accompagna alla pensione i dipendenti più anziani pagando di tasca propria sia un assegno mensile sia i contributi, fino a quattro anni prima della data di uscita. Esiste dal 2012, ma finora aveva un punto cieco: chi ha il primo contributo dal 1° gennaio 1996, e quindi una pensione calcolata tutta con il metodo contributivo, deve superare anche una soglia minima di importo, e nessuno sapeva bene quando e come andasse misurata. Con la circolare n. 104 del 29 settembre 2026 l’INPS ha chiuso la questione, per l’isopensione e per gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà. Abbiamo letto la circolare per intero, insieme alla legge e alla scheda INPS del servizio: qui sotto trovi come funziona l’esodo, chi paga cosa, le soglie in euro e tre casi d’esempio.
L’isopensione (articolo 4 della legge 92/2012) permette alle aziende con più di 15 dipendenti, tramite accordo sindacale, di far uscire i lavoratori a cui mancano al massimo 48 mesi alla pensione di vecchiaia o anticipata; l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà arriva a 60 mesi. Assegno e contributi sono interamente a carico del datore di lavoro. Per chi non ha contributi al 31 dicembre 1995 la circolare INPS 104/2026 stabilisce che l’importo soglia si controlla una volta sola, alla data di accesso all’esodo, sull’assegno sociale in vigore in quel momento: 546,24 euro al mese nel 2026 per chi viene accompagnato alla vecchiaia, 1.638,72 euro per chi punta all’anticipata a 64 anni (1.529,47 per le donne con un figlio, 1.420,22 con due o più).
Indice
- Che cos’è l’isopensione e chi può usarla
- Chi paga cosa: assegno, contributi e fideiussione
- Quanto si prende e come viene pagato
- La novità per chi ha iniziato a lavorare dal 1996
- La tabella delle soglie in euro
- Isopensione e assegno straordinario a confronto
- Tre profili d’esempio
- Requisiti che salgono: cosa succede a chi è già in esodo
- Cosa chiedere all’azienda e al patronato prima di firmare
- Domande frequenti
Che cos’è l’isopensione e chi può usarla
Il nome non compare in nessuna legge. La norma, l’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (la riforma Fornero del lavoro), parla di una “prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti”. Da lì il soprannome: una pensione “uguale” a quella maturata, pagata però prima del tempo e non dalla collettività.
Non è un diritto del singolo lavoratore e non si chiede allo sportello. Serve un accordo fra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale, firmato in un caso di eccedenza di personale, e il datore deve impiegare mediamente più di quindici dipendenti. La stessa prestazione può entrare negli accordi che chiudono una procedura di licenziamento collettivo e, per i dirigenti, in un accordo firmato dall’associazione sindacale che stipula il contratto della categoria. La scheda INPS del servizio precisa che i destinatari sono i dipendenti a tempo indeterminato e i dirigenti in esubero.
Il secondo paletto riguarda il tempo. I lavoratori coinvolti devono raggiungere i requisiti minimi per la pensione, di vecchiaia o anticipata, entro quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per alcuni anni il limite è stato portato a sette: la circolare 104 ricorda che gli 84 mesi valgono ancora soltanto per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026. Dopo quella data si torna ai 48 mesi ordinari, salvo nuovi interventi del legislatore che al momento non esistono.
Chi cerca un’uscita anticipata senza passare dall’azienda deve guardare altrove: la pensione anticipata ordinaria, l’APE sociale per le categorie tutelate, e poco altro, visto che Quota 103 e Opzione Donna non sono state prorogate.
Chi paga cosa: assegno, contributi e fideiussione
Paga tutto l’azienda. La circolare lo scrive senza giri di parole: le prestazioni di esodo “sono finanziate interamente dai datori di lavoro anche con riferimento alla contribuzione da versare”. In pratica il datore versa ogni mese all’INPS la provvista, cioè i soldi dell’assegno più quelli dei contributi, e l’INPS gira l’assegno al lavoratore con le stesse modalità con cui paga le pensioni, accreditando nel frattempo la contribuzione sul suo conto assicurativo.
E se l’azienda smette di pagare? È il timore più comune, e la legge lo ha previsto. Insieme alla domanda il datore deve presentare all’INPS una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti. Se un versamento mensile salta, l’INPS notifica un avviso di pagamento; passati 180 giorni senza che l’azienda saldi, l’Istituto escute la fideiussione. C’è però un dettaglio che conviene conoscere: in assenza del versamento mensile, dice il comma 5, l’INPS “è tenuto a non erogare le prestazioni”. La garanzia quindi esiste, ma non esclude un periodo di attesa.
La scheda INPS aggiunge che il datore può evitare la fideiussione versando la provvista in un’unica soluzione, impegnandosi a coprire l’eventuale maggior costo che emerga con la liquidazione definitiva. E che l’accordo diventa efficace solo dopo la validazione dell’INPS, che controlla i requisiti dell’azienda e di ogni singolo lavoratore.
Quanto si prende e come viene pagato
L’assegno è calcolato come la pensione maturata alla data in cui cessa il rapporto di lavoro. Non comprende, precisa la scheda INPS sulla prestazione di accompagnamento alla pensione, la contribuzione correlata che l’azienda verserà durante l’esodo: quei contributi finiscono sul conto del lavoratore e servono per la pensione vera, non per l’assegno ponte. È il motivo per cui la cifra dell’isopensione e quella della futura pensione non coincidono.
Viene pagato per 13 mensilità, in rate mensili anticipate come le pensioni, a partire dal mese successivo alla fine del rapporto di lavoro e senza buchi fra le due date. Il regime fiscale è quello della tassazione ordinaria: sull’assegno si paga l’IRPEF come su un reddito normale, quindi il netto va chiesto prima di decidere.
Un aspetto che sorprende molti: alla scadenza l’isopensione finisce e basta. Non si trasforma da sola in pensione. La domanda di pensione va presentata dall’interessato, e in tempo utile, altrimenti fra l’ultimo assegno di esodo e la prima rata di pensione si apre un vuoto.
La novità per chi ha iniziato a lavorare dal 1996
Chi non ha nemmeno un contributo al 31 dicembre 1995 è, nel gergo previdenziale, un “contributivo puro”. Per lui la legge aggiunge ai requisiti di età e contributi una condizione sull’importo. La pensione di vecchiaia a 67 anni con 20 di contributi spetta solo se l’assegno è almeno pari all’assegno sociale; altrimenti si aspettano i 71 anni, quando bastano 5 anni di contribuzione effettiva. La pensione anticipata a 64 anni con 20 anni di contribuzione effettiva chiede molto di più: una prima rata non inferiore a 3 volte l’assegno sociale, che scendono a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 per le donne con due o più figli.
Il problema nasce dal calendario. In un esodo l’INPS deve stabilire in anticipo, “in via prospettica”, se il lavoratore avrà diritto alla pensione di lì a qualche anno. Ma l’assegno sociale viene rivalutato ogni anno, e nessuno conosce il valore che avrà fra quattro anni. Come si fa a certificare che la soglia sarà superata?
La risposta della circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026, condivisa con il Ministero del Lavoro, è pragmatica: la verifica si fa alla data di accesso all’esodo. Si prende l’importo della prestazione calcolato con i contributi maturati fino a quel giorno e con il coefficiente di trasformazione dell’età che il lavoratore ha in quel giorno, e lo si confronta con l’assegno sociale in vigore in quel giorno. Se il primo è pari o superiore alla soglia, l’esodo può partire. L’Istituto spiega di aver verificato, con valutazioni statistico-attuariali, che chi supera la soglia all’ingresso la supererà anche al momento della pensione.
La circolare chiarisce altre due cose. La prima: per la pensione anticipata basata sui soli contributi (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) non esiste alcun importo soglia, nemmeno per i contributivi puri. La seconda: il tetto previsto per l’anticipata a 64 anni, cioè un importo lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo fino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, si applica anche all’assegno di esodo. L’INPS aggiunge che l’importo dell’assegno resta “cristallizzato” per tutto il periodo di esodo.
La sintesi ufficiale è nella notizia pubblicata dall’INPS il 30 settembre. Sull’ipotesi, ancora soltanto politica, di aprire i 64 anni anche a chi ha contributi prima del 1996 rimandiamo all’articolo sulla pensione a 64 anni col sistema misto: non c’entra con questa circolare, che riguarda solo i contributivi puri.
La tabella delle soglie in euro
L’assegno sociale 2026 vale 546,24 euro al mese per 13 mensilità (scheda INPS). Su questa base, per un esodo che parte nel 2026, le soglie da superare sono le seguenti. I multipli sono quelli della circolare; gli importi in euro li abbiamo calcolati noi moltiplicando 546,24 per ciascun coefficiente.
| Pensione a cui porta l’esodo | Chi | Multiplo dell’assegno sociale | Soglia mensile lorda 2026 |
|---|---|---|---|
| Vecchiaia (67 anni + 20 di contributi) | Tutti | 1 volta | 546,24 € |
| Anticipata (64 anni + 20 di contribuzione effettiva) | Uomini e donne senza figli | 3 volte | 1.638,72 € |
| Anticipata (64 anni + 20 di contribuzione effettiva) | Donne con un figlio | 2,8 volte | 1.529,47 € |
| Anticipata (64 anni + 20 di contribuzione effettiva) | Donne con due o più figli | 2,6 volte | 1.420,22 € |
| Anticipata con i soli contributi (42 anni e 10 mesi uomini, 41 e 10 mesi donne) | Tutti | Nessuno | Nessuna soglia |
Due avvertenze. Chi entra in esodo nel 2027 dovrà confrontarsi con l’assegno sociale 2027, che sarà reso noto con la consueta circolare di fine anno: le cifre in euro della tabella valgono solo per gli accessi del 2026. E dal 1° gennaio 2030, ricorda una nota della circolare, il multiplo di 3 sale a 3,2.
Isopensione e assegno straordinario a confronto
La circolare tratta insieme due strumenti che si somigliano ma hanno origini diverse. L’isopensione nasce da un accordo aziendale ed è aperta a qualunque datore di lavoro sopra i quindici dipendenti. L’assegno straordinario per il sostegno al reddito è invece una prestazione dei fondi di solidarietà bilaterali, cioè i fondi di settore costituiti presso l’INPS da sindacati e associazioni imprenditoriali: l’articolo 26 del decreto legislativo 148/2015 consente loro di prevederlo “nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo” per i lavoratori che raggiungono la pensione nei cinque anni successivi. L’INPS, nelle sue comunicazioni, cita come esempio i settori bancario e assicurativo.
| Voce | Isopensione | Assegno straordinario |
|---|---|---|
| Norma | Art. 4, commi 1-7-ter, legge 92/2012 | Art. 26, comma 9, lettera b), d.lgs. 148/2015 |
| Chi può attivarlo | Datori con più di 15 dipendenti, con accordo sindacale aziendale | Aziende dei settori che hanno un fondo di solidarietà bilaterale che lo prevede |
| Durata massima | 48 mesi (84 per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026) | 60 mesi |
| Chi paga assegno e contributi | Il datore di lavoro | Il datore di lavoro |
| Garanzia | Fideiussione bancaria, o provvista versata in unica soluzione | Secondo il regolamento del singolo fondo |
| Importo | Pari alla pensione maturata alla cessazione | Secondo il regolamento del singolo fondo |
| Soglia per i contributivi puri | Verificata alla data di accesso all’esodo | Stessa regola, recepita dal comitato del fondo |
Sull’ultima riga la circolare dedica un paragrafo apposito: i comitati amministratori dei fondi devono deliberare le ipotesi di accesso “in coerenza” con le nuove indicazioni. Per le regole di dettaglio di ciascun fondo (importo, eventuali limiti, garanzie) non esiste una risposta unica: vanno lette nel decreto istitutivo e nel regolamento del fondo del proprio settore.
Tre profili d’esempio
I casi che seguono sono inventati a scopo illustrativo: nomi, date e importi non corrispondono a persone reali, e l’importo della prestazione è un dato di partenza ipotetico, perché il calcolo vero lo fa l’INPS sulla posizione di ciascuno. In tutti e tre l’esodo parte il 1° dicembre 2026, quindi la soglia si misura sull’assegno sociale 2026.
Paolo, nato a ottobre 1963, primo contributo nel 1996. A dicembre 2026 ha 63 anni e trent’anni di versamenti. Compie 64 anni a ottobre 2027, ma nel 2027 il requisito per l’anticipata contributiva è 64 anni e 1 mese: lo raggiunge a novembre 2027, a cui va aggiunta l’eventuale finestra. La prestazione calcolata alla data di esodo è, per ipotesi, di 1.700 euro lordi al mese. La soglia è 1.638,72 euro: Paolo la supera di 61,28 euro e può entrare nel programma. Con 1.600 euro sarebbe rimasto fuori da questa strada.
Anna, nata a febbraio 1964, due figli, primo contributo nel 1998. Compie 64 anni a febbraio 2028, anno in cui servono 64 anni e 3 mesi: requisito a maggio 2028. La sua prestazione ipotetica è di 1.450 euro lordi. Per una donna con due o più figli il multiplo è 2,6, cioè 1.420,22 euro: Anna passa con un margine di 29,78 euro. Un collega uomo con lo stesso identico importo non passerebbe, perché a lui si applica la soglia piena di 1.638,72 euro.
Giorgio, nato a maggio 1961, primo contributo nel 2001. Ha 65 anni e 25 anni di contributi, con una prestazione ipotetica di 900 euro lordi. L’anticipata a 64 anni gli è preclusa: 900 euro sono lontani da 1.638,72. Resta la vecchiaia. Compie 67 anni a maggio 2028, quando il requisito è 67 anni e 3 mesi: agosto 2028. Dal 1° dicembre 2026 mancano meno di due anni, ben dentro i limiti dell’esodo, e la soglia da superare è il solo assegno sociale, 546,24 euro. Giorgio può essere accompagnato alla pensione di vecchiaia.
Per ricostruire la propria data di uscita con i requisiti 2026-2028 si può usare il nostro calcolatore “Quando vado in pensione?”. Resta un calcolo indicativo: la data che conta è quella certificata dall’INPS nell’istruttoria dell’accordo.
Requisiti che salgono: cosa succede a chi è già in esodo
Gli esempi mostrano un punto delicato. I requisiti non sono fermi: l’età di vecchiaia passa da 67 anni a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028, quella dell’anticipata contributiva a 64 anni e 1 mese e poi a 64 anni e 3 mesi, con la contribuzione effettiva minima che sale a 20 anni e 1 mese e a 20 anni e 3 mesi. Anche l’anticipata ordinaria cresce: 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 e 11 mesi per le donne nel 2027, 43 anni e 1 mese e 42 anni e 1 mese nel 2028. Dal 2029 si riparte da questi valori, da adeguare ancora alla speranza di vita. Sono i numeri riportati nelle note della circolare 104.
Che succede se l’esodo era stato costruito sui vecchi requisiti e ora la pensione slitta oltre la durata massima? L’INPS se n’è occupato con la circolare n. 41 del 3 aprile 2026: secondo la notizia che la presenta, è ammesso il prolungamento della prestazione fino alla nuova data di pensionamento, anche oltre il periodo ordinario, per non penalizzare chi per uno-tre mesi di aumento non avrebbe raggiunto la decorrenza. La circolare prevede poi una tutela specifica per chi ha cessato l’attività entro il 31 gennaio 2026 sulla base dei requisiti e delle stime in vigore fino al 2025.
Sul futuro non c’è altro da dire con certezza. Di pensioni si discute in vista della prossima legge di bilancio, ma un testo non esiste, e un accordo di esodo si firma sulle regole in vigore, non su quelle annunciate.
Cosa chiedere all’azienda e al patronato prima di firmare
L’adesione a un esodo è quasi sempre irreversibile: si chiude un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Vale la pena arrivare alla firma con risposte scritte. All’azienda, o ai sindacati che hanno trattato l’accordo, conviene chiedere almeno queste cose:
- l’importo lordo e netto dell’assegno e la data esatta di fine esodo certificati dall’INPS, non una stima interna;
- se la garanzia è una fideiussione bancaria o un versamento in unica soluzione, e chi è la banca garante;
- che cosa prevede l’accordo se i requisiti di pensione dovessero salire ancora durante l’esodo;
- se sono previsti incentivi economici ulteriori e come vengono tassati;
- le regole su eventuali nuovi lavori durante il periodo di esodo.
Al patronato vanno portati l’estratto conto contributivo e la bozza dell’accordo. Le domande utili sono diverse: se ci sono periodi mancanti o da sistemare prima della cessazione, perché dopo sarà più difficile; se si è davvero contributivi puri o se esiste qualche contributo precedente al 1996 (anche pochi mesi cambiano le regole applicabili); quanto varrà la pensione definitiva con i contributi versati dall’azienda durante l’esodo; per chi è vicino alla soglia, di quanto la si supera e con quale margine. E una cosa pratica: segnarsi la data entro cui presentare la domanda di pensione, visto che l’assegno non si converte in automatico.
Domande frequenti
Posso chiedere io l’isopensione alla mia azienda?
Si può proporre, ma non pretendere. La legge la prevede solo dentro un accordo fra datore di lavoro e sindacati in caso di eccedenza di personale, per aziende con più di quindici dipendenti. Senza accordo, e senza la validazione dell’INPS, la prestazione non esiste.
Con l’isopensione perdo contributi?
No. Il datore di lavoro versa all’INPS, oltre alla provvista per l’assegno, anche la contribuzione per tutto il periodo di esodo. La circolare 104 precisa che questa contribuzione è utile per raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva.
Quanto dura al massimo l’isopensione?
Quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il limite di ottantaquattro mesi resta valido solo per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026. Per l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà il massimo è sessanta mesi.
Ho iniziato a lavorare nel 1997: quale importo devo raggiungere?
Dipende dalla pensione a cui l’esodo ti porta. Per la vecchiaia la prestazione, alla data di accesso all’esodo, deve essere almeno pari all’assegno sociale (546,24 euro nel 2026). Per l’anticipata a 64 anni deve essere almeno 3 volte tanto, 1.638,72 euro, ridotti a 1.529,47 per le donne con un figlio e a 1.420,22 per le donne con due o più figli.
Se l’assegno sociale aumenta mentre sono in esodo, rischio di perdere il diritto?
La circolare nasce proprio per evitare questo dubbio: il confronto si fa con l’assegno sociale vigente alla data di accesso all’esodo, e l’INPS considera il superamento della soglia in quel momento indice del fatto che sarà raggiunta anche alla data della pensione.
Alla fine dell’esodo la pensione parte da sola?
No. La scheda INPS è esplicita: il pagamento cessa alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica in pensione. La domanda va presentata dall’interessato in tempo utile.
L’isopensione è tassata?
Sì, con il regime della tassazione ordinaria. Viene pagata per 13 mensilità in rate mensili anticipate.

