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Lettera dell’Agenzia sulle fatture 2023 non dichiarate: chi la riceve e come rispondere

Le fatture 2023 non dichiarate sono il bersaglio della nuova campagna di lettere che l’Agenzia delle Entrate ha avviato con il provvedimento del 5 ottobre 2026 (prot. n. 271072/2026): il fisco ha messo a confronto le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi telematici trasmessi nel 2023 con il reddito d’impresa scritto nel modello Redditi 2024, e a chi non torna il conto arriva una PEC. Non è un accertamento e non chiede di pagare entro una data. Però l’Agenzia ha già in mano i numeri, e la Guardia di Finanza pure.

Bisogna capire in fretta in quale caso ci si trova. Se la differenza ha una spiegazione (una fattura di competenza di un altro anno, una nota di credito, un incasso registrato due volte), basta documentarla. Se invece una parte dei ricavi è davvero rimasta fuori, conviene sistemare con il ravvedimento prima che arrivi un avviso di accertamento, perché la sanzione cambia di molto.

📌 Articolo in breve
Con il provvedimento del 5 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate invia via PEC una comunicazione a imprese, ditte individuali, società e forfettari che nel 2023 hanno emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi non finiti nei quadri RF, RG o LM di Redditi 2024. La lettera si legge anche in “L’Agenzia scrive” (Cassetto fiscale e portale Fatture e Corrispettivi), alla PEC non si risponde e i dati vanno anche alla Guardia di Finanza. Chi ha sbagliato corregge con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso: per una dichiarazione inviata dal 1° settembre 2024 la sanzione si riduce a 1/7. L’Agenzia ha tempo fino al 31 dicembre 2029 per accertare il 2023.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza fiscale o tributaria. Le normative fiscali cambiano frequentemente: verifica sempre i dati aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgiti a un commercialista.

Indice

  1. Cosa ha confrontato l’Agenzia e chi riceve la lettera
  2. Quando l’anomalia non è un’evasione
  3. Come segnalare che i conti tornano
  4. Come regolarizzare: integrativa e ravvedimento
  5. Tre esempi con i numeri
  6. Cosa rischia chi ignora la lettera e fino a quando si corregge
  7. Domande frequenti

Cosa ha confrontato l’Agenzia e chi riceve la lettera

Il meccanismo è descritto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 5 ottobre 2026, che abbiamo letto per intero. Da una parte ci sono le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi dai soggetti passivi IVA per il 2023. Dall’altra il reddito d’impresa indicato in Redditi 2024, la dichiarazione presentata nel 2024 per l’anno 2023. Il quadro RF è quello delle imprese in contabilità ordinaria, il quadro RG della semplificata, il quadro LM del regime forfettario. Per come è scritto il provvedimento, restano fuori i professionisti in regime ordinario, che dichiarano nel quadro RE; rientrano invece i professionisti forfettari, che usano il quadro LM.

La base giuridica è l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190 del 2014, la stessa di tutte le lettere di compliance: l’Agenzia mostra al contribuente i dati che possiede, e lui può spiegare o correggere prima di un controllo. Lo schema generale lo abbiamo raccontato nella guida alla lettera di compliance; questa campagna ha però un oggetto molto preciso, le fatture emesse che non trovano riscontro nei ricavi dichiarati. Il provvedimento non indica soglie minime di scostamento, né quante lettere partiranno, né una data di invio.

La comunicazione arriva via PEC al domicilio digitale del contribuente (punto 2.1) ed è consultabile, con i dettagli, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione “L’Agenzia scrive” sia del Cassetto fiscale sia del portale Fatture e Corrispettivi (punto 2.2). Come si arriva a quella sezione lo spieghiamo nell’articolo su “L’Agenzia scrive” nel Cassetto fiscale. È anche il modo più sicuro per verificare una PEC sospetta: chi imita l’Agenzia manda spesso finti avvisi con link e allegati, come abbiamo visto parlando di truffe via PEC. Se nell’area riservata non c’è nulla, quel messaggio va trattato con sospetto.

La lettera contiene i dati del contribuente, numero, data e codice atto della comunicazione, data e protocollo della dichiarazione Redditi del 2023, e le istruzioni per chiedere chiarimenti o regolarizzare (punto 1.2). Il codice atto va annotato subito, serve anche per l’F24. E alla casella PEC da cui parte la comunicazione non si può rispondere: il punto 3.1 precisa che non è abilitata a ricevere messaggi.

Quando l’anomalia non è un’evasione

Il confronto è automatico e accosta due grandezze che per legge non sempre coincidono: fatture e corrispettivi seguono le regole dell’IVA, il reddito quelle delle imposte dirette. Prima di pensare all’integrativa conviene scaricare l’elenco delle fatture 2023 dal portale Fatture e Corrispettivi e confrontarlo con quanto dichiarato, voce per voce.

Il caso più tipico riguarda i forfettari, che tassano i ricavi quando li incassano. Una fattura emessa a dicembre 2023 e pagata a gennaio 2024 va nel quadro LM della dichiarazione successiva, ma per l’incrocio resta una fattura del 2023: si documenta con l’estratto conto. Le regole del regime sono nella nostra guida completa al forfettario. Nelle imprese in contabilità ordinaria conta invece la competenza (di solito la consegna per i beni, l’ultimazione per i servizi), e anche in semplificata le regole di imputazione possono spostare un ricavo da un anno all’altro: una fattura d’acconto del 2023 per un lavoro finito nel 2024, o una fattura differita di gennaio 2023 per consegne di dicembre 2022, creano uno sfasamento.

Ci sono poi le note di credito, che stornano ricavi che non esistono più, e il negozio che batte lo scontrino e poi, su richiesta del cliente, emette anche la fattura per lo stesso acquisto: in contabilità l’incasso è uno, nel confronto automatico può comparire due volte. Infine ci sono fatture che non producono ricavi per l’importo indicato, come le somme anticipate in nome e per conto del cliente o la vendita di un bene strumentale, che entra nel reddito come plusvalenza e non come ricavo. In tutti questi casi la risposta giusta è spiegare con i documenti. Pagare per chiudere in fretta, quando non c’è nulla da pagare, non ha senso.

Come segnalare che i conti tornano

Il contribuente, anche tramite il proprio intermediario (commercialista o CAF abilitato), può chiedere informazioni o segnalare fatti che l’Agenzia non conosce con le modalità indicate nella lettera. La scheda ufficiale sul dialogo con l’Agenzia indica l’assistenza telefonica (800.90.96.96 da fisso, 06.97617689 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, opzione dedicata alle comunicazioni per l’adempimento spontaneo), la Direzione provinciale e gli uffici territoriali. I documenti si mandano con CIVIS, il servizio dell’area riservata per gli utenti Entratel e Fisconline: dopo l’invio arriva un protocollo e poi una seconda ricevuta che dice se i file sono stati accettati o scartati (in quel caso vanno rimandati).

Cosa allegare dipende dal motivo: l’estratto conto con la data dell’accredito per il forfettario, il documento di trasporto o il contratto per uno sfasamento di competenza, il file XML della nota di credito. Un prospetto che riconcilia il totale delle fatture con i ricavi dichiarati fa risparmiare tempo a tutti.

Come regolarizzare: integrativa e ravvedimento

Se una parte dei ricavi è davvero rimasta fuori, il punto 5.1 del provvedimento rinvia al ravvedimento operoso dell’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997, come modificato dal decreto legislativo 87 del 2024. Secondo le motivazioni del provvedimento ci si può ravvedere anche se sono iniziati controlli, ma non dopo la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, né dopo un avviso bonario o l’esito di un controllo formale. Servono tre passaggi, come spiega la scheda dell’Agenzia su come regolarizzare:

  1. una dichiarazione Redditi 2024 integrativa, inviata in via telematica barrando la casella “dichiarazione integrativa”, con i ricavi mancanti e tutti gli altri dati già dichiarati;
  2. il versamento della maggiore imposta e degli interessi al tasso legale, giorno per giorno dalla scadenza originaria del saldo;
  3. il versamento della sanzione ridotta con F24, indicando il codice atto della lettera e un codice tributo per ogni voce.

La stessa scheda precisa che queste somme non si possono rateizzare.

Quale sanzione si riduce, e di quanto

Redditi 2024 è stata presentata a cavallo della riforma delle sanzioni, che vale per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (articolo 5 del decreto legislativo 87). La scadenza era il 31 ottobre 2024, quindi la maggior parte delle dichiarazioni è nel regime nuovo, ma chi l’ha inviata prima di settembre resta nel vecchio. La data di invio è nella ricevuta telematica ed è riportata nella lettera.

Dichiarazione inviata dal 1° settembre 2024. La sanzione per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 471 del 1997) è del 70% della maggiore imposta, minimo 150 euro. Ma il comma 2-bis prevede che, se la violazione emerge da un’integrativa presentata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di un’attività di accertamento, si applichi la sanzione per omesso versamento (25%) aumentata al doppio, cioè il 50%. La lettera di compliance è un invito all’adempimento spontaneo e non un accertamento: è la lettura prevalente tra i commentatori, ma il provvedimento non lo dice in modo espresso, quindi va confermato con chi presenta l’integrativa.

Su quella sanzione si applica la riduzione dell’articolo 13 vigente: 1/8 entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, 1/7 oltre. La violazione è del 2024, la dichiarazione per il 2024 scadeva il 31 ottobre 2025: quella finestra è chiusa. Resta 1/7, che non peggiora con il tempo finché non arriva uno schema di atto di accertamento (dopo, la riduzione diventa 1/6, meno favorevole). In pratica: 50% diviso 7, circa il 7,14% della maggiore imposta; partendo dal 70%, il 10%.

Dichiarazione inviata prima del 1° settembre 2024. Valgono la vecchia sanzione, che partiva dal 90%, e le vecchie riduzioni. Secondo la scheda ufficiale sul ravvedimento, per queste violazioni la riduzione è 1/7 entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione, e 1/6 dopo. Violazione nel 2024, anno successivo 2025, dichiarazione relativa Redditi 2026: scade il 31 ottobre 2026. Entro quella data si paga il 90% diviso 7 (circa 12,86%), dopo il 90% diviso 6 (15%).

Invio di Redditi 2024 Sanzione di partenza Riduzione Sulla maggiore imposta
Dal 1° settembre 2024, integrativa spontanea (comma 2-bis) 50% 1/7 circa 7,14%
Dal 1° settembre 2024, se si applica il 70% 70% (minimo 150 euro) 1/7 10%
Prima del 1° settembre 2024, entro il 31 ottobre 2026 90% 1/7 circa 12,86%
Prima del 1° settembre 2024, dopo il 31 ottobre 2026 90% 1/6 15%

Gli interessi seguono il tasso legale di ciascun anno, che la stessa scheda riporta: 2,5% nel 2024, 2% nel 2025, 1,6% dal 1° gennaio 2026. La formula è imposta × tasso × giorni / 36.500, anno per anno. Il meccanismo generale è nella nostra guida al ravvedimento operoso. Due avvertenze: la scheda dell’Agenzia sulla compliance per imprese e autonomi chiede di calcolare a parte le sanzioni per ogni imposta interessata (IRPEF o IRES, IRAP, IVA) e per eventuali violazioni collegate; e chi è iscritto a una gestione INPS deve anche contributi sul reddito in più, con regole proprie.

Tre esempi con i numeri

Gli esempi sono costruiti da noi, con nomi e cifre di fantasia. In tutti ipotizziamo una dichiarazione inviata dopo il 1° settembre 2024, l’applicazione del comma 2-bis (sanzione di partenza 50%), un saldo 2023 in scadenza il 31 luglio 2024 e il pagamento il 30 ottobre 2026. Con una scadenza originaria diversa gli interessi cambiano di qualche euro. Ogni conto è stato rifatto due volte.

1. Giulia, forfettaria, quattro fatture rimaste fuori

Giulia è una grafica forfettaria con coefficiente di redditività del 78% e aliquota del 15%. Quattro fatture del 2023, emesse e incassate, per 4.000 euro in tutto non sono finite nel quadro LM. Reddito mancante: 4.000 × 78% = 3.120 euro. Imposta sostitutiva mancante: 3.120 × 15% = 468 euro. Sanzione: 50% di 468 = 234 euro, ridotta a 1/7 = 33,43 euro. Interessi: 4,90 euro per i 153 giorni dal 1° agosto al 31 dicembre 2024 al 2,5%, 9,36 euro per il 2025 al 2%, 6,22 euro per i 303 giorni del 2026 all’1,6%, in tutto 20,48 euro. Totale: 521,91 euro, più l’integrativa e i contributi alla Gestione separata INPS sul reddito in più. Se le fatture recuperate portassero i ricavi 2023 sopra 85.000 euro, la questione toccherebbe anche la permanenza nel regime: le soglie sono spiegate nell’articolo su limiti e trappole del forfettario.

2. Marco, ditta in semplificata, 6.000 euro di ricavi in meno

Marco ha un’impresa individuale di impianti in contabilità semplificata e nel quadro RG ha dichiarato 30.000 euro di reddito, ma 6.000 euro di ricavi del 2023 non sono stati registrati. Con le aliquote IRPEF del 2023 la fascia tra 28.000 e 50.000 euro era al 35%: l’IRPEF lorda in più è 6.000 × 35% = 2.100 euro. Teniamo l’esempio su questa cifra; nel conto vero si aggiungono addizionali regionale e comunale, l’eventuale calo delle detrazioni al crescere del reddito e i contributi INPS. Sanzione: 50% di 2.100 = 1.050 euro, ridotta a 1/7 = 150 euro. Interessi: 22,01 + 42,00 + 27,89 = 91,90 euro. Totale: 2.341,90 euro di sola IRPEF. Partendo dal 70%, la sanzione ridotta sarebbe 210 euro.

3. Sara, fattura di dicembre incassata a gennaio

Sara è un’architetta forfettaria e la lettera le segnala 2.500 euro di fatture 2023 non dichiarate. È una sola fattura, emessa il 28 dicembre 2023 e pagata il 10 gennaio 2024, già dichiarata nel quadro LM di Redditi 2025. Con il criterio di cassa non c’è niente da regolarizzare: basta un invio con CIVIS, o tramite il commercialista, con l’estratto conto dell’accredito di gennaio e il riferimento alla dichiarazione successiva. Nessun F24, nessuna integrativa.

Esempio Imposta Interessi Sanzione (50% ÷ 7) Totale
Giulia, forfettaria 468,00 € 20,48 € 33,43 € 521,91 €
Marco, semplificata (sola IRPEF) 2.100,00 € 91,90 € 150,00 € 2.341,90 €
Sara, errore di competenza 0 € 0 € 0 € si risponde con i documenti

Cosa rischia chi ignora la lettera e fino a quando si corregge

La lettera non ha una scadenza di risposta e non fa partire sanzioni. Ma i dati, dice il punto 4.1, sono a disposizione anche della Guardia di Finanza, e se l’anomalia è reale il passo successivo naturale è un controllo. Con un accertamento la sanzione torna quella piena, per le dichiarazioni inviate dal 1° settembre 2024 il 70% della maggiore imposta con minimo di 150 euro: nell’esempio di Marco 1.470 euro invece di 150. E una volta notificato un atto di accertamento, o anche un avviso bonario, sullo stesso anno, il ravvedimento non è più possibile.

Quanto ai termini, l’articolo 43 del DPR 600 del 1973 prevede che gli avvisi di accertamento siano notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: per Redditi 2024 significa 31 dicembre 2029 (sette anni in caso di dichiarazione omessa). Entro lo stesso termine, secondo l’articolo 2, comma 8, del DPR 322 del 1998, si può presentare l’integrativa, sia “a sfavore” sia “a favore”. Per quella a favore c’è un vincolo: se arriva dopo il termine della dichiarazione dell’anno successivo, il credito si usa in compensazione solo per debiti maturati dall’anno successivo a quello dell’integrativa (comma 8-bis).

Il ravvedimento non ha una scadenza fissa: si fa finché non arriva un atto che lo blocca. Le date che contano sono due: il 31 ottobre 2026 per chi ha inviato Redditi 2024 prima del 1° settembre 2024, e per tutti l’eventuale arrivo di uno schema di atto o di un avviso. Un’ultima precisazione dall’articolo 13, comma 1-quater: il ravvedimento non impedisce all’Agenzia di fare controlli, chiude la violazione sanata e non tutto l’anno.

Domande frequenti

La lettera sulle fatture 2023 è un accertamento?

No. È una comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo prevista dalla legge 190 del 2014: segnala una presunta anomalia e ti dà modo di spiegarla o correggerla, senza chiedere un pagamento entro una data.

Posso rispondere alla PEC dell’Agenzia?

No, la casella da cui parte non riceve messaggi. Si risponde con CIVIS, tramite la Direzione provinciale, l’assistenza telefonica o il proprio intermediario.

Non ho ricevuto la PEC: dove controllo?

Nell’area riservata del sito dell’Agenzia, sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale o del portale Fatture e Corrispettivi, dove il provvedimento prevede che la comunicazione sia consultabile.

Sono un professionista in regime ordinario: mi riguarda?

Questa campagna confronta le fatture con i quadri RF, RG e LM. Il professionista ordinario dichiara nel quadro RE, che il provvedimento non cita; il professionista forfettario invece rientra.

Quanto costa il ravvedimento dopo la lettera?

Maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta. Per una dichiarazione inviata dal 1° settembre 2024 la sanzione ridotta è circa il 7,14% della maggiore imposta se si applica il 50% dell’integrativa spontanea, il 10% se si parte dal 70%. Per le dichiarazioni inviate prima, il 90% diviso 7 entro il 31 ottobre 2026 e diviso 6 dopo.

Posso pagare a rate?

No. Secondo la scheda dell’Agenzia le somme dovute per regolarizzare dopo una comunicazione di compliance non si possono rateizzare.

Fino a quando l’Agenzia può contestare i ricavi del 2023?

Fino al 31 dicembre 2029. Entro la stessa data si può presentare l’integrativa.

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