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Assenza ingiustificata e dimissioni per fatti concludenti: così si perde la NASpI

Le dimissioni per fatti concludenti sono il modo in cui un rapporto di lavoro può chiudersi senza che il lavoratore abbia firmato nulla e senza che il datore abbia licenziato nessuno: basta un’assenza ingiustificata che si prolunga oltre un certo numero di giorni. La conseguenza pratica è pesante e quasi sempre inattesa, perché quella cessazione viene registrata come volontaria e chiude la porta alla NASpI. Nata per colpire chi spariva apposta per farsi licenziare e incassare la disoccupazione, la norma finisce per travolgere anche chi si assenta per ragioni serie ma non riesce a comunicarlo nei tempi.

📌 Articolo in breve
L’articolo 19 della legge 203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, consente al datore di considerare risolto il rapporto in caso di assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, se il contratto non dice nulla, oltre 15 giorni di calendario. La cessazione viene comunicata con la causale “FC” e la circolare INPS 154 del 22 dicembre 2025 ha chiarito che non integra una perdita involontaria del lavoro: niente NASpI. Il rapporto però non si risolve se l’assenza dipende da forza maggiore o da un fatto imputabile al datore, e il lavoratore può contestare la comunicazione o far valere le dimissioni per giusta causa.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, fiscale o di investimento personalizzata. Prima di prendere decisioni finanziarie consulta un consulente finanziario indipendente o un professionista abilitato.

Indice

  1. Cosa dice la norma e da quando
  2. I giorni che contano non sono quelli che pensi
  3. Come si svolge la procedura
  4. Perché la NASpI salta
  5. Le due vie d’uscita per il lavoratore
  6. Quando il rapporto non si risolve
  7. Cosa fare se non puoi andare al lavoro
  8. Domande frequenti

Cosa dice la norma e da quando

La disciplina arriva dal cosiddetto Collegato Lavoro, la legge 203 del 2024, che all’articolo 19 ha inserito una nuova ipotesi di cessazione nel decreto legislativo 151 del 2015. Il meccanismo è operativo dal 12 gennaio 2025 e funziona così: in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicabile o, in mancanza di una previsione contrattuale, oltre 15 giorni, il datore di lavoro può considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore, senza dover avviare la procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei lavoratori.

L’espressione “fatti concludenti” significa esattamente questo: la volontà di dimettersi non viene dichiarata, viene desunta dal comportamento. Prima del 2025 lo stesso scenario si chiudeva quasi sempre con un licenziamento per giusta causa al termine di un procedimento disciplinare, con contestazione scritta e diritto di difesa. Adesso il datore ha una strada alternativa, più rapida e con un esito giuridico completamente diverso per chi la subisce.

Va detto perché la norma è nata, perché aiuta a capirne la logica. L’obiettivo dichiarato era contrastare un uso strumentale dell’assenza: chi voleva lasciare il posto ma non voleva rinunciare all’indennità di disoccupazione smetteva semplicemente di presentarsi, costringendo l’azienda a licenziarlo e ottenendo così una cessazione formalmente involontaria. Il legislatore ha spostato l’esito: sparire non produce più un licenziamento, produce delle dimissioni.

I giorni che contano non sono quelli che pensi

Il numero che tutti ricordano è quindici, ma è quello sbagliato su cui basarsi. La legge lo indica come soglia residuale, applicabile soltanto quando il contratto collettivo non prevede nulla in materia. Se il CCNL applicato al rapporto fissa un termine proprio per l’assenza ingiustificata, e moltissimi contratti lo fanno, è quel termine a valere. In diversi settori si tratta di periodi sensibilmente più brevi di due settimane.

La seconda precisazione riguarda il tipo di giorni. Non si contano le giornate lavorative ma i giorni di calendario, quindi sabati, domeniche e festivi finiscono dentro il conteggio. Quindici giorni di calendario coprono due weekend: nella pratica sono undici giorni di lavoro effettivo in un orario dal lunedì al venerdì. Chi immagina di avere tre settimane di margine sta contando male.

Un terzo punto che sfugge quasi sempre: l’assenza deve essere ingiustificata, ma la valutazione su cosa sia giustificato la fa in prima battuta il datore. Un certificato inviato in ritardo, una comunicazione fatta a voce a un collega, un messaggio a un responsabile che non lo gira all’ufficio del personale sono situazioni in cui il lavoratore è convinto di aver avvisato e l’azienda risulta formalmente non avvisata.

Come si svolge la procedura

Il datore che intende avvalersi di questa possibilità deve seguire due passaggi distinti. Il primo è la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, da inviare via posta elettronica certificata usando il modello informativo predisposto dall’Ispettorato nazionale, con i dati anagrafici e i recapiti del lavoratore. L’Ispettorato può verificare la veridicità di quanto comunicato, e questo è l’unico presidio pubblico previsto dalla norma.

Il secondo passaggio è la comunicazione obbligatoria di cessazione al Centro per l’impiego attraverso il sistema UNILAV, entro cinque giorni, con la causale dedicata “FC”. È quella sigla, apparentemente burocratica, a determinare tutto quello che viene dopo: è il codice che l’INPS legge quando esamina la domanda di disoccupazione.

L’Ispettorato nazionale ha chiarito che la comunicazione all’Ispettorato va fatta soltanto quando il datore intende effettivamente avvalersi dell’assenza per risolvere il rapporto: non è quindi un adempimento automatico ogni volta che un dipendente manca senza giustificazione, ma una scelta.

Perché la NASpI salta

La NASpI spetta a chi ha perso involontariamente l’occupazione. È il presupposto costitutivo della prestazione, non un dettaglio procedurale. Con la circolare 154 del 22 dicembre 2025 l’INPS ha messo nero su bianco che la cessazione con causale FC non integra una perdita involontaria del lavoro, e di conseguenza preclude l’accesso all’indennità.

La tabella qui sotto mette a confronto i diversi modi in cui un rapporto può chiudersi e il relativo effetto sulla disoccupazione, perché è il punto su cui si concentra la maggior parte dei dubbi.

Modo di cessazione Diritto alla NASpI
Licenziamento (anche per giusta causa o motivo soggettivo)
Dimissioni volontarie ordinarie No
Dimissioni per giusta causa
Dimissioni nel periodo tutelato di maternità o paternità
Dimissioni per fatti concludenti (causale FC) No
Risoluzione consensuale in sede protetta

Il paradosso è visibile a colpo d’occhio. Il licenziamento per giusta causa, cioè la sanzione più grave che un’azienda possa infliggere, conserva il diritto alla NASpI. La cessazione per assenza prolungata, che sul piano dei fatti descrive spesso una situazione meno grave, lo elimina. Chi ha diritto all’indennità e vuole capire quanto durerebbe e a quanto ammonterebbe può usare il nostro calcolatore NASpI, mentre requisiti e procedura di domanda sono nella guida completa alla NASpI.

Le due vie d’uscita per il lavoratore

La norma non lascia il lavoratore senza strumenti, ma vanno usati in fretta. La prima strada è contestare la comunicazione con cui il datore ha dichiarato la risoluzione, attraverso la procedura telematica prevista, sostenendo che l’assenza era giustificata oppure che non ricorrevano i presupposti. Se la contestazione ha successo la causale FC decade e con essa l’ostacolo alla disoccupazione.

La seconda strada è più insidiosa da capire ma spesso più efficace. Se esistono le condizioni per dimettersi per giusta causa — il caso di scuola è il mancato pagamento delle retribuzioni, ma vale anche per molestie, demansionamento grave o condizioni di lavoro non sicure — il lavoratore può trasmettere le dimissioni per giusta causa attraverso il canale telematico anche dopo che il datore ha avviato la procedura per assenza ingiustificata. Quelle dimissioni prevalgono sull’iter datoriale, e le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI.

È un punto che merita di essere sottolineato perché ribalta l’esito in una situazione tutt’altro che rara: il dipendente che smette di presentarsi proprio perché non viene pagato da mesi rischia, se resta fermo, di essere trattato come uno che se n’è andato senza motivo. Sulle regole generali dell’uscita volontaria dal lavoro, preavviso incluso, è utile la guida sulle dimissioni volontarie.

Quando il rapporto non si risolve

La legge prevede espressamente che la risoluzione non produca effetto quando il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per causa di forza maggiore oppure per un fatto imputabile al datore di lavoro. In quei casi la comunicazione di cessazione è priva di effetti e il rapporto va ricostituito.

La forza maggiore copre situazioni concrete e verificabili: un ricovero ospedaliero d’urgenza, un incidente che rende materialmente impossibile mettersi in contatto con l’azienda, un evento che impedisce qualunque comunicazione. Il fatto imputabile al datore riguarda invece i casi in cui è l’azienda ad aver reso impossibile o inutile l’avviso, per esempio rifiutando la documentazione o rendendosi irreperibile.

L’onere di dimostrarlo, però, ricade sul lavoratore. Ed è qui che si apre la distanza tra la tutela sulla carta e la tutela nei fatti: chi esce da due settimane di ricovero e trova la comunicazione di cessazione deve attivarsi, raccogliere documentazione e contestare, non semplicemente aspettare che qualcuno se ne accorga.

Cosa fare se non puoi andare al lavoro

La regola operativa che discende da tutto questo è semplice e vale la pena tenerla a mente anche quando sembra eccessiva. Qualunque assenza va comunicata per iscritto e a un canale aziendale ufficiale, non a un collega e non solo a voce: una email all’ufficio del personale, o una PEC se il rapporto è già teso, lascia una traccia databile che vale molto più di qualunque ricostruzione a posteriori.

Se l’assenza è per malattia, il certificato telematico va richiesto anche quando si è convinti di rientrare in un paio di giorni, perché il certificato entra automaticamente negli archivi INPS e costituisce la giustificazione più solida che esista. Se l’assenza dipende da un familiare, da un problema personale o da una situazione che non produce certificati, l’unica protezione è la comunicazione scritta immediata, anche sintetica.

Chi si trova già dentro la procedura farebbe bene a rivolgersi subito a un sindacato o a un consulente del lavoro: i termini per contestare sono stretti e ogni giorno perso riduce le opzioni. Vale anche per chi sta valutando l’uscita dal lavoro per altre ragioni e stava contando sull’indennità, magari nella forma anticipata in un’unica soluzione per avviare un’attività: senza il presupposto della perdita involontaria, quella strada si chiude in partenza.

📝 Nota della redazione
Confrontando il testo dell’articolo 19 con le note applicative dell’Ispettorato e con la circolare INPS emerge una asimmetria concreta: la procedura è attivabile dal datore con una PEC e una comunicazione UNILAV, mentre al lavoratore è richiesto di accorgersi di quanto è successo, raccogliere prove e contestare entro termini brevi. Nella pratica, chi subisce la causale FC scopre il problema quando gli viene respinta la domanda di NASpI, cioè settimane dopo.

Domande frequenti

Bastano davvero 15 giorni di assenza per perdere il lavoro?

I 15 giorni valgono solo se il contratto collettivo applicato non prevede un termine diverso. Molti CCNL fissano periodi più brevi, e in quel caso prevale il contratto. Si contano inoltre giorni di calendario, non giornate lavorative.

Ho avvisato il mio capo per messaggio, è sufficiente?

Sul piano probatorio è debole. Conta che la comunicazione arrivi a un canale aziendale riconosciuto e resti tracciata: una email all’ufficio del personale o una PEC hanno un valore molto diverso da un messaggio a un responsabile che potrebbe non averlo trasmesso.

Se ero ricoverato posso far annullare la cessazione?

Sì, il ricovero rientra tipicamente nella forza maggiore che rende priva di effetti la risoluzione. Occorre però attivarsi contestando la comunicazione e producendo la documentazione: l’annullamento non è automatico.

Se mi hanno licenziato per giusta causa prendo la NASpI?

Sì. Il licenziamento, anche disciplinare, resta una perdita involontaria dell’occupazione e non pregiudica il diritto all’indennità. È la cessazione con causale FC a precluderla.

L’azienda deve avvisarmi prima di chiudere il rapporto?

La norma non prevede una contestazione disciplinare preventiva come nel licenziamento. È previsto l’invio della comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, che può verificarne la veridicità, e la comunicazione di cessazione al Centro per l’impiego.

Posso dimettermi per giusta causa dopo che è partita la procedura?

Sì, e in presenza dei presupposti quelle dimissioni prevalgono sulla risoluzione avviata dal datore, conservando il diritto alla NASpI. Vanno trasmesse attraverso il canale telematico previsto per le dimissioni.

Il testo integrale delle disposizioni e le note applicative sono consultabili sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che pubblica anche la modulistica per le comunicazioni previste dalla procedura.

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