Il certificato di malattia può coprire anche il giorno prima della visita dal medico, e da settembre 2026 questo vale pure quando la visita si è svolta in ambulatorio e non a casa. È una modifica piccola nella forma e parecchio concreta nella sostanza: riguarda chi si sente male di sera o nel fine settimana, va dal proprio medico di famiglia il giorno dopo e si ritrova con una giornata di assenza scoperta.
Con la circolare 92 del 2026 l’INPS ha esteso alla visita ambulatoriale il riconoscimento del giorno precedente alla data del certificato, fino ad allora ammesso solo per la visita domiciliare. Vale un giorno soltanto, deve essere un giorno lavorativo e non può essere sabato, domenica o una festività infrasettimanale. Nella maggior parte dei casi non aumenta l’importo dell’indennità, ma copre l’assenza dal lavoro: è questo il punto che conta davvero.
Ultimo aggiornamento: settembre 2026
Indice
- Cosa cambia con la circolare INPS
- La regola di prima e perché è stata superata
- Le tre condizioni da rispettare
- Quanto vale davvero in busta paga
- Cosa invece non cambia
- Cosa fare in pratica il giorno della visita
- Domande frequenti
Cosa cambia con la circolare INPS
La circolare numero 92 del 4 settembre 2026 ha per oggetto la data di inizio della prognosi indicata nel certificato di malattia. Il punto è tecnico ma la ricaduta è quotidiana: fino a quel momento il medico poteva far partire la prognosi dal giorno prima del certificato solo se aveva visitato il paziente a domicilio. Se la visita avveniva nello studio, quel giorno restava fuori.
Da adesso il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato è riconosciuto ai fini previdenziali anche quando la visita si è svolta in ambulatorio, alle stesse condizioni già previste per la visita a casa. L’INPS ha adottato il nuovo criterio d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e si applica ai certificati emessi dalla pubblicazione della circolare in poi.
Chi ne beneficia è facile da individuare. Il lavoratore dipendente, del settore privato o pubblico, che sta male di domenica sera o nella notte tra lunedì e martedì, non riesce a farsi visitare in giornata e ottiene il certificato solo il giorno dopo. Prima quella giornata rischiava di restare un buco: né lavorata né coperta da certificato. Adesso il medico può retrodatare l’inizio della prognosi di ventiquattro ore anche visitando in studio.
La regola di prima e perché è stata superata
La distinzione tra visita domiciliare e visita ambulatoriale nasceva da una logica difensiva. Se il medico andava a casa del paziente, l’INPS considerava plausibile che la malattia fosse iniziata il giorno prima, perché la chiamata a domicilio presuppone in genere una condizione già in corso. La visita in studio invece veniva letta come una constatazione del momento: il medico vede il paziente lì, in quel giorno, e certifica quello che ha davanti.
Nel frattempo però la medicina generale è cambiata. Gli ambulatori lavorano su appuntamento, i medici di famiglia sono meno numerosi e con più assistiti a testa, e la visita a domicilio in giornata è diventata l’eccezione più che la regola. Il risultato paradossale era che due lavoratori con la stessa identica malattia venivano trattati in modo diverso a seconda di come il loro medico organizzava l’agenda. L’INPS ha motivato la modifica proprio con questo: garantire un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale a prescindere dalla modalità della visita.
Vale la pena notare che non è stata cambiata nessuna legge. È cambiata l’interpretazione applicativa dell’istituto, che era di prassi e non di norma primaria. Per questo la circolare produce effetti immediati, senza bisogno di decreti attuativi o di periodi transitori.
Le tre condizioni da rispettare
Il riconoscimento non è automatico e non allunga la malattia a piacere. Le condizioni sono tre e vanno tutte rispettate contemporaneamente.
La prima è quantitativa: si può retrodatare di un giorno soltanto. Se il malessere è cominciato il venerdì e il certificato arriva il lunedì, il lunedì e la domenica non bastano a coprire tutto: restano scoperti gli altri giorni. La seconda riguarda il calendario: il giorno precedente non può essere un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale. La ragione è che in quei giorni esiste il servizio di continuità assistenziale, cioè la guardia medica, che può rilasciare il certificato in tempo reale. Chi sta male di sabato ha già uno strumento a disposizione e deve usare quello.
La terza è la più intuitiva ma anche la più trascurata: la retrodatazione la decide il medico, non il paziente. È il medico che valuta se il quadro clinico è compatibile con un esordio il giorno prima, e se la risposta è no la prognosi parte dalla data della visita. Non esiste un diritto del lavoratore a farsi retrodatare il certificato.
| Situazione | Giorno del certificato | Il giorno prima è riconosciuto? |
|---|---|---|
| Sto male martedì, visita in ambulatorio mercoledì | Mercoledì | Sì, il martedì rientra |
| Sto male domenica, visita in ambulatorio lunedì | Lunedì | No, la domenica è esclusa: serviva la guardia medica |
| Sto male giovedì (festivo infrasettimanale), visita venerdì | Venerdì | No, la festività è esclusa |
| Sto male lunedì, visita a domicilio martedì | Martedì | Sì, era già previsto anche prima della circolare |
| Sto male lunedì, visita giovedì | Giovedì | Solo il mercoledì; lunedì e martedì restano scoperti |
La regola si applica anche ai certificati di continuazione e di ricaduta, non solo al primo certificato di un episodio di malattia.
Quanto vale davvero in busta paga
Qui bisogna essere onesti, perché il modo in cui la notizia è stata raccontata lascia intendere un guadagno economico che nella maggior parte dei casi non c’è. L’indennità di malattia INPS per i lavoratori dipendenti non parte dal primo giorno: i primi tre giorni sono il cosiddetto periodo di carenza, che l’istituto non indennizza e che molti contratti collettivi mettono a carico del datore di lavoro. Dal quarto al ventesimo giorno l’indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera, dal ventunesimo al centottantesimo sale al 66,66%.
Facciamo i conti su un caso concreto. Prendiamo un dipendente con 1.800 euro lordi al mese, cioè una retribuzione media giornaliera di circa 60 euro. Se la malattia dura cinque giorni, il giorno recuperato con la retrodatazione va a finire dentro la carenza: l’INPS non paga nulla in più, perché i giorni indennizzabili restano due. Se la malattia dura dodici giorni, il giorno in più sposta il conteggio e aggiunge una giornata al 50%, quindi circa 30 euro lordi. Se la malattia supera i venti giorni, quella stessa giornata può cadere nella fascia al 66,66% e vale circa 40 euro lordi.
| Durata della malattia | Effetto del giorno recuperato | Valore lordo indicativo |
|---|---|---|
| 3-4 giorni | Cade nella carenza, nessun effetto sull’indennità | 0 € |
| Da 5 a 20 giorni | Una giornata in più al 50% | circa 30 € |
| Oltre 20 giorni | Una giornata in più al 66,66% | circa 40 € |
Gli importi sono calcolati su una retribuzione media giornaliera di 60 euro e vanno riproporzionati sul proprio stipendio; molti contratti collettivi prevedono inoltre un’integrazione a carico dell’azienda che porta il netto vicino alla retribuzione ordinaria. Se vuoi capire come queste voci compaiono nel cedolino, abbiamo spiegato ogni riga in come leggere la busta paga e nel dettaglio delle trattenute tra IRPEF, contributi e addizionali.
Il beneficio vero, quindi, è un altro: quella giornata smette di essere un’assenza ingiustificata. Un’assenza non coperta da certificato è contestabile sul piano disciplinare, incide sulle presenze e in alcuni contratti pesa sul premio di risultato. Trenta euro contano poco, una lettera di richiamo conta molto di più.
Cosa invece non cambia
La circolare tocca un solo punto, e tutto il resto del meccanismo resta identico. Il certificato continua a essere telematico: il medico lo trasmette all’INPS e il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro soltanto il numero di protocollo, senza consegnare nulla di cartaceo. Restano ferme le regole sulla reperibilità: per i dipendenti privati le fasce di visita fiscale sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per i pubblici dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, tutti i giorni compresi festivi e weekend.
Non cambia neppure l’obbligo di farsi trovare all’indirizzo indicato nel certificato. Se durante la malattia ci si sposta, per esempio si torna a casa dei genitori, va comunicato il nuovo recapito, altrimenti il medico fiscale che non trova nessuno fa scattare la sanzione: la perdita dell’indennità per i primi dieci giorni in caso di prima assenza ingiustificata, con conseguenze più pesanti alla seconda e alla terza.
Infine, la novità riguarda i lavoratori dipendenti. Per gli iscritti alla Gestione Separata la disciplina dell’indennità segue regole proprie, che abbiamo raccolto nella guida sulla malattia per i lavoratori autonomi e gli importi della Gestione Separata.
Cosa fare in pratica il giorno della visita
La cosa più utile è dire al medico quando sono cominciati i sintomi, con una frase esplicita, invece di limitarsi a descrivere come si sta in quel momento. Il medico non può retrodatare quello che non sa, e il campo della data di inizio prognosi lo compila in base a quello che gli viene riferito e a quello che rileva.
Subito dopo conviene controllare il numero di protocollo e verificare la data di inizio prognosi consultando il certificato nella propria area riservata INPS, accessibile con identità digitale. È un controllo di trenta secondi che evita discussioni in azienda un mese più tardi, quando il cedolino mostra una giornata non retribuita e ricostruire la vicenda diventa complicato. Se la data risulta sbagliata, l’annullamento o la rettifica vanno chiesti al medico entro il giorno stesso o il giorno successivo all’emissione.
Ultimo dettaglio, spesso ignorato: la comunicazione al datore di lavoro va fatta comunque, e nei tempi previsti dal contratto collettivo, che di solito coincidono con l’inizio del turno. Il fatto che il certificato arrivi in via telematica non sostituisce l’avviso di assenza. Il testo completo della circolare è consultabile sul portale INPS nella sezione circolari e messaggi.
Domande frequenti
Il medico è obbligato a retrodatare il certificato di un giorno?
No. La circolare gli dà la possibilità di farlo anche dopo una visita in ambulatorio, ma la valutazione resta clinica e discrezionale. Se ritiene che i sintomi non fossero già presenti il giorno prima, indica come inizio prognosi la data della visita.
Vale anche se sono andato in guardia medica?
Il servizio di continuità assistenziale può rilasciare il certificato nel momento stesso in cui visita, quindi il problema della retrodatazione non si pone. Anzi, è proprio l’esistenza di questo servizio la ragione per cui sabato, domenica e festivi sono esclusi dal riconoscimento del giorno precedente.
Se ero già in malattia e il certificato è di continuazione, cambia qualcosa?
Il criterio si applica anche ai certificati di continuazione e a quelli di ricaduta, alle stesse condizioni. In pratica serve a coprire il buco che si crea quando la visita di controllo slitta di un giorno rispetto alla scadenza della prognosi precedente.
Il giorno recuperato conta per il periodo di comporto?
Sì. Ogni giornata riconosciuta come malattia entra nel conteggio del comporto, cioè il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal contratto collettivo. È un aspetto da tenere presente per chi ha già accumulato molte assenze nell’anno.
Vale anche per i dipendenti pubblici?
Sì, la circolare riguarda i lavoratori dipendenti in generale. Per i dipendenti pubblici restano però le fasce di reperibilità più ampie, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, e le procedure di trasmissione previste dalla propria amministrazione.
Se perdo la giornata perché il medico non retrodata, posso usare le ferie?
È la soluzione più usata nella pratica, ma va concordata con il datore di lavoro: le ferie si fruiscono su richiesta e con accordo, non si autocertificano a posteriori. In alternativa alcuni contratti consentono l’uso di permessi retribuiti o della banca ore.

