Dimissioni volontarie sono la scelta del lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro. Sembra semplice, ma la procedura da seguire nel 2026 è tutt’altro che banale: dal 2016 esiste un obbligo telematico che molti ancora ignorano, e sbagliare il modo in cui ci si dimette può costare caro — dal perdere il TFR al vedersi contestare le dimissioni come non valide.
Le dimissioni volontarie si presentano obbligatoriamente in forma telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e alle ferie non godute, ma in genere non alla NASpI. Il periodo di preavviso dipende dal contratto collettivo applicato. Esistono eccezioni importanti per gravidanza, maternità e giusta causa.
Indice
- Come dare le dimissioni nel 2026: la procedura telematica
- Il periodo di preavviso: quanto dura e quando si può saltare
- Cosa spetta al lavoratore dopo le dimissioni
- Dimissioni e NASpI: quando si ha diritto all’indennità
- Casi particolari: gravidanza, maternità e giusta causa
- Gli errori più comuni che invalidano le dimissioni
- Domande frequenti
Come dare le dimissioni nel 2026: la procedura telematica
Dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente in forma telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro. La comunicazione cartacea consegnata direttamente al datore di lavoro non ha più valore legale: senza il passaggio telematico, le dimissioni sono giuridicamente inesistenti.
Il lavoratore può inviare le dimissioni in autonomia accedendo al portale con lo SPID o la CIE, oppure rivolgersi a un patronato, a un CAF o a un consulente del lavoro che lo assiste gratuitamente nella compilazione. La maggior parte dei lavoratori sceglie questa seconda opzione perché il portale ministeriale, pur essendo accessibile, richiede dimestichezza con i servizi digitali pubblici.
Una volta completata la procedura online, il sistema genera automaticamente una comunicazione al datore di lavoro e all’INPS. Non servono ulteriori passaggi: il modulo telematico è sufficiente a far decorrere il preavviso dalla data indicata nel form. È però buona pratica conservare la ricevuta di trasmissione, che può tornare utile in caso di contestazioni.
La procedura telematica vale per tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, con alcune eccezioni: non si applica ai lavoratori domestici, ai lavoratori in periodo di prova, né ai casi di risoluzione consensuale del rapporto.
Il periodo di preavviso: quanto dura e quando si può saltare
Una volta inviate le dimissioni, scatta il periodo di preavviso durante il quale il lavoratore continua a svolgere le proprie mansioni e a percepire la retribuzione normale. La durata è stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato all’azienda, e varia in base al livello di inquadramento e all’anzianità.
Per fare qualche esempio concreto: nel commercio il preavviso va dai 10 giorni (primo livello, fino a 2 anni di anzianità) ai 90 giorni (quadri con oltre 10 anni). Nei metalmeccanici si va dai 15 ai 45 giorni. Per i dirigenti i tempi sono molto più lunghi, spesso 3-6 mesi. Se non sai quale CCNL si applica, cercalo in busta paga o sul sito del tuo sindacato di categoria.
Il lavoratore può rinunciare al preavviso: in quel caso deve versare al datore un’indennità sostitutiva equivalente alla retribuzione che avrebbe percepito durante quel periodo. Viceversa, il datore può esonerare il dipendente dal preavviso senza che questo incida sul TFR o sugli altri emolumenti spettanti.
Il preavviso non è dovuto in caso di dimissioni per giusta causa, ossia quando il comportamento del datore è talmente grave da non consentire nemmeno la prosecuzione temporanea del rapporto. In questi casi si può abbandonare il lavoro immediatamente, ma bisogna poi dimostrare la giusta causa davanti a un giudice se il datore la contesta.
Cosa spetta al lavoratore dopo le dimissioni
Con le dimissioni volontarie il lavoratore ha diritto a ricevere alcune somme precise entro i tempi stabiliti dal CCNL (generalmente entro il mese successivo o al massimo 30-60 giorni dalla cessazione).
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è il principale importo che spetta sempre, indipendentemente dal motivo di cessazione. Se il TFR è rimasto in azienda, viene liquidato direttamente dal datore. Se invece era stato destinato a un fondo pensione integrativo o al Fondo Tesoreria INPS, l’erogazione segue percorsi diversi. Per un calcolo indicativo puoi usare il simulatore TFR già disponibile sul sito.
Oltre al TFR, spettano le ferie maturate e non godute, i permessi ROL non fruiti e i ratei delle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima se prevista). Queste voci vengono calcolate proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno in corso. Se hai ferie arretrate degli anni precedenti non godute per esigenze aziendali, hai diritto anche a quelle.
Non spetta invece la disoccupazione (NASpI), salvo nei casi particolari descritti nel prossimo paragrafo. Questo è il punto che coglie di sorpresa molti lavoratori: chi si dimette volontariamente rinuncia all’indennità di disoccupazione, e per questo è sempre bene valutare con attenzione il momento prima di rassegnare le dimissioni.
Dimissioni e NASpI: quando si ha diritto all’indennità
La regola generale è che chi si dimette volontariamente non ha diritto alla NASpI 2026. L’indennità di disoccupazione è pensata per chi perde il lavoro involontariamente, non per chi decide di lasciarlo.
Esistono però alcune eccezioni rilevanti. La prima è la giusta causa: se le dimissioni sono motivate da un comportamento grave del datore (mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento illegittimo, mobbing documentato), il lavoratore può dimettersi e avanzare contestualmente la domanda di NASpI. Sarà poi un giudice a valutare se la giusta causa sussiste, ma in attesa dell’esito si può ricevere l’indennità.
La seconda eccezione riguarda i genitori con figli piccoli: le dimissioni presentate da un genitore durante il periodo di gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino danno comunque diritto alla NASpI, a patto che le dimissioni vengano convalidate dalla Direzione Territoriale del Lavoro.
Una terza situazione frequente è la risoluzione consensuale: quando datore e lavoratore concordano di mettere fine al rapporto di comune accordo (diversa dalle dimissioni unilaterali), il lavoratore ha diritto alla NASpI. Questo accade spesso nei processi di ristrutturazione aziendale o quando si vuole che il dipendente esca con i sussidi.
Casi particolari: gravidanza, maternità e giusta causa
Le lavoratrici in stato di gravidanza e i genitori nei primi tre anni di vita del figlio (o nei primi tre anni dall’adozione) godono di una tutela speciale: le dimissioni presentate in questo periodo richiedono la convalida dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Senza questa convalida le dimissioni non producono effetti.
La convalida serve a proteggere la lavoratrice da eventuali pressioni del datore. Il colloquio con l’Ispettorato si svolge di persona o in videoconferenza e verifica che le dimissioni siano davvero volontarie e consapevoli. La procedura dura generalmente 15-30 giorni. La stessa tutela si applica ai padri che hanno fruito del congedo di paternità obbligatorio.
Anche in periodo di prova la situazione è diversa: il lavoratore in prova può dimettersi senza preavviso né giustificazione, e analogamente il datore può licenziarlo. Il periodo di prova deve essere indicato per iscritto nel contratto e non può superare determinati limiti stabiliti dal CCNL.
Per le dimissioni per giusta causa, la giurisprudenza italiana riconosce come motivi validi: il mancato pagamento dello stipendio per due o più mesi consecutivi, comportamenti vessatori o discriminatori documentati, modifiche unilaterali sostanziali delle mansioni o del luogo di lavoro. In questi casi è fondamentale conservare prove scritte (email, messaggi, buste paga) prima di procedere.
Gli errori più comuni che invalidano le dimissioni
Il primo errore è ancora oggi il più frequente: presentare le dimissioni solo per iscritto su carta o inviarle via email al datore, senza passare per il portale ministeriale. Queste dimissioni sono giuridicamente nulle e il rapporto di lavoro resta formalmente attivo, con conseguenze sul TFR e sulle contribuzioni.
Il secondo errore è non rispettare il preavviso senza versare l’indennità sostitutiva. Il datore può trattenere l’importo corrispondente dalla busta paga finale o agire in giudizio per recuperarlo, e questo può ridurre sensibilmente l’importo finale che ci si aspettava di ricevere.
Il terzo problema riguarda la data: molti lavoratori indicano una data troppo ravvicinata senza considerare i giorni di preavviso. Il risultato è che la data di cessazione slitta rispetto a quanto pianificato, con effetti sulla copertura sanitaria, sui contributi previdenziali e sull’inizio del nuovo lavoro.
Infine, dimenticarsi di chiedere il certificato di lavoro e la lettera di referenze prima di lasciare l’azienda è un errore che può complicare la ricerca del lavoro successivo. Meglio formalizzare questi documenti durante il periodo di preavviso, quando il rapporto è ancora in corso e il datore ha tutto l’interesse a collaborare. Per capire nel dettaglio cosa devi controllare nella tua ultima busta paga, leggi la guida dedicata.
Domande frequenti
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì, ma solo entro 7 giorni dall’invio telematico. Passato questo termine, le dimissioni sono irrevocabili salvo accordo con il datore di lavoro.
Cosa succede se non rispetto il preavviso?
Il datore può trattenere dalla busta paga finale un’indennità pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Non è invece possibile obbligarti a restare fisicamente in azienda oltre la tua volontà.
Quanto tempo ha il datore per pagarmi il TFR dopo le dimissioni?
Dipende dal CCNL, ma in genere entro il mese successivo alla cessazione o entro 30-60 giorni. Superato questo termine, maturano interessi a tuo favore calcolati secondo le norme di legge.
Le dimissioni durante la malattia sono valide?
Sì, il lavoratore può dimettersi anche durante un periodo di malattia. Le dimissioni interrompono il diritto all’indennità di malattia dall’INPS dalla data di decorrenza indicata nel modulo.
Posso dimettermi senza usare il portale se lavoro come colf?
I lavoratori domestici sono esclusi dall’obbligo telematico. Le dimissioni possono essere presentate in forma scritta direttamente al datore, anche se è comunque consigliabile inviarle via raccomandata con ricevuta di ritorno per avere prova della comunicazione.

