Per le pensioni scuola 2027 il calendario è partito: docenti, personale educativo e ATA di ruolo che vogliono lasciare il servizio dal 1° settembre 2027 devono presentare la domanda di cessazione entro il 21 ottobre 2026, e devono farlo su Istanze OnLine. Lo stabilisce il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 193 del 23 settembre 2026, accompagnato dalla circolare operativa n. 24818 del 24 settembre, scritta insieme all’INPS. Abbiamo letto per intero i due documenti e la tabella dei requisiti allegata: qui sotto trovi chi deve fare domanda, quale istanza scegliere fra le sette disponibili, come si revoca e quali sbagli costano un anno di lavoro in più.
Docenti, educatori e ATA di ruolo presentano la domanda di cessazione dal 25 settembre al 21 ottobre 2026 sulla piattaforma POLIS – Istanze OnLine; i dirigenti scolastici hanno tempo fino al 1° marzo 2027. L’uscita è dal 1° settembre 2027. Per la vecchiaia servono 67 anni e 1 mese con 20 anni di contributi, per l’anticipata 41 anni e 11 mesi (donne) o 42 anni e 11 mesi (uomini), maturati entro il 31 dicembre 2027. Quote 100, 102, 103, anticipata flessibile e Opzione donna valgono solo per chi aveva già i requisiti negli anni scorsi. Entro la stessa data la domanda si può ritirare. L’INPS verifica il diritto e la risposta arriva entro il 21 aprile 2027.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026. Fonti: DM n. 193/2026, circolare MIM n. 24818/2026 e tabella riepilogativa dei requisiti allegata.
Indice
- Le date da segnare
- Chi deve presentare la domanda (e chi no)
- I requisiti 2027, canale per canale
- Le sette istanze su Istanze OnLine: quale scegliere
- Quattro casi concreti
- Revoca: come si torna indietro
- Cosa succede dopo la domanda
- Gli errori da evitare
- Domande frequenti
Le date da segnare
La scuola ha un calendario tutto suo. Nel resto del pubblico impiego si va in pensione quando si maturano i requisiti; qui si esce una volta l’anno, il 1° settembre, e la decisione va comunicata quasi un anno prima. L’articolo 1 del decreto ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026 fissa il termine finale al 21 ottobre 2026 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato. Le istanze si possono inviare dal 25 settembre.
Per i dirigenti scolastici il termine è il 1° marzo 2027. Il contratto dell’Area V indicherebbe il 28 febbraio, ma nel 2027 cade in un giorno festivo e il decreto lo sposta al primo giorno lavorativo utile. Il dirigente che comunica il recesso oltre quella data, avverte la circolare, non potrà usufruire delle disposizioni particolari che regolano le cessazioni del comparto scuola.
Una precisazione doverosa: la circolare definisce il decreto «in corso di registrazione», perché il testo deve ancora ricevere il visto della Corte dei conti e dell’Ufficio centrale del bilancio. Le istanze però sono già aperte e la circolare è operativa, quindi il termine del 21 ottobre va preso sul serio da subito.
| Data | Cosa succede |
|---|---|
| 25 settembre 2026 | Apertura delle istanze su POLIS – Istanze OnLine |
| 21 ottobre 2026 | Termine per domanda di cessazione, revoca, part-time con pensione e trattenimento in servizio (docenti, educatori, ATA) |
| 11 gennaio 2027 | Termine entro cui scuole e uffici territoriali devono sistemare i conti assicurativi |
| 1° marzo 2027 | Termine per i dirigenti scolastici |
| 21 aprile 2027 | Termine ultimo per l’accertamento INPS del diritto a pensione e la comunicazione al personale |
| 31 agosto 2027 | Ultimo giorno per la cessazione di chi ha ottenuto il riconoscimento di APE sociale o pensione precoci |
| 1° settembre 2027 | Decorrenza delle cessazioni |
Chi deve presentare la domanda (e chi no)
La domanda riguarda chi sceglie di andarsene: dimissioni volontarie con diritto a pensione, in qualunque dei canali previsti. Riguarda anche chi vuole trasformare il rapporto in part-time prendendo contemporaneamente la pensione, e chi chiede di restare in servizio per arrivare al minimo contributivo.
Non deve fare domanda di cessazione chi viene collocato a riposo d’ufficio. Succede a chi compie 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027 e ha già il requisito per la pensione di vecchiaia, cioè 20 anni di contributi (più l’importo soglia per chi ha il primo accredito dal 1996 in poi): l’amministrazione, scrive la circolare, lo «colloca obbligatoriamente a riposo». Attenzione però al caso di confine. Se i 67 anni e 1 mese arrivano fra settembre e dicembre 2027, la cessazione «può avvenire solo a domanda dell’interessato». Chi è in questa situazione e non presenta l’istanza entro il 21 ottobre lavora un altro anno scolastico.
Resta in servizio anche oltre il limite, invece, chi al 31 agosto 2027 ha compiuto 67 anni e 1 mese ma non ha 20 anni di contributi e non ha presentato domanda di cessazione su POLIS. È il trattenimento per raggiungere il minimo di pensione. In una nota la circolare ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 2026, ha dichiarato illegittimo il tetto fisso dei 70 anni previsto per questo trattenimento, nella parte in cui non tiene conto dell’adeguamento alla speranza di vita.
C’è poi un trattenimento di tutt’altro tipo, riservato a chi è impegnato in progetti didattici internazionali riconosciuti svolti in lingua straniera: fino a tre anni, con autorizzazione motivata del dirigente scolastico. Questa domanda non passa da POLIS, va presentata all’ufficio territoriale in formato cartaceo o digitale, sempre entro il 21 ottobre 2026.
I supplenti e in generale il personale a tempo determinato sono fuori da questa procedura, che il decreto riserva al personale a tempo indeterminato.
I requisiti 2027, canale per canale
Il 2027 è il primo anno con lo scatto legato alla speranza di vita: un mese in più sia sull’età della vecchiaia sia sui contributi dell’anticipata. Ne abbiamo parlato nell’articolo sulle pensioni 2027 e l’età che sale a 67 anni e 1 mese. La tabella riepilogativa allegata alla circolare applica quei numeri al personale scolastico. La riportiamo qui in forma compatta, con le cifre così come sono scritte nel documento ministeriale (valide per chi è nel sistema di calcolo misto).
| Canale di uscita | Età | Contributi | Entro quando |
|---|---|---|---|
| Vecchiaia d’ufficio | 67 anni e 1 mese | 20 anni | età al 31 agosto 2027 |
| Vecchiaia a domanda | 67 anni e 1 mese | 20 anni | età al 31 dicembre 2027 |
| Vecchiaia gravosi (7 anni su 10) e lavori faticosi e pesanti | 66 anni e 7 mesi | 30 anni al 31 agosto 2027 | età al 31 dicembre 2027 |
| Vecchiaia gravosi (6 anni su 7) | 67 anni | 30 anni al 31 agosto 2027 | età al 31 dicembre 2027 |
| Anticipata ordinaria | nessun requisito | 41 anni e 11 mesi (donne), 42 anni e 11 mesi (uomini) | 31 dicembre 2027 |
| Anticipata gravosi e lavori faticosi e pesanti | nessun requisito | 41 anni e 10 mesi (donne), 42 anni e 10 mesi (uomini) | 31 dicembre 2027 |
| Quota 100 | 62 anni | 38 anni | già maturati al 31 dicembre 2021 |
| Quota 102 | 64 anni | 38 anni | già maturati al 31 dicembre 2022 |
| Quota 103 | 62 anni | 41 anni | già maturati al 31 dicembre 2023 |
| Anticipata flessibile 2024 | 62 anni | 41 anni | maturati nel 2024 (calcolo contributivo) |
| Anticipata flessibile 2025 | 62 anni | 41 anni | maturati nel 2025 (calcolo contributivo) |
| Opzione donna 2021 | 58 anni | 35 anni | già maturati al 31 dicembre 2021 |
| Opzione donna 2022 | 60 anni, ridotti di un anno per figlio (massimo due) | 35 anni | già maturati al 31 dicembre 2022, caregiver o invalide dal 74% |
| Opzione donna 2023 e 2024 | 61 anni, ridotti di un anno per figlio (massimo due) | 35 anni | già maturati al 31 dicembre 2023 o 2024, caregiver o invalide dal 74% |
Tre cose saltano all’occhio leggendola. La prima: nessuna delle uscite “a quota” è stata riaperta. Quota 100, 102 e 103, l’anticipata flessibile e Opzione donna compaiono soltanto per chi aveva già tutti i requisiti alle date indicate e non li ha ancora usati. L’ultima finestra utile è il 2025 per l’anticipata flessibile (i 62 anni con 41 di contributi che nel linguaggio comune continuano a chiamarsi Quota 103) e il 31 dicembre 2024 per Opzione donna. Chi ha compiuto 62 anni nel 2026 non ha un’istanza a disposizione.
La seconda riguarda il conto. Per l’anticipata flessibile con requisiti 2024 e 2025 la tabella precisa che la pensione si calcola con le regole dell’opzione al sistema contributivo: per chi ha molti anni nel retributivo vuol dire quasi sempre un assegno più basso. Prima di scegliere quell’istanza conviene farsi fare i conti, o almeno una stima con il nostro calcolatore della pensione netta.
La terza: lo scatto di un mese non vale per tutti. Chi svolge attività gravose o lavori particolarmente faticosi e pesanti, con almeno 30 anni di contributi maturati entro il 31 agosto 2027, resta ai requisiti precedenti: 66 anni e 7 mesi per la vecchiaia, 41 anni e 10 mesi o 42 anni e 10 mesi per l’anticipata. A proposito di gravosi, la circolare ricorda che fra le professioni dell’allegato richiamato per l’APE sociale ci sono i «professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate». Il quadro completo sulla vecchiaia, comprese le soglie d’importo per i contributivi puri, è nella nostra guida ai requisiti della pensione di vecchiaia.
Per chi ha il primo contributo dal 1° gennaio 1996 in poi la tabella non riporta cifre: rimanda alle norme generali (articolo 24, commi 6, 7, 7-bis e 11, del decreto-legge 201/2011). Se è il tuo caso, i requisiti vanno verificati con l’INPS o con un patronato.
Le sette istanze su Istanze OnLine: quale scegliere
Su POLIS sono attive contemporaneamente sette istanze, e la scelta non è un dettaglio: l’INPS accerta il diritto «esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata» nella domanda. Se indichi un canale per cui non hai i requisiti, l’Istituto non va a cercare se ne avresti un altro.
La prima istanza è quella ordinaria e raccoglie più tipologie: la cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2027 (vecchiaia, anticipata ordinaria, vecchiaia a domanda e anticipata per gravosi e lavori faticosi), la cessazione in assenza delle condizioni per il diritto a pensione, cioè le dimissioni pure e semplici, e la cessazione del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
Le altre sei sono dedicate ciascuna a un solo canale: Quota 100, Quota 102, Quota 103, anticipata flessibile con requisiti 2024, anticipata flessibile con requisiti 2025 e Opzione donna, quest’ultima con quattro varianti a seconda dell’anno in cui sono stati maturati i requisiti (dal 2021 al 2024).
Si possono presentare due istanze insieme. La circolare lo prevede espressamente: se una persona chiede sia l’anticipata ordinaria sia una quota, l’anticipata flessibile o Opzione donna, queste ultime «verranno considerate in subordine alla prima istanza». È la strada sensata per chi è al limite con i mesi di contributi e teme che l’INPS ne conti qualcuno in meno.
All’interno della domanda c’è poi una dichiarazione da non saltare: va detto espressamente se, una volta accertata l’eventuale mancanza dei requisiti, si vuole cessare comunque oppure restare in servizio. Chi sceglie “cessare comunque” e poi scopre di non avere diritto alla pensione resta senza stipendio e senza assegno.
L’accesso è dal portale del Ministero, nella sezione Istanze OnLine. La procedura web è l’unica ammessa per dirigenti, docenti (compresi gli insegnanti di religione cattolica), educatori e ATA di ruolo. Fanno eccezione il personale in servizio all’estero, che può consegnare l’istanza all’ufficio territoriale in formato cartaceo o digitale, e il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta, che la presenta direttamente alla scuola di servizio o di titolarità.
Quattro casi concreti
Le date e i numeri degli esempi sono costruiti da noi applicando la tabella ministeriale; la verifica vera, quella che conta, la fa l’INPS sul conto assicurativo di ciascuno.
La docente che compie 67 anni nel 2027
Anna insegna lettere alle medie ed è nata il 20 giugno 1960. Compie 67 anni e 1 mese il 20 luglio 2027, quindi prima del 31 agosto, e ha 34 anni di contributi. Viene collocata a riposo d’ufficio dal 1° settembre 2027: non deve presentare la domanda di cessazione, ma dovrà comunque inviare all’INPS la domanda di pensione.
Il suo collega Marco è nato il 15 ottobre 1960. I 67 anni e 1 mese li raggiunge il 15 novembre 2027: dopo il 31 agosto, ma entro il 31 dicembre. Per lui l’uscita dal 1° settembre 2027 è possibile solo a domanda, da presentare entro il 21 ottobre 2026 con l’istanza ordinaria. Se non fa nulla, resta in cattedra per tutto l’anno scolastico 2027/28. Chi invece è nato a dicembre 1960 arriva a 67 anni e 1 mese solo a gennaio 2028 e in questa tornata non rientra.
Il docente con l’anticipata ordinaria
Giulia, professoressa di inglese in un liceo con alcuni anni di pre-ruolo riscattati, conta di raggiungere 41 anni e 11 mesi di contributi nel corso del 2027. Per la tabella il requisito va maturato entro il 31 dicembre 2027, senza limiti di età. Presenta l’istanza ordinaria indicando la pensione anticipata. Un uomo nella stessa situazione deve arrivare a 42 anni e 11 mesi.
Il punto delicato qui sono i periodi vecchi: riscatti, ricongiunzioni e computi chiesti prima del settembre 2000 e mai definiti. La circolare chiede agli uffici di chiuderli, ma se il conto è al limite conviene controllare subito l’estratto contributivo sul sito INPS. Per farti un’idea della data puoi usare il nostro calcolatore quando vado in pensione, tenendo presente che per la scuola l’uscita resta fissata al 1° settembre.
L’assistente amministrativa con Opzione donna cristallizzata
Lucia è assistente amministrativa, è nata a marzo 1965 e ha due figli. Al 31 dicembre 2024 aveva 35 anni di contributi e 59 anni di età, che con la riduzione di un anno per figlio bastano rispetto ai 61 richiesti. Vive con la madre con handicap grave e la assiste da più di sei mesi. Può usare la settima istanza, scegliendo la variante “Opzione donna con requisiti al 31/12/2024”.
La circolare aggiunge un dettaglio che può fare la differenza: le condizioni soggettive, cioè essere caregiver o avere un’invalidità pari o superiore al 74%, «devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione», non soltanto alla data in cui sono maturati età e contributi. E prevede una via d’uscita per chi punta anche all’APE sociale: chi ha la cessazione per Opzione donna accolta e presenta entro il 31 marzo 2027 la domanda di riconoscimento dell’APE sociale può, dopo l’esito positivo dell’INPS, rinunciare alla domanda di pensione in Opzione donna.
Chi vuole il part-time con la pensione
Paolo, docente di matematica alle superiori, ha 64 anni e arriverà a 42 anni e 11 mesi di contributi. Non vuole smettere del tutto: chiede la trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale pensione. Può farlo perché ha i requisiti dell’anticipata e non ha ancora compiuto 67 anni e 1 mese, alle condizioni del decreto del Ministro per la funzione pubblica n. 331 del 1997. Anche questa richiesta scade il 21 ottobre 2026 e passa da POLIS.
Nella richiesta Paolo deve indicare cosa vuole fare se il part-time non può essere concesso, per superamento del limite percentuale o perché nella sua classe di concorso c’è esubero: cessare dal servizio oppure restare a tempo pieno.
Revoca: come si torna indietro
Ripensarci è possibile, ma con la stessa scadenza. Fino al 21 ottobre 2026 chi ha già inoltrato la domanda può ritirarla tramite POLIS; per i dirigenti scolastici il termine è il 1° marzo 2027. Vale anche per le domande di trattenimento in servizio.
Dopo quella data né il decreto né la circolare prevedono una procedura di revoca. Per questo l’opzione “restare in servizio se mancano i requisiti” è la vera rete di sicurezza: se l’INPS risponde che il diritto non c’è, si continua a lavorare. Chi ha dubbi sulla scelta, non sui requisiti, deve scioglierli prima della scadenza.
Cosa succede dopo la domanda
L’accoglimento, dice il decreto, «non necessita di uno specifico provvedimento formale»: non bisogna aspettarsi una lettera di conferma. L’eccezione riguarda chi ha un procedimento disciplinare in corso. In quel caso l’amministrazione comunica entro 30 giorni dalla scadenza l’eventuale rifiuto o ritardo, e se l’accoglimento slitta gli effetti partono dalla data del provvedimento.
Poi tocca all’INPS. Le sedi dell’Istituto accertano il diritto sulla base del conto assicurativo individuale. Il decreto rinvia i tempi a una nota congiunta Ministero-INPS; la circolare, che è appunto condivisa con l’Istituto, indica già il termine ultimo del 21 aprile 2027 per l’accertamento e la comunicazione al personale. Perché ci si arrivi, scuole e ambiti territoriali devono sistemare le posizioni assicurative entro l’11 gennaio 2027 usando l’applicativo Nuova Passweb, compresi i periodi pre-ruolo anteriori al 1988. Le cessazioni vengono convalidate al SIDI soltanto dopo l’accertamento.
La domanda di cessazione, da sola, non fa partire l’assegno. Serve anche la domanda di pensione, da inviare direttamente all’INPS in uno di questi tre modi:
- online sul sito dell’Istituto, con SPID, CIE o CNS;
- tramite il Contact Center (numero 803164);
- attraverso un patronato, che la trasmette gratuitamente per via telematica.
La circolare è netta: una domanda presentata in forma diversa da quella telematica non è procedibile finché non viene ritrasmessa così.
Capitolo liquidazione. La circolare richiama la possibilità di chiedere alle banche convenzionate un anticipo del TFS o TFR fino a 45.000 euro e ricorda che l’accordo quadro è stato rinnovato nel 2024 per 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, avvenuta l’8 novembre 2024. Chi ci conta per il 2027 farà bene a verificare se nel frattempo sarà stato rinnovato di nuovo.
Gli errori da evitare
Il primo è il più banale: arrivare tardi. La circolare non lascia margini, «non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2026». Niente domande cartacee consegnate in segreteria (salvo le eccezioni viste sopra), niente PEC dell’ultimo minuto.
Il secondo è confondere le due domande. Quella su Istanze OnLine chiude il rapporto di lavoro, quella all’INPS apre la pensione. Senza la seconda, a settembre 2027 lo stipendio si ferma e l’assegno non parte.
Il terzo è scegliere l’istanza sbagliata o una sola quando ne servirebbero due. Chi ha un requisito cristallizzato e in più è vicino all’anticipata ordinaria può presentarle entrambe, e la seconda varrà in subordine. Il quarto, collegato, è trascurare la dichiarazione sulla volontà di restare o cessare se i requisiti mancano.
Ultimo: dare per scontato che il conto assicurativo sia in ordine. I mesi contano uno per uno, e una ricongiunzione rimasta in un fascicolo dal 1998 può spostare l’uscita di un anno intero. L’estratto conto si controlla adesso, non ad aprile.
Per chi invece resta in cattedra ancora qualche anno, abbiamo una guida dedicata alla Carta del Docente.
Domande frequenti
Entro quando va presentata la domanda di pensione scuola per il 2027?
La domanda di cessazione va presentata entro il 21 ottobre 2026 da docenti, personale educativo e ATA di ruolo, ed entro il 1° marzo 2027 dai dirigenti scolastici. Le istanze sono aperte dal 25 settembre 2026 e l’uscita decorre dal 1° settembre 2027.
Chi compie 67 anni nel 2027 deve fare domanda?
Dipende dal mese. Chi raggiunge 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027 e ha 20 anni di contributi viene collocato a riposo d’ufficio. Chi li raggiunge fra settembre e dicembre 2027 può uscire dal 1° settembre 2027 soltanto presentando la domanda entro il 21 ottobre 2026.
Posso andare in pensione con Quota 103 nel 2027?
Solo se avevi già 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023 (Quota 103), oppure li hai maturati nel 2024 o nel 2025 (anticipata flessibile, con calcolo contributivo). La misura non è stata riaperta per chi matura i requisiti dopo. Lo stesso vale per Opzione donna, ferma ai requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024.
Si può revocare la domanda di cessazione?
Sì, tramite POLIS ed entro lo stesso termine della presentazione: 21 ottobre 2026 per docenti, educatori e ATA, 1° marzo 2027 per i dirigenti. I documenti ministeriali non prevedono revoche oltre quella data.
Cosa succede se l’INPS dice che non ho i requisiti?
Conta quello che hai dichiarato nella domanda. Se hai scelto di restare in servizio in caso di mancanza dei requisiti, continui a lavorare. Se hai dichiarato di voler cessare comunque, il rapporto si chiude lo stesso dal 1° settembre 2027. L’esito dell’accertamento è atteso entro il 21 aprile 2027.
APE sociale e lavoratori precoci: vale la scadenza del 21 ottobre?
No. Chi punta all’APE sociale o alla pensione per i precoci presenta la domanda di cessazione dopo aver ottenuto il riconoscimento dall’INPS, in formato cartaceo o digitale, entro il 31 agosto 2027. La circolare ricorda che l’APE sociale, con età minima di 63 anni e 5 mesi, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026, e che per i precoci nel 2027 servono 41 anni e 1 mese di contributi, 41 anni per chi svolge attività gravose.
I supplenti devono presentare la domanda su Istanze OnLine?
No. Il decreto riguarda il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato e i dirigenti scolastici.
Fonti: circolare del Ministero dell’istruzione e del merito n. 24818 del 24 settembre 2026 con tabella riepilogativa dei requisiti; decreto ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026.

