La NASpI per gli stagionali spetta a chi ha chiuso la stagione estiva con un contratto a termine in hotel, bar, ristoranti, stabilimenti balneari e villaggi, a patto di avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni e di presentare la domanda all’INPS entro 68 giorni dalla fine del rapporto. Nel 2026 l’assegno può arrivare fino a 1.584,70 euro lordi al mese, ma per chi ha lavorato quattro o sei mesi la cifra reale e soprattutto la durata sono molto più basse di quanto si immagina. E con la fine di settembre si chiude anche il bonus del 15% su notti e festivi riservato al turismo.
Chi finisce la stagione ha diritto alla NASpI se ha almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti. L’importo è il 75% della retribuzione media mensile fino a 1.456,72 euro, più il 25% della parte che supera questa soglia, con un tetto di 1.584,70 euro (circolare INPS n. 4/2026). Dura la metà delle settimane lavorate nei quattro anni, ma quelle già usate per una disoccupazione precedente non contano di nuovo: dopo una stagione di sei mesi si parla di circa tre mesi di assegno. Conviene fare domanda entro 8 giorni dalla cessazione, perché dopo la NASpI parte dal giorno successivo alla domanda. Il trattamento integrativo speciale del 15% per il turismo copre solo il lavoro svolto fino al 30 settembre 2026.
Indice
- Chi ha diritto alla NASpI a fine stagione
- Quando fare domanda: 8 giorni e 68 giorni
- Come si calcola l’importo con i valori 2026
- Quanto dura e perché le stagioni passate contano poco
- Tre stagionali, tre risultati
- Il taglio del 3% al mese
- Lavoretti, prestazioni occasionali e nuovi contratti
- Se il datore ti richiama
- Cosa cambia dal 1° ottobre: finisce il 15% su notti e festivi
- Domande frequenti
Chi ha diritto alla NASpI a fine stagione
La NASpI è l’indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti che perdono il lavoro in modo involontario. La scadenza di un contratto a tempo determinato rientra pienamente in questa definizione, ed è il caso tipico dello stagionale: il contratto finisce a settembre perché finisce la stagione, non perché il lavoratore ha scelto di andarsene. Cameriere, barista, cuoco, receptionist, bagnino, animatore assunto come dipendente, addetto alle pulizie di un hotel: se il rapporto era di lavoro subordinato e si è chiuso alla data prevista, la porta è aperta.
Il requisito contributivo è uno solo: almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni che precedono la fine del lavoro. Tre mesi pieni di stagione bastano appena, quattro mesi danno un po’ di margine. Il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti, che molte guide riportano ancora, è stato eliminato dalla legge di bilancio 2022 e dal 1° gennaio di quell’anno non si applica più.
C’è però un’insidia introdotta dalla legge di bilancio 2025 (legge 207/2024, articolo 1, comma 171, spiegata dalla circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025) che colpisce proprio chi arriva alla stagione da un altro impiego. Se nei dodici mesi prima della fine della stagione ti sei dimesso volontariamente da un contratto a tempo indeterminato, o lo hai chiuso con una risoluzione consensuale, devi avere almeno 13 settimane di contributi maturate dopo quelle dimissioni. Chi ha lasciato un posto fisso a maggio per fare la stagione da giugno a settembre ci arriva con 17 settimane circa e passa. Chi ha fatto una stagione breve di due mesi e mezzo no, e la domanda viene respinta anche se nei quattro anni i contributi sono molti di più.
Restano fuori, come per tutti, le dimissioni volontarie senza giusta causa e le cessazioni per assenza ingiustificata prolungata, che dal 2025 vengono registrate come dimissioni per fatti concludenti: ne abbiamo parlato nella guida su come si perde la NASpI con le dimissioni per fatti concludenti. Chi lascia la stagione a metà agosto per una lite con il titolare, senza una giusta causa documentabile, rischia di trovarsi senza indennità. Le regole sulle dimissioni sono riassunte anche nell’articolo su dimissioni volontarie 2026, preavviso e cosa spetta.
Quando fare domanda: 8 giorni e 68 giorni
La domanda si presenta solo in via telematica: dal sito INPS con SPID, CIE o CNS, tramite il Contact center oppure attraverso un patronato, che la invia gratuitamente. Il termine ultimo è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Per un contratto chiuso il 30 settembre 2026 la scadenza cade il 7 dicembre 2026; per chi ha finito il 15 settembre, il 22 novembre.
Il numero che però conta davvero è un altro, ed è 8. Se la domanda arriva entro l’ottavo giorno dalla fine del lavoro, la NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione. Se arriva dopo, decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Tradotto: chi ha chiuso il 30 settembre e fa domanda l’8 ottobre è coperto dall’8 ottobre; chi aspetta il 20 novembre è coperto solo dal 21 novembre, e per le sei settimane in mezzo non riceve nulla. Secondo le indicazioni dei patronati il numero di settimane indennizzate non si riduce, ma slitta in avanti: resta il fatto che ottobre e metà novembre passano senza reddito, e che le settimane spostate in primavera finiscono per sovrapporsi alla stagione successiva, quando l’indennità viene sospesa.
La domanda vale anche come dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), quindi non serve farne un’altra al Centro per l’impiego. Dal 24 novembre 2024 i beneficiari vengono iscritti d’ufficio alla piattaforma SIISL del Ministero del Lavoro e, come indica la nota operativa del Ministero, entro 15 giorni dall’inizio della prestazione bisogna entrare nella piattaforma, aggiornare il curriculum e firmare il Patto di attivazione digitale. È un passaggio che molti stagionali saltano perché pensano di essere richiamati in primavera: resta obbligatorio.
Prima di inviare conviene aprire l’estratto conto contributivo sul sito INPS e controllare che la stagione risulti per intero. Capita che un datore versi in ritardo o registri date diverse da quelle del contratto, e scoprirlo a domanda respinta costa settimane.
Come si calcola l’importo con i valori 2026
Il punto di partenza è la retribuzione media mensile: l’INPS somma tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei quattro anni precedenti, le divide per il numero di settimane di contribuzione e moltiplica il risultato per 4,33. Poiché al denominatore ci sono solo le settimane lavorate, per uno stagionale il mese “di riferimento” è quello della stagione, non una media diluita su dodici mesi con i periodi vuoti.
Su questa cifra si applicano i due valori aggiornati per il 2026 dalla circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026. Se la retribuzione media non supera 1.456,72 euro, la NASpI è il 75% di quella retribuzione. Se la supera, si prende il 75% di 1.456,72 euro (1.092,54 euro) e si aggiunge il 25% della parte eccedente. In ogni caso l’assegno mensile non può andare oltre 1.584,70 euro. Tutti gli importi sono lordi: sulla NASpI si applica l’IRPEF come su uno stipendio, ma con redditi annui bassi le detrazioni assorbono spesso buona parte dell’imposta.
Durante la NASpI l’INPS accredita contributi figurativi, utili per la pensione. Chi pensa di aprire un’attività può chiedere l’indennità in anticipo, ma dal 2026 arriva in due tranche: i dettagli sono nella guida sulla NASpI anticipata in due rate 70% e 30%.
Quanto dura e perché le stagioni passate contano poco
La NASpI viene pagata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un massimo di 104 settimane. Una stagione di 26 settimane dà 13 settimane di indennità, cioè circa tre mesi. Una di 17 settimane ne dà otto e mezza, poco meno di due mesi.
Qui sta l’errore più comune fra chi lavora ogni estate. Dal calcolo della durata si tolgono le settimane che hanno già dato luogo a una prestazione di disoccupazione. Se hai fatto sei stagioni negli ultimi quattro anni e dopo ognuna hai preso la NASpI, i contributi delle estati precedenti sono già stati “consumati”: per la domanda di quest’autunno contano solo le settimane dell’ultima stagione. Chi invece in passato non ha mai chiesto l’indennità, per esempio perché d’inverno studiava e non si era informato, ritrova quelle settimane intatte e ottiene una durata molto più lunga.
La finestra di quattro anni si sposta insieme alla data di cessazione. Per un contratto chiuso il 30 settembre 2026 si guarda indietro fino all’autunno 2022: la stagione 2022 resta quasi tutta fuori, le estati 2023, 2024, 2025 e 2026 rientrano.
Tre stagionali, tre risultati
Negli esempi le retribuzioni sono imponibili medie mensili lorde, ratei di tredicesima e quattordicesima compresi, e i totali sono arrotondati perché l’INPS paga a giorni. Servono a dare l’ordine di grandezza: il calcolo ufficiale dipende dall’estratto conto di ciascuno.
Marco, cameriere per quattro mesi a 1.300 euro. Lavora da giugno a settembre in un ristorante sulla riviera, circa 17 settimane di contributi, ed è la sua prima stagione. La retribuzione media è sotto la soglia, quindi la NASpI è il 75% di 1.300 euro: 975,00 euro lordi al mese. La durata è metà delle settimane, circa 8 settimane e mezza. In tutto riceve intorno ai 1.900 euro lordi, distribuiti su due mesi scarsi. Nessun taglio del 3%, perché l’indennità finisce prima del sesto mese.
Giulia, receptionist per sei mesi a 1.700 euro. Contratto da aprile a settembre in un hotel, 26 settimane. Negli anni precedenti ha preso la NASpI dopo ogni stagione, quindi le vecchie settimane non contano. La retribuzione supera la soglia di 243,28 euro: 1.092,54 euro più il 25% di 243,28 (60,82 euro) fa 1.153,36 euro lordi al mese. Durata 13 settimane, circa tre mesi, per un totale di circa 3.460 euro lordi.
Sara, aiuto cuoca con quattro stagioni alle spalle a 1.500 euro. Ha lavorato sei mesi all’anno dal 2023 al 2026, 26 settimane a stagione, e non ha mai chiesto la disoccupazione. Nei quattro anni ha 104 settimane utilizzabili, quindi la NASpI dura 52 settimane, un anno intero. L’importo iniziale è 1.092,54 euro più il 25% di 43,28 euro (10,82 euro): 1.103,36 euro lordi. Dal primo giorno del sesto mese scatta il taglio del 3% e l’assegno scende a 1.070,26 euro; nell’ultimo mese sarà sotto i 900 euro. Se Sara avesse fatto domanda dopo ogni estate, oggi avrebbe anche lei tre mesi, come Giulia.
| Stagionale | Settimane utili | Retribuzione media | NASpI primo mese (lordo) | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Marco, 4 mesi, prima stagione | 17 | 1.300 € | 975,00 € | 8,5 settimane (circa 2 mesi) |
| Giulia, 6 mesi, NASpI già presa in passato | 26 | 1.700 € | 1.153,36 € | 13 settimane (circa 3 mesi) |
| Sara, 4 stagioni da 6 mesi, mai chiesta | 104 | 1.500 € | 1.103,36 € | 52 settimane (12 mesi, con taglio dal 6° mese) |
| Retribuzioni alte (raro nel turismo) | qualsiasi | oltre 3.425,36 € | 1.584,70 € (tetto) | metà delle settimane utili |
L’ultima riga serve a capire dove si tocca il massimale: con i valori 2026 l’assegno arriva a 1.584,70 euro quando la retribuzione media supera 3.425,36 euro. Per quasi tutti gli stagionali del turismo il tetto è lontano, e l’importo dipende quindi direttamente dalla paga. Per fare le prove con i tuoi numeri puoi usare il calcolatore NASpI, ricordando di inserire le sole settimane non già usate per una disoccupazione precedente e di confrontare il risultato con soglia e massimale 2026 riportati qui sopra.
Il taglio del 3% al mese
La riduzione progressiva, il cosiddetto décalage, riguarda poco la maggior parte degli stagionali, perché le loro indennità durano meno di cinque mesi. Vale la pena conoscerla per chi ha accumulato settimane non ancora usate. Dal 2022 l’importo si riduce del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda la riduzione parte invece dal primo giorno dell’ottavo mese.
In pratica i primi cinque mesi sono pieni, poi l’assegno scende di mese in mese. Su un anno di NASpI, come nel caso di Sara, all’ultimo mese l’importo è intorno all’80% di quello iniziale. Il meccanismo è pensato per spingere a rientrare al lavoro e, per chi fa la stagione, in genere non arriva mai a incidere: a marzo o aprile si riparte.
Lavoretti, prestazioni occasionali e nuovi contratti
L’autunno e l’inverno sono i mesi dei lavoretti: la vendemmia, qualche serata di catering, un matrimonio, le ripetizioni. Perdere la NASpI per un extra da 200 euro è la paura più diffusa, e le regole cambiano a seconda di come vieni pagato.
Le prestazioni occasionali pagate con il Libretto Famiglia o con il contratto di prestazione occasionale (PrestO) sono compatibili e cumulabili con la NASpI entro 5.000 euro di compensi nell’anno civile, senza riduzione dell’indennità. Il lavoro autonomo, anche occasionale con ricevuta e ritenuta d’acconto, è compatibile se il reddito annuo previsto resta entro 5.500 euro: va comunicato all’INPS con il modello NASpI-Com entro un mese dall’inizio e l’assegno viene ridotto dell’80% del reddito dichiarato. Un nuovo lavoro dipendente con reddito annuo entro 8.500 euro permette di conservare l’indennità, sempre ridotta dell’80% del reddito previsto e con comunicazione entro 30 giorni.
| Cosa fai durante la NASpI | Limite | Effetto sull’indennità | Comunicazione |
|---|---|---|---|
| Prestazioni occasionali (Libretto Famiglia, PrestO) | 5.000 € di compensi l’anno | Nessuna riduzione | Non richiesta |
| Lavoro autonomo, anche occasionale con ritenuta | 5.500 € di reddito l’anno | Ridotta dell’80% del reddito previsto; oltre il limite decade | NASpI-Com entro un mese |
| Lavoro dipendente con reddito basso | 8.500 € di reddito l’anno | Ridotta dell’80% del reddito previsto | NASpI-Com entro 30 giorni |
| Lavoro dipendente oltre 8.500 € fino a 6 mesi | Durata non superiore a 6 mesi | Sospesa, riprende a fine contratto | Comunicazione di assunzione del datore; nel dubbio NASpI-Com |
| Lavoro dipendente oltre 8.500 € e oltre 6 mesi | Oltre 6 mesi | Decade | Comunicazione obbligatoria del datore |
Il lavoro in nero, inutile dirlo, non rientra in nessuna di queste caselle: se emerge durante un controllo porta alla restituzione di quanto incassato, oltre alle sanzioni. E attenzione ai rifiuti. Chi percepisce la NASpI deve partecipare alle iniziative del Centro per l’impiego e non può rifiutare un’offerta di lavoro congrua senza giustificato motivo, pena la perdita dell’indennità.
Se il datore ti richiama
Succede spesso a ottobre: il titolare ha un evento, una settimana di ponte, un gruppo organizzato, e richiama il personale per qualche giorno. Con un nuovo contratto a termine breve la NASpI non si perde. Se il rapporto dura al massimo sei mesi, l’indennità viene sospesa d’ufficio per il periodo lavorato e poi riprende da dove si era fermata, per le settimane che restavano. Se il nuovo contratto supera i sei mesi e il reddito annuo va oltre 8.500 euro, invece, l’indennità decade.
Per la stagione successiva il discorso è simile. Chi viene richiamato a marzo per una stagione da aprile a settembre ha un contratto di sei mesi: se la NASpI dell’autunno non era ancora finita resta sospesa e, alla fine della nuova stagione, conviene farsi fare i conti da un patronato per capire se sia più vantaggioso riprendere il residuo o presentare una nuova domanda con le settimane appena maturate.
C’è poi un diritto che molti stagionali non sanno di avere. L’articolo 24 del decreto legislativo 81/2015 riconosce a chi è stato assunto a termine per attività stagionali la precedenza nelle nuove assunzioni a termine dello stesso datore per le stesse attività. Per esercitarla bisogna comunicare per iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla fine del rapporto, e il diritto si esaurisce comunque dopo un anno. Per un contratto chiuso a fine settembre, quindi, la lettera va mandata entro fine dicembre: basta una PEC o una raccomandata, e non ha alcun effetto sulla NASpI.
Cosa cambia dal 1° ottobre: finisce il 15% su notti e festivi
Il 30 settembre 2026 termina il trattamento integrativo speciale previsto dai commi da 18 a 21 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la legge di bilancio 2026. Riguarda i dipendenti privati dei bar, dei ristoranti e degli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i lavoratori del comparto turistico, stabilimenti termali compresi, che nel 2025 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. La norma vale per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026.
Il bonus è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e per gli straordinari svolti nei giorni festivi, non concorre alla formazione del reddito e viene pagato in busta paga dal datore, che poi lo recupera in compensazione. Serve però una richiesta scritta del lavoratore con l’indicazione del reddito di lavoro dipendente del 2025. Un esempio: una barista che ad agosto ha avuto 600 euro lordi di retribuzione per ore notturne riceve 90 euro in più, esenti. Chi non ha mai presentato la richiesta farebbe bene a chiedere subito all’ufficio paghe se è ancora possibile riconoscere le somme relative ai mesi passati, perché dal lavoro di ottobre in poi non spettano più.
Un dettaglio che nelle buste paga di fine anno potrebbe sorprendere. La stessa legge di bilancio prevede, al comma 10, un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni per tutto il periodo d’imposta 2026, entro 1.500 euro: è la misura raccontata nel nostro articolo sulla detassazione degli aumenti e del 15% sui turni notturni. Il comma 11, però, la applica “escluse le attività di cui al comma 18”, cioè proprio bar, ristoranti, turismo e terme, e la circolare 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate conferma che l’agevolazione non si applica a questi lavoratori. Il testo esclude le attività senza limiti di data e la circolare non affronta il caso dei mesi da ottobre a dicembre: a una lettura letterale, chi resta al lavoro nel turismo in autunno perde il 15% integrativo e non guadagna la tassazione agevolata. Su questo punto conviene chiedere conferma al consulente del lavoro dell’azienda.
E il 2027? Il trattamento integrativo per il turismo è stato rinnovato di anno in anno: la legge di bilancio 2025 lo aveva previsto dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, quella del 2026 lo ha replicato con le stesse regole. Una nuova proroga per il 2027 è quindi un’ipotesi plausibile, ma al momento non esiste un testo né un annuncio ufficiale: se ci sarà, lo si vedrà nel disegno di legge di bilancio atteso in Parlamento entro il 20 ottobre. Per chi percepisce la NASpI, intanto, le date di accredito del mese sono nel calendario dei pagamenti INPS di ottobre 2026.
Resta un caso particolare, recente. Con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026 l’INPS ha chiarito che le dimissioni di chi è vittima di violenza, minacce o condotte persecutorie, anche da parte di persone esterne al luogo di lavoro, possono valere come dimissioni per giusta causa e dare accesso alla NASpI, a condizione che le circostanze siano oggettive e documentate. Riguarda anche chi ha dovuto lasciare la stagione prima della scadenza per questi motivi.
Domande frequenti
Ho lavorato solo tre mesi d’estate: ho diritto alla NASpI?
Sì, se quei tre mesi corrispondono ad almeno 13 settimane di contributi, oppure se sommati ad altri periodi di lavoro dipendente degli ultimi quattro anni arrivi a 13. La durata sarà di circa sei settimane e mezza. Se nei dodici mesi precedenti ti eri dimesso da un contratto a tempo indeterminato, le 13 settimane devono essere tutte successive a quelle dimissioni.
Se faccio domanda a novembre perdo tutto?
No, se sei entro i 68 giorni la domanda è valida. L’indennità però parte dal giorno successivo all’invio, quindi il periodo fra l’ottavo giorno dopo la cessazione e la domanda resta scoperto e le settimane spettanti slittano in avanti. Conviene inviarla entro 8 giorni.
Posso fare la vendemmia o qualche serata di catering?
Dipende da come vieni pagato. Con Libretto Famiglia o PrestO puoi arrivare a 5.000 euro l’anno senza riduzioni. Con un contratto di lavoro dipendente breve l’indennità viene ridotta o sospesa, secondo il reddito e la durata, e riprende alla fine. In nessun caso conviene lavorare senza contratto.
Perché mi spetta meno NASpI dell’anno scorso pur avendo lavorato di più?
Quasi sempre perché le settimane delle stagioni precedenti sono già state usate per le NASpI degli anni passati e non vengono conteggiate di nuovo. Può incidere anche la retribuzione media, se quest’anno la paga era più bassa o i ratei sono stati pagati in modo diverso. L’estratto conto contributivo e un controllo in patronato chiariscono la differenza.
La NASpI si paga anche a dicembre con la tredicesima?
No, la NASpI non ha tredicesima. È un’indennità mensile, pagata a giorni, su cui l’INPS applica le ritenute IRPEF. I ratei di tredicesima e quattordicesima maturati durante la stagione li paga il datore alla fine del contratto, e rientrano nella retribuzione su cui viene calcolata l’indennità.
Il bonus del 15% del turismo lo posso chiedere anche a ottobre?
Il trattamento integrativo copre solo il lavoro notturno e gli straordinari festivi svolti fino al 30 settembre 2026. La richiesta al datore si può fare in qualunque momento, ma riguarda solo quelle prestazioni: per il lavoro di ottobre, novembre e dicembre non spetta, salvo una proroga che oggi non esiste.

