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Bonus Maltempo 2026: come chiedere il riesame se la domanda è stata respinta

Chi si è visto respingere la domanda per il Bonus Maltempo ha ancora una possibilità, ma il tempo stringe: l’INPS ha aperto una finestra di riesame che si chiude 30 giorni dopo la pubblicazione del messaggio ufficiale, quindi entro inizio settembre 2026. Per chi ha subito danni o fermi di lavoro tra gennaio e aprile, può valere fino a 3.000 euro.

📌 Articolo in breve
Il Bonus Maltempo 2026 riconosce 500 euro per ogni periodo di fermo lavorativo (fino a 15 giorni) causato da eventi meteo estremi tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026, con un tetto massimo di 3.000 euro per lavoratore. Con il messaggio n. 2539, l’INPS ha aperto dal 3 agosto 2026 una finestra di 30 giorni per chiedere il riesame delle domande respinte, direttamente online dalla propria area domande.

Indice

  1. Cos’è il Bonus Maltempo e a chi spetta
  2. Perché l’INPS ha aperto il riesame ora
  3. Come presentare la richiesta di riesame passo per passo
  4. Entro quando bisogna muoversi
  5. Tre esempi di importo spettante
  6. Come verificare lo stato della domanda
  7. Tabella riepilogativa
  8. Domande frequenti

Cos’è il Bonus Maltempo e a chi spetta

Il Bonus Maltempo 2026 è un’indennità economica pensata per chi ha dovuto interrompere la propria attività lavorativa a causa di eventi meteorologici eccezionali — allagamenti, frane, danni da neve o vento, interruzioni forzate di cantieri e attività all’aperto — verificatisi tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026. La misura eroga 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 15 giorni per periodo, con un tetto complessivo cumulabile di 3.000 euro per lavoratore nell’intera finestra temporale coperta dalla misura.

Possono farne richiesta principalmente lavoratori autonomi, stagionali e chi opera in settori particolarmente esposti agli eventi atmosferici (edilizia, agricoltura, turismo all’aperto), a condizione di documentare l’effettiva sospensione dell’attività riconducibile a un evento meteo rientrante tra quelli riconosciuti dall’Istituto per il periodo interessato.

Perché l’INPS ha aperto il riesame ora

Molte domande presentate nei mesi scorsi sono state respinte per motivi che l’INPS stesso ha riconosciuto, in parte, come rivedibili: documentazione ritenuta insufficiente in prima istanza, mancata corrispondenza tra il comune di attività dichiarato e le zone ufficialmente riconosciute come colpite dall’evento, o errori nella determinazione del periodo di fermo. Con il messaggio n. 2539, l’Istituto ha quindi aperto formalmente una procedura di riesame che consente a chi si è visto respingere la domanda di richiedere una nuova valutazione, integrando la documentazione o chiarendo i punti contestati, senza dover ripartire da una domanda ex novo.

Come presentare la richiesta di riesame passo per passo

La procedura è interamente online e si effettua dalla stessa area in cui è stata presentata la domanda originaria. Bisogna accedere con SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS o eIDAS al portale INPS, raggiungere la sezione delle proprie domande, individuare la pratica relativa al Bonus Maltempo e aprirne il dettaglio. In fondo alla pagina della pratica compare il pulsante “Chiedi riesame”: cliccandolo, il sistema apre un modulo che richiede di spiegare in modo puntuale i motivi per cui si ritiene la domanda meritevole di una nuova valutazione.

È fondamentale allegare in questa fase tutta la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti o a chiarire i punti contestati dall’Istituto nel provvedimento di rigetto: attestazioni del committente sulla sospensione dell’attività, comunicazioni ufficiali di protezione civile o enti locali sull’evento meteo, fatture o documenti che attestino l’attività svolta nella zona e nel periodo interessato. Più la documentazione è specifica e coerente con il motivo del rigetto originario, più aumentano le probabilità che il riesame vada a buon fine.

Entro quando bisogna muoversi

Il termine per presentare la richiesta di riesame è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio n. 2539, quindi a partire dal 3 agosto 2026: la finestra si chiude di conseguenza attorno ai primi giorni di settembre 2026. Trattandosi di un termine perentorio legato a un provvedimento amministrativo, non ci sono garanzie che venga riaperto in seguito: chi ha ricevuto un rigetto e ritiene di avere i requisiti dovrebbe attivarsi il prima possibile, senza aspettare gli ultimi giorni utili, anche per lasciare margine di tempo per reperire eventuale documentazione mancante.

Tre esempi di importo spettante

Un imbianchino autonomo ha dovuto sospendere due cantieri esterni per un totale di 12 giorni a causa di piogge intense riconosciute come evento eccezionale a febbraio 2026: gli spetta un’unica indennità di 500 euro per quel periodo di fermo, essendo rimasto sotto il limite dei 15 giorni per periodo.

Una guida turistica che opera all’aperto ha subito due periodi distinti di sospensione, uno di 10 giorni a gennaio per allagamenti e uno di 15 giorni a marzo per una nuova ondata di maltempo nella stessa zona: avendo due periodi separati e riconosciuti, può cumulare due indennità da 500 euro ciascuna, per un totale di 1.000 euro.

Un’azienda agricola familiare ha subito danni prolungati con quattro periodi di fermo distinti tra gennaio e aprile, per un totale di oltre 50 giorni complessivi: pur avendo diritto teorico a 2.000 euro sommando i singoli periodi da 500 euro, l’importo resta comunque sotto il tetto massimo di 3.000 euro cumulabile per lavoratore nell’intera finestra, quindi viene erogato per intero.

Come verificare lo stato della domanda

Per controllare in ogni momento lo stato della propria pratica, compreso l’esito del riesame una volta presentato, si accede con le stesse credenziali digitali al servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul portale INPS. Nella sezione “Le mie domande” è possibile consultare lo stato di avanzamento, scaricare il provvedimento ufficiale e leggere la motivazione dell’eventuale rigetto — informazione preziosa proprio per capire su quali punti concentrare la documentazione da allegare al riesame.

⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza fiscale o previdenziale personalizzata. Per la propria situazione specifica consulta il portale INPS o rivolgiti a un patronato.

Tabella riepilogativa

Elemento Dettaglio
Periodo eventi coperti 18 gennaio – 30 aprile 2026
Importo per periodo di fermo 500 euro (fino a 15 giorni)
Tetto massimo cumulabile 3.000 euro per lavoratore
Termine riesame 30 giorni dal 3 agosto 2026 (Messaggio INPS n. 2539)

Domande frequenti

Posso chiedere il riesame se non ho mai presentato la domanda originaria?

No, il riesame è riservato a chi ha già presentato domanda ed è stato respinto: chi non ha mai fatto domanda per un evento rientrante nel periodo coperto dovrebbe verificare se sono ancora aperti i termini per una domanda ordinaria, non per il riesame.

Quanto tempo impiega l’INPS a rispondere al riesame?

L’Istituto non ha comunicato un termine fisso e vincolante per la risposta al riesame; i tempi dipendono dal volume di richieste ricevute e dalla complessità della documentazione da valutare caso per caso.

Se il riesame viene respinto di nuovo, ci sono altre strade?

In caso di secondo rigetto resta percorribile la via del ricorso amministrativo ordinario o, in ultima istanza, quella giudiziale davanti al giudice del lavoro, valutando con un patronato o un legale se sussistano i presupposti in base alla motivazione specifica del rigetto.

Il Bonus Maltempo è cumulabile con altre indennità INPS?

Dipende dal tipo di prestazione: è opportuno verificare caso per caso con l’INPS o un patronato eventuali incompatibilità con altre misure di sostegno al reddito percepite nello stesso periodo, poiché le regole di cumulo variano in base alla natura della prestazione.

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