Il pignoramento dello stipendio non può mai portarsi via tutta la busta paga: la legge fissa frazioni precise, che cambiano a seconda di chi è il creditore, e per la pensione aggiunge una cifra mensile che nessuno può toccare. Abbiamo riletto le norme nel testo vigente su Normattiva e le pagine di Agenzia delle entrate-Riscossione e INPS, e ne abbiamo ricavato un calcolatore: inserisci il netto mensile, scegli il tipo di creditore e ottieni la quota pignorabile e quella che ti resta.
Per un debito con una banca, una finanziaria o un privato lo stipendio è pignorabile fino a un quinto del netto. Se a procedere è l’Agenzia delle entrate-Riscossione la quota scende a un decimo per stipendi fino a 2.500 euro e a un settimo fra 2.500 e 5.000 euro; oltre torna un quinto. Per gli alimenti decide il giudice, e con più cause diverse insieme il tetto è la metà. La pensione è intoccabile fino al doppio dell’assegno sociale (1.092,48 euro al mese nel 2026): si pignora, entro un quinto, solo la parte che supera quella cifra.
Indice
- I limiti di legge, creditore per creditore
- Debiti con il Fisco: un decimo, un settimo, un quinto
- Pensione: il minimo che nessuno può toccare
- Come usare il calcolatore
- Tre esempi con i conti fatti a mano
- Se i soldi sono già sul conto corrente
- Pignoramento e cessione del quinto insieme
- Cosa fare quando arriva l’atto
- Domande frequenti
I limiti di legge, creditore per creditore
La norma di partenza è l’articolo 545 del codice di procedura civile, che elenca i crediti impignorabili e, per stipendi e pensioni, quelli pignorabili solo in parte. Il quarto comma dice che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità legate al rapporto di lavoro, comprese quelle per licenziamento, possono essere pignorate «nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito». Tradotto: la rata non pagata del prestito, l’affitto arretrato, la fattura del fornitore pesano tutti allo stesso modo, un quinto.
Diverso il caso degli alimenti. Per i crediti alimentari il terzo comma non indica una frazione: lo stipendio è pignorabile «nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato». La quota la decide quindi il giudice caso per caso. Per i dipendenti pubblici esiste una regola scritta nel testo unico del 1950 (DPR 180/1950, articolo 2), che per gli alimenti dovuti per legge parla di «un terzo valutato al netto di ritenute».
Quando più pignoramenti arrivano insieme per cause diverse, per esempio un debito ordinario e un assegno di mantenimento, scatta il quinto comma: il pignoramento «non può estendersi oltre alla metà» dello stipendio. Metà è il tetto complessivo, non una quota che ogni creditore può prendersi.
Un dettaglio che cambia i conti: le frazioni si calcolano sul netto. Il testo unico del 1950 lo scrive in ogni riga («valutato al netto di ritenute») e l’INPS, nella circolare n. 130 del 30 settembre 2025, precisa che le soglie vanno riferite «all’importo netto in pagamento».
| Chi pignora lo stipendio | Quota massima | Norma |
|---|---|---|
| Banca, finanziaria, privato, tributi | Un quinto del netto | Art. 545, quarto comma, c.p.c. |
| Crediti alimentari | Misura autorizzata dal giudice | Art. 545, terzo comma, c.p.c. |
| Più cause diverse insieme | Non oltre la metà | Art. 545, quinto comma, c.p.c. |
| Agenzia delle entrate-Riscossione | Un decimo, un settimo o un quinto secondo l’importo | Art. 72-ter DPR 602/1973 |
Debiti con il Fisco: un decimo, un settimo, un quinto
Quando il creditore è l’agente della riscossione, cioè l’Agenzia delle entrate-Riscossione che incassa cartelle per conto di Fisco, INPS, Comuni e altri enti, vale una scala più leggera di quella ordinaria. La fissa l’articolo 72-ter del DPR 602/1973: un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo per importi superiori a 2.500 e non superiori a 5.000 euro, e la misura ordinaria di un quinto quando lo stipendio supera i 5.000 euro. Gli stessi tre scaglioni compaiono sulla pagina dell’Agenzia delle entrate-Riscossione dedicata alle procedure esecutive.
Attenzione al funzionamento: non è un’aliquota a scaglioni come l’IRPEF. La frazione si applica a tutto lo stipendio in base alla fascia in cui cade. Chi prende 2.500 euro netti si vede trattenere 250 euro; chi ne prende 2.501 passa a un settimo dell’intero importo, cioè 357,29 euro. Un euro in più di stipendio, oltre cento in più di trattenuta.
C’è poi una differenza di procedura che spiega perché questi pignoramenti arrivano all’improvviso. L’articolo 72-bis dello stesso decreto permette all’agente della riscossione di ordinare direttamente al datore di lavoro di versargli le somme, senza passare dall’udienza davanti al giudice: entro sessanta giorni dalla notifica per le somme già maturate, e alle rispettive scadenze per le successive. La norma si apre però con un’eccezione, «salvo che per i crediti pensionistici»: sulle pensioni questa scorciatoia non è ammessa.
Una nota sul calendario. Normattiva indica gli articoli 72-bis e 72-ter come vigenti fino al 31 dicembre 2026: dal 1° gennaio 2027 il DPR 602/1973 lascia il posto al testo unico in materia di versamenti e riscossione (decreto legislativo 33/2025), la cui entrata in vigore è stata rinviata di un anno dal decreto Milleproroghe, come riporta la stessa Agenzia delle entrate-Riscossione. Gli scaglioni descritti qui sono quelli in vigore fino a fine 2026; a gennaio andrà riletto il nuovo testo.
Pensione: il minimo che nessuno può toccare
Per la pensione la tutela è costruita in due passaggi. Il settimo comma dell’articolo 545 stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza «non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro». Solo la parte eccedente è pignorabile, e nei limiti visti sopra: un quinto per i crediti ordinari e per i tributi, la misura decisa dal giudice per gli alimenti, la metà come tetto in caso di concorso.
La regola è in vigore dal 22 settembre 2022, introdotta dalla legge di conversione del decreto Aiuti-bis; prima il minimo era pari all’assegno sociale aumentato della metà. L’INPS ne ha dato le istruzioni applicative con la circolare n. 38 del 3 aprile 2023.
In cifre: l’assegno sociale 2026 è di 546,24 euro per tredici mensilità (scheda INPS), quindi il doppio fa 1.092,48 euro. Essendo più alto di 1.000 euro, è questo il minimo impignorabile dell’anno. Una pensione netta fino a 1.092,48 euro non può subire alcuna trattenuta per pignoramento; una pensione di 1.500 euro è aggredibile solo sui 407,52 euro che superano la soglia, e di quelli al massimo un quinto, 81,50 euro al mese. La soglia si muove ogni gennaio insieme all’assegno sociale.
Come usare il calcolatore
Servono tre dati. Il tipo di reddito, stipendio o pensione. L’importo netto mensile, quello che arriva davvero dopo tasse e contributi: lo trovi in fondo alla busta paga o nel cedolino della pensione. E il tipo di creditore: privato, banca o finanziaria da una parte, Agenzia delle entrate-Riscossione dall’altra. Il risultato mostra la quota massima pignorabile ogni mese e quanto resta a te; per la pensione vedi anche il minimo impignorabile e la parte eccedente su cui è fatto il conto.
🧮 Calcolatore pignoramento di stipendio e pensione
Due limiti da tenere presenti. Il calcolatore ragiona su un solo pignoramento e su una mensilità ordinaria: non copre i crediti alimentari, dove la misura la stabilisce il giudice, né il caso di più creditori insieme. E per la pensione pignorata dall’agente della riscossione restituisce il tetto di legge, per le ragioni spiegate nella nota della redazione.
Tre esempi con i conti fatti a mano
I casi che seguono sono esempi costruiti da noi, con nomi di fantasia, e danno gli stessi risultati del calcolatore.
Esempio 1 — stipendio e finanziaria. Anna guadagna 1.600 euro netti al mese e ha smesso di pagare un prestito. La finanziaria ottiene il pignoramento presso il datore di lavoro. Un quinto di 1.600 euro è 320 euro: questa è la trattenuta mensile massima. Ad Anna restano 1.280 euro.
Esempio 2 — stipendio e cartelle esattoriali. Bruno ha uno stipendio netto di 2.800 euro e cartelle non pagate. Procede l’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’importo sta fra 2.500 e 5.000 euro, quindi la frazione è un settimo: 2.800 diviso 7 fa 400 euro. A Bruno restano 2.400 euro. Con un creditore privato la trattenuta sarebbe stata di 560 euro.
Esempio 3 — pensione e banca. Carla riceve una pensione netta di 1.400 euro. Il minimo impignorabile 2026 è 1.092,48 euro, quindi la parte eccedente è 1.400 − 1.092,48 = 307,52 euro. Un quinto di 307,52 fa 61,50 euro: è il massimo che la banca può ottenere ogni mese. A Carla restano 1.338,50 euro. Se la sua pensione fosse di 1.000 euro, la trattenuta sarebbe zero.
| Caso | Netto mensile | Quota pignorabile | Resta |
|---|---|---|---|
| Stipendio, creditore privato | 1.600,00 € | 320,00 € | 1.280,00 € |
| Stipendio, Agenzia delle entrate-Riscossione | 2.800,00 € | 400,00 € | 2.400,00 € |
| Pensione, creditore privato | 1.400,00 € | 61,50 € | 1.338,50 € |
Se i soldi sono già sul conto corrente
Finora abbiamo parlato del pignoramento “alla fonte”, presso il datore di lavoro o l’ente che paga la pensione. Il creditore può però rivolgersi alla banca, e lì le regole sono altre. L’ottavo comma dell’articolo 545 distingue in base al momento dell’accredito. Le somme di stipendio o pensione arrivate sul conto prima del pignoramento sono pignorabili solo per l’importo che supera il triplo dell’assegno sociale: nel 2026 sono 1.638,72 euro. Quelle accreditate il giorno del pignoramento o dopo tornano ai limiti ordinari, cioè il quinto per lo stipendio e il minimo impignorabile più il quinto dell’eccedenza per la pensione.
Con l’agente della riscossione c’è una tutela in più, scritta nel comma 2-bis dell’articolo 72-ter: quando stipendio o pensione sono accreditati sul conto, gli obblighi della banca non si estendono all’ultimo emolumento accreditato, che resta nella disponibilità del debitore. Ai casi pratici e agli errori più comuni su questo fronte abbiamo dedicato la guida sul pignoramento del conto corrente e le soglie protette.
Infine la sanzione per chi sbaglia i conti a danno del debitore. Il pignoramento eseguito oltre i limiti dell’articolo 545 è, dice l’ultimo comma, «parzialmente inefficace», e l’inefficacia può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio.
Pignoramento e cessione del quinto insieme
Molti lavoratori e pensionati hanno già una trattenuta volontaria in busta: la cessione del quinto. Il pignoramento non la cancella e non le si sostituisce, ma le due trattenute non possono sommarsi senza limite. La regola sta nell’articolo 68 del DPR 180/1950: se il pignoramento arriva dopo una cessione già perfezionata e notificata, si può pignorare solo la differenza fra la metà dello stipendio netto e la quota ceduta, fermi i limiti propri del pignoramento.
Un esempio, sempre di fantasia: stipendio netto di 1.800 euro e cessione del quinto da 360 euro. La metà dello stipendio è 900 euro, la differenza con la quota ceduta è 540 euro. Il quinto pignorabile per un credito ordinario (360 euro) sta dentro quello spazio, quindi in questo caso le due trattenute convivono e il totale arriva a 720 euro su 1.800. Nel caso opposto, cioè pignoramento già in corso e nuova cessione, la cessione è ammessa solo entro la differenza fra i due quinti dello stipendio netto e la quota pignorata.
Il testo unico del 1950 nasce per i dipendenti pubblici e oggi disciplina anche le cessioni dei dipendenti privati; come i due vincoli si combinano nel caso concreto lo verifica il datore di lavoro o l’ente pensionistico, e in caso di dubbio il giudice dell’esecuzione. Per chi è in pensione, costi e tassi della trattenuta volontaria sono nella nostra guida alla cessione del quinto della pensione.
Cosa fare quando arriva l’atto
Prima cosa: leggere chi procede e per quale debito. Un pignoramento ordinario presuppone un titolo esecutivo e un precetto già notificati; quello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione una cartella o un avviso rimasti insoluti. Se quegli atti non li hai mai ricevuti, o se il debito è prescritto o già pagato, ci sono rimedi da far valere in tempi stretti e con un avvocato.
Seconda: controllare i conti con le regole viste sopra. La trattenuta supera il quinto, o il decimo dovuto all’agente della riscossione? La pensione è stata toccata sotto il minimo impignorabile? In questi casi la parte in eccesso è inefficace e va contestata.
Terza: se il creditore è il Fisco, valutare subito la rateizzazione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione scrive che, per le richieste presentate dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata del piano estingue le procedure esecutive già avviate, a condizione che il terzo non abbia ancora reso dichiarazione positiva e non sia stato emesso il provvedimento di assegnazione. Come si chiede lo spieghiamo nella guida alla rateizzazione delle cartelle esattoriali; per i contributi non versati c’è anche l’approfondimento sull’avviso bonario INPS per artigiani e commercianti.
Quando i creditori sono tanti e il quinto non basterà mai a chiudere i conti, la strada da esaminare è quella delle procedure di sovraindebitamento. E siccome un pignoramento nasce quasi sempre da rate non pagate, conviene sapere anche quanto dura la segnalazione come cattivo pagatore e come se ne esce.
Domande frequenti
Quanto possono pignorare su uno stipendio di 1.500 euro?
Un creditore ordinario (banca, finanziaria, privato) al massimo un quinto del netto: 300 euro al mese. Se procede l’Agenzia delle entrate-Riscossione la quota è un decimo, cioè 150 euro, perché l’importo non supera i 2.500 euro.
Il pignoramento dello stipendio si calcola sul lordo o sul netto?
Sul netto. Il DPR 180/1950 parla di quote valutate «al netto di ritenute» e l’INPS, nella circolare 130/2025, riferisce le soglie all’importo netto in pagamento.
Una pensione di 1.000 euro può essere pignorata?
No, se il pignoramento avviene presso l’ente che la paga: nel 2026 il minimo impignorabile è 1.092,48 euro al mese, il doppio dell’assegno sociale. Si può pignorare solo la parte che supera quella cifra.
Tredicesima e TFR sono pignorabili?
L’articolo 545 parla di stipendio, salario e «altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento»: la tutela e i limiti riguardano quindi anche queste somme, non soltanto la mensilità ordinaria. Sul modo di applicare le frazioni alle singole voci decide l’atto o il giudice.
Possono pignorarmi più della metà dello stipendio?
No. Anche quando concorrono cause diverse, per esempio un debito ordinario e gli alimenti, il pignoramento non può estendersi oltre la metà dello stipendio (articolo 545, quinto comma).
Per quanto tempo dura la trattenuta?
La legge non fissa una durata: la trattenuta mensile prosegue fino a quando il credito per cui si procede, con interessi e spese, è stato soddisfatto. Più bassa è la quota, più lungo è il piano.
NASpI e cassa integrazione si possono pignorare?
Sì, in parte. Secondo la circolare INPS 130/2025 le prestazioni che sostituiscono la retribuzione, come NASpI e cassa integrazione, sono pignorabili fino a un quinto per i crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per quelli alimentari; all’agente della riscossione si applica la scala un decimo, un settimo, un quinto.
Le regole cambieranno nel 2027?
Cambierà di sicuro il contenitore: dal 1° gennaio 2027 il DPR 602/1973 è sostituito dal testo unico in materia di versamenti e riscossione (decreto legislativo 33/2025). A gennaio si aggiorna anche l’assegno sociale, e con lui il minimo impignorabile della pensione. Aggiorneremo questa pagina e il calcolatore con i nuovi valori.

