La rateizzazione delle cartelle esattoriali cambia in modo sostanziale con la riforma della riscossione entrata in vigore dal 1° gennaio 2025: chi ha debiti con il fisco può ora dilazionare il pagamento fino a 84 rate mensili con la semplice richiesta, un tetto che salirà a 96 rate per le domande del 2027 e 2028 e a 108 dal 2029. Chi documenta la propria difficoltà economica può arrivare fino a 120 rate. Una boccata d’ossigeno concreta per contribuenti e piccole imprese che non riescono a saldare in un’unica soluzione, ma con regole diverse rispetto al passato che vale la pena conoscere prima di presentare domanda.
Dal 2025 al 2026 si possono chiedere fino a 84 rate mensili (7 anni) per debiti fino a 120.000 euro, con semplice dichiarazione di difficoltà economica. Documentando la difficoltà economica si arriva fino a 120 rate. Il piano decade dopo 8 rate non pagate, anche non consecutive. Rata minima 50 euro. La domanda si presenta online sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Indice
- Cosa cambia con la riforma della riscossione
- Quante rate si possono ottenere nel 2026
- Requisiti e documenti necessari
- Come fare domanda
- Cosa succede se salti una rata
- Due esempi pratici
- Differenza con la rottamazione quinquies
- Domande frequenti
Cosa cambia con la riforma della riscossione
Il Decreto Legislativo n. 110/2024 ha riscritto le regole della riscossione coattiva, quella gestita da Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per il recupero di cartelle, avvisi di accertamento e sanzioni non pagate. Prima della riforma, il numero massimo di rate concedibili con la semplice dichiarazione di difficoltà era fissato a 72 mensilità, sei anni. Con le nuove regole si parte da 84 rate per le domande presentate nel 2025 e nel 2026, si passa a 96 per quelle del 2027 e 2028 e a 108 per quelle presentate dal 2029. Chi documenta la difficoltà economica può invece ottenere da 85 a 120 rate già adesso.
Non è un dettaglio da poco per chi si trova con una cartella da alcune migliaia di euro e uno stipendio che non lascia margine per un pagamento concentrato in pochi mesi. Allungare il piano da 6 a 7 anni abbassa in proporzione l’importo della singola rata, rendendo sostenibile un debito che altrimenti rischierebbe di finire in pignoramento.
Quante rate si possono ottenere nel 2026
Il numero di rate dipende dall’importo del debito e dal tipo di richiesta. Per i debiti fino a 120.000 euro, la dilazione ordinaria fino a 84 rate si ottiene con la semplice dichiarazione di trovarsi in temporanea situazione di difficoltà economica, senza dover produrre alcuna documentazione ISEE o reddituale. È il caso più comune, quello che riguarda la maggior parte dei contribuenti privati e delle piccole partite IVA.
Chi vuole più di 84 rate, o deve rateizzare più di 120.000 euro con una singola domanda, deve invece documentare la difficoltà economica secondo i criteri del decreto del Viceministro dell’Economia del 27 dicembre 2024: per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato conta l’ISEE del nucleo familiare, per società e altri soggetti contano due indici di bilancio, l’indice di liquidità e l’indice Alfa, che misura il peso del debito sul valore della produzione. Sotto i 120.000 euro la documentazione può portare il piano da 85 fino a 120 rate; sopra quella soglia si arriva al massimo a 120 rate, e solo se la difficoltà risulta dai documenti. Se dall’esame emergono meno rate di quelle ottenibili con la semplice richiesta, Agenzia delle Entrate-Riscossione concede comunque le 84 rate. Sul sito dell’Agenzia c’è un simulatore che calcola il numero massimo di rate partendo dall’ISEE o dai dati contabili. Il tetto che sale nel tempo (84, poi 96 dal 2027 e 108 dal 2029) riguarda invece solo la rateizzazione su semplice richiesta.
Requisiti e documenti necessari
Per la rateizzazione ordinaria fino a 84 rate non servono documenti particolari: basta la dichiarazione di difficoltà economica compilata direttamente nel modulo online. Per importi più alti, o per chiedere più di 84 rate, occorre invece dimostrare la situazione con l’ISEE del nucleo familiare (per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato) o con indici di bilancio specifici (per società e altri soggetti, tra cui il rapporto tra debito da rateizzare e valore della produzione). In entrambi i casi serve un documento di identità valido e, se la domanda viene presentata da un intermediario o da un familiare, una delega firmata.
Come fare domanda
La procedura più rapida è online, sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo con SPID, CIE o CNS all’area riservata e selezionando la sezione dedicata alla rateizzazione. Il sistema calcola automaticamente l’importo delle rate in base al numero scelto e mostra il piano prima della conferma definitiva. In alternativa si può presentare domanda tramite PEC, allegando il modulo compilato e un documento di identità, oppure di persona presso uno degli sportelli territoriali, prenotando appuntamento tramite il sito.
Un dettaglio pratico spesso sottovalutato: se la cartella è già stata notificata da meno di 60 giorni, conviene comunque presentare la domanda di rateizzazione prima della scadenza di quel termine, perché altrimenti scattano gli interessi di mora e le eventuali azioni cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) diventano più probabili. Ad agosto, tra l’altro, l’invio di nuove cartelle rallenta per scelta operativa dell’Agente della riscossione, mentre per legge si fermano solo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate come avvisi bonari e lettere di compliance (vedi tregua fiscale agosto 2026): un buon momento per mettersi in regola con quelle già ricevute.
Cosa succede se salti una rata
Il piano decade quando non si pagano 8 rate, anche non consecutive. È la soglia in vigore per tutte le rateizzazioni chieste dal 16 luglio 2022, e la riforma del 2025 non l’ha cambiata. Con la decadenza il debito residuo torna esigibile in un’unica soluzione e l’Agente della riscossione può riprendere subito le azioni di recupero. Se tra le rate non pagate c’è l’ultima del piano, la decadenza scatta anche con meno rate saltate. Chi paga una rata in ritardo deve aggiungere gli interessi di mora per i giorni trascorsi dalla scadenza. E attenzione alle conseguenze: i debiti finiti in un piano decaduto chiesto dal 16 luglio 2022 in poi non si possono più rateizzare.
Attenzione però alla rata minima: ogni rata deve essere di almeno 50 euro. Se il debito è basso, questo limite riduce automaticamente il numero massimo di rate ottenibili, indipendentemente dal tetto teorico di 84 o 120.
Due esempi pratici
Un lavoratore dipendente con una cartella dell’Agenzia delle Entrate da 6.000 euro, prima della riforma avrebbe potuto ottenere al massimo 72 rate, pari a circa 83 euro al mese (qui e nell’esempio successivo senza contare gli interessi di dilazione). Con le nuove regole, scegliendo 84 rate, la rata scende a circa 71 euro al mese: una differenza che su un bilancio familiare stretto può fare la differenza tra riuscire a pagare regolarmente ed entrare in default sul piano.
Una piccola partita IVA con un debito di 40.000 euro accumulato tra IVA non versata e contributi INPS, optando per il piano massimo attualmente disponibile per la sua fascia (84 rate), si troverebbe una rata di circa 476 euro al mese, contro i circa 555 euro che avrebbe pagato con il vecchio tetto di 72 rate. Su un debito di questa entità la differenza cumulata nei primi due anni supera i 1.800 euro di minore esborso mensile, un margine che spesso fa la differenza tra la sostenibilità del piano e una nuova decadenza.
Differenza con la rottamazione quinquies
Rateizzazione e rottamazione sono due strumenti diversi e non vanno confusi. La rateizzazione ordinaria, descritta in questo articolo, dilaziona nel tempo il pagamento del debito per intero, compresi interessi e sanzioni: non c’è alcuno sconto, solo più tempo per pagare. La rottamazione quinquies, invece, è una misura straordinaria che permette di pagare solo il capitale più le spese di notifica e delle eventuali procedure, azzerando interessi, sanzioni e aggio di riscossione, ma riguarda solo alcuni carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023 e le domande di adesione si sono chiuse il 30 aprile 2026. Chi ha un debito recente, non rientrante nella rottamazione, ha come unica strada quella della rateizzazione ordinaria qui descritta.
Domande frequenti
Posso chiedere la rateizzazione se ho già un piano decaduto in passato?
Dipende da quando era stato chiesto il piano. I debiti inclusi in una rateizzazione decaduta chiesta dal 16 luglio 2022 in poi non possono più essere dilazionati. Per i piani chiesti fino al 15 luglio 2022 si può presentare una nuova domanda, ma solo dopo aver pagato tutte le rate scadute e non versate del vecchio piano. La decadenza non impedisce invece di rateizzare debiti diversi, cioè cartelle che non erano comprese nel piano decaduto.
Gli interessi di dilazione si aggiungono al debito originario?
Sì, sul debito rateizzato si pagano gli interessi di dilazione: il 4,5% annuo per i debiti di natura fiscale (art. 21 del DPR 602/1973) e il 4,65% annuo per quelli previdenziali e assistenziali, come i contributi INPS. Il tasso legale, molto più basso, qui non c’entra. Gli interessi sono calcolati quando viene definito il piano e sono già compresi nelle rate. Per questo, a parità di importo, un piano più lungo comporta un costo totale degli interessi più alto rispetto a un piano breve, anche se la singola rata è più leggera.
Posso pagare in anticipo e chiudere il piano prima della scadenza?
Sì, è sempre possibile estinguere anticipatamente il debito residuo, in qualsiasi momento, senza penali. Conviene farlo se la propria situazione economica migliora, perché riduce l’importo complessivo degli interessi di dilazione.
La rateizzazione blocca il fermo amministrativo sull’auto già in corso?
Non lo cancella subito, ma lo sospende. Dopo il pagamento della prima rata Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende il fermo amministrativo, a condizione che tutti i debiti per cui era stato iscritto siano compresi nella rateizzazione: l’auto torna a circolare, ma non si può vendere né rottamare. La cancellazione arriva quando il debito legato al fermo è stato pagato per intero. La rateizzazione blocca anche le nuove azioni cautelari, e con il pagamento della prima rata si estinguono i pignoramenti in corso, salvo quelli arrivati alle fasi finali (asta già aggiudicata o crediti già assegnati).
La rateizzazione si può chiedere anche per debiti INPS, non solo per cartelle fiscali?
Sì, se il debito è stato affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per i contributi l’INPS non emette cartelle: dal 2011 notifica un avviso di addebito (art. 30 del DL 78/2010), che è già titolo esecutivo e passa poi all’Agente della riscossione. Da quel momento si rateizza con le stesse regole delle cartelle su numero di rate e decadenza, ma con interessi di dilazione del 4,65% annuo invece del 4,5%. Chi è ancora alla fase precedente, come l’avviso bonario INPS per artigiani e commercianti, chiede invece la dilazione direttamente all’INPS. Le stesse regole valgono per sanzioni amministrative e tributi locali, purché l’ente li abbia affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e non abbia scelto di gestire da sé la rateizzazione.
Chi ha una partita IVA in regime forfettario ha condizioni diverse?
No, la rateizzazione ordinaria fino a 84 rate si applica allo stesso modo indipendentemente dal regime fiscale del debitore. Anche per chiedere più rate, un forfettario documenta la difficoltà come ogni persona fisica o ditta individuale in regime semplificato, cioè con l’ISEE del nucleo familiare; gli indici di bilancio, come il rapporto tra debito e valore della produzione, valgono per società e altri soggetti in contabilità ordinaria.

