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Cumulo contributi, ricongiunzione o totalizzazione: quale conviene

Il cumulo dei contributi è quasi sempre la prima risposta per chi ha lavorato in più gestioni, per esempio qualche anno da statale e il resto nel privato, oppure da dipendente e poi da libero professionista con la propria cassa. È gratuito, somma tutto e porta a un’unica pensione. Però non è l’unica strada, e in certi casi nemmeno la migliore: la ricongiunzione costa ma può rendere di più, la totalizzazione ha tempi e calcoli che oggi la rendono quasi sempre perdente, e il computo nella Gestione Separata apre un’uscita a 64 anni che il cumulo non consente. Qui mettiamo in fila le quattro strade, con le regole scritte nelle schede e nelle circolari INPS, e tre storie concrete per capire quale conviene.

Ultimo aggiornamento: settembre 2026

📌 Articolo in breve
Chi ha contributi in più gestioni può unirli in quattro modi. Il cumulo (legge 228/2012, esteso alle casse professionali dal 2017) è gratuito e ogni gestione paga la sua quota con le proprie regole. La ricongiunzione (leggi 29/1979 e 45/1990) sposta tutto in un’unica gestione ma si paga, con un onere calcolato sulla riserva matematica; la rateizzazione arriva al massimo a metà dei mesi ricongiunti, non a 120 rate come per il riscatto della laurea. La totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) è gratuita ma calcola di regola tutto con il contributivo e ha finestre di 18 o 21 mesi. Il computo nella Gestione Separata è gratuito, vale solo per chi ha meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e ricalcola tutta la carriera con il contributivo.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza previdenziale o fiscale. Le regole sulle pensioni cambiano spesso e ogni posizione contributiva ha le sue particolarità: verifica sempre i dati aggiornati sul sito dell’INPS o della tua cassa professionale, oppure rivolgiti a un patronato.

Indice

  1. Le quattro strade in una frase
  2. Il cumulo: gratuito, ma ogni gestione paga la sua parte
  3. La ricongiunzione: quanto costa e come si calcola l’onere
  4. La totalizzazione: gratuita ma lenta e contributiva
  5. Il computo nella Gestione Separata
  6. Tabella di confronto
  7. Tre casi concreti
  8. Come scegliere senza sbagliare
  9. Domande frequenti

Le quattro strade in una frase

Il problema nasce da una caratteristica del sistema italiano: non esiste una sola cassa previdenziale, ne esistono tante. Il dipendente privato versa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS, lo statale nelle casse della Gestione dipendenti pubblici (l’ex INPDAP), l’artigiano e il commerciante nelle rispettive gestioni speciali, il collaboratore e la partita IVA senza cassa nella Gestione Separata, l’avvocato alla Cassa Forense, il geometra alla CIPAG e così via. Ogni gestione ha il suo estratto conto, e chi ha cambiato strada nella vita si ritrova con spezzoni sparsi che, da soli, magari non bastano per nessuna pensione.

Prima di parlare dei quattro istituti c’è un caso che non ne richiede nessuno. Chi ha contributi da dipendente privato e da artigiano, commerciante o coltivatore diretto li vede sommati d’ufficio dall’INPS quando va in pensione nella gestione degli autonomi: lo prevede l’articolo 16 della legge 233/1990, che calcola una quota per ciascuna gestione e le somma. Per tutte le altre combinazioni, e in particolare quando entrano in gioco la gestione pubblica, la Gestione Separata o una cassa professionale, bisogna scegliere uno strumento.

In sintesi: il cumulo somma i periodi senza spostarli e senza costi; la ricongiunzione li trasferisce tutti in una gestione sola, a pagamento; la totalizzazione li somma gratis ma con un calcolo quasi sempre contributivo e con finestre lunghe; il computo li porta tutti nella Gestione Separata, gratis, ricalcolando però l’intera carriera con il contributivo. Per scriverlo abbiamo messo a confronto le schede informative INPS dei quattro istituti, le circolari 142/2010 e 140/2017 e il testo della legge 45/1990, e abbiamo rifatto i conti delle finestre di uscita con i requisiti in vigore nel 2026.

Il cumulo: gratuito, ma ogni gestione paga la sua parte

Il cumulo dei periodi assicurativi è disciplinato dall’articolo 1, commi da 239 a 248, della legge 228/2012. All’inizio era pensato per chi non aveva i requisiti in nessuna gestione; la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016, comma 195) lo ha trasformato nello strumento principale: dal 1° gennaio 2017 vale anche per chi ha già un diritto autonomo in una gestione, vale per la pensione anticipata e non solo per la vecchiaia e, soprattutto, comprende le casse dei liberi professionisti (gli enti dei decreti legislativi 509/1994 e 103/1996). Lo riporta la circolare INPS 140/2017.

Il funzionamento è semplice da descrivere. I contributi restano dove sono: per verificare il diritto si sommano gli anni di tutte le gestioni (i periodi che si sovrappongono contano una volta sola), poi ciascuna gestione calcola la propria quota di pensione con le proprie regole e sulle proprie retribuzioni. Ai fini dell’importo, invece, i periodi coincidenti si valorizzano tutti. L’assegno arriva in un unico pagamento dall’INPS, che fa da ente pagatore anche per conto delle casse. Non si paga nulla.

Le condizioni sono tre, tutte scritte nella scheda INPS sul cumulo. Non si deve essere già titolari di una pensione diretta in una delle gestioni coinvolte, assegno ordinario di invalidità compreso. Il cumulo deve riguardare tutti i periodi di tutte le gestioni: non si può scegliere quali portare e quali lasciare fuori. E la domanda va presentata all’ente di ultima iscrizione, indicando tutti gli altri.

Per quali pensioni vale (e per quali no)

Con il cumulo si ottengono la pensione di vecchiaia (67 anni e 20 di contributi nel 2026), la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, con la finestra di tre mesi che per l’INPS si applica anche in cumulo, circolare 11/2019), la pensione di inabilità e quella ai superstiti. Vale anche per la Quota 41 dei lavoratori precoci, che abbiamo approfondito nella guida alla Quota 41.

Le eccezioni sono quelle che sorprendono di più. Per Quota 100, Quota 102 e la pensione anticipata flessibile a 62 anni con 41 di contributi (Quota 103) il cumulo si può usare, ma senza i periodi delle casse professionali, che l’INPS esclude espressamente. Quota 103, poi, non è stata prorogata per il 2026 e resta solo per chi aveva maturato i requisiti entro il 2025, come spieghiamo nella panoramica delle uscite anticipate. Il cumulo non si può usare per Opzione Donna, non si può usare per l’assegno ordinario di invalidità e non si può usare per la pensione anticipata contributiva a 64 anni (20 anni di contribuzione effettiva e importo soglia), nemmeno se tutti i contributi sono successivi al 1995, perché quella prestazione la legge 228/2012 non la prevede.

Il punto debole: i tempi delle casse e il TFS degli statali

Quando nel cumulo entra una cassa professionale con requisiti di età più alti di quelli INPS, la pensione di vecchiaia diventa «a formazione progressiva»: a 67 anni si incassano le quote INPS, la quota della cassa arriva solo quando si raggiungono i requisiti fissati dal suo regolamento. Nel frattempo, avverte l’INPS, non si applicano istituti come la rivalutazione automatica e le prestazioni accessorie, perché la pensione tecnicamente non è ancora completa.

C’è poi un effetto collaterale che riguarda chi chiude la carriera nel pubblico impiego. La legge 232/2016, al comma 196, stabilisce che per chi va in pensione in cumulo i termini di pagamento del trattamento di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (lo riassume il dossier della Camera sul TFR). Tradotto: lo statale che esce in anticipata grazie al cumulo può aspettare anni la liquidazione. È un costo nascosto, e va messo sulla bilancia accanto alla gratuità.

La ricongiunzione: quanto costa e come si calcola l’onere

La ricongiunzione fa una cosa diversa: prende i contributi versati altrove e li trasferisce fisicamente in un’unica gestione. Da quel momento, spiega la scheda INPS, i periodi ricongiunti «sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati». La pensione si calcola quindi con le regole di quella gestione, sulle retribuzioni di quella gestione, e la domanda comprende tutti i periodi maturati fino a quel momento.

Le regole cambiano a seconda della direzione. L’articolo 1 della legge 29/1979 riguarda la ricongiunzione verso il Fondo lavoratori dipendenti dell’INPS: si possono portare lì i contributi della gestione pubblica, dei fondi speciali e delle gestioni degli autonomi, ma per questi ultimi servono almeno cinque anni di contribuzione da dipendente dopo la fine dell’attività autonoma. L’articolo 2 riguarda le altre gestioni: si ricongiunge nella gestione in cui si è iscritti al momento della domanda, oppure in una diversa se lì si hanno almeno otto anni di contribuzione da lavoro effettivo. La legge 45/1990 aggiunge i liberi professionisti: si ricongiunge nella gestione di iscrizione, e solo dopo l’età pensionabile in un’altra dove si abbiano almeno dieci anni continuativi. Due limiti valgono per tutti: la Gestione Separata è esclusa, e la facoltà si esercita di norma una sola volta.

Il meccanismo dell’onere

Fino al 2010 la ricongiunzione verso il Fondo dipendenti dalle gestioni «alternative» (per esempio da statale a privato) era gratuita. La legge 122/2010 l’ha resa onerosa, e da allora costa sempre. La circolare INPS 142/2010 descrive il calcolo in due passaggi. Primo: si determina quanto costerebbe coprire quei periodi con le regole del riscatto (articolo 2 del D.Lgs. 184/1997). Per gli anni che finiranno nel calcolo retributivo è la riserva matematica, cioè il capitale che serve a pagare per tutta la vita la quota di pensione in più; per gli anni che finiranno nel contributivo si applica l’aliquota contributiva alla retribuzione di riferimento al momento della domanda. Secondo: da quella cifra si sottraggono i contributi che la gestione di provenienza trasferisce, rivalutati al 4,5% annuo composto. Il richiedente paga il 50% della differenza.

Per i liberi professionisti la regola è più dura. L’articolo 2 della legge 45/1990 mette a carico del richiedente l’intera differenza tra la riserva matematica e le somme trasferite, senza lo sconto della metà. È il motivo per cui la ricongiunzione da o verso una cassa professionale arriva spesso a cifre che scoraggiano.

Una cifra «tipo» non esiste, e diffidate di chi la dà. La riserva matematica dipende dall’età, dal sesso, da quanto pesa la quota retributiva e soprattutto dalla differenza tra le retribuzioni su cui era stata calcolata la contribuzione originaria e quelle su cui verrà calcolata la pensione nella nuova gestione. Più la ricongiunzione vi fa guadagnare in pensione, più costa: l’onere è, in sostanza, il prezzo di quel guadagno. L’unico numero affidabile è quello scritto nel provvedimento che l’INPS o la cassa inviano dopo la domanda, che non impegna a nulla finché non si paga.

Rate: metà dei mesi, non 120

Qui molte guide confondono la ricongiunzione con il riscatto della laurea, che si può pagare in 120 rate mensili senza interessi (ne abbiamo parlato nella guida al riscatto laurea agevolato). Per la ricongiunzione verso il Fondo dipendenti le regole sono diverse: pagamento in un’unica soluzione entro 60 giorni dal provvedimento, oppure a rate con interessi, in un numero di rate non superiore alla metà dei mesi ricongiunti, con rate mensili di almeno 27 euro e le prime tre versate insieme entro 60 giorni. Se non arriva né l’intero importo né le prime tre rate, l’INPS lo considera una rinuncia.

Per la legge 45/1990 vale lo stesso tetto della metà dei mesi, con interessi pari all’inflazione ISTAT dell’anno precedente. Nella gestione pubblica i piani sono diversi ancora: per la Cassa Stato con la legge 29/1979 le rate sono tante quanti i mesi ricongiunti e senza interessi, per CPDEL, CPS, CPI e CPUG il pagamento può durare il doppio degli anni ricongiunti fino a un massimo di quindici, con interessi (fonte: scheda INPS sulla Gestione dipendenti pubblici). Un esempio di come cambia il piano: con 8 anni da ricongiungere, cioè 96 mesi, verso il Fondo dipendenti si arriva al massimo a 48 rate; nella Cassa Stato a 96 rate senza interessi.

Due dettagli che valgono soldi. L’onere di ricongiunzione è un onere deducibile: l’articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR cita espressamente i contributi «per la ricongiunzione di periodi assicurativi», quindi chi paga riduce il reddito imponibile e recupera una parte della spesa al proprio scaglione IRPEF. E chi smette di pagare perde la ricongiunzione: nel Fondo dipendenti due rate consecutive non pagate annullano l’operazione con rimborso di quanto versato, e una nuova domanda si può ripresentare solo dopo dieci anni o al pensionamento.

La totalizzazione: gratuita ma lenta e contributiva

La totalizzazione nazionale (D.Lgs. 42/2006) è stata per anni l’unica via gratuita per chi aveva contributi anche in una cassa professionale. Somma tutti i periodi, compresi quelli della Gestione Separata e delle casse, per ottenere pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e ai superstiti. Come il cumulo, non si può fare in parte e non la può chiedere chi è già pensionato. In più è preclusa a chi ha chiesto e accettato una ricongiunzione dopo il 3 marzo 2006.

Il prezzo sta nel calcolo e nei tempi. Secondo la scheda INPS sulla totalizzazione, le quote degli enti pubblici si calcolano di regola con il sistema contributivo, anche per gli anni prima del 1996; il retributivo resta solo nella gestione dove si è già maturato un diritto autonomo a pensione. Per chi ha una lunga storia prima del 1996 è una perdita secca rispetto al cumulo, che invece rispetta il sistema di calcolo di ogni gestione. In più la pensione in totalizzazione non ha l’integrazione al trattamento minimo.

Poi ci sono le finestre. I requisiti che l’INPS indica oggi sono 66 anni e 20 di contributi per la vecchiaia, 41 anni di contributi per l’anzianità, questi ultimi senza contare la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia. Ma la vecchiaia decorre solo 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti, l’anzianità 21 mesi dopo. Abbiamo rifatto i conti. Per la vecchiaia, 66 anni più 18 mesi portano il primo assegno a 67 anni e 6 mesi compiuti, più tardi dei 67 anni del cumulo. Per l’anzianità, 41 anni di contributi più 21 mesi di attesa fanno 42 anni e 9 mesi; con il cumulo nel 2026 un uomo esce dopo 42 anni e 10 mesi più 3 mesi di finestra, cioè 43 anni e 1 mese, una donna dopo 41 anni e 10 mesi più 3, cioè 42 anni e 1 mese. La totalizzazione fa guadagnare qualche mese solo agli uomini, e al prezzo di un ricalcolo contributivo.

Il computo nella Gestione Separata

Il computo è il meno conosciuto dei quattro e riguarda una platea precisa. Lo prevede l’articolo 3 del decreto ministeriale 282/1996: chi è iscritto alla Gestione Separata può portarvi gratuitamente i contributi delle altre gestioni INPS e dei fondi sostitutivi ed esclusivi (non quelli delle casse professionali) e ottenere un’unica pensione dalla Gestione Separata. Le condizioni, riportate nella scheda INPS sul computo, sono le stesse dell’opzione al contributivo: almeno un mese di contributi in Gestione Separata, meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni in totale di cui almeno cinque dal 1996 in poi.

La conseguenza è netta: la pensione si calcola tutta con il contributivo, anche per gli anni prima del 1996, e si seguono le regole dei contributivi puri. Proprio qui sta il vantaggio che il cumulo non offre. Con il computo si può accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un importo minimo dell’assegno, oltre che alla vecchiaia e all’anticipata ordinaria. È la «scorciatoia» di cui abbiamo parlato anche a proposito della proposta di pensione a 64 anni per il sistema misto. La domanda si fa al momento del pensionamento e la vecchiaia in computo non può decorrere prima del mese successivo all’esercizio della facoltà.

Tabella di confronto

  Cumulo Ricongiunzione Totalizzazione Computo
Norma L. 228/2012, commi 239-248, modificata dalla L. 232/2016 L. 29/1979 (artt. 1 e 2), L. 45/1990 per i professionisti D.Lgs. 42/2006 Art. 3 DM 282/1996
Costo Gratuito Oneroso: 50% della differenza (L. 29/1979), intera differenza (L. 45/1990) Gratuito Gratuito
Casse professionali Sì (dal 2017), escluse per Quota 100/102/103 Sì, con la L. 45/1990 No
Gestione Separata No Sì, è la gestione di arrivo
Calcolo Ogni gestione con le sue regole (retributivo, misto o contributivo) Regole della gestione di arrivo, come se i contributi fossero sempre stati lì Di regola contributivo, salvo diritto autonomo in una gestione Tutto contributivo
Pensioni ottenibili Vecchiaia, anticipata, precoci, inabilità, superstiti. No Opzione Donna, no anticipata a 64 anni, no assegno di invalidità Tutte quelle previste dalla gestione di arrivo Vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti Vecchiaia, anticipata (anche a 64 anni), inabilità, assegno di invalidità, superstiti
Tempi di uscita Come la gestione ordinaria (anticipata: finestra di 3 mesi); quota della cassa quando se ne maturano i requisiti Come la gestione di arrivo Finestra di 18 mesi (vecchiaia) o 21 mesi (anzianità) Come i contributivi puri
Condizioni chiave Non essere già pensionati; tutti i periodi Tutti i periodi; di norma una sola volta Non essere pensionati; nessuna ricongiunzione accettata dopo il 3/3/2006 Meno di 18 anni al 31/12/1995, almeno 15 in tutto di cui 5 dal 1996, 1 mese in Gestione Separata

Tre casi concreti

I tre casi che seguono sono costruiti per mostrare il ragionamento, non per dare un importo: senza l’estratto conto e le retribuzioni reali qualsiasi cifra di pensione o di onere sarebbe inventata. I conti che facciamo sono quelli sugli anni, sulle condizioni e sulle rate, che invece si possono verificare.

Marco: nove anni da statale, poi il privato

Marco ha lavorato in un ministero dal 1987 al 1995, nove anni versati alla Cassa Stato, e dal 1996 è dipendente di un’azienda privata. Al 31 dicembre 1995 ha nove anni di contributi, quindi è nel sistema misto: la parte fino al 1995 si calcola con il retributivo. Con il cumulo non paga nulla e somma tutto per l’anticipata ordinaria; alla fine avrà due quote, una della gestione pubblica e una dell’INPS privata, ciascuna calcolata sulle proprie retribuzioni. La quota pubblica guarda quindi agli stipendi degli anni Ottanta e Novanta.

Con la ricongiunzione nel Fondo dipendenti, quei nove anni diventerebbero anni «da privato» e la quota retributiva si calcolerebbe con le regole del Fondo sulle retribuzioni più recenti. È l’unico scenario in cui la ricongiunzione ha senso economico: quando il salto tra le vecchie retribuzioni e le nuove è grande. Ma l’onere sarà proporzionale proprio a quel salto, perché la riserva matematica misura il costo della pensione in più. I nove anni fanno 108 mesi, quindi Marco potrebbe pagare al massimo in 54 rate con interessi. La mossa sensata è chiedere il conteggio, confrontare l’aumento di pensione annuo con l’onere al netto della deduzione IRPEF e decidere dopo: la domanda non obbliga a pagare.

Laura: dodici anni da dipendente, poi geometra

Laura ha lavorato come dipendente privata dal 1998 al 2009, dodici anni, poi si è iscritta all’albo dei geometri e dal 2010 versa alla sua cassa professionale. Tutta la sua contribuzione è successiva al 1995, quindi in cumulo accede con le regole dei contributivi puri. Il cumulo resta la via naturale: gratis, vale per vecchiaia e anticipata ordinaria. Due cose però vanno messe in conto: se la cassa fissa un’età di vecchiaia più alta di 67 anni, Laura incasserà prima la quota INPS e la quota della cassa solo più tardi; e se un domani il legislatore reintroducesse una «quota» come la 103, i suoi anni da geometra non conterebbero.

La ricongiunzione dei dodici anni INPS nella cassa (legge 45/1990) le costerebbe l’intera differenza tra riserva matematica e contributi trasferiti, non la metà; 144 mesi si pagano al massimo in 72 rate, con gli interessi ISTAT. Per legge la cassa deve comunicarle l’onere entro 180 giorni dalla domanda. La totalizzazione non le serve: aggiungerebbe una finestra di 18 mesi alla vecchiaia senza darle nulla in cambio, visto che il suo calcolo sarebbe comunque contributivo. Il computo non è possibile, perché le casse professionali ne sono escluse.

Paolo: dieci anni in Gestione Separata in mezzo

Paolo è stato dipendente dal 1986 al 1995 (dieci anni), collaboratore iscritto alla Gestione Separata dal 1996 al 2005 (altri dieci) e dal 2006 è di nuovo dipendente. La ricongiunzione per lui non esiste: la Gestione Separata è esclusa. Restano il cumulo e il computo, e i conti delle condizioni li abbiamo fatti. Al 31 dicembre 1995 ha dieci anni, meno dei 18 richiesti; in totale ne ha molti più di 15; dopo il 1995 ne ha ben più di cinque; ha almeno un mese in Gestione Separata. Può quindi scegliere il computo.

Con il cumulo conserva il retributivo sui dieci anni fino al 1995, ma per uscire prima dei 67 anni ha solo l’anticipata ordinaria. Con il computo rinuncia al retributivo su quei dieci anni, perché tutto diventa contributivo, ma si apre la pensione anticipata a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, se l’assegno supera la soglia minima. Per verificare quando matureresti ciascuna uscita puoi usare il nostro calcolatore della data di pensione; per l’importo serve una simulazione del patronato con entrambe le ipotesi.

📝 Nota della redazione
Nella stessa scheda INPS sulla totalizzazione, aggiornata a novembre 2023, i requisiti sono indicati come «attualmente» 66 anni per la vecchiaia e 41 anni di contributi per l’anzianità. Sono valori che la legge lega all’adeguamento alla speranza di vita: il decreto 42/2006 partiva da 65 anni e 40 anni di contributi. La circolare INPS 28/2026 sugli aumenti del 2027 e 2028 tratta la totalizzazione come un regime con adeguamenti propri, ma nelle fonti che abbiamo consultato non abbiamo trovato i valori aggiornati per il 2027: chi pensa a questa strada per il prossimo anno deve chiederli alla sede prima di fare i conti.

Come scegliere senza sbagliare

Per la maggior parte delle persone la risposta è il cumulo: è gratuito, rispetta il sistema di calcolo di ogni gestione e porta sia alla vecchiaia sia all’anticipata. La ricongiunzione ha senso quando c’è una quota retributiva da «spostare» su retribuzioni molto più alte, oppure quando serve che tutti gli anni stiano in una gestione per accedere a un’uscita che il cumulo non consente, e comunque solo dopo aver visto il conto. La totalizzazione, dopo l’estensione del cumulo alle casse, è diventata residuale. Il computo è una carta da giocare per chi ha poca anzianità prima del 1996 e punta all’uscita a 64 anni.

Prima di qualsiasi domanda conviene fare tre passaggi, nell’ordine.

  1. Scaricare l’estratto conto di ogni gestione (per l’INPS basta lo SPID; qui spieghiamo come leggere l’estratto conto previdenziale) e segnare gli anni al 31 dicembre 1995, che decidono sistema di calcolo e accesso al computo.
  2. Chiedere al patronato una simulazione con cumulo e, se possibile, con computo, e in parallelo presentare la domanda di ricongiunzione solo per conoscere l’onere: il provvedimento non vincola finché non si paga.
  3. Confrontare le date di uscita, l’importo netto e, per gli statali, i tempi del TFS; poi scegliere, sapendo che dopo il pensionamento non si torna indietro.

Domande frequenti

Il cumulo dei contributi costa qualcosa?

No. È gratuito per legge e l’INPS paga l’intera pensione anche per conto delle altre gestioni e delle casse professionali. L’unico «costo» possibile è indiretto: per gli statali il TFS inizia a decorrere solo dall’età di vecchiaia, e con una cassa che ha requisiti più alti la sua quota arriva dopo.

Posso usare il cumulo se prendo già una pensione?

No, se è una pensione diretta, assegno ordinario di invalidità compreso, a carico di una delle gestioni interessate. Non è invece un ostacolo avere una pensione estera o aver già maturato il diritto in una gestione senza averlo esercitato.

Posso cumulare solo alcuni periodi e lasciarne fuori altri?

No. Cumulo, totalizzazione, computo e ricongiunzione riguardano tutti i periodi di tutte le gestioni coinvolte. Chi spera di lasciare fuori una gestione «poco conveniente» non può farlo.

La ricongiunzione si può pagare in 120 rate come il riscatto della laurea?

No. Verso il Fondo dipendenti INPS e con la legge 45/1990 le rate non possono superare la metà dei mesi ricongiunti e sono gravate da interessi; nella Cassa Stato sono tante quanti i mesi, senza interessi. Il numero preciso è scritto nel provvedimento di accoglimento.

Se smetto di pagare le rate della ricongiunzione cosa succede?

Nel Fondo dipendenti due rate consecutive non pagate annullano l’operazione e l’INPS rimborsa quanto versato; una nuova domanda si potrà presentare solo dopo dieci anni o al pensionamento. Nella gestione pubblica la decadenza scatta dopo almeno quattro rate non pagate.

I contributi versati all’estero entrano nel cumulo?

Sì, ai soli fini del diritto, se sono versati in un Paese UE o in un Paese con convenzione bilaterale che preveda la totalizzazione internazionale, rispettando il minimo richiesto: per i regolamenti comunitari 52 settimane. Contano anche se hanno già dato una pensione estera.

Quanto si risparmia di tasse pagando la ricongiunzione?

L’onere è interamente deducibile dal reddito complessivo (articolo 10 del TUIR), quindi il risparmio corrisponde all’aliquota IRPEF marginale di chi paga, nell’anno del versamento. Per le rate, la deduzione segue l’anno in cui ciascuna è pagata.

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