La riforma bollo auto è legge e una parte è già in vigore: il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto, conferma che il bollo si paga anche con il fermo amministrativo, cambia le regole per chi vende l’auto a un concessionario e, dal 2028, porterà la scadenza nel mese di immatricolazione. Le novità però non partono tutte insieme. Alcune valgono da agosto 2026, altre dal 2027, la più visibile solo dal 1° gennaio 2028 e solo per le auto immatricolate da quel giorno in poi. Nel frattempo sono girati titoli sbagliati, a partire da quello più ripetuto: che le nuove scadenze valgano già per le auto immatricolate nel 2026.
Il D.Lgs. 147/2026 è in vigore dal 12 agosto 2026. Da subito il bollo è dovuto anche con il fermo amministrativo e chi vende l’auto a un concessionario smette di pagarlo solo se la cessione viene trascritta al PRA entro 60 giorni. Dal 2027 cambiano le regole sul noleggio a lungo termine e le esenzioni regionali non coprono più il superbollo. Dal 1° gennaio 2028 le auto nuove pagheranno 12 mesi dal mese di immatricolazione, in un’unica soluzione. Le auto immatricolate entro il 31 dicembre 2027 tengono le scadenze attuali, salvo diversa legge regionale. Lo “sconto del 20%” per chi domicilia il pagamento non è una novità del decreto e non è automatico.
Indice
- Il decreto: numero, Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore
- Il calendario delle novità in una tabella
- Cosa vale già da agosto 2026
- Cosa cambia dal 1° gennaio 2027
- Le nuove scadenze dal 1° gennaio 2028
- Quattro casi pratici con i numeri
- Riforma bollo auto: le notizie sbagliate che circolano
- Cosa conviene fare adesso
- Domande frequenti
Il decreto: numero, Gazzetta Ufficiale, entrata in vigore
Il provvedimento si chiama “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale” ed è il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147. È uscito sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, supplemento ordinario n. 30, e per l’articolo 39 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, cioè il 12 agosto 2026. Chi ha letto “decreto del 7 agosto” e chi ha letto “decreto dell’11 agosto” ha letto la stessa cosa: la prima è la data di firma, la seconda quella di pubblicazione. Il testo ufficiale è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale e su Normattiva.
Il bollo auto, che tecnicamente si chiama tassa automobilistica, occupa la sezione dagli articoli 13 a 22. Il resto del decreto riguarda IMU, TARI, accertamento e riscossione dei tributi di Regioni e Comuni, e anche lì ci sono pezzi che toccano gli automobilisti, come la rateizzazione dei debiti. Il punto da tenere a mente è che “in vigore dal 12 agosto” non significa “tutto operativo dal 12 agosto”: diversi articoli fissano una data di partenza propria, il 1° gennaio 2027 o il 1° gennaio 2028.
Non cambia invece il modo di calcolare l’importo. Il bollo resta legato ai kW e alla classe ambientale, con la tariffa statale di base per le auto Euro 4 e successive di 2,58 euro per kW fino a 100 kW e 3,87 euro per ogni kW oltre i 100, su cui le Regioni possono intervenire. Se vuoi una stima rapida del tuo importo c’è il nostro calcolatore del bollo auto, e per le regole generali su chi paga e come la guida completa al bollo auto.
Il calendario delle novità in una tabella
Prima di entrare nel dettaglio conviene avere il quadro per date. La tabella mette in fila le novità che riguardano chi ha un’auto, con l’articolo del decreto e il momento da cui contano davvero.
| Novità | Articolo | Da quando | Chi riguarda |
|---|---|---|---|
| Bollo dovuto anche con fermo amministrativo | Art. 19 | 12 agosto 2026 | Chi ha un fermo per debiti |
| Stop al bollo solo con trascrizione al PRA della vendita al concessionario | Art. 17 | 12 agosto 2026 | Chi vende o dà in permuta l’auto a un rivenditore |
| Regioni libere di premiare chi paga con addebito diretto | Art. 2 | 12 agosto 2026, ma serve una legge o un regolamento della Regione | Chi domicilia il pagamento |
| Rimborso tra Regioni se paghi a quella sbagliata | Art. 18 | 12 agosto 2026 | Chi ha cambiato residenza |
| Regione competente per le società: sede di gestione effettiva | Art. 14 | 12 agosto 2026 | Imprese con auto intestate |
| Rateizzazione dei debiti fino a 72 rate, se la Regione non ha regole proprie | Art. 8 | 12 agosto 2026 | Chi ha bolli arretrati |
| Noleggio a lungo termine: utilizzatore obbligato sulla base del contratto annotato al PRA | Art. 16 | Contratti dal 1° gennaio 2027, rinnovati o partiti da quella data | Chi ha un’auto a noleggio lungo |
| Esenzioni regionali che non coprono il superbollo | Art. 13 | 1° gennaio 2027 | Auto oltre 185 kW con agevolazioni regionali |
| Avviso di accertamento che vale già come titolo esecutivo | Art. 8 | Atti dal 1° gennaio 2027 (prima se lo decide la Regione) | Chi non paga |
| 12 mesi dal mese di immatricolazione, unica soluzione | Art. 15 | 1° gennaio 2028 | Auto immatricolate dal 2028 |
Cosa vale già da agosto 2026
Fermo amministrativo: il bollo si paga comunque
L’articolo 19 aggiunge una frase all’articolo 5 del decreto-legge 953 del 1982, la legge base del bollo: la tassa automobilistica “è comunque dovuta” quando sul veicolo c’è un fermo amministrativo disposto dall’agente della riscossione o dal soggetto a cui l’ente ha affidato la riscossione. Il fermo è il blocco che scatta per cartelle non pagate: l’auto non può circolare, ma resta tua. E proprio perché il bollo è una tassa sul possesso e non sull’uso, il legislatore ha scelto di scriverlo nero su bianco.
Chi racconta questa norma come un obbligo nuovo, “che prima non esisteva”, sbaglia. La Corte costituzionale lo aveva già detto con la sentenza n. 47 del 2017, distinguendo il fermo fiscale per debiti (che non esonera dal bollo) da altri tipi di fermo e bocciando una legge regionale che aveva introdotto un’esenzione. Il decreto chiude quindi le ultime discussioni, non ribalta una regola. Per chi aveva smesso di pagare confidando nel fermo, però, il messaggio è chiaro: quei bolli arretrati sono dovuti, con sanzioni e interessi.
Attenzione a non confondere il fermo con la perdita di possesso. Un’auto rubata, per esempio, segue regole diverse, perché lì il proprietario non ha più il bene. Il fermo non toglie il possesso, si limita a vietare la circolazione.
Auto venduta al concessionario: conta solo la trascrizione al PRA
Quando un privato cede l’auto a un rivenditore, magari in permuta, il concessionario spesso non la reintesta subito ma la tiene in attesa di rivenderla. Per questi casi esiste da anni l’interruzione dell’obbligo di pagamento: finché l’auto è in stock, il bollo non si paga. L’articolo 17 riscrive i commi dal 44 al 49 dell’articolo 5 e mette un paletto preciso: l’interruzione scatta “nel solo caso” in cui la cessione venga trascritta al Pubblico registro automobilistico.
Il testo elenca anche cosa non basta più. Non basta la consegna dell’auto con procura speciale a vendere, non basta mostrare la fattura di vendita al concessionario senza trascrizione, e non vale l’acquisto dell’usato fatto dal rivenditore senza rispettare la procedura. C’è poi una scadenza: se la trascrizione arriva dopo 60 giorni dalla cessione, l’interruzione non copre i periodi fino alla data della trascrizione effettiva. Per ogni auto per cui scatta l’interruzione è dovuto un diritto fisso di 1,55 euro, a cui le Regioni possono rinunciare. Nella pratica la conseguenza per il venditore è semplice: se al PRA risulti ancora tu, per il fisco il proprietario sei tu.
Lo sconto per chi paga con addebito diretto
L’articolo 2 modifica l’articolo 118-ter del decreto-legge 34 del 2020. Quella norma permetteva già dal 2020 a Regioni ed enti locali di ridurre aliquote e tariffe, fino al 20 per cento, per chi autorizza l’addebito diretto permanente su conto corrente bancario o postale. Il decreto 147 aggiunge che la riduzione si decide con legge o regolamento e che l’ente può fissare un importo massimo su cui applicare la percentuale oppure uno sconto fisso in euro. Il numero 20 nel nuovo testo non compare, perché stava già nella norma del 2020.
Tradotto: nessuno ottiene uno sconto automatico, e lo sconto dipende dalla Regione. La Lombardia, per esempio, riconosce da tempo il 15% a chi domicilia il bollo, come spiega il portale tributi della Regione. Se la tua Regione non prevede nulla, domiciliare il pagamento è comodo ma non fa risparmiare un euro.
Pagamento alla Regione sbagliata, società e tariffe Euro 6
Tre ritocchi meno visibili. L’articolo 18 stabilisce che se una Regione incassa un bollo che spettava a un’altra, per esempio dopo un cambio di residenza, deve attivarsi per riversare le somme alla Regione giusta, e le Regioni devono mettere a disposizione un modello o uno strumento online per segnalare il pagamento. L’articolo 14 ribadisce che il gettito va alla Regione di residenza del soggetto passivo e, per le società, guarda alla sede dove si svolge davvero la gestione ordinaria se è diversa da quella legale. Le imprese già iscritte alla Camera di commercio hanno 90 giorni dall’entrata in vigore per aggiornare l’indirizzo nel REA.
L’articolo 20 sistema invece una svista storica della tabella tariffaria nazionale, che citava solo “Euro 4 e Euro 5”: ora c’è scritto “Euro 4, Euro 5 e superiori”, così le Euro 6 compaiono espressamente nella fascia che già pagavano. Per le moto la stessa correzione vale dalla classe Euro 3 in su. Non è un aumento né una riduzione.
Debiti di bollo: rate fino a 72 mesi
L’articolo 8, comma 5, fissa uno schema di rateizzazione che le Regioni applicano su richiesta di chi è in “temporanea e obiettiva difficoltà”, quando non hanno una legge propria. Sotto i 100 euro niente rate, da 100,01 a 500 euro fino a 4 rate mensili, da 500,01 a 3.000 euro da 5 a 12 rate, da 3.000,01 a 6.000 euro da 13 a 24, da 6.000,01 a 20.000 euro da 25 a 36 e oltre i 20.000 euro da 37 a 72 rate. Due rate non pagate, anche non consecutive nell’arco di sei mesi e dopo un sollecito, fanno perdere il beneficio. Finché la richiesta è in esame, la Regione può iscrivere il fermo solo se la respinge o se il debitore decade dalle rate.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2027
Noleggio a lungo termine
Molti titoli hanno scritto che “dal 2027 il bollo passa dalla società di noleggio al cliente”. È una semplificazione che rischia di spaventare chi ha un contratto con bollo incluso nel canone. Il principio che l’utilizzatore di un’auto a noleggio lungo senza conducente sia il soggetto tenuto al pagamento esiste già dal 1° gennaio 2020, sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo del PRA, come ricorda la guida ACI. La stessa guida spiega che la società di noleggio risponde in solido quando ha pagato cumulativamente i bolli al posto dei clienti, che è quello che succede quando il bollo è compreso nel canone.
L’articolo 16 del decreto riscrive la regola e la aggancia al “contratto annotato al PRA”, fino alla sua scadenza, mettendo gli utilizzatori del noleggio lungo accanto a quelli del leasing nella norma base del bollo. Vale per i contratti firmati dal 1° gennaio 2027, per quelli precedenti prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026 e per quelli firmati prima ma che partono dal 2027. Per chi ha già un contratto in corso che non viene rinnovato non cambia nulla. Per chi ne firma uno nuovo il consiglio è leggere la voce sul bollo: se il canone lo comprende, la società continuerà in genere a occuparsene, ma l’obbligato verso la Regione resta chi usa l’auto. Per capire se il noleggio conviene ancora rispetto all’acquisto trovi un confronto nella nostra guida al noleggio a lungo termine.
Superbollo e accertamenti più veloci
Dal 2027 le esenzioni dal bollo decise dalle Regioni non liberano più dall’addizionale erariale, il superbollo da 20 euro per ogni kW oltre i 185, per il quale valgono solo le esenzioni previste da leggi statali. È la novità che colpisce di più chi ha un’ibrida potente in una Regione generosa, e l’abbiamo analizzata con gli esempi nell’articolo sul superbollo 2027.
Sempre dal 2027, o prima se una legge regionale lo anticipa, l’avviso di accertamento per un bollo non pagato conterrà già l’intimazione a pagare e diventerà titolo esecutivo trascorso il termine per il ricorso, senza bisogno di una cartella. In pratica i tempi tra il mancato pagamento e le azioni di recupero si accorciano. Restano alcune tutele: sotto i 30 euro di debito complessivo l’atto non diventa esecutivo, e per importi fino a 10.000 euro la Regione deve mandare un sollecito e aspettare 30 giorni prima di procedere.
Le nuove scadenze dal 1° gennaio 2028
L’articolo 15 è la parte della riforma bollo auto che ha fatto più rumore. Dal 1° gennaio 2028 la tassa “è corrisposta ogni anno, in un’unica soluzione” e l’obbligazione copre dodici mesi a partire dal mese di immatricolazione. Il primo pagamento va fatto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Dal secondo anno la scadenza diventa l’ultimo giorno del mese in cui l’auto è stata immatricolata. Oggi invece le scadenze seguono il decreto ministeriale 462 del 1998, che l’articolo 15 abroga proprio dal 2028: per un’auto nuova si paga di regola entro il mese di immatricolazione, o entro il mese dopo se l’immatricolazione cade negli ultimi dieci giorni, e le scadenze successive non coincidono per forza con quel mese.
Le rate non spariscono del tutto. Il testo prevede che la tassa possa essere pagata ogni quattro mesi, sempre a partire dal mese di immatricolazione, “per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge”. Quindi dipenderà dalla Regione e dal tipo di veicolo.
Per le auto già immatricolate al 31 dicembre 2027 “restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali”. C’è una sola eccezione: se un’auto immatricolata entro il 2027 esce da un’esenzione o da una sospensione dopo il 31 dicembre 2027, da quel momento paga ogni anno in un’unica soluzione. Il caso tipico è l’auto elettrica, esente per cinque anni in tutta Italia e poi soggetta alle regole della Regione, come spieghiamo nell’articolo sul bollo delle auto elettriche: il primo versamento dopo l’esenzione copre il periodo dal mese di cessazione fino al mese prima di quello di immatricolazione, e va fatto entro il mese successivo alla cessazione.
| Mese di immatricolazione | Primo pagamento entro | Periodo coperto | Scadenze degli anni successivi |
|---|---|---|---|
| Gennaio 2028 | 29 febbraio 2028 | Gennaio 2028 – dicembre 2028 | 31 gennaio di ogni anno |
| Marzo 2028 | 30 aprile 2028 | Marzo 2028 – febbraio 2029 | 31 marzo di ogni anno |
| Luglio 2028 | 31 agosto 2028 | Luglio 2028 – giugno 2029 | 31 luglio di ogni anno |
| Dicembre 2027 | Regole attuali | Regole attuali | Scadenze in vigore al 31/12/2027, salvo legge regionale |
Quattro casi pratici con i numeri
Negli esempi usiamo la tariffa statale di base per le auto Euro 4 e successive. La tua Regione può applicare importi diversi, quindi prendi le cifre come ordine di grandezza e verifica il dato esatto sul sito regionale o dell’ACI.
1. Marco, auto nuova immatricolata a marzo 2028
Marco ritira a metà marzo 2028 un’utilitaria ibrida non ricaricabile da 70 kW. Il bollo annuo con la tariffa base è 70 per 2,58, cioè 180,60 euro. Con le nuove regole paga tutto entro il 30 aprile 2028 e copre il periodo da marzo 2028 a febbraio 2029. Il secondo bollo scade il 31 marzo 2029 e da lì sarà sempre fine marzo. Se la sua Regione avrà previsto con legge il pagamento quadrimestrale per quel tipo di veicolo, potrà dividerlo in tre versamenti; altrimenti niente rate. Se avesse immatricolato la stessa auto a dicembre 2027, avrebbe seguito le scadenze attuali per tutta la vita dell’auto, salvo cambi decisi dalla Regione.
2. Giulia, auto con fermo amministrativo e tre bolli arretrati
Giulia ha una berlina da 85 kW con un fermo per una cartella non pagata. Convinta che con il fermo il bollo fosse sospeso, ha saltato tre anni. Il bollo annuo con la tariffa base è 85 per 2,58, pari a 219,30 euro, quindi solo di tassa il debito arriva a 657,90 euro, a cui la Regione aggiungerà sanzioni e interessi. Se la Regione non ha una disciplina propria sulle rate, un importo tra 500,01 e 3.000 euro si può dividere da 5 a 12 rate mensili, dimostrando una difficoltà temporanea. Se si accorge prima che arrivi l’accertamento, la strada meno cara è il ravvedimento operoso, che il decreto conferma applicabile anche ai tributi regionali.
3. Paolo, auto data in permuta al concessionario
Paolo lascia la sua station wagon da 110 kW al concessionario come permuta per un’auto nuova, firmando una procura a vendere. Il bollo di quell’auto con la tariffa base è 100 per 2,58 più 10 per 3,87, cioè 258 più 38,70, in tutto 296,70 euro l’anno. Se il concessionario trascrive la cessione al PRA entro 60 giorni, dal periodo tributario successivo Paolo non deve più nulla e l’obbligo resta sospeso fino alla rivendita. Se la trascrizione non avviene, o arriva dopo quattro mesi, per i periodi fino alla trascrizione il bollo resta a carico di chi risulta proprietario al PRA, cioè Paolo. La procura e la fattura da sole non lo proteggono: conviene chiedere al concessionario una copia della trascrizione o controllare la visura al PRA dopo qualche settimana.
4. Sara, noleggio a lungo termine firmato a febbraio 2027
Sara firma a febbraio 2027 un contratto di noleggio di 48 mesi per un SUV compatto da 96 kW, con bollo incluso nel canone. Il bollo annuo con la tariffa base vale 96 per 2,58, cioè 247,68 euro. Il contratto nasce dopo il 1° gennaio 2027, quindi rientra nella nuova formulazione: soggetto passivo è Sara, sulla base del contratto annotato al PRA, fino alla scadenza. In concreto, se la società paga i bolli cumulativamente come prevede il contratto, Sara non vedrà differenze, ma è bene che controlli la clausola: se il bollo non è incluso, il pagamento spetta a lei e la Regione competente è quella della sua residenza.
Riforma bollo auto: le notizie sbagliate che circolano
La prima riguarda la data. Molti articoli, anche di fine agosto 2026, scrivono che l’addio al pagamento frazionato e la scadenza legata all’immatricolazione valgono “per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2026”. Nel testo pubblicato in Gazzetta la data è un’altra: l’articolo 15 parte dal 1° gennaio 2028, e salva le scadenze delle auto immatricolate fino al 31 dicembre 2027. Chi ha comprato un’auto nel 2026 o la comprerà nel 2027 non è toccato da questa regola.
La seconda è lo “sconto del 20% sul bollo”. Il tetto del 20% esiste, ma sta nella norma del 2020 e riguarda la facoltà delle Regioni di premiare chi paga con addebito diretto. Il decreto 147 non stabilisce nessuno sconto e non contiene quel numero: si limita a precisare come le Regioni possono concederlo. La terza è l’idea che il bollo con il fermo amministrativo sia una tassa nuova, mentre la Corte costituzionale lo considerava dovuto già nel 2017. La quarta è il “bollo che dal 2027 passa ai clienti del noleggio”, che come abbiamo visto riprende un principio in vigore dal 2020.
Infine, il decreto non abolisce il bollo e non cambia le tariffe per kW. Se leggi di aumenti o tagli generalizzati legati a questa riforma, non vengono da questo testo.
Cosa conviene fare adesso
La maggior parte degli automobilisti non deve fare nulla di diverso: le scadenze restano quelle di sempre e l’importo non cambia. Qualche controllo però conviene, soprattutto se rientri in uno dei casi toccati dalle norme già in vigore.
- Se hai un fermo amministrativo, verifica sul sito della Regione o dell’ACI se hai bolli non pagati e valuta subito ravvedimento o rateizzazione.
- Se hai venduto o dato in permuta l’auto a un rivenditore negli ultimi mesi, controlla con una visura che la cessione sia stata trascritta al PRA entro 60 giorni.
- Se ti interessa lo sconto per l’addebito diretto, cerca sul portale della tua Regione se esiste e in che misura, prima di attivare la domiciliazione.
- Se firmi o rinnovi un noleggio a lungo termine dal 2027, leggi la clausola sul bollo e chiedi chi lo versa.
- Se compri un’auto nuova tra fine 2027 e inizio 2028, ricorda che il mese di immatricolazione deciderà quale sistema di scadenze seguirai.
Il bollo è solo una delle voci fisse dell’auto. Per mettere insieme assicurazione, manutenzione, carburante e tasse puoi usare il nostro calcolatore del costo annuo dell’auto, e per le altre regole che cambiano per chi guida c’è l’approfondimento sulla riforma del Codice della Strada.
Domande frequenti
Ho immatricolato l’auto nel 2026: devo pagare il bollo in un’unica soluzione nel mese di immatricolazione?
No. La nuova scadenza legata al mese di immatricolazione e l’unica soluzione annuale valgono per le auto immatricolate dal 1° gennaio 2028. Per le auto immatricolate fino al 31 dicembre 2027 restano le scadenze in vigore a quella data, a meno che la tua Regione non cambi le regole con una propria legge.
Dal 2028 non si potrà più pagare il bollo a rate?
Per le auto nuove la regola generale sarà l’unica soluzione annuale, ma il decreto consente il pagamento ogni quattro mesi per le tipologie di veicoli che le Regioni individueranno con legge. Se la tua Regione lo prevederà e per quali veicoli, oggi non si può ancora sapere.
Con il fermo amministrativo devo pagare anche i bolli degli anni passati?
Sì. La Corte costituzionale aveva già stabilito nel 2017 che il fermo fiscale non esonera dal bollo, e il decreto 147 lo scrive espressamente. I bolli arretrati sono dovuti con sanzioni e interessi; se non è ancora arrivato un accertamento puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso, altrimenti puoi chiedere la rateizzazione.
Ho venduto l’auto a un concessionario ma mi arriva ancora il bollo: cosa faccio?
Controlla con una visura PRA se la cessione è stata trascritta. Se non lo è, per il fisco sei ancora il proprietario e il bollo è a tuo carico. Se la trascrizione è avvenuta entro 60 giorni dalla cessione, l’obbligo si interrompe dal periodo successivo e puoi contestare la richiesta alla Regione allegando la documentazione.
Lo sconto per la domiciliazione del bollo spetta a tutti?
No. È una facoltà delle Regioni, che possono concedere fino al 20% in base a una norma del 2020, e ogni Regione decide se e quanto. La Lombardia applica il 15%; in altre Regioni lo sconto non c’è. Verifica sul portale tributi della tua Regione prima di attivare l’addebito.
Ho cambiato Regione e ho pagato il bollo a quella vecchia: lo perdo?
Con l’articolo 18 la Regione che ha incassato per errore deve riversare la somma a quella competente. Le Regioni devono mettere a disposizione un modello o un servizio online per comunicare gli estremi del pagamento: conviene usarlo appena ti accorgi dell’errore, per evitare che la Regione giusta ti chieda il bollo come non pagato.
Il superbollo cambia per tutti dal 2027?
No, cambia per chi ha un’auto oltre 185 kW e beneficia di un’esenzione regionale dal bollo, per esempio su ibride potenti: dal 2027 quell’esenzione non vale più sull’addizionale erariale. Le esenzioni previste da leggi statali restano valide.

