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SFL 2026: Supporto per la Formazione e il Lavoro, 500 euro al mese e requisiti

sfl – SFL 2026: Supporto per la Formazione e il Lavoro, 500 euro al mese e requisiti

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è la misura INPS da 500 euro al mese pensata per chi è “occupabile” ma resta escluso dall’Assegno di Inclusione: persone singole o famiglie senza componenti fragili, disposte a partecipare a un corso o a un percorso di attivazione lavorativa. Nel 2026 resta uno dei sussidi meno conosciuti tra quelli attivi, spesso confuso con l’ADI, con cui condivide solo alcuni requisiti economici.

Capire chi può richiederlo è importante soprattutto per chi ha fatto domanda di Assegno di Inclusione e se l’è vista respingere proprio perché nel nucleo non ci sono minori, over 60 o persone con disabilità: in molti casi, per queste stesse persone resta aperta la strada dell’SFL.

In sintesi:

  • Il SFL vale 500 euro al mese, erogati solo se c’è partecipazione effettiva alle attività previste, per un massimo di 12 mesi
  • Serve un ISEE non superiore a 9.360 euro e un patrimonio mobiliare non oltre 6.000 euro
  • Non deve esserci nel nucleo nessun componente “vulnerabile” (minori, over 60, disabili, persone in carico ai servizi sociosanitari): in quel caso la misura corretta è l’Assegno di Inclusione, non l’SFL
  • Non si può avere un’auto immatricolata negli ultimi 36 mesi sopra 1.600 cc, né una moto negli ultimi 24 mesi sopra 250 cc
  • Va sottoscritto un Patto di Attivazione Digitale e frequentato un corso o un’altra iniziativa di attivazione lavorativa
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza fiscale o previdenziale. Verifica sempre i dati aggiornati sul sito INPS o rivolgiti a un patronato per la tua situazione specifica.

Indice

Cos’è il Supporto per la Formazione e il Lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è attivo dal 1° settembre 2023 come misura di sostegno al reddito rivolta a persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, in età compresa tra i 18 e i 59 anni, non occupate. È stato introdotto insieme all’Assegno di Inclusione nell’ambito della riforma che ha superato il Reddito di Cittadinanza, ma a differenza dell’ADI non è pensato per chi ha carichi familiari significativi: è rivolto a chi è considerato “occupabile”, cioè in grado di partecipare attivamente a percorsi di formazione o reinserimento lavorativo senza vincoli di cura verso familiari fragili.

Il servizio è descritto nella scheda ufficiale sul portale INPS, che riporta requisiti, modalità di accesso e importi aggiornati.

La differenza con l’Assegno di Inclusione

La confusione più comune riguarda proprio il confine tra SFL e Assegno di Inclusione. L’ADI è riservato ai nuclei familiari che includono almeno un componente minorenne, una persona con disabilità, un over 60, oppure una persona in carico ai servizi sociali o sanitari: è quindi pensato per situazioni di fragilità strutturale. L’SFL, al contrario, è riservato a chi non ha questi componenti nel nucleo: persone singole o famiglie composte solo da adulti considerati abili al lavoro, per le quali lo Stato punta più sull’attivazione lavorativa che sul sostegno passivo.

Dal 1° gennaio 2024 è stata introdotta una possibilità aggiuntiva: anche i componenti di nuclei che già percepiscono l’Assegno di Inclusione possono accedere all’SFL, se decidono di partecipare a un percorso di inserimento lavorativo. Chi vuole approfondire i requisiti dell’ADI può leggere la nostra guida su come è cambiato l’Assegno di Inclusione dal 2026.

I requisiti economici e familiari

Per accedere all’SFL nel 2026 servono, insieme, questi requisiti: un ISEE non superiore a 9.360 euro, calcolato secondo le nuove soglie 2026 che hanno innalzato la franchigia sull’abitazione di proprietà a 91.500 euro (120.000 euro nei Comuni capoluogo di Città metropolitana); un patrimonio mobiliare, tra conti correnti, titoli e altri strumenti finanziari, non superiore a 6.000 euro; nessun componente del nucleo familiare intestatario di un’auto immatricolata negli ultimi 36 mesi con cilindrata superiore a 1.600 cc, né di una moto immatricolata negli ultimi 24 mesi con cilindrata superiore a 250 cc.

Il nucleo familiare non deve inoltre includere componenti considerati “vulnerabili”: minori, persone con almeno 60 anni di età, persone con disabilità o in condizione di svantaggio assistite dai servizi sociosanitari. Se anche uno solo di questi requisiti economici non è rispettato, la domanda viene respinta.

Quanto vale e per quanto tempo

L’importo dell’SFL nel 2026 è di 500 euro al mese, erogati tramite bonifico mensile dall’INPS, ma solo a fronte di una partecipazione effettiva alle attività di formazione o attivazione lavorativa previste dal patto sottoscritto: non è un sussidio incondizionato come poteva essere il vecchio Reddito di Cittadinanza. La misura viene erogata per la durata del corso o dell’altra iniziativa di attivazione, entro un tetto massimo di 12 mesi.

È indispensabile sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD) al termine positivo dell’istruttoria sulla domanda, e successivamente frequentare effettivamente il corso o l’iniziativa lavorativa concordata: le assenze non giustificate possono comportare la sospensione o la revoca del beneficio.

Come fare domanda

La domanda si presenta online sul sito INPS, accedendo alla sezione dedicata con SPID di almeno livello 2, CIE o CNS. Dopo l’istruttoria che verifica i requisiti ISEE, patrimoniali e familiari, chi ha diritto alla misura deve sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e iscriversi a un percorso formativo o di attivazione lavorativa tramite i centri per l’impiego o gli enti accreditati nella propria regione. Prima di presentare domanda conviene calcolare con precisione il proprio ISEE, eventualmente con l’aiuto del calcolatore ISEE 2026, dato che superare anche di poco la soglia di 9.360 euro comporta l’esclusione automatica.

Esempi pratici

Scenario 1 — Persona singola senza carichi familiari. Marco ha 34 anni, vive solo, non ha un’auto immatricolata di recente sopra i 1.600 cc e il suo ISEE è di 7.200 euro. Non avendo componenti vulnerabili nel nucleo (essendo single), può accedere all’SFL se si iscrive a un corso di formazione professionale riconosciuto: riceve 500 euro al mese per la durata del corso, fino a un massimo di 12 mesi.

Scenario 2 — Coppia senza figli, ISEE troppo alto. Laura e Paolo, coppia senza figli, hanno un ISEE di 11.500 euro, sopra la soglia di 9.360 euro. Non hanno diritto all’SFL, anche se non hanno componenti vulnerabili nel nucleo: il limite ISEE resta comunque vincolante.

Scenario 3 — Famiglia con un figlio minorenne. Giulia ha un figlio di 8 anni e un ISEE di 6.000 euro. Il nucleo include un componente minorenne, quindi vulnerabile: la misura corretta per lei non è l’SFL ma l’Assegno di Inclusione, che prevede importi e regole diverse pensate per i nuclei con carichi familiari.

Tabella riassuntiva

Requisito Soglia 2026
Importo mensile 500 €
Durata massima 12 mesi
ISEE massimo 9.360 €
Patrimonio mobiliare massimo 6.000 €
Età richiedente 18-59 anni
Componenti vulnerabili nel nucleo Nessuno ammesso (in quel caso serve l’ADI)

Domande frequenti

Posso avere sia l’SFL sia l’Assegno di Inclusione?
No, sono misure alternative per situazioni diverse: se il nucleo ha componenti vulnerabili spetta l’ADI, altrimenti l’SFL. Dal 2024 chi percepisce già l’ADI può però accedere anche all’SFL se partecipa a un percorso di inserimento lavorativo.

Cosa succede se non frequento il corso o l’attività prevista?
Le assenze non giustificate possono comportare la sospensione o la revoca dell’erogazione mensile, dato che il pagamento è condizionato alla partecipazione effettiva.

Devo avere un ISEE aggiornato per fare domanda?
Sì, l’ISEE deve essere in corso di validità al momento della domanda: un ISEE scaduto blocca la richiesta finché non viene rinnovata la DSU.

L’auto di famiglia esclude sempre dall’SFL?
Solo se immatricolata negli ultimi 36 mesi e con cilindrata superiore a 1.600 cc (o moto negli ultimi 24 mesi sopra 250 cc): un’auto più vecchia o con cilindrata inferiore non è un ostacolo.

Posso fare domanda se ho più di 59 anni?
No, l’SFL è riservato alla fascia 18-59 anni: chi ha 60 anni o più e ha carichi familiari specifici deve valutare altre misure, come l’Assegno di Inclusione o l’assegno sociale.

Assegno sociale 2026: importo 546 euro, requisiti e come fare domanda

elderly person money euros – Assegno sociale 2026

L’assegno sociale 2026 vale 546,24 euro al mese per chi ha almeno 67 anni, non ha mai lavorato abbastanza da maturare una pensione vera e propria, e vive con un reddito molto basso. Non è una pensione in senso tecnico: è una prestazione assistenziale, pagata dallo Stato e non dai contributi versati, pensata come ultima rete di protezione per chi arriva alla vecchiaia senza altre entrate sufficienti.

È una misura meno conosciuta della pensione minima, con cui viene spesso confusa, ma ha requisiti e importi diversi: capire la differenza può significare scoprire di avere diritto a un sostegno che in molti non sanno di poter chiedere.

In sintesi:

  • L’assegno sociale 2026 vale 546,24 euro al mese per tredici mensilità, pari a 7.101,12 euro l’anno
  • Serve avere almeno 67 anni ed essere residenti effettivamente in Italia
  • Il reddito personale annuo non deve superare 7.101,12 euro se non coniugati, 14.202,24 euro se coniugati (reddito complessivo della coppia)
  • Non è compatibile con una pensione già superiore a quella soglia: si riceve solo la differenza, non l’importo pieno più la pensione
  • Va richiesto: a differenza della pensione minima, non arriva automaticamente
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza fiscale o previdenziale. Verifica sempre i dati aggiornati sul sito INPS o rivolgiti a un patronato per calcolare l’importo esatto che ti spetta.

Indice

Cos’è l’assegno sociale e in cosa differisce dalla pensione minima

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a chi ha compiuto 67 anni, risiede stabilmente in Italia e dispone di un reddito personale (o familiare, se coniugato) sotto una soglia fissata ogni anno. A differenza della pensione minima, che integra fino a un importo minimo garantito una pensione contributiva già maturata, l’assegno sociale non richiede alcun versamento contributivo pregresso: è pensato proprio per chi non ha mai lavorato, o ha lavorato troppo poco per costruirsi una pensione propria.

Questa distinzione conta perché molte persone confondono le due misure e presumono di non avere diritto a nulla se non hanno mai versato contributi, quando invece l’assegno sociale esiste esattamente per quella situazione. Chi invece ha una piccola pensione contributiva e vuole capire come funziona l’integrazione al minimo può leggere la nostra guida alla pensione minima 2026, che segue regole diverse.

Quanto vale nel 2026

Per il 2026 l’importo pieno dell’assegno sociale è di 546,24 euro al mese, pagato su tredici mensilità (le dodici ordinarie più la tredicesima), per un totale annuo di 7.101,12 euro. L’importo è stato aggiornato con la Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, che ha applicato la rivalutazione automatica dell’1,4% collegata all’andamento dell’inflazione nel 2025, la stessa percentuale usata per rivalutare pensioni e altre prestazioni assistenziali.

L’importo non è quasi mai fisso per tutti: chi ha un reddito personale (o familiare) diverso da zero riceve la differenza tra la soglia massima e il proprio reddito, non l’importo pieno. Solo chi non ha alcun reddito rilevante ai fini della prestazione percepisce i 546,24 euro mensili per intero.

I requisiti per averne diritto

Per accedere all’assegno sociale nel 2026 servono, tutti insieme, questi requisiti: aver compiuto 67 anni di età (soglia invariata rispetto al 2025, perché l’adeguamento alla speranza di vita non ha comportato incrementi per il biennio 2025-2026); essere cittadini italiani, oppure cittadini dell’Unione Europea iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, oppure cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; risiedere effettivamente e in modo continuativo in Italia, requisito verificato dall’INPS anche con controlli successivi alla concessione.

Non serve invece alcun requisito contributivo: non è necessario aver mai lavorato, né versato contributi previdenziali, il che rende questa misura diversa da tutte le forme di pensione anticipata o di vecchiaia, comprese quelle raccontate nella nostra guida alla pensione anticipata 2026.

I limiti di reddito nel dettaglio

Il limite di reddito è il requisito che scoraggia più persone dal fare domanda, spesso per un calcolo sbagliato. Per il 2026 il reddito annuo personale non deve superare 7.101,12 euro per chi non è coniugato. Se il richiedente è sposato, o unito civilmente, la soglia sale a 14.202,24 euro, calcolata sul reddito complessivo della coppia (non del singolo). Rientrano nel calcolo del reddito le pensioni già percepite, i redditi da lavoro, i redditi da fabbricati e altre entrate rilevanti fiscalmente, mentre la casa di abitazione principale, entro certi limiti, generalmente non viene conteggiata come reddito.

Chi supera di poco queste soglie non resta necessariamente escluso del tutto: come visto sopra, l’assegno sociale non è una misura “tutto o niente”. Se il reddito personale è, ad esempio, di 3.000 euro l’anno, l’INPS eroga la differenza tra 7.101,12 euro e il reddito posseduto, non zero.

Come fare domanda

A differenza dell’integrazione al trattamento minimo, che in molti casi l’INPS applica automaticamente, l’assegno sociale va sempre richiesto: non esiste un’erogazione automatica per chi raggiunge i 67 anni. La domanda si presenta online sul sito INPS, accedendo con SPID (almeno livello 2), CIE o CNS al servizio dedicato, oppure rivolgendosi gratuitamente a un patronato, che può anche aiutare a verificare in anticipo se i requisiti reddituali sono rispettati. Serve indicare la propria situazione reddituale e, se coniugati, anche quella del coniuge, documentazione che l’INPS verifica anche negli anni successivi alla concessione, con la possibilità di sospendere la prestazione se il reddito supera le soglie previste.

Prima di presentare domanda, può essere utile stimare la propria posizione con il calcolatore ISEE 2026, anche se per l’assegno sociale conta il reddito e non l’ISEE in senso stretto: avere un quadro chiaro della propria situazione reddituale complessiva aiuta comunque a capire se conviene fare domanda.

Esempi pratici

Scenario 1 — Nessun reddito. Rosa ha 68 anni, non ha mai lavorato in modo continuativo e non percepisce alcuna pensione né altro reddito. Ha diritto all’importo pieno di 546,24 euro al mese, per tredici mensilità.

Scenario 2 — Reddito personale basso. Giuseppe ha 67 anni e percepisce un piccolo reddito da un affitto, pari a 2.400 euro l’anno. Non essendo coniugato, la soglia è 7.101,12 euro: l’INPS gli riconosce la differenza, circa 4.701 euro l’anno, suddivisa su tredici mensilità.

Scenario 3 — Coppia coniugata. Anna e Mario hanno entrambi superato i 67 anni e sono sposati. Il loro reddito complessivo, sommando le due posizioni, è di 10.000 euro l’anno: restano sotto la soglia di 14.202,24 euro prevista per i coniugati, quindi Anna può richiedere la differenza tra la soglia e il reddito complessivo della coppia (il calcolo esatto dipende da come l’INPS ripartisce il reddito familiare nel caso specifico).

Tabella riassuntiva

Voce Valore 2026
Importo mensile pieno 546,24 €
Importo annuo pieno (13 mensilità) 7.101,12 €
Età minima richiesta 67 anni
Limite reddito, non coniugati 7.101,12 € annui
Limite reddito, coniugati 14.202,24 € annui (reddito di coppia)
Requisito contributivo Nessuno

Domande frequenti

Devo aver versato contributi per avere diritto all’assegno sociale?
No, è una prestazione assistenziale: non serve alcun contributo previdenziale versato, a differenza della pensione minima o della pensione anticipata.

L’assegno sociale arriva automaticamente al compimento dei 67 anni?
No, va sempre richiesto tramite domanda online sul sito INPS o con l’aiuto di un patronato: non c’è erogazione automatica.

Posso avere sia l’assegno sociale sia una pensione?
Sì, ma solo se la pensione già percepita è inferiore alla soglia di reddito prevista: in quel caso l’INPS integra fino al limite massimo, non eroga entrambi gli importi per intero.

Cosa succede se il mio reddito cambia dopo aver ottenuto l’assegno sociale?
L’INPS effettua controlli periodici sul reddito: se supera le soglie previste, la prestazione può essere ridotta o sospesa, quindi eventuali variazioni vanno comunicate.

La casa di proprietà conta come reddito per l’assegno sociale?
Generalmente l’abitazione principale non viene conteggiata come reddito ai fini di questa prestazione, ma per una verifica precisa della propria situazione conviene rivolgersi a un patronato.

Fine del mercato tutelato luce 2026: cosa fare con il Servizio a Tutele Graduali

electricity bill home energy meter – Fine mercato tutelato luce 2026

Dal 1° luglio 2026 il mercato tutelato dell’energia elettrica non esiste più nemmeno per i clienti non vulnerabili: chi non aveva ancora scelto un fornitore sul mercato libero è stato trasferito automaticamente al Servizio a Tutele Graduali. Oltre 3 milioni di utenze elettriche sono coinvolte, e molte famiglie stanno scoprendo il cambiamento solo ora, leggendo una bolletta con un nome diverso da quello a cui erano abituate.

📌 Articolo in breve
Il mercato tutelato dell’elettricità è terminato il 1° luglio 2026 per tutti i clienti non vulnerabili (per il gas era già finito da tempo). Chi non ha scelto un fornitore sul mercato libero è passato automaticamente e gratuitamente al Servizio a Tutele Graduali (STG), attivo fino al 31 marzo 2027. I clienti vulnerabili (over 75, disabili, disagio economico, apparecchi salvavita) restano invece protetti da un servizio di tutela dedicato, senza scadenza collegata a questa riforma.

Indice

  1. Cosa cambia dal 1° luglio 2026
  2. Il Servizio a Tutele Graduali: come funziona
  3. Chi resta protetto: i clienti vulnerabili
  4. Cosa conviene fare adesso
  5. Tre esempi pratici di famiglie coinvolte
  6. La bolletta più semplice dal 1° aprile 2026
  7. Tabella riepilogativa
  8. Domande frequenti

Cosa cambia dal 1° luglio 2026

Fino al 30 giugno 2026 chi non aveva mai scelto attivamente un fornitore di energia elettrica sul mercato libero restava nel cosiddetto mercato tutelato, con un prezzo dell’energia fissato trimestralmente da ARERA. Dal 1° luglio 2026 questa possibilità non esiste più per i clienti non vulnerabili: la tutela di prezzo è cessata per legge, in linea con un percorso di liberalizzazione avviato da anni e già completato in precedenza per il gas.

Il Servizio a Tutele Graduali: come funziona

Chi non ha scelto un proprio fornitore entro la scadenza non è rimasto senza energia né ha dovuto affrontare interruzioni: è stato trasferito automaticamente e senza costi al Servizio a Tutele Graduali (STG), un regime transitorio gestito da operatori individuati tramite asta pubblica, attivo fino al 31 marzo 2027. L’energia fornita è la stessa di sempre, cambia solo il soggetto con cui si ha il contratto e le condizioni economiche applicate, generalmente meno vantaggiose delle migliori offerte disponibili sul mercato libero.

Chi resta protetto: i clienti vulnerabili

La riforma non riguarda i clienti definiti vulnerabili: persone over 75 anni, persone con disabilità, nuclei in condizioni di disagio economico certificato, utenze che alimentano apparecchiature elettromedicali salvavita. Per questa categoria resta un servizio di tutela dedicato, che non ha la stessa data di scadenza prevista per il Servizio a Tutele Graduali destinato ai clienti ordinari.

Cosa conviene fare adesso

Restare nel Servizio a Tutele Graduali non è vietato né penalizzante dal punto di vista della continuità del servizio, ma quasi sempre significa pagare un prezzo dell’energia superiore rispetto alle migliori offerte del mercato libero, pensate proprio per attrarre nuovi clienti. Il modo più semplice per verificare la propria situazione è controllare l’ultima bolletta ricevuta: se il fornitore indicato è diverso da quello scelto in passato, o se compare la dicitura “Servizio a Tutele Graduali”, significa che si è stati trasferiti automaticamente e conviene confrontare le offerte disponibili sul Portale Offerte di ARERA prima di decidere se cambiare fornitore.

Tre esempi pratici di famiglie coinvolte

Una famiglia che non ha mai cambiato fornitore elettrico in vent’anni, restando sempre nel mercato tutelato per abitudine, si ritrova ora automaticamente nel Servizio a Tutele Graduali: la fornitura continua senza interruzioni, ma il prezzo applicato può essere più alto di quanto pagherebbe con un’offerta a mercato libero scelta consapevolmente.

Un anziano over 75 che vive solo, già segnalato come cliente vulnerabile, non subisce alcun trasferimento automatico legato a questa riforma: continua a beneficiare del servizio di tutela dedicato ai clienti vulnerabili, indipendentemente da quanto accade al mercato tutelato ordinario.

Una coppia che aveva già cambiato fornitore nel 2024 passando volontariamente al mercato libero non è interessata da nessun trasferimento: la riforma del 1° luglio 2026 riguarda solo chi non aveva mai fatto quella scelta.

La bolletta più semplice dal 1° aprile 2026

In parallelo alla fine del mercato tutelato, dal 1° aprile 2026 i fornitori attivi sul mercato libero sono tenuti a semplificare le voci di costo esposte in bolletta, riportando in modo più chiaro la quota fissa annuale e quella variabile legata ai consumi effettivi. L’obiettivo dichiarato da ARERA è rendere più facile confrontare offerte diverse, un passaggio reso ancora più utile proprio dal fatto che milioni di clienti si trovano ora, per la prima volta, a dover scegliere attivamente un fornitore invece di restare nella tutela di prezzo.

Tabella riepilogativa

Categoria cliente Cosa succede dal 1° luglio 2026
Non vulnerabile, mai passato al mercato libero Trasferito automaticamente al Servizio a Tutele Graduali fino al 31/3/2027
Non vulnerabile, già sul mercato libero Nessun cambiamento, resta con il proprio fornitore
Vulnerabile (over 75, disabile, disagio economico, salvavita) Resta nel servizio di tutela dedicato, nessun trasferimento

Domande frequenti

Devo fare qualcosa per essere trasferito al Servizio a Tutele Graduali?

No, il passaggio è avvenuto in automatico e gratuitamente per chi non aveva scelto un fornitore sul mercato libero: non serve alcuna azione per continuare a ricevere energia elettrica regolarmente.

Conviene restare nel Servizio a Tutele Graduali o cambiare fornitore?

Nella maggior parte dei casi le offerte del mercato libero, se scelte con attenzione confrontando prezzo dell’energia e condizioni contrattuali, risultano più convenienti rispetto alle condizioni economiche applicate dal Servizio a Tutele Graduali, pensato come soluzione transitoria e non come alternativa stabile al mercato libero.

Come faccio a sapere se sono un cliente vulnerabile?

I criteri di vulnerabilità (età superiore a 75 anni, disabilità certificata, ISEE sotto le soglie previste per il bonus sociale, presenza di apparecchiature elettromedicali salvavita) sono verificati automaticamente dal sistema attraverso l’incrocio con le banche dati INPS e ASL; chi ritiene di rientrarvi senza essere stato riconosciuto può verificare la propria posizione tramite il proprio fornitore o il portale ARERA.

Cosa succede al 31 marzo 2027, quando finisce il Servizio a Tutele Graduali?

Chi non avrà nel frattempo scelto autonomamente un fornitore dovrà probabilmente affrontare un nuovo passaggio, secondo modalità che saranno definite da ARERA più avanti: conviene quindi non rimandare la scelta di un fornitore a mercato libero fino a quella scadenza.

Per approfondire: leggi anche la nostra guida su come risparmiare sulle bollette luce e gas e l’articolo sul bonus bollette da 115 euro per le famiglie.

Concordato preventivo biennale 2026: nuova scadenza 31 ottobre e tetti agli aumenti ISA

accountant tax documents calculator office – Concordato preventivo biennale 2026

Il Concordato Preventivo Biennale 2026-2027 cambia calendario e regole di calcolo con il Decreto Fiscale n. 38/2026: la scadenza per aderire slitta dal 30 settembre al 31 ottobre 2026 (di fatto il 2 novembre, perché il 31 cade di sabato), e vengono introdotti tetti massimi agli aumenti di reddito proposti dall’Agenzia delle Entrate per chi ha un punteggio ISA più basso. Per partite IVA e piccole imprese in regime ISA, capire queste novità prima di firmare l’adesione può fare una differenza concreta sulle tasse dei prossimi due anni.

📌 Articolo in breve
Il Decreto Fiscale 2026 (DL 38/2026) sposta la scadenza di adesione al Concordato Preventivo Biennale dal 30 settembre al 31 ottobre 2026, allineandola alla presentazione del modello REDDITI. Introduce inoltre tetti massimi agli incrementi di reddito concordato: +30% per punteggi ISA tra 6 e 8, +35% per punteggi tra 1 e 6. Prevista anche la possibilità di scomputare le maggiorazioni da iperammortamento dal reddito concordato.

Indice

  1. Cos’è il Concordato Preventivo Biennale
  2. La nuova scadenza: 31 ottobre invece del 30 settembre
  3. I nuovi tetti massimi legati al punteggio ISA
  4. Lo scomputo dell’iperammortamento
  5. Tre esempi numerici di reddito concordato
  6. A chi conviene aderire e a chi no
  7. Tabella riepilogativa delle scadenze
  8. Domande frequenti

Cos’è il Concordato Preventivo Biennale

Il Concordato Preventivo Biennale è lo strumento che permette a partite IVA e imprese soggette agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), oltre ai contribuenti in regime forfettario, di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito su cui pagare le imposte per due periodi d’imposta. Chi aderisce paga le tasse sul reddito concordato anche se guadagna di più, ma continua a pagarle sullo stesso importo anche se l’attività va peggio del previsto, salvo eventi eccezionali che permettono la decadenza dall’accordo.

La nuova scadenza: 31 ottobre invece del 30 settembre

Il Decreto Fiscale n. 38/2026, nella versione approvata in via definitiva, sposta il termine per aderire al Concordato dal 30 settembre al 31 ottobre 2026. Poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato, il termine effettivo slitta al primo giorno lavorativo utile, il 2 novembre 2026. La nuova data è stata allineata a quella di presentazione del modello REDDITI 2026, così che i contribuenti possano valutare la proposta di concordato avendo già un quadro più preciso dei propri numeri dell’anno in corso.

I nuovi tetti massimi legati al punteggio ISA

Una delle modifiche più rilevanti riguarda i contribuenti con un punteggio di affidabilità fiscale (ISA) più basso, che in passato potevano ricevere proposte di reddito concordato con incrementi molto elevati rispetto al reddito dichiarato l’anno precedente. Il decreto introduce ora due tetti massimi: per chi ha un punteggio ISA tra 6 e 8 l’aumento massimo proponibile è il 30% rispetto al reddito di riferimento, mentre per chi ha un punteggio tra 1 e 6, cioè un’affidabilità fiscale più bassa, il tetto sale al 35%. In pratica l’Agenzia delle Entrate non può più proporre incrementi di reddito concordato illimitati, indipendentemente dal punteggio di affidabilità del contribuente.

Lo scomputo dell’iperammortamento

Il decreto introduce anche la possibilità di scomputare dal reddito concordato le maggiori quote di ammortamento o i canoni di leasing legati all’iperammortamento previsto dalla Legge 199/2025, la misura che agevola gli investimenti in beni strumentali tecnologici. Senza questa correzione, un’impresa che avesse investito in macchinari agevolati avrebbe rischiato di vedersi comunque tassato un reddito concordato calcolato senza tener conto di quelle maggiorazioni, annullando parte del vantaggio fiscale dell’investimento.

Tre esempi numerici di reddito concordato

Un libero professionista con un punteggio ISA di 7 (affidabilità medio-alta) e un reddito dichiarato l’anno precedente di 40.000 euro, con le vecchie regole poteva ricevere proposte di concordato anche superiori al 40-50% di aumento; con il nuovo tetto del 30% il reddito concordato proposto non potrà superare i 52.000 euro circa.

Un artigiano con punteggio ISA di 4 (affidabilità bassa) e reddito dichiarato di 25.000 euro, con il nuovo tetto del 35% vede un reddito concordato massimo proponibile di circa 33.750 euro, comunque un aumento significativo ma con un limite chiaro rispetto al passato.

Una piccola impresa manifatturiera che ha investito 100.000 euro in macchinari con iperammortamento, con una maggiorazione fiscale di ammortamento pari a 20.000 euro nell’anno, può ora scomputare questo importo dal reddito concordato proposto, evitando di pagare le imposte su un reddito teorico che non tiene conto dell’investimento appena fatto.

A chi conviene aderire e a chi no

Il Concordato può convenire a chi prevede un anno in crescita, perché blocca la tassazione su un importo inferiore a quello che si guadagnerà davvero, offrendo anche una maggiore protezione dai controlli fiscali per i periodi concordati. Conviene meno a chi prevede un calo di fatturato o attività cicliche, perché le imposte restano dovute sul reddito concordato anche in caso di un’annata peggiore del previsto, salvo le cause di decadenza automatica previste dalla normativa (calo di reddito superiore al 30% per eventi straordinari, cessazione dell’attività, e altre situazioni specifiche).

⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza fiscale personalizzata. La decisione di aderire al Concordato Preventivo Biennale va sempre valutata con il proprio commercialista, che può simulare l’impatto reale sulla propria situazione specifica.

Tabella riepilogativa delle scadenze

Elemento Prima del decreto Dopo il Decreto Fiscale 2026
Scadenza adesione 30 settembre 31 ottobre (2 novembre 2026)
Tetto aumento ISA 6-8 Nessun tetto Massimo +30%
Tetto aumento ISA 1-6 Nessun tetto Massimo +35%
Iperammortamento Non scomputabile Scomputabile dal reddito concordato

Domande frequenti

Chi non aderisce entro il 31 ottobre cosa rischia?

Perde semplicemente la possibilità di beneficiare del Concordato per il biennio 2026-2027 e continua a essere tassato con le regole ordinarie sul reddito effettivamente dichiarato, senza alcuna sanzione specifica collegata alla mancata adesione.

I nuovi tetti valgono anche per chi ha già aderito al concordato per il 2025-2026?

No, le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale 2026 riguardano le nuove proposte relative al biennio 2026-2027: chi ha già un accordo in corso per il periodo precedente continua secondo i termini originariamente sottoscritti fino alla sua scadenza naturale.

Il regime forfettario rientra in queste nuove regole sui tetti ISA?

I contribuenti forfettari hanno un proprio concordato preventivo semplificato, con logiche di calcolo diverse da quelle degli ISA: i tetti del 30% e 35% descritti in questo articolo si riferiscono specificamente ai contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità.

Posso simulare il reddito concordato prima di decidere?

Sì, il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi calcola in automatico la proposta di concordato sulla base dei dati inseriti, permettendo di vedere l’importo prima di accettare o rifiutare definitivamente l’adesione.

Per approfondire: se non hai ancora deciso se il concordato fa per te, leggi anche le altre novità del Decreto Fiscale 2026 per partite IVA e imprese e la nostra guida al regime forfettario 2026.

Taglio accise carburanti 2026: cosa succede se non viene prorogato, prezzi gasolio

gas station fuel pump diesel – Taglio accise carburanti 2026

Lo sconto sulle accise del gasolio, in vigore dal 30 luglio 2026, scade il 6 agosto: il Consiglio dei Ministri del 4 agosto deve decidere se prorogarlo, modificarlo o lasciarlo cadere. Nel frattempo il beneficio si è già dimezzato rispetto al taglio iniziale, perché l’aumento delle quotazioni internazionali del petrolio sta erodendo giorno dopo giorno lo sconto fiscale concesso dal governo.

📌 Articolo in breve
Dal 30 luglio al 6 agosto 2026 l’accisa sul gasolio scende a 532,90 euro per mille litri, con una riduzione di 14 centesimi al litro (17 centesimi con IVA) rispetto all’aliquota ordinaria. La misura, costata circa 125 milioni di euro, riguarda solo il diesel. Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto valuta la proroga; nel frattempo il rialzo dei listini ha già ridotto il vantaggio reale per l’automobilista a circa 8,8 centesimi al litro.

Indice

  1. Cosa prevede il taglio delle accise
  2. Perché il beneficio si sta già dimezzando
  3. Cosa decide il governo il 4 agosto
  4. Tre esempi di risparmio reale al distributore
  5. Perché solo il gasolio e non la benzina
  6. Tabella riepilogativa
  7. Domande frequenti

Cosa prevede il taglio delle accise

Il decreto in vigore dal 30 luglio al 6 agosto 2026 ha ridotto l’accisa sul gasolio a 532,90 euro per mille litri, un taglio di 14 centesimi al litro rispetto all’aliquota ordinaria, che diventano circa 17 centesimi se si considera anche l’effetto dell’IVA calcolata su un prezzo più basso. Il costo stimato dell’operazione per le casse dello Stato è di circa 125 milioni di euro per la sola settimana di applicazione. La misura riguarda esclusivamente il gasolio, non la benzina.

Perché il beneficio si sta già dimezzando

Il taglio fiscale agisce sull’accisa, una componente fissa del prezzo, ma non può nulla contro l’andamento delle quotazioni internazionali del petrolio, che nello stesso periodo sono salite. In appena tre giorni il prezzo alla pompa è aumentato di circa 1,6 centesimi al litro, riducendo il beneficio residuo percepito dall’automobilista da 17,08 centesimi a circa 8,8 centesimi: poco più della metà del vantaggio iniziale. In pratica lo sconto fiscale c’è ancora, ma il mercato ne sta mangiando una parte crescente.

Cosa decide il governo il 4 agosto

Il Consiglio dei Ministri tornerà a esaminare la misura nella riunione del 4 agosto 2026, valutando l’andamento dei prezzi internazionali e la tenuta dello sconto sulla rete di distribuzione italiana. Le opzioni sul tavolo comprendono la proroga pura e semplice dello sconto attuale, una sua modifica (ad esempio un importo diverso per compensare il rialzo dei listini) e l’eventuale estensione della misura anche alla benzina, finora esclusa. Fino a una comunicazione ufficiale, l’unica certezza è che lo sconto attuale scade il 6 agosto.

Tre esempi di risparmio reale al distributore

Un automobilista che fa un pieno da 50 litri di gasolio durante la settimana del taglio pieno (30 luglio-2 agosto) risparmia circa 8,5 euro rispetto al prezzo senza sconto, calcolando il beneficio iniziale di 17 centesimi al litro.

Lo stesso pieno da 50 litri fatto il 3 agosto, quando il vantaggio residuo è sceso a circa 8,8 centesimi al litro per effetto del rialzo dei listini, porta un risparmio di poco più di 4 euro: praticamente la metà rispetto a pochi giorni prima, a parità di sconto fiscale nominale.

Un trasportatore o un’azienda con un parco veicoli diesel che consuma 2.000 litri al mese, applicando lo sconto pieno di 17 centesimi al litro per l’intera settimana di validità, ottiene un risparmio teorico di circa 340 euro sul rifornimento di quel periodo: una cifra che rende comprensibile perché le associazioni di categoria dell’autotrasporto seguano con attenzione l’esito della decisione del 4 agosto.

Perché solo il gasolio e non la benzina

La scelta di intervenire solo sul diesel riflette il suo peso maggiore nei costi del trasporto merci e nell’uso professionale (autotrasportatori, agricoltura, cantieri), oltre al fatto che il gasolio ha registrato nelle settimane precedenti aumenti più marcati rispetto alla benzina sui mercati internazionali. Se il Consiglio dei Ministri decidesse di estendere la misura anche alla verde, come una delle opzioni allo studio, cambierebbe anche l’impatto complessivo sulla spesa pubblica destinata all’operazione.

Tabella riepilogativa

Voce Valore
Periodo di validità 30 luglio – 6 agosto 2026
Accisa scontata sul gasolio 532,90 €/1.000 litri
Sconto nominale (con IVA) Circa 17 centesimi/litro
Sconto residuo reale (3 agosto) Circa 8,8 centesimi/litro
Costo stimato per lo Stato Circa 125 milioni €
Carburante interessato Solo gasolio
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e si basano sui dati disponibili al momento della pubblicazione. Prezzi e decisioni del governo sui carburanti possono cambiare rapidamente: verifica sempre gli aggiornamenti su fonti ufficiali come il MIMIT prima di prendere decisioni basate su questi dati.

Domande frequenti

Lo sconto riguarda anche la benzina?

No, la misura in vigore dal 30 luglio al 6 agosto 2026 riguarda esclusivamente il gasolio. Un’eventuale estensione alla benzina è una delle opzioni allo studio del governo per il provvedimento successivo, ma non è ancora stata decisa.

Perché il prezzo alla pompa continua a salire se c’è uno sconto sulle accise?

Perché il prezzo finale del carburante dipende da più fattori: l’accisa è solo una componente fissa, mentre il costo della materia prima (petrolio greggio) e i margini di raffinazione e distribuzione seguono l’andamento dei mercati internazionali, che nello stesso periodo si sono mossi al rialzo, riducendo il vantaggio percepito dello sconto fiscale.

Cosa succede se il governo non proroga lo sconto dopo il 6 agosto?

L’accisa tornerebbe automaticamente all’aliquota ordinaria, con un aumento del prezzo del gasolio proporzionale allo sconto che decade, salvo eventuali nuove misure compensative annunciate contestualmente alla scadenza.

Dove posso controllare il prezzo aggiornato dei carburanti vicino a me?

L’app ufficiale Osservaprezzi Carburanti del MIMIT mostra in tempo reale i prezzi comunicati dai gestori, distributore per distributore, ed è lo strumento più affidabile per confrontare i prezzi reali sulla propria zona.

Per approfondire: se vuoi sapere come sono andati i prezzi nelle settimane precedenti leggi l’aumento di benzina e diesel di luglio 2026, oppure scopri come risparmiare carburante in estate.

Pagamenti INPS agosto 2026: il calendario di pensioni, Assegno Unico, ADI e NASpI

calendar payment euro coins – Pagamenti INPS agosto 2026

Il calendario dei pagamenti INPS di agosto 2026 è più affollato del solito: pensioni, Assegno Unico, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro e NASpI si accavallano in un mese spezzato in due dalla settimana di Ferragosto. Sapere in anticipo le date evita telefonate inutili al numero verde e permette di organizzare le spese di agosto senza sorprese.

📌 Articolo in breve
Pensioni accreditate da Poste dal 1° agosto, dalle banche dal 3 agosto. ADI e SFL: prime erogazioni e arretrati il 14 agosto, rinnovi ordinari il 27 agosto. Assegno Unico atteso il 18-19 agosto per chi non ha variazioni. NASpI in una finestra mobile tra il 10 e il 20 agosto, verificabile solo nel proprio fascicolo previdenziale.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Le date indicate sono quelle comunicate ufficialmente ma possono subire variazioni individuali legate allo stato della singola pratica: per la propria situazione specifica consulta il Fascicolo previdenziale su inps.it o rivolgiti a un patronato.

Indice

  1. Pensioni: le date per Poste e banche
  2. Assegno di Inclusione e Supporto Formazione Lavoro
  3. Assegno Unico: quando arriva
  4. NASpI e Dis-Coll: la finestra mobile
  5. Tre esempi pratici di calendario familiare
  6. Come verificare un pagamento in ritardo
  7. Tabella riepilogativa delle date
  8. Domande frequenti

Pensioni: le date per Poste e banche

La regola generale prevede l’accredito della pensione il primo giorno bancabile del mese. Ad agosto 2026 questo significa che chi ritira la pensione presso gli uffici postali la trova disponibile da sabato 1° agosto, mentre chi ha l’accredito su conto corrente bancario deve attendere lunedì 3 agosto, perché il valore data slitta al primo giorno lavorativo utile per gli istituti di credito. Non è un ritardo del proprio istituto: è la stessa regola che si applica ogni mese, solo che ad agosto il weekend iniziale del mese la rende più visibile.

Assegno di Inclusione e Supporto Formazione Lavoro

Per l’Assegno di Inclusione (ADI) e per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) agosto porta due finestre distinte. Chi ha una domanda accolta di recente, oppure ha arretrati da ricevere, viene pagato il 14 agosto. Chi invece percepisce già la misura senza variazioni riceve il rinnovo ordinario il 27 agosto. La distinzione conta: chi si aspetta l’accredito il 27 e in realtà rientra tra i nuovi beneficiari lo riceve prima, il 14, e viceversa chi controlla il conto il 14 sperando in un arretrato che invece arriverà solo il 27 rischia di allarmarsi senza motivo.

Assegno Unico: quando arriva

Per le famiglie che percepiscono già l’Assegno Unico e Universale senza variazioni ISEE o di nucleo, il pagamento di agosto è atteso il 18 e il 19 agosto, cioè subito dopo la settimana di Ferragosto. Chi ha presentato una nuova domanda, un aggiornamento ISEE o una variazione della composizione familiare può ricevere l’accredito in date diverse, spesso successive, perché la pratica richiede una lavorazione individuale che segue tempi propri rispetto al pagamento massivo.

NASpI e Dis-Coll: la finestra mobile

La NASpI resta la prestazione più imprevedibile del calendario INPS: il pagamento di agosto 2026 si colloca generalmente in una finestra che va dal 10 al 20 agosto, ma la data esatta dipende dallo stato di lavorazione della singola pratica e non segue un giorno fisso uguale per tutti. Il 15 agosto, festivo, non viene comunque conteggiato come giorno di accredito. Lo stesso vale per la Dis-Coll, il bonus nido e altre prestazioni a carattere individuale: l’unico modo affidabile per sapere la data precisa è consultare il proprio fascicolo previdenziale online.

Tre esempi pratici di calendario familiare

Una famiglia con un genitore pensionato che riceve l’accredito in banca, due figli con Assegno Unico e nessuna variazione recente, deve aspettarsi due entrate distinte: la pensione il 3 agosto e l’Assegno Unico tra il 18 e il 19 agosto, quindi per le prime due settimane del mese può contare solo sulla pensione.

Un nucleo che percepisce l’Assegno di Inclusione da meno di tre mesi, quindi ancora con arretrati da conguagliare, riceve l’accredito il 14 agosto, prima della settimana di Ferragosto, mentre un nucleo ADI stabile da oltre un anno riceve il rinnovo ordinario solo il 27, quasi due settimane dopo.

Un lavoratore che ha perso l’impiego a giugno e percepisce la NASpI da luglio deve mettere in conto che il pagamento di agosto può arrivare in un giorno qualsiasi tra il 10 e il 20 del mese: pianificare spese fisse come l’affitto sul presupposto di una data precisa, in questo caso, è rischioso.

Come verificare un pagamento in ritardo

Prima di allarmarsi o chiamare il numero verde INPS, conviene controllare lo stato del proprio pagamento nel servizio online “Fascicolo previdenziale del cittadino” o nella sezione “Stato di un pagamento” sul sito INPS, accessibili con SPID, CIE o CNS. Solo se dopo la data massima prevista (ad esempio il 20 agosto per la NASpI, o il 27 per l’ADI in rinnovo ordinario) il pagamento non risulta ancora disposto ha senso contattare l’Istituto o il proprio patronato di riferimento.

Tabella riepilogativa delle date

Prestazione Data di agosto 2026
Pensioni (Poste) Dal 1° agosto
Pensioni (banche) Dal 3 agosto
ADI / SFL — prime erogazioni e arretrati 14 agosto
ADI / SFL — rinnovi ordinari 27 agosto
Assegno Unico (senza variazioni) 18-19 agosto
NASpI Finestra mobile 10-20 agosto

Domande frequenti

Perché la mia pensione arriva il 3 agosto e non il 1°?

Perché il 1° agosto 2026 è un sabato e le banche non elaborano gli accrediti nel weekend: il valore data slitta automaticamente al primo giorno bancabile successivo, cioè lunedì 3 agosto. Chi ritira in contanti alle Poste, invece, può farlo già dal 1°.

Il 15 agosto essendo festivo sposta anche l’Assegno Unico?

La finestra indicata per l’Assegno Unico, 18-19 agosto, è già calcolata tenendo conto della festività di Ferragosto: non ci sono ulteriori slittamenti da considerare oltre a quelli già indicati.

Come faccio a sapere se rientro tra le “prime erogazioni” ADI o tra i “rinnovi ordinari”?

Chi ha ricevuto la prima erogazione ADI da meno di qualche mese o ha avuto un conguaglio recente generalmente rientra tra le prime erogazioni (14 agosto); chi percepisce la misura in modo continuativo da tempo, senza variazioni, rientra nei rinnovi ordinari (27 agosto). In caso di dubbio, il Fascicolo previdenziale online mostra lo stato esatto della propria pratica.

Posso ricevere un SMS o una notifica quando arriva il pagamento?

Sì, attivando i servizi di alert INPS tramite l’app INPS Mobile o la sezione notifiche del portale è possibile ricevere un avviso quando un pagamento viene effettivamente disposto, invece di dover controllare manualmente il conto ogni giorno.

Per approfondire: per i dettagli su requisiti e importi delle singole misure vedi le nostre guide a Assegno Unico 2026 e alla Prestazione Universale per anziani.

Bonus Giovani, Donne e ZES Unica 2026: esonero fino a 800 euro al mese, domande entro il 30 settembre

business office hiring young worker – Bonus Giovani Donne ZES Unica 2026

Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES Unica sono tre esoneri contributivi per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato entro il 2026, con importi che vanno da 500 a 800 euro al mese per 24 mesi. Le istruzioni operative sono arrivate dall’INPS il 14 maggio 2026 con tre circolari distinte, ma la scadenza per presentare domanda è la stessa per tutti e tre: il 30 settembre 2026. Chi ha assunto nei mesi scorsi senza saperlo rischia di perdere migliaia di euro di sgravio.

📌 Articolo in breve
Tre esoneri contributivi (circolari INPS 55, 56 e 57 del 2026) per assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, donne senza lavoro stabile e personale nelle regioni ZES Unica, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Importi: fino a 500 euro/mese (Bonus Giovani), fino a 800 euro/mese (Bonus Donne in ZES), fino a 650 euro/mese (Bonus ZES, aziende fino a 10 dipendenti). Domanda all’INPS entro il 30 settembre 2026.

Indice

  1. Cosa sono i tre bonus e da dove arrivano
  2. Bonus Giovani: requisiti e importi
  3. Bonus Donne: requisiti e importi
  4. Bonus ZES Unica: chi può richiederlo
  5. Tre esempi numerici di risparmio
  6. Come e quando fare domanda
  7. Tabella comparativa
  8. Domande frequenti

Cosa sono i tre bonus e da dove arrivano

I tre incentivi nascono dal Decreto-Legge 62/2026 e sono stati resi operativi dall’INPS con le circolari n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026, che spiegano a datori di lavoro e consulenti del lavoro come calcolare e applicare in busta paga gli esoneri contributivi. Riguardano le assunzioni a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni da tempo determinato) effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, per un massimo di 24 mesi di sgravio.

L’esonero riguarda solo i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL che restano dovuti per intero. La copertura pensionistica del lavoratore non viene ridotta: l’aliquota di computo resta piena, è lo Stato a farsi carico della differenza. I tre bonus non sono cumulabili tra loro né con altri esoneri contributivi, e non si applicano a lavoro domestico, apprendistato e dirigenti.

Bonus Giovani: requisiti e importi

Riguarda l’assunzione di lavoratori che non hanno ancora compiuto 35 anni e che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12-24 mesi (la soglia varia in base all’età e al titolo di studio), oppure che rientrano in una delle categorie di lavoratori svantaggiati previste dal Regolamento UE 651/2014. Il massimale ordinario è di 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi, che sale a 650 euro mensili se l’assunzione riguarda un’unità produttiva situata nella ZES Unica.

Bonus Donne: requisiti e importi

Si applica all’assunzione a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12-24 mesi, o comunque rientranti tra le categorie svantaggiate del Regolamento UE 651/2014. È il più generoso dei tre: nella maggior parte del territorio nazionale il massimale è di 650 euro al mese, ma per le lavoratrici assunte in unità produttive delle regioni della ZES Unica sale fino a 800 euro mensili, la soglia più alta prevista dall’intero pacchetto del DL 62/2026.

Bonus ZES Unica: chi può richiederlo

È il bonus più selettivo: si rivolge solo ai datori di lavoro privati con non più di 10 dipendenti, con sede operativa in una delle regioni della Zona Economica Speciale Unica: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Il lavoratore assunto deve avere almeno 35 anni ed essere disoccupato da almeno 24 mesi, personale non dirigenziale. L’esonero è totale fino a un tetto di 650 euro al mese per 24 mesi.

⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza fiscale o giuslavoristica personalizzata. Prima di presentare domanda verifica i requisiti esatti con il proprio consulente del lavoro o commercialista, oppure sul sito ufficiale INPS.

Tre esempi numerici di risparmio

Un’azienda di Milano che assume a tempo indeterminato un ventottenne disoccupato da oltre un anno rientra nel Bonus Giovani standard: con un massimale di 500 euro al mese per 24 mesi, il risparmio contributivo teorico massimo arriva a 12.000 euro sull’intero biennio, a condizione che la retribuzione e i contributi dovuti siano sufficienti a coprire l’intero importo mensile.

Un’impresa con sede a Bari (regione ZES Unica) che assume una donna di 40 anni senza lavoro stabile da due anni rientra invece nella soglia più alta, 800 euro al mese: nell’arco di 24 mesi l’esonero teorico massimo sale a 19.200 euro, il valore più alto tra i tre bonus.

Una piccola impresa artigiana in Calabria con 6 dipendenti che assume un cinquantenne disoccupato da oltre 24 mesi rientra nel Bonus ZES: con un massimale di 650 euro al mese, il risparmio teorico sui 24 mesi arriva a 15.600 euro, sempre nei limiti dei contributi effettivamente dovuti per quel rapporto di lavoro.

Come e quando fare domanda

La domanda si presenta esclusivamente in via telematica attraverso i servizi online dell’INPS, utilizzando i moduli dedicati indicati nelle circolari 55, 56 e 57 del 2026, oppure tramite un consulente del lavoro abilitato. L’INPS ha fissato al 30 settembre 2026 il termine ultimo per l’invio delle domande relative alle assunzioni già effettuate nel corso dell’anno: superata questa data, per le assunzioni pregresse il diritto all’esonero decade, mentre resta da verificare caso per caso il trattamento delle assunzioni effettuate negli ultimi mesi dell’anno.

Tabella comparativa

Bonus Requisito lavoratore Massimale mensile Durata
Bonus Giovani Under 35, disoccupato 12-24 mesi 500 € (650 € in ZES) 24 mesi
Bonus Donne Donna, disoccupata 12-24 mesi 650 € (800 € in ZES) 24 mesi
Bonus ZES Unica Over 35, disoccupato da 24+ mesi 650 € 24 mesi

Domande frequenti

Un’azienda può cumulare due di questi bonus sulla stessa assunzione?

No. I tre esoneri non sono cumulabili tra loro né con altri incentivi contributivi sulla stessa posizione lavorativa: per ogni assunzione si applica un solo bonus, quello più favorevole tra quelli per cui il lavoratore e l’azienda hanno i requisiti.

Cosa succede se l’assunzione viene fatta a novembre o dicembre 2026?

Il periodo di assunzioni agevolate copre l’intero 2026, quindi anche le assunzioni di fine anno rientrano nella misura; per queste il termine di domanda potrebbe essere gestito con scadenze specifiche successive al 30 settembre, da verificare nelle istruzioni applicative INPS al momento della richiesta.

Il lavoratore deve firmare qualcosa per far ottenere il bonus al datore di lavoro?

No, l’esonero è un beneficio contributivo che riguarda esclusivamente il rapporto tra datore di lavoro e INPS: il lavoratore non deve presentare domande né sottoscrivere moduli, e la sua retribuzione lorda e i suoi contributi figurativi restano invariati.

Il premio INAIL è compreso nell’esonero?

No, i premi INAIL restano interamente a carico del datore di lavoro: l’esonero riguarda solo la contribuzione previdenziale a carico azienda, non l’assicurazione contro gli infortuni.

Per approfondire: se la tua azienda opera in regime forfettario o valuta la trasformazione societaria, leggi anche la nostra guida al regime forfettario 2026 e l’articolo sulle altre novità del Decreto Fiscale 2026 per partite IVA e imprese.

Obbligo PEC amministratori 2026: sanzioni fino a 2.064 euro e come regolarizzarsi

obbligo pec amministratori – Obbligo PEC amministratori 2026

L’obbligo PEC per gli amministratori di società è entrato in una fase molto più concreta a partire dal 2026: dopo mesi di incertezza normativa e proroghe, dal 1° gennaio sono operative le sanzioni vere e proprie per chi non ha comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata personale al Registro delle Imprese. Molti amministratori di SRL e imprese cooperative non sanno ancora di essere potenzialmente esposti.

📌 Articolo in breve
Dal 2026 gli amministratori di società di capitali e cooperative devono avere una PEC personale, diversa da quella della società, comunicata al Registro Imprese. La mancata comunicazione comporta una sanzione da 206 a 2.064 euro, ridotta a un terzo se regolarizzata entro 30 giorni dalla scadenza.

Indice

  1. Cos’è l’obbligo e da dove nasce
  2. Chi è obbligato e chi è escluso
  3. Il divieto di coincidenza con la PEC della società
  4. Tre casi pratici e le relative sanzioni
  5. Come regolarizzarsi in pratica
  6. Tabella riepilogativa sanzioni
  7. Domande frequenti

Cos’è l’obbligo e da dove nasce

L’obbligo nasce dall’estensione del sistema del domicilio digitale, già in vigore da anni per le società stesse, alle persone fisiche che le amministrano. L’obiettivo dichiarato è permettere alla Pubblica Amministrazione, ai creditori e agli altri soggetti interessati di raggiungere con certezza legale non solo l’ente, ma anche chi lo rappresenta e ne risponde personalmente in determinate circostanze. La norma è stata definita a ridosso della scadenza, con la conversione in legge del decreto arrivata solo il 29 dicembre 2025, lasciando molto poco tempo alle imprese per organizzarsi prima dell’entrata in vigore delle sanzioni.

Chi è obbligato e chi è escluso

L’obbligo riguarda le società di capitali — SRL, SRL semplificate, SPA, SAPA, incluse le società consortili costituite in una di queste forme — e le società cooperative. Non riguarda invece le ditte individuali né le società di persone (SNC, SAS), che restano escluse da questo specifico adempimento. All’interno delle società obbligate, la comunicazione riguarda gli amministratori apicali: l’amministratore unico, l’amministratore delegato, oppure, in assenza di deleghe specifiche, il presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri senza deleghe operative non sono soggetti all’obbligo diretto.

Il divieto di coincidenza con la PEC della società

Un punto tecnico che genera molti errori in buona fede: la normativa vieta espressamente che la PEC comunicata per l’amministratore coincida con quella già registrata per la società. Deve trattarsi di due indirizzi distinti, entrambi attivi e validi, entrambi comunicati al Registro delle Imprese attraverso le pratiche telematiche ordinarie del Registro Imprese (modello S2 o comunicazione unica, a seconda della situazione). Chi comunica per errore lo stesso indirizzo già usato per la società rischia di vedersi respingere la pratica o, nei casi peggiori, di essere considerato inadempiente nonostante l’invio formale.

Tre casi pratici e le relative sanzioni

Un amministratore unico di una SRL già iscritta al Registro Imprese non ha comunicato alcuna PEC personale entro la scadenza del 31 dicembre 2025: si trova esposto alla sanzione piena, che va da 206 a 2.064 euro a seconda della valutazione della Camera di Commercio competente, salvo regolarizzazione tempestiva.

Un amministratore delegato si accorge dell’omissione e provvede alla comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza originaria: in questo caso beneficia della riduzione a un terzo della sanzione, portando l’importo minimo potenziale a circa 69 euro invece di 206.

Un presidente di una cooperativa comunica correttamente la propria PEC personale, ma la Camera di Commercio rileva che coincide con quella già usata per la cooperativa stessa: la pratica viene considerata come sostanzialmente non conforme, e l’amministratore deve ripetere la comunicazione con un indirizzo effettivamente distinto per evitare la sanzione.

Come regolarizzarsi in pratica

Il primo passo è verificare, tramite una visura camerale aggiornata della propria società, se la PEC personale dell’amministratore risulta già correttamente registrata: molte imprese scoprono l’inadempienza solo controllando questo dato, perché la comunicazione doveva avvenire per iniziativa dell’amministratore, non in automatico. Il secondo passo, se manca o coincide erroneamente con quella della società, è attivare (se non già posseduta) una casella PEC personale distinta presso un gestore certificato. Il terzo passo è trasmettere la comunicazione al Registro delle Imprese tramite un intermediario abilitato (commercialista, associazione di categoria) o direttamente tramite i canali telematici della Camera di Commercio, che gestisce lo stesso sistema usato per l’apertura di una nuova partita IVA o società.

⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza legale o societaria personalizzata. Le prassi applicative delle singole Camere di Commercio possono variare: verifica sempre la propria posizione con un commercialista o l’ufficio Registro Imprese competente.

Tabella riepilogativa sanzioni

Situazione Sanzione
Mancata comunicazione oltre i termini Da 206 a 2.064 euro
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla scadenza Ridotta a 1/3 (circa 69-688 euro)
PEC coincidente con quella della società Considerata non conforme, va corretta

Domande frequenti

Le società costituite dopo il 2026 hanno lo stesso obbligo?

Sì, per le nuove costituzioni la comunicazione della PEC dell’amministratore è richiesta contestualmente all’iscrizione della società al Registro Imprese, senza il periodo transitorio che ha riguardato le società già esistenti.

Un amministratore che gestisce più società deve avere una PEC diversa per ciascuna?

No, la stessa PEC personale dell’amministratore può essere comunicata come riferimento per più cariche in società diverse, purché resti sempre distinta dalla PEC di ciascuna delle società amministrate.

La sanzione si applica una sola volta o per ogni anno di inadempienza?

La sanzione amministrativa colpisce la singola violazione dell’obbligo di comunicazione; finché la posizione non viene regolarizzata, l’amministratore resta comunque esposto al rischio che la Camera di Commercio proceda con l’accertamento e l’irrogazione della sanzione.

Chi controlla se la PEC è stata comunicata correttamente?

Il controllo spetta alla Camera di Commercio territorialmente competente, che verifica la presenza e la validità della PEC personale in fase di controllo delle pratiche del Registro Imprese e può contestare le comunicazioni incomplete o non conformi.

Rimborso volo cancellato o in ritardo 2026: importi e come richiederlo

volo cancellato ritardo – Rimborso volo cancellato o in ritardo 2026

Il rimborso per un volo cancellato o in ritardo è un diritto molto più concreto di quanto la maggior parte dei passeggeri italiani immagini, ma resta tra i più sottoutilizzati: secondo le stime del settore, solo una minoranza di chi avrebbe diritto a un indennizzo lo richiede davvero, spesso perché non conosce gli importi previsti o pensa (a torto) che serva un avvocato.

📌 Articolo in breve
Il Regolamento UE 261/2004 garantisce una compensazione economica da 250 a 600 euro per cancellazioni con meno di 14 giorni di preavviso e per ritardi superiori alle 3 ore, oltre ad assistenza obbligatoria (pasti, pernottamento, comunicazioni) durante l’attesa. Vale per tutti i voli in partenza dall’UE e per quelli in arrivo operati da compagnie europee.

Indice

  1. Quando spetta davvero la compensazione
  2. Gli importi in base alla distanza
  3. Le eccezioni che escludono il rimborso
  4. Tre esempi pratici di calcolo
  5. Come richiedere il rimborso passo per passo
  6. Tabella degli importi per distanza
  7. Domande frequenti

Quando spetta davvero la compensazione

Il Regolamento (CE) 261/2004 si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’Unione Europea, indipendentemente dalla compagnia, e ai voli in arrivo nell’UE operati da una compagnia europea. Come per altri diritti armonizzati a livello europeo — pensiamo al roaming gratuito in Europa — il regolamento vale allo stesso modo in tutti gli Stati membri. Il diritto alla compensazione economica scatta in tre casi distinti: cancellazione del volo comunicata con meno di 14 giorni di preavviso, ritardo all’arrivo superiore alle 3 ore rispetto all’orario previsto, e negato imbarco per overbooking contro la propria volontà.

Un punto spesso frainteso: il diritto alla compensazione economica per ritardo si valuta sull’orario di arrivo effettivo a destinazione, non sull’orario di partenza. Un volo che parte con 4 ore di ritardo ma recupera tempo in aria e atterra con solo 2 ore e 45 minuti di ritardo non dà diritto alla compensazione, pur avendo causato un disagio evidente al passeggero.

Gli importi in base alla distanza

L’importo della compensazione dipende esclusivamente dalla distanza della tratta, non dal prezzo del biglietto pagato: un passeggero che ha viaggiato con una tariffa promozionale da 30 euro ha diritto alla stessa compensazione fissa di chi ha pagato 300 euro per lo stesso volo. Per le tratte fino a 1.500 km la compensazione è di 250 euro, per quelle intracomunitarie superiori a 1.500 km e per le altre tratte tra 1.500 e 3.500 km è di 400 euro, mentre per le tratte extracomunitarie superiori a 3.500 km sale a 600 euro.

Le eccezioni che escludono il rimborso

Le compagnie aeree non sono tenute a versare la compensazione quando la cancellazione o il ritardo dipendono da “circostanze eccezionali” che non avrebbero potuto essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli: condizioni meteorologiche estreme, scioperi del controllo del traffico aereo non organizzati dalla compagnia stessa, rischi per la sicurezza o instabilità politica rientrano in questa categoria. Restano invece dovuti gli indennizzi per problemi tecnici ordinari dell’aeromobile, mancanza di personale o cattiva organizzazione degli scali, che i tribunali europei hanno più volte escluso dalla categoria delle circostanze eccezionali.

Tre esempi pratici di calcolo

Un passeggero su un volo Milano-Roma (circa 480 km) viene informato della cancellazione con 5 giorni di anticipo e gli viene offerto un volo alternativo che arriva 4 ore dopo l’orario originale: ha diritto a 250 euro di compensazione, essendo sotto i 1.500 km, indipendentemente dal fatto che gli sia stato offerto un volo sostitutivo.

Una famiglia su un volo Roma-New York (oltre 3.500 km) subisce un ritardo di 5 ore per un guasto tecnico all’aeromobile: ogni componente della famiglia con biglietto nominativo ha diritto a 600 euro di compensazione individuale, quindi una famiglia di quattro persone può richiedere complessivamente 2.400 euro.

Un passeggero su un volo Milano-Parigi (circa 850 km) viene avvisato della cancellazione 20 giorni prima della partenza: in questo caso non ha diritto ad alcuna compensazione economica, perché il preavviso supera la soglia dei 14 giorni prevista dal regolamento, anche se ha comunque diritto al rimborso del biglietto o a un volo alternativo.

Come richiedere il rimborso passo per passo

Il primo passo è conservare tutta la documentazione del volo: carta d’imbarco, conferma di prenotazione e, se possibile, una foto del tabellone che mostra il ritardo o la cancellazione. Il secondo passo è presentare reclamo direttamente alla compagnia aerea, tramite il modulo dedicato presente sul sito ufficiale, indicando numero di volo, data e motivo della richiesta. Le compagnie hanno l’obbligo di rispondere, anche se spesso i tempi si allungano oltre le sei settimane consigliate dalle linee guida europee. Se la compagnia rifiuta o non risponde, il terzo passo è rivolgersi all’ente nazionale di vigilanza competente (in Italia l’ENAC per i reclami relativi a diritti dei passeggeri) o a una delle piattaforme specializzate che gestiscono la pratica in cambio di una percentuale sull’indennizzo ottenuto. Ricorda che questa compensazione è un diritto distinto dalla copertura di un’eventuale assicurazione viaggio, che può rimborsare altri costi come hotel o attività prenotate e perse a causa del ritardo.

⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza legale personalizzata: ogni caso di cancellazione o ritardo va valutato nel dettaglio, specialmente per stabilire se ricorrano circostanze eccezionali che escludono il diritto alla compensazione.

Tabella degli importi per distanza

Distanza della tratta Compensazione Condizione
Fino a 1.500 km 250 € Cancellazione <14gg preavviso o ritardo >3h
1.500-3.500 km (intra-UE oltre 1.500 km incluse) 400 € Cancellazione <14gg preavviso o ritardo >3h
Oltre 3.500 km (extra-UE) 600 € Cancellazione <14gg preavviso o ritardo >3h

Domande frequenti

Ho diritto alla compensazione anche se ho comprato il biglietto con miglia o punti fedeltà?

Sì, il Regolamento 261/2004 si applica indipendentemente dal metodo di pagamento del biglietto, comprese le prenotazioni effettuate con programmi fedeltà, purché si tratti di un volo di linea regolare.

Quanto tempo ho per fare richiesta dopo il volo?

Non esiste un termine unico europeo: dipende dai termini di prescrizione del paese competente, che in Italia è generalmente di due anni dalla data del volo, ma conviene sempre presentare il reclamo il prima possibile.

Se il volo era in coincidenza con un altro, come si calcola il ritardo?

Per i voli con coincidenze prenotate come un’unica prenotazione, il ritardo si calcola sull’orario di arrivo alla destinazione finale, non sul singolo volo che ha causato il ritardo iniziale: questo vale anche se il ritardo si accumula solo nell’ultima tratta.

Posso ottenere sia il rimborso del biglietto sia la compensazione economica?

Dipende dalla scelta fatta al momento della cancellazione: se si opta per il rimborso del biglietto invece del volo alternativo, si rinuncia al viaggio ma si mantiene comunque il diritto alla compensazione economica separata, se le condizioni del regolamento sono rispettate.

Furti in casa durante le vacanze 2026: come proteggerti e cosa copre l’assicurazione

furti in casa vacanze – Furti in casa durante le vacanze 2026

I furti in casa durante le vacanze estive non sono una preoccupazione astratta: agosto è statisticamente il mese peggiore dell’anno per le abitazioni lasciate vuote, e sapere in anticipo cosa fare prima di partire — insieme a cosa copre davvero un’assicurazione casa — fa la differenza tra un contrattempo gestibile e un danno economico pesante.

📌 Articolo in breve
Nel 2024 i furti in abitazione denunciati in Italia sono stati oltre 155mila, in crescita rispetto all’anno precedente, con un picco netto tra luglio e agosto. Le precauzioni pratiche (dai social alla cassaforte) riducono il rischio, ma solo una polizza furto specifica copre economicamente il danno: l’assicurazione RC fabbricato obbligatoria del condominio non basta.

Indice

  1. Perché agosto è il mese più a rischio
  2. Le precauzioni pratiche prima di partire
  3. Cosa copre davvero l’assicurazione furto casa
  4. Tre scenari concreti e cosa cambia
  5. Cosa fare se il furto è già successo
  6. Tabella: coperture assicurative a confronto
  7. Domande frequenti

Perché agosto è il mese più a rischio

I dati sui furti in abitazione mostrano una crescita costante nei mesi estivi: da 9.714 casi denunciati a maggio si sale a 10.669 a giugno, 12.792 a luglio, fino a 13.581 ad agosto, il picco assoluto dell’anno. La ragione è intuitiva ma spesso sottovalutata: le abitazioni principali restano vuote per giorni o settimane consecutive, un’occasione che i ladri sfruttano con più facilità rispetto al resto dell’anno, quando qualcuno è quasi sempre in casa la sera.

Le precauzioni pratiche prima di partire

La prima regola, oggi la più trascurata, riguarda i social network: pubblicare in tempo reale foto e video dalle vacanze comunica involontariamente che l’abitazione è vuota, spesso con indicazioni precise su quando si è partiti e per quanto tempo. Non serve rinunciare a condividere i ricordi, basta aspettare il rientro o limitare la visibilità a una cerchia ristretta di contatti fidati.

Documenti importanti, gioielli e altri oggetti di valore andrebbero messi al sicuro in una cassaforte o, per chi non ne possiede una, in una cassetta di sicurezza bancaria prima della partenza. Un’ulteriore barriera pratica ed economica è costruire una piccola rete di vicinato: chiedere a un vicino o un familiare di ritirare la posta, aprire e chiudere le tapparelle a orari diversi, o semplicemente passare a controllare, comunica dall’esterno che la casa non è del tutto disabitata.

Cosa copre davvero l’assicurazione furto casa

Qui si annida l’equivoco più comune e più costoso: molti proprietari credono che l’assicurazione del condominio (la polizza globale fabbricato, obbligatoria per legge dal 2012 per le parti comuni) copra anche il furto all’interno del proprio appartamento. Non è così: quella polizza copre la responsabilità civile verso terzi per danni causati dall’edificio, non i beni personali dentro casa. Per essere coperti dal furto serve una polizza casa specifica, spesso abbinata alla copertura incendio, che va sottoscritta individualmente.

Le polizze furto tipiche prevedono un massimale (l’importo massimo rimborsabile), una franchigia (la parte di danno che resta a carico dell’assicurato) e, spesso, condizioni particolari legate ai sistemi di sicurezza: molte compagnie richiedono porte blindate o allarmi funzionanti per attivare la copertura piena, e alcune riducono l’indennizzo se l’assenza da casa supera un certo numero di giorni consecutivi senza che sia stato attivato un sistema di allarme.

Tre scenari concreti e cosa cambia

Una famiglia parte per due settimane lasciando la casa vuota senza allarme: se ha una polizza furto con clausola di “assenza prolungata” che richiede un sistema antifurto attivo oltre i 30 giorni, in questo caso resta comunque coperta perché sotto la soglia; ma se la polizza fissa il limite a 15 giorni, il risarcimento può essere ridotto o escluso proprio per l’assenza di un sistema di allarme funzionante durante tutto il periodo.

Un proprietario subisce un furto con danno stimato di 8.000 euro tra elettronica e gioielli, con una polizza che ha un massimale di 10.000 euro e una franchigia di 250 euro: l’indennizzo effettivo sarà di 7.750 euro, al netto della franchigia, purché riesca a documentare il valore dei beni rubati con scontrini, garanzie o perizie.

Un inquilino in affitto pensa erroneamente di essere coperto dalla polizza del proprietario di casa: nella maggior parte dei casi la polizza furto stipulata dal proprietario copre solo i beni immobili (infissi, impianti), non gli effetti personali dell’inquilino, che dovrebbe sottoscrivere una propria polizza separata per essere davvero protetto.

Cosa fare se il furto è già successo

Il primo passo, prima di toccare qualunque cosa, è contattare le forze dell’ordine per la denuncia, documento indispensabile sia per le indagini sia per attivare qualsiasi rimborso assicurativo. Il secondo passo è fotografare la scena e l’elenco dei beni mancanti nel modo più dettagliato possibile, prima di riordinare. Il terzo passo è contattare la compagnia assicurativa entro i termini previsti dal contratto (di norma tre giorni dalla scoperta del danno) per l’apertura del sinistro, allegando denuncia e documentazione sui beni sottratti.

⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza assicurativa personalizzata. Le condizioni di polizza (massimali, franchigie, clausole su allarmi e assenze prolungate) variano molto da compagnia a compagnia: verifica sempre il contratto specifico prima di considerarti coperto per un determinato scenario.

Tabella: coperture assicurative a confronto

Tipo di polizza Cosa copre Cosa NON copre
Polizza globale fabbricato (condominio) Responsabilità civile verso terzi per danni da parti comuni Furto di beni personali dentro l’appartamento
Polizza furto/incendio casa Beni personali rubati o danneggiati, entro il massimale Danni sopra il massimale, o assenza prolungata senza allarme se previsto da contratto
Polizza catastrofale eventi naturali Terremoto, alluvione, frana Furto (serve polizza separata)

Per la copertura specifica contro terremoto e alluvione, ormai disponibile anche se non obbligatoria per i privati, vedi la nostra guida all’assicurazione casa contro eventi catastrofali. Se invece il furto riguarda oggetti portati in viaggio più che la casa lasciata vuota, la copertura giusta è quella dell’assicurazione viaggio.

Domande frequenti

La casa deve avere per forza l’allarme per essere assicurata contro il furto?

No, non sempre: molte polizze base non lo richiedono, ma quelle con massimali più alti o premi più bassi spesso condizionano la copertura piena alla presenza di porte blindate, inferriate o un sistema di allarme attivo, soprattutto per assenze prolungate.

Conviene attivare una polizza furto solo per il periodo delle vacanze?

Le compagnie italiane offrono raramente polizze furto a tempo così breve: la maggior parte sono annuali. Alcune assicurazioni viaggio includono però una copertura furto limitata per i beni portati con sé, utile per la valigia più che per la casa lasciata vuota.

Cosa succede se dimentico di denunciare il furto entro i termini di polizza?

Il ritardo nella denuncia del sinistro può portare la compagnia a ridurre o rifiutare l’indennizzo, a seconda delle condizioni contrattuali: è la ragione per cui conviene contattare l’assicurazione appena si ha la conferma del furto, anche prima di completare l’elenco dettagliato dei beni sottratti.

I gioielli e il contante sono coperti come il resto dei beni?

Quasi sempre no allo stesso livello: la maggior parte delle polizze fissa sotto-massimali specifici e più bassi per preziosi, contanti e opere d’arte rispetto al massimale generale della polizza, proprio perché sono i beni più difficili da valutare e più a rischio.