Il bonus affitto genitori separati è finalmente richiedibile: dalle 12 del 7 ottobre fino alle 12 del 28 ottobre 2026 il genitore separato o divorziato che ha lasciato la casa familiare e vive in affitto può chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un contributo pari alla metà del canone annuo, fino a 6.000 euro. La domanda si fa solo online, con SPID, CIE o CNS, e non vince chi arriva prima: le graduatorie sono regionali e si basano su un punteggio.
Abbiamo letto il decreto interministeriale MIT-MEF n. 200 del 14 settembre 2026 articolo per articolo, insieme all’avviso pubblico del 7 ottobre e alla schermata dei requisiti della piattaforma. Qui sotto trovi chi può fare domanda (con un requisito sulla casa familiare che esclude molte persone senza che se ne accorgano), quanto si prende con tre esempi di canone, come si calcola il punteggio e cosa preparare prima di aprire il modulo, che una volta inviato non si può più correggere.
Domande sulla piattaforma sostegnoabitativogenitoriseparati.mit.gov.it fino alle 12 del 28 ottobre 2026, solo con SPID, CIE o CNS. Il contributo vale il 50% del canone annuo di affitto, con un tetto di 6.000 euro, ed è pagato in un’unica soluzione. Servono: provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, casa familiare di proprietà assegnata all’altro genitore, almeno un figlio a carico sotto i 21 anni, contratto di locazione registrato a proprio nome, reddito individuale fino a 35.000 euro. I fondi 2026 (20 milioni) sono divisi per regione e le graduatorie si fanno a punteggio, non in ordine di arrivo.
Indice
- Cos’è e da dove arrivano i soldi
- I requisiti, uno per uno
- Il requisito che esclude più persone: la casa familiare di proprietà
- Quanto vale il contributo: tre esempi
- Come funziona la graduatoria a punti
- Quanti soldi ci sono regione per regione
- Come presentare la domanda
- Dopo il 28 ottobre: graduatoria, controlli e pagamento
- I punti che il decreto non chiarisce
- Domande frequenti
Cos’è e da dove arrivano i soldi
La misura nasce dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che all’articolo 1, comma 234, istituisce presso il MIT un fondo da 20 milioni di euro l’anno “a decorrere dall’anno 2026” per garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni. Il comma 235 rimandava a un decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con quello dell’Economia, il compito di fissare criteri e modalità.
Quel decreto è il n. 200 del 14 settembre 2026, registrato dalla Corte dei conti il 2 ottobre. Una precisazione che conta: il decreto disciplina solo l’annualità 2026, con una dotazione di 20 milioni. La legge prevede lo stesso stanziamento anche per gli anni successivi, quindi è ragionevole aspettarsi nuove finestre, ma al momento non esistono date né regole per il 2027.
Ad agosto il Ministero aveva parlato di un contributo “fino a 500 euro al mese per dodici mesi”. La formula definitiva è diversa: il decreto non parla di rate mensili ma di una percentuale del canone annuo, versata tutta insieme. Il risultato massimo coincide (6.000 euro l’anno), ma chi paga un affitto basso prenderà meno.
I requisiti, uno per uno
L’articolo 6 del decreto elenca ciò che va dichiarato nella domanda, sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. La piattaforma, prima ancora di far entrare, chiede di spuntare una casella per ciascun requisito: se ne manca uno, la domanda viene esclusa automaticamente (articolo 8).
| Requisito | Cosa significa in pratica |
|---|---|
| Genitore separato o divorziato non assegnatario della casa familiare di proprietà | La casa familiare è stata assegnata all’altro genitore e deve essere di proprietà (vedi sezione successiva) |
| Provvedimento di separazione o divorzio | Nella domanda vanno indicati Tribunale, numero e data del provvedimento giudiziale |
| Almeno un figlio a carico sotto i 21 anni | L’età si guarda alla data di pubblicazione dell’avviso, cioè il 7 ottobre 2026 |
| Contratto di locazione registrato e intestato al richiedente | Servono gli estremi di registrazione e il canone annuo |
| Nessun altro immobile residenziale vicino | Niente case di proprietà nello stesso Comune della casa familiare o nei Comuni entro 50 km, a parte la casa familiare stessa |
| In regola con mantenimento e cura dei figli | Chi non versa l’assegno stabilito dal giudice non può chiedere il contributo |
| Reddito individuale fino a 35.000 euro | Conta il reddito dell’ultima dichiarazione dei redditi disponibile, non l’ISEE |
| Nessun altro sussidio pubblico per la casa | Esclusi chi riceve altri contributi pubblici con finalità di sostegno abitativo e chi è assegnatario di una casa popolare |
Due dettagli che nella fretta si perdono. Il primo riguarda il reddito: è quello individuale del richiedente, preso dall’ultima dichiarazione presentata, e l’avviso chiede di inserirlo arrotondato all’euro superiore, senza decimali. L’ISEE non entra in gioco, a differenza di quanto si leggeva nelle prime ricostruzioni (compresa la nostra di luglio). Il secondo riguarda il mantenimento: il decreto parla di essere “in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli”, quindi chi ha arretrati sull’assegno fissato dal giudice rischia l’esclusione in sede di controllo. Se vuoi ripassare come si determina quell’assegno, trovi i criteri nella nostra guida su assegno di mantenimento figli: come si calcola e chi paga.
Sul contratto, il decreto è netto: deve essere registrato e intestato a chi fa domanda. Chi vive in una stanza o in un appartamento con un accordo solo verbale, o con un contratto intestato al nuovo partner, resta fuori. Se il contratto c’è ma non è mai stato registrato, i tempi per sistemarlo entro il 28 ottobre sono stretti; i passaggi e i costi della registrazione sono spiegati nella guida su come registrare un contratto di affitto.
Il requisito che esclude più persone: la casa familiare di proprietà
Il nome ufficiale della misura contiene una parola che molti titoli hanno tagliato: il sostegno è per i genitori “non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà“. L’articolo 6, lettera c), del decreto chiede di indicare i dati catastali dell’abitazione familiare assegnata all’altro genitore, precisando che deve essere di proprietà del richiedente, dell’altro genitore o dei figli.
Tradotto: se durante il matrimonio o la convivenza la famiglia viveva in affitto, e dopo la separazione il giudice ha lasciato quel contratto all’altro genitore, il requisito non è soddisfatto. Il fondo è pensato per chi si trova nella situazione più pesante, quella di chi ha lasciato una casa di proprietà (spesso pagandone ancora il mutuo) e deve in più pagarsi un affitto.
Collegato a questo c’è il paletto dei 50 chilometri. Chi possiede altri immobili a uso residenziale nello stesso Comune della casa familiare o nei Comuni limitrofi entro 50 km non può accedere, con un’unica eccezione: la quota di proprietà della casa familiare stessa. Un genitore comproprietario della casa assegnata all’ex, quindi, può fare domanda; uno che ha anche un bilocale ereditato nel paese accanto no.
Quanto vale il contributo: tre esempi
L’articolo 3 del decreto fissa la regola: il contributo è pari al 50% di quanto il beneficiario spende in un anno per il canone di locazione dichiarato nella domanda, fino a un massimo di 6.000 euro annui, e viene erogato in un’unica soluzione. Il tetto scatta quindi da un canone di 12.000 euro l’anno, cioè 1.000 euro al mese: da lì in su il contributo non cresce più.
Ecco tre esempi costruiti da noi applicando la regola del decreto (sono casi ipotetici, utili solo a capire l’ordine di grandezza).
| Esempio | Canone mensile | Canone annuo | 50% del canone | Contributo spettante |
|---|---|---|---|---|
| Bilocale in provincia | 500 € | 6.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Appartamento in città media | 800 € | 9.600 € | 4.800 € | 4.800 € |
| Trilocale in grande città | 1.100 € | 13.200 € | 6.600 € | 6.000 € (tetto) |
Va ricordato che il contributo spetta solo a chi si colloca in posizione utile nella graduatoria della propria regione: avere i requisiti non basta, se le domande superano i fondi. E il pagamento non è mensile: arriva in un colpo solo sul conto corrente indicato nella domanda, dopo la pubblicazione della graduatoria.
Come funziona la graduatoria a punti
Qui sta la differenza principale rispetto ai bonus “a sportello”. L’avviso del 7 ottobre lo scrive in chiaro: l’ordine di arrivo non dà alcuna preferenza. Ogni domanda riceve un punteggio calcolato in automatico dalla piattaforma sulla base dell’Allegato 2 del decreto, e a parità di punti passa avanti chi ha il reddito più basso (articolo 9, comma 5).
| Voce (Allegato 2 del DM 200/2026) | Punti |
|---|---|
| Reddito individuale fino a 15.000 € | 15 |
| Reddito individuale da 15.001 a 25.000 € | 13 |
| Reddito individuale da 25.001 a 35.000 € | 10 |
| Per ogni figlio a carico sotto i 21 anni | 2 |
| Per ogni figlio a carico disabile | 4 |
| Disabilità personale del richiedente | 4 |
| Disoccupazione involontaria | 2 |
| Residenza in un Comune con più di 200.000 abitanti | 5 |
| Residenza in un Comune ad alta tensione abitativa sotto i 200.000 abitanti | 2 |
Le condizioni di priorità sono quelle dell’articolo 7: numero di figli sotto i 21 anni, disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 (del richiedente o dei figli), disoccupazione involontaria come definita dal decreto legislativo 22/2015 (quello della NASpI) e residenza in un Comune ad alta tensione abitativa. Il peso del reddito è evidente: la fascia più bassa parte da 15 punti, quella più alta da 10, e la distanza di 5 punti vale quanto la residenza in una grande città.
Proviamo con tre profili inventati, calcolati sulla tabella. Marco ha un reddito di 14.000 euro, due figli di 9 e 13 anni e vive a Milano: 15 punti per il reddito, 4 per i figli, 5 per la città oltre i 200.000 abitanti, totale 24. Sara guadagnava 28.000 euro l’anno scorso, ha perso il lavoro e prende la NASpI, ha una figlia di 17 anni e abita in un Comune ad alta tensione abitativa sotto i 200.000 abitanti: 10 più 2 più 2 più 2, totale 16. Paolo ha 22.000 euro di reddito, un figlio di 19 anni e vive in un piccolo Comune che non è ad alta tensione abitativa: 13 più 2, totale 15. Nella stessa regione, Marco verrebbe finanziato per primo; tra Sara e Paolo la differenza è di un solo punto.
Un dettaglio della tabella non è del tutto chiaro: per il figlio disabile il decreto indica 4 punti, ma non specifica se si sommano ai 2 previsti per ogni figlio sotto i 21 anni o li sostituiscono. Per questo nei nostri esempi non abbiamo usato quel caso.
Quanti soldi ci sono regione per regione
I 20 milioni non finiscono in un unico calderone nazionale. L’articolo 2 e l’Allegato 1 del decreto li dividono in quote regionali, calcolate per l’80% sul numero medio di genitori separati e divorziati residenti tra il 2020 e il 2024 (dati ISTAT), per il 15% in proporzione inversa al reddito medio regionale (dati MEF) e per il 5% sul numero di Comuni ad alta tensione abitativa. Ogni domanda concorre solo nella graduatoria della propria regione di residenza.
Nell’ultima colonna abbiamo diviso ogni quota per 6.000 euro: è il numero di contributi che la regione potrebbe pagare se tutti i beneficiari ricevessero il massimo. Con canoni più bassi i beneficiari possono essere di più. Il calcolo è nostro, non del Ministero.
| Regione / Provincia autonoma | Quota 2026 | Contributi da 6.000 € finanziabili |
|---|---|---|
| Lombardia | 2.643.240,46 € | 440 |
| Lazio | 1.876.812,84 € | 312 |
| Campania | 1.849.878,40 € | 308 |
| Sicilia | 1.778.586,64 € | 296 |
| Puglia | 1.410.821,70 € | 235 |
| Piemonte | 1.348.181,27 € | 224 |
| Veneto | 1.307.624,03 € | 217 |
| Emilia-Romagna | 1.306.190,61 € | 217 |
| Toscana | 1.207.199,55 € | 201 |
| Calabria | 684.657,80 € | 114 |
| Sardegna | 638.492,15 € | 106 |
| Liguria | 624.083,79 € | 104 |
| Marche | 565.294,73 € | 94 |
| Abruzzo | 525.934,86 € | 87 |
| Friuli-Venezia Giulia | 452.223,31 € | 75 |
| Umbria | 440.753,99 € | 73 |
| Basilicata | 339.052,22 € | 56 |
| Molise | 288.624,34 € | 48 |
| P.A. Trento | 271.739,37 € | 45 |
| P.A. Bolzano | 250.267,18 € | 41 |
| Valle d’Aosta | 190.340,76 € | 31 |
| Totale | 20.000.000,00 € | 3.333 |
I numeri aiutano a capire perché il punteggio conta tanto. Per la sola Lombardia l’Allegato 1 prende come base 25.489 genitori separati o divorziati (media dei dati ISTAT 2020-2024), contro una quota che, a contributo pieno, copre circa 440 persone. Non tutti avranno i requisiti, ovviamente, ma è difficile immaginare che le risorse bastino per tutti nelle regioni più popolose. C’è però una valvola: se in una regione le domande sono meno dei fondi disponibili, le somme avanzate vengono ridistribuite alle altre regioni con gli stessi criteri (articolo 9, comma 2).
Come presentare la domanda
La domanda si presenta solo sulla piattaforma sostegnoabitativogenitoriseparati.mit.gov.it, accedendo con SPID, CIE o CNS. Ogni genitore può presentarne una sola. All’ingresso la piattaforma mostra l’elenco dei requisiti obbligatori e chiede di confermarli uno per uno prima di proseguire; le dichiarazioni valgono come autocertificazione, con le conseguenze penali previste per chi dichiara il falso.
Conviene avere tutto sul tavolo prima di cominciare, perché l’avviso è esplicito: la domanda inviata non può più essere modificata. Ecco cosa chiede il decreto (articoli 5 e 6):
- dati anagrafici e residenza tua e dell’altro genitore, quello a cui è stata assegnata la casa familiare;
- Tribunale, numero e data del provvedimento di separazione o divorzio;
- dati catastali della casa familiare (li trovi nell’atto di acquisto o in una visura catastale);
- estremi di registrazione del contratto di affitto intestato a te e canone annuo;
- numero dei figli a carico sotto i 21 anni ed eventuali disabilità ai sensi della legge 104;
- reddito individuale dell’ultima dichiarazione dei redditi, arrotondato all’euro superiore;
- numero di cellulare, IBAN di un conto intestato a te, indirizzo email e indirizzo PEC.
L’ultimo punto merita attenzione: il decreto chiede anche una PEC per le comunicazioni dell’amministrazione. Chi non ne ha una dovrebbe attivarla prima di iniziare la compilazione.
A fine procedura compare una barra verde con il numero della domanda e la scritta “COMPLETATA”, insieme al riepilogo scaricabile in PDF. Conservalo: il numero identificativo è quello con cui la domanda comparirà nella graduatoria, che per motivi di privacy non riporta i nomi. Se la barra verde non compare, la domanda non è stata acquisita.
Sulla scadenza l’avviso prevede un meccanismo a coda. Alle 12 del 28 ottobre la piattaforma chiude gli accessi, ma chi è già entrato in coda entro quell’ora può completare la compilazione nell’ordine registrato, con un limite di 24 ore. In quella fase non bisogna chiudere la pagina né disconnettersi: un’interruzione della connessione o il riavvio del dispositivo possono far perdere il posto e, a termine scaduto, l’esclusione. Il Ministero promette una proroga solo in caso di blocco o malfunzionamento della piattaforma, non per problemi del dispositivo di chi compila. Visto che l’ordine di arrivo non dà punti, non c’è alcun vantaggio nell’inviare il primo giorno, ma nemmeno nell’aspettare l’ultima mattina.
Per i chiarimenti il Ministero ha attivato la casella genseparati.dgcru@mit.gov.it. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente del MIT: DM MIT-MEF n. 200 del 14 settembre 2026 (PDF); l’avviso pubblico del 7 ottobre e la scheda riassuntiva del Ministero completano il quadro.
Dopo il 28 ottobre: graduatoria, controlli e pagamento
Secondo l’articolo 10 del decreto, la graduatoria regionale va approvata con decreto del Direttore generale per la casa e la riqualificazione urbana entro quindici giorni dalla chiusura delle domande, e pubblicata sul sito del MIT con i soli numeri identificativi. Calcolando dal 28 ottobre, il termine cade a metà novembre. Il pagamento avviene in un’unica soluzione dopo quella pubblicazione (articolo 11), sull’IBAN indicato nella domanda.
Il Ministero si riserva controlli a campione sulle dichiarazioni, e l’articolo 12 lega l’erogazione all’esito positivo del controllo. Per questo l’avviso chiede di tenere a portata di mano tutta la documentazione: provvedimento del Tribunale, contratto registrato con le ricevute, dichiarazione dei redditi, documenti sulla proprietà della casa familiare. Chi viene escluso dopo un controllo lascia il posto: le somme scorrono al successivo in graduatoria, o a un’altra regione se quella graduatoria è esaurita.
Aggiorneremo questo articolo quando il Ministero pubblicherà le graduatorie e quando verranno annunciate le regole per l’annualità 2027.
I punti che il decreto non chiarisce
Alcune situazioni frequenti non trovano una risposta esplicita nei testi. La prima riguarda la separazione consensuale fatta senza passare dal giudice, con la negoziazione assistita dagli avvocati o davanti all’ufficiale di stato civile del Comune. Il decreto chiede di indicare “Tribunale di riferimento, numero e data del provvedimento giudiziale”, una formula pensata per le sentenze e le omologhe del Tribunale; chi ha un accordo extragiudiziale farebbe bene a chiedere conferma alla casella del Ministero prima di inviare. La separazione solo di fatto, senza alcun atto, resta invece fuori. Le diverse strade per separarsi sono riassunte nella nostra guida su separazione e divorzio: costi, tempi e procedura.
Il secondo punto è il divieto di cumulo con “ulteriori sussidi pubblici erogati dallo Stato ovvero da altri enti pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo”. Un contributo affitto del Comune rientra con buona probabilità in questa categoria. Più incerto il caso delle detrazioni fiscali sull’affitto, come quella per i giovani descritta nella guida al bonus affitto giovani: sono sconti d’imposta e non sussidi erogati, ma il decreto non lo dice espressamente. Anche qui la risposta più sicura è quella scritta del Ministero.
Infine, il canone: il decreto parla di “oneri sostenuti annualmente” e di “canone annuale di locazione” dichiarato nella domanda, senza indicare un periodo di riferimento preciso. Chi ha cambiato casa da poco o ha un canone aggiornato in corso d’anno dovrebbe dichiarare il canone annuo risultante dal contratto registrato e chiedere chiarimenti se la situazione è più complessa.
Domande frequenti
Entro quando si presenta la domanda per il bonus affitto genitori separati?
Entro le 12 del 28 ottobre 2026. Chi a quell’ora è già entrato nella coda della piattaforma può completare l’invio entro le 24 ore successive, senza chiudere la pagina.
Conviene fare domanda subito?
Non per guadagnare posizioni: l’ordine di arrivo non conta, la graduatoria si basa sui punti. Conviene però non aspettare l’ultimo momento, per non rischiare problemi di connessione o di coda.
Serve l’ISEE?
No. Il decreto guarda al reddito individuale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile, che non deve superare 35.000 euro.
Si fa domanda all’INPS?
No, la misura è gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una piattaforma propria, a cui si accede con SPID, CIE o CNS.
Quanto si prende al massimo?
Il 50% del canone annuo, fino a 6.000 euro. Il massimo si raggiunge con un affitto di almeno 1.000 euro al mese. La somma viene pagata in un’unica soluzione.
Se la casa familiare era in affitto posso fare domanda?
Stando al decreto no: l’abitazione familiare assegnata all’altro genitore deve essere di proprietà del richiedente, dell’altro genitore o dei figli.
Mio figlio compie 21 anni a novembre: vale ancora?
Sì. Il requisito dei 21 anni non ancora compiuti si verifica alla data di pubblicazione dell’avviso, il 7 ottobre 2026.
Posso correggere la domanda dopo l’invio?
No. L’avviso precisa che la domanda inviata non può più essere modificata. Ricontrolla soprattutto reddito, canone e dati catastali prima di confermare.
Ci saranno altre finestre nel 2027?
La legge di Bilancio finanzia il fondo con 20 milioni l’anno a partire dal 2026, quindi sono previste altre annualità. Il decreto attuale però regola solo il 2026: tempi e regole per il 2027 non sono ancora stati comunicati.

