Gli orari della visita fiscale nel 2026 sono gli stessi per tutti: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, ogni giorno coperto dal certificato di malattia, compresi sabato, domenica e festivi. Valgono per i dipendenti privati, per gli iscritti alla Gestione Separata e, dalla fine del 2023, anche per i dipendenti pubblici, che prima avevano fasce molto più lunghe. Chi non si fa trovare in casa senza un motivo valido rischia di perdere l’indennità di malattia, in tutto o in parte.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026. Fonti: scheda INPS su malattia e visite di controllo (aggiornata al 21 settembre 2026), guida INPS sulle visite di controllo (settembre 2026), messaggio INPS 4640/2023, circolare INPS 95/2016; su Normattiva art. 5 DL 463/1983, art. 55-septies D.Lgs. 165/2001, art. 5 L. 300/1970.
• Fasce di reperibilità: 10-12 e 17-19, tutti i giorni della prognosi, weekend e festivi compresi.
• Stessi orari per privati e pubblici: le vecchie fasce 9-13 e 15-18 degli statali sono state annullate dal TAR Lazio (sentenza 16305/2023).
• Esonerati: chi ha patologie gravi con terapie salvavita o stati legati a invalidità pari o superiore al 67% (per alcuni pubblici anche certe cause di servizio). Lo segnala il medico sul certificato.
• Prima assenza ingiustificata: persa l’indennità fino a 10 giorni; seconda: metà per il periodo successivo; terza: tutta dalla data dell’assenza.
• Su uno stipendio da 1.600 euro lordi la prima assenza costa circa 187 euro di indennità INPS; su 2.400 euro circa 280 euro (calcolo nostro).
• Puoi uscire solo per visite urgenti, gravi motivi o forza maggiore, e conviene sempre documentarlo.
Indice
- Gli orari della visita fiscale nel 2026
- Chi chiede la visita e come si svolge
- Chi è esonerato dalla reperibilità
- Quando puoi uscire di casa
- Cambiare indirizzo, citofono e campanello
- Cosa si rischia se non ti trovano
- Quanto si perde: i conti su 1.600 e 2.400 euro
- Privati e pubblici a confronto
- Dopo l’assenza: visita in ambulatorio e giustificazioni
- Domande frequenti
Gli orari della visita fiscale nel 2026
La regola la scrive l’INPS nella sua scheda sull’indennità di malattia e le visite mediche di controllo: il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio “per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compreso sabato, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19”. Le stesse fasce valgono per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata che percepiscono l’indennità di malattia.
Per i dipendenti pubblici la storia è stata più movimentata. Il decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 aveva fissato fasce dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sette ore al giorno. Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 16305 pubblicata il 3 novembre 2023, ha annullato quella parte del decreto in nome dell’armonizzazione tra pubblico e privato. Con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023 l’INPS ha quindi stabilito che, “fino a nuove disposizioni”, anche le visite ai lavoratori pubblici si fanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, domeniche e festivi compresi.
Al 28 ottobre 2026 un nuovo decreto non è arrivato: la guida INPS aggiornata a settembre 2026 riporta per i pubblici le stesse fasce dei privati.
La reperibilità vale per i giorni del certificato, non per quelli lavorativi: con una prognosi dal giovedì al martedì, sabato e domenica sono coperti dall’obbligo.
Chi chiede la visita e come si svolge
Il datore di lavoro non può mandarti a casa il proprio medico. Lo vieta l’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori: il controllo delle assenze per malattia “può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti”, che sono tenuti a farlo quando il datore lo chiede. In pratica le visite partono in due modi: su richiesta dell’azienda o dell’amministrazione pubblica, tramite i servizi online dell’INPS, oppure d’ufficio, quando è l’INPS stesso a selezionare i certificati da controllare.
Il medico fiscale arriva senza preavviso, in un momento qualsiasi delle due fasce, e verifica che la malattia giustifichi l’assenza. Può confermare la prognosi oppure ridurla, e in quel caso devi tornare al lavoro dalla data che indica. Se non sei d’accordo, dillo subito al medico e parlane con il tuo medico curante e con la sede INPS.
Chi è esonerato dalla reperibilità
Per i dipendenti privati gli esoneri li ha introdotti il decreto del Ministero del Lavoro dell’11 gennaio 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016), in attuazione dell’articolo 5, comma 13, del DL 463/1983. Le istruzioni operative sono nella circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016, che allega anche le linee guida con l’elenco delle patologie. Sono esclusi dall’obbligo i lavoratori la cui assenza è legata a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, documentate dalla struttura sanitaria, oppure a stati patologici connessi a un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Per i dipendenti pubblici gli esoneri restano quelli del decreto 206/2017, che il TAR non ha toccato su questo punto: patologie gravi con terapie salvavita, invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e, in più, la causa di servizio riconosciuta che abbia provocato menomazioni comprese nelle prime tre categorie della Tabella A del DPR 834/1981, o patologie della Tabella E dello stesso decreto.
L’esonero non è automatico. È il medico che redige il certificato a doverlo segnalare, compilando i campi “terapie salvavita” o “invalidità” del certificato telematico. Se il campo resta vuoto, per l’INPS sei un lavoratore come gli altri e devi rispettare le fasce. Anche chi è esonerato può ricevere una visita su appuntamento. Per capire come si arriva al riconoscimento della percentuale c’è la nostra guida all’invalidità civile 2026.
Quando puoi uscire di casa
Fuori dalle fasce puoi uscire, purché le uscite siano compatibili con la malattia. Dentro le fasce i margini sono stretti. Secondo la guida INPS il dipendente privato può allontanarsi dall’indirizzo di reperibilità solo per visite mediche urgenti o accertamenti specialistici che non si possono fare in altri orari, per gravi motivi personali o familiari provati, oppure per cause di forza maggiore.
La parola che conta è “provati”. Se esci per una visita, fatti dare un’attestazione con data e orario dal medico o dalla struttura, anche privata. Il consiglio pratico è organizzare commissioni e visite non urgenti fuori dalle 10-12 e 17-19.
Per i dipendenti pubblici la regola è scritta nell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001: chi deve allontanarsi durante le fasce per visite, prestazioni, accertamenti specialistici o altri giustificati motivi deve darne comunicazione preventiva all’amministrazione, che a sua volta informa l’INPS, e i motivi devono essere documentati a richiesta.
Cambiare indirizzo, citofono e campanello
L’indirizzo di reperibilità è quello scritto nel certificato, e l’INPS ne mette la correttezza a carico del lavoratore: la guida chiede di indicare tutto, dalla frazione alla palazzina. Un civico sbagliato può valere come un’assenza.
Se durante la malattia ti sposti, per esempio a casa dei genitori, devi comunicarlo prima. Il dipendente privato usa il servizio online “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo” sul sito INPS e avvisa subito il datore secondo le regole del contratto. Il pubblico avverte il datore e può usare lo stesso servizio. Il servizio non va usato per i ricoveri.
Il campanello è il punto su cui si perdono più contestazioni. La guida INPS chiede di accertarsi che sul citofono del domicilio ci sia il tuo nome. Se abiti da qualcuno con un cognome diverso, o il campanello è guasto, il medico non può entrare e l’assenza viene registrata lo stesso. Un campanello rotto difficilmente sarà accettato come giustificato motivo: tocca a te rendere possibile la visita. Se il citofono non funziona, fallo riparare o indica nel certificato un indirizzo raggiungibile.
Cosa si rischia se non ti trovano
La base è l’articolo 5, comma 14, del DL 463/1983, convertito dalla legge 638/1983: il lavoratore, “pubblico o privato”, assente alla visita senza giustificato motivo “decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo”, esclusi i giorni di ricovero o già accertati da una visita precedente.
L’INPS applica la norma in tre gradini, come scrive nella scheda. Alla prima assenza ingiustificata non paga le giornate di malattia per un massimo di dieci giorni di calendario dall’inizio dell’evento. Alla seconda, taglia il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia. Alla terza, toglie tutta l’indennità dalla data di quell’assenza. A queste si possono aggiungere conseguenze disciplinari previste dal contratto.
L’indennità INPS non copre tutto lo stipendio: vale il 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo, mentre i primi tre giorni, quando il contratto lo prevede, li paga l’azienda. Molti CCNL aggiungono un’integrazione aziendale; la legge parla di “qualsiasi trattamento economico” e diversi contratti fanno saltare anche quella nei giorni sanzionati: va letto il tuo CCNL.
Quanto si perde: i conti su 1.600 e 2.400 euro
Facciamo i conti con un calcolo semplificato, nostro: retribuzione mensile divisa per 30 per ottenere la retribuzione media giornaliera, senza i ratei di tredicesima che in busta paga la alzerebbero un po’. Prendiamo un impiegato del terziario con diritto all’indennità INPS e una malattia di 30 giorni. La sanzione della prima assenza copre i primi dieci giorni, ma i giorni 1-3 l’INPS non li paga comunque: si perdono quindi le sette giornate dal 4 al 10.
Esempio 1, stipendio da 1.600 euro lordi. La retribuzione giornaliera è 53,33 euro. L’indennità INPS vale 26,67 euro al giorno fino al ventesimo giorno e 35,55 euro dal ventunesimo. Sui 30 giorni, l’INPS pagherebbe in tutto circa 808,85 euro. Con la prima assenza ingiustificata si perdono 7 × 26,67 = 186,67 euro. Con una seconda assenza la metà dell’indennità dei giorni 11-30 (266,67 + 355,52 = 622,18 euro) scende a 311,09: altri 311,09 euro in meno. Totale: quasi 498 euro su 809.
Esempio 2, stipendio da 2.400 euro lordi. La retribuzione giornaliera è 80 euro, l’indennità 40 euro al giorno fino al ventesimo e 53,33 dal ventunesimo. Prima assenza: 7 × 40 = 280 euro. Seconda assenza: metà di 400 + 533,28 euro, cioè 466,64 euro. Totale: circa 747 euro.
Esempio 3, se salta anche l’integrazione. Se il contratto toglie anche l’integrazione aziendale, i primi dieci giorni restano scoperti per intero: circa 533 euro con 1.600 euro lordi, 800 con 2.400.
| Malattia di 30 giorni (calcolo nostro) | 1.600 € lordi | 2.400 € lordi |
|---|---|---|
| Retribuzione media giornaliera | 53,33 € | 80,00 € |
| Indennità INPS giornaliera 4°-20° giorno (50%) | 26,67 € | 40,00 € |
| Indennità INPS giornaliera dal 21° giorno (66,66%) | 35,55 € | 53,33 € |
| Indennità INPS totale senza sanzioni | 808,85 € | 1.213,28 € |
| Persi con la 1ª assenza (giorni 4-10) | 186,67 € | 280,00 € |
| Persi in più con la 2ª assenza (metà giorni 11-30) | 311,09 € | 466,64 € |
| Totale perso dopo due assenze | 497,76 € | 746,64 € |
Attenzione alla categoria: secondo la scheda INPS l’indennità non spetta, tra gli altri, a impiegati dell’industria, quadri, dirigenti, colf e badanti. Per loro paga il datore secondo il contratto, e le conseguenze di un’assenza passano dal CCNL. Le voci della malattia in busta paga le spieghiamo nella guida alle trattenute in busta paga.
Nella circolare INPS 95/2016 c’è una riga che i riassunti in rete quasi sempre tralasciano: gli esoneri per terapie salvavita e invalidità al 67% valgono per i lavoratori subordinati del settore privato e restano “esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata”. Le fasce sono le stesse dei dipendenti, l’esonero no: un collaboratore in terapia salvavita farebbe bene a verificare con la sede INPS prima di allontanarsi nelle fasce.
Privati e pubblici a confronto
| Aspetto | Dipendenti privati | Dipendenti pubblici |
|---|---|---|
| Fasce di reperibilità | 10-12 e 17-19, tutti i giorni | 10-12 e 17-19, tutti i giorni (messaggio INPS 4640/2023) |
| Norma sugli esoneri | DM 11 gennaio 2016, circolare INPS 95/2016 | DM 206/2017 |
| Casi di esonero | Terapie salvavita; invalidità ≥ 67% | Terapie salvavita; invalidità ≥ 67%; causa di servizio (Tab. A cat. 1-3 o Tab. E, DPR 834/1981) |
| Chi dispone la visita | INPS d’ufficio o su richiesta del datore | INPS d’ufficio o su richiesta dell’amministrazione |
| Uscire durante le fasce | Visite urgenti, gravi motivi provati, forza maggiore | Visite, accertamenti, giustificati motivi, con comunicazione preventiva all’amministrazione |
| Cambio indirizzo | Sportello INPS online + avviso al datore | Avviso al datore + Sportello INPS online |
| Chi paga la malattia | INPS (anticipata in busta) + eventuale integrazione CCNL | L’amministrazione, secondo legge e contratto |
| Sanzione per assenza | Art. 5, c. 14, DL 463/1983: fino a 10 giorni di trattamento, poi metà; più eventuali conseguenze disciplinari | |
Dopo l’assenza: visita in ambulatorio e giustificazioni
Se il medico non ti trova, lascia un invito in busta chiusa per una visita in una data precisa all’ambulatorio della sede INPS. Secondo la scheda INPS, saltarla può far scattare le sanzioni previste per la seconda assenza. C’è un’eccezione: se nel giorno fissato sei già tornato al lavoro, non devi presentarti, ma devi comunicarlo alla stessa sede.
In ogni caso, scrive la guida INPS, devi presentare un giustificativo per l’assenza alla visita domiciliare. Serve un documento concreto: l’attestazione di una visita con l’orario, un verbale di pronto soccorso, la prova di un’urgenza familiare. Senza giustificativo, per il lavoratore privato con diritto all’indennità scattano le sanzioni e il datore può avviare un procedimento disciplinare.
Se l’INPS non riconosce le giornate, la scheda dell’Istituto prevede il ricorso amministrativo entro 90 giorni dal provvedimento, tramite il servizio online “Ricorsi amministrativi” con SPID, CIE o CNS. Per gli aspetti disciplinari il riferimento sono invece il contratto collettivo e, se serve, il sindacato o un legale. Da settembre 2026 il certificato può coprire anche il giorno prima della visita in ambulatorio, alle condizioni che abbiamo spiegato nell’articolo sul certificato di malattia e il giorno precedente.
Domande frequenti
La visita fiscale può arrivare di sabato, domenica o a Natale?
Sì. Le fasce 10-12 e 17-19 valgono per tutti i giorni indicati nel certificato, compresi sabato, domenica e festivi, sia per i privati sia per i pubblici.
Il medico fiscale può tornare più volte nella stessa malattia?
Sì. Non c’è un limite al numero di visite nello stesso periodo, e per i pubblici l’articolo 55-septies prevede accertamenti “anche con cadenza sistematica e ripetitiva”. Le giornate già accertate da una visita precedente, però, non possono essere toccate dalla sanzione di un’assenza successiva.
Se sono esonerato per invalidità al 67%, la visita può arrivare lo stesso?
Non sei tenuto a rispettare le fasce, ma l’INPS può comunque disporre una visita di controllo su appuntamento. L’esonero vale solo se il medico l’ha segnalato nel certificato e solo se la malattia è legata allo stato invalidante.
Il datore di lavoro può mandarmi un suo medico?
No. L’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori vieta gli accertamenti diretti del datore sulla malattia: può solo chiedere la visita all’INPS.
Anche i collaboratori in Gestione Separata devono essere reperibili?
Sì, con le stesse fasce 10-12 e 17-19. A differenza dei dipendenti privati, la circolare INPS 95/2016 li esclude dagli esoneri per terapie salvavita e invalidità. Gli importi della loro indennità sono nella guida alla malattia per gli iscritti alla Gestione Separata.

