Le ferie non godute non si perdono a fine anno e, finché lavori, non si possono trasformare in soldi: la legge chiede di farne almeno due settimane nell’anno in cui maturano e le altre due entro i 18 mesi successivi, quindi le ferie 2025 rimaste vanno smaltite entro il 30 giugno 2027. Il pagamento, l’indennità sostitutiva, arriva solo quando il rapporto finisce; scaduto il termine, però, l’azienda versa i contributi su quei giorni. Ecco le regole, quanto valgono i giorni residui e cosa cambia per i dipendenti pubblici.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026. Fonti lette: art. 10 D.Lgs. 66/2003, art. 2109 c.c., art. 5 c. 8 DL 95/2012 (come modificato dal DL 144/2026), art. 17 TUIR, circolari INPS 198/2021 e 156/2025, sentenze CGUE C-684/16 e C-218/22, Corte costituzionale 616/1987 e 95/2016, Cassazione ord. 14083/2024.
• Spettano almeno 4 settimane di ferie l’anno: 2 da fare nell’anno di maturazione (consecutive se le chiedi), 2 entro i 18 mesi successivi.
• Ferie 2025 residue entro il 30 giugno 2027, ferie 2026 entro il 30 giugno 2028, salvo termini diversi del CCNL.
• Le 4 settimane minime si pagano solo alla cessazione del rapporto.
• Scaduto il termine, l’azienda paga i contributi sulle ferie non fatte anche senza darti un euro; se poi le godi, li recupera.
• Non si perdono se il datore non prova di averti messo in condizione di farle e di averti avvisato.
• Il valore di un giorno è la retribuzione mensile divisa per il divisore del CCNL (spesso 26 o 22).
Indice
- Entro quando vanno fatte le ferie
- Chi decide il periodo
- Quando le ferie si perdono (e quando no)
- Cosa succede ai contributi
- Dimissioni, preavviso, licenziamento: quando si pagano
- Quanto valgono: calcolatore ed esempi
- Come viene tassata l’indennità
- Ferie e malattia
- Ferie, ROL ed ex festività non sono la stessa cosa
- Dipendenti pubblici: cosa cambia con il decreto PA
- Tabella riassuntiva
- Domande frequenti
Entro quando vanno fatte le ferie
La regola sta nell’articolo 10 del decreto legislativo 66/2003. Ogni lavoratore dipendente ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite «non inferiore a quattro settimane». Di queste, almeno due vanno godute nel corso dell’anno di maturazione, «consecutive in caso di richiesta del lavoratore»; le altre due «nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione».
I 18 mesi partono dal 31 dicembre: per le ferie 2025 il termine è il 30 giugno 2027; per le ferie 2026, due settimane entro il 31 dicembre 2026 e il resto entro il 30 giugno 2028. Le ferie 2024 ancora residue hanno superato il termine il 30 giugno 2026: non sono sparite, ma l’azienda ci ha già pagato sopra i contributi.
La norma fa salvo «quanto previsto dalla contrattazione collettiva»: molti CCNL danno più di quattro settimane e alcuni fissano tempi propri per i residui, e i giorni extra seguono le regole del contratto. In giorni, quattro settimane sono 24 con l’orario su sei giorni e 20 con la settimana corta: per questo due colleghi con le stesse ferie possono leggere numeri diversi nel cedolino (dove trovare maturato, goduto e residuo lo spieghiamo nella guida su come leggere la busta paga).
Chi decide il periodo
Lo stabilisce il datore di lavoro: l’articolo 2109 del codice civile dice che le ferie si godono «nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro», e che il periodo va comunicato in anticipo. L’azienda può spostare una richiesta per esigenze di servizio, ma deve mettere il dipendente in condizione di riposare entro i termini.
Se il lavoratore chiede che le due settimane dell’anno siano consecutive, vanno concesse così. Per il resto valgono CCNL e accordi aziendali, comprese le chiusure collettive. Per programmare, nel nostro articolo sui ponti 2027 abbiamo contato quanti giorni servono per i weekend lunghi del prossimo anno.
Quando le ferie si perdono (e quando no)
Superare i 18 mesi non cancella le ferie in automatico. La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 6 novembre 2018, causa C-684/16 (Max-Planck) ha stabilito che il lavoratore non può perdere i giorni maturati, né l’indennità quando il rapporto finisce, solo perché non li ha chiesti. Bisogna prima verificare se il datore lo ha messo in condizione di farli, «segnatamente con un’informazione adeguata», e l’onere della prova «incombe al datore di lavoro».
La perdita è ammessa solo quando il lavoratore, «deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze», ha rinunciato alle ferie dopo essere stato messo in condizione di farle: l’azienda ti ha invitato, ti ha avvisato per tempo, e tu hai lasciato correre.
La Cassazione applica questi criteri in modo rigoroso. Nell’ordinanza n. 14083 del 21 maggio 2024 (sezione lavoro), sul caso di un medico di un’azienda sanitaria, ha scritto che la perdita delle ferie si verifica «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato», in tempo utile, che altrimenti le avrebbe perse. Non basta una comunicazione generica che chiede di smaltire i residui «compatibilmente con le esigenze di servizio» e senza una data precisa: quella non è un’intimazione. Se le ferie ti vengono negate, conserva richieste e dinieghi scritti.
Cosa succede ai contributi
Qui c’è l’aspetto meno conosciuto. Per l’INPS, il compenso per le ferie non godute è soggetto a contributi anche se non viene pagato. La circolare INPS 198 del 28 dicembre 2021, al paragrafo 6, scrive che l’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, «ancorché non corrisposto», si fa nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Nella prassi dell’Istituto, che risale alla circolare 186 del 1999, quel momento coincide con la scadenza del termine per godere le ferie: i 18 mesi della legge o il termine più lungo previsto dal contratto collettivo.
Con le date: per le ferie 2024 rimaste dopo il 30 giugno 2026 i contributi sono andati nella denuncia di luglio 2026; per le ferie 2025 non fatte entro il 30 giugno 2027 toccherà a quella di luglio 2027. In busta può comparire una voce dedicata, perché c’è anche la quota a carico del dipendente.
Il versamento non fa perdere i giorni: il momento in cui nasce l’obbligo contributivo, precisa la circolare, «non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente» delle ferie. Se le fai dopo, il contributo «non è più dovuto» e il datore lo recupera riducendo l’imponibile del mese in cui l’aveva versato (in Uniemens c’è una variabile con causale FERIE), entro dieci anni dalla fruizione. La circolare 156 del 30 dicembre 2025 ripete le stesse regole.
Dimissioni, preavviso, licenziamento: quando si pagano
L’articolo 10 è netto: il periodo minimo di quattro settimane «non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro». Finché lavori nessun accordo può trasformare le quattro settimane in denaro; per i giorni extra decide il CCNL.
Quando il rapporto si chiude, per qualsiasi motivo, i residui si pagano con TFR e ratei. Vale anche per chi si dimette: la Corte di giustizia, con la sentenza del 18 gennaio 2024, causa C-218/22, ha escluso che le dimissioni volontarie possano da sole far perdere l’indennità. Cosa spetta nell’ultima busta è nella guida alle dimissioni volontarie.
Sul preavviso, il codice civile pone un limite preciso: l’articolo 2109 stabilisce che «non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso». Il datore non può dire «il tuo preavviso lo consideriamo ferie» per azzerare il residuo: se le due cose si sovrappongono per accordo, meglio metterlo per iscritto e controllare il CCNL. Durante il preavviso lavorato, intanto, le ferie continuano a maturare.
Quanto valgono: calcolatore ed esempi
L’indennità vale quanto avresti guadagnato lavorando quei giorni. Si parte dalla retribuzione mensile lorda e la si divide per un divisore fissato dal contratto collettivo: molti contratti usano 26, che corrisponde ai giorni lavorativi medi di un mese su sei giorni a settimana; altri usano 22, legato alla settimana corta; alcuni lavorano a ore. Anche le voci da includere (superminimi, scatti, indennità fisse) le decide il CCNL.
🧮 Calcolatore indennità ferie non godute
Tre esempi (calcoli nostri, importi lordi).
Commessa con 1.500 euro lordi al mese, divisore 26. Un giorno di ferie vale 57,69 euro. Se si dimette con 10 giorni residui, nell’ultima busta trova 576,92 euro lordi di indennità.
Impiegato con 2.200 euro lordi, due settimane residue. Con il divisore 26 e l’orario su sei giorni, due settimane sono 12 giorni da 84,62 euro: 1.015,38 euro. Con il divisore 22 e la settimana corta sono 10 giorni da 100 euro: 1.000 euro. La differenza è piccola perché cambiano insieme valore del giorno e numero di giorni; l’errore sta nel mescolare i due sistemi, dividendo per 22 ma contando 12 giorni.
Quadro con 3.000 euro lordi, quattro settimane residue al pensionamento. Con il divisore 26 sono 24 giorni da 115,38 euro, cioè 2.769,23 euro; con il 22 e la settimana corta sono 20 giorni da 136,36 euro, 2.727,27 euro.
Come viene tassata l’indennità
L’indennità è reddito di lavoro dipendente: sconta contributi INPS, IRPEF e addizionali come lo stipendio (vedi la guida alle trattenute in busta paga). Di regola va in tassazione ordinaria e quindi nel conguaglio di fine anno o di fine rapporto, che può alleggerire l’ultimo cedolino per le ragioni descritte nell’articolo sul conguaglio in busta paga di dicembre.
C’è un’eccezione da conoscere. L’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2026, manda a tassazione separata gli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti», se pagati in ritardo per effetto di leggi, contratti, sentenze o altre cause «non dipendenti dalla volontà delle parti». La quota riferita a ferie di anni passati può quindi finire in tassazione separata, mentre un rinvio voluto dalle parti resta in quella ordinaria: lo vedi nella Certificazione Unica. Dal 2027 l’articolo 17 è abrogato e sostituito dal nuovo testo unico (D.Lgs. 117/2026).
Ferie e malattia
Se ti ammali mentre sei in ferie, le ferie si interrompono. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 616 del 1987, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 2109 del codice civile «nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso». I giorni di malattia restano nel residuo, purché ci sia il certificato medico come per ogni altra malattia.
Se è la malattia a impedirti di fare le ferie fino alla fine del rapporto, l’indennità resta dovuta: l’ordinanza 14083/2024 riguarda proprio un medico uscito dal servizio per inabilità.
Ferie, ROL ed ex festività non sono la stessa cosa
Nel cedolino, accanto alle ferie, compaiono spesso i ROL (riduzione orario di lavoro) e i permessi per ex festività, quelli riconosciuti al posto delle festività soppresse negli anni Settanta. Si contano in ore e non sono ferie: l’articolo 10 non li riguarda.
Per ROL ed ex festività valgono solo le regole del CCNL: è il contratto a dire entro quando vanno usati e se, scaduto il termine, vengono pagati in busta anche durante il rapporto. Per un impegno di un giorno conviene usare prima un permesso che rischia di scadere.
Dipendenti pubblici: cosa cambia con il decreto PA
Per il pubblico impiego, dal 2012 l’articolo 5, comma 8, del DL 95/2012 imponeva di fruire obbligatoriamente ferie, riposi e permessi e vietava «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi. La Corte costituzionale (sentenza 95/2016) lo aveva salvato escludendo le cessazioni che non dipendono dalla volontà del lavoratore, e la Corte di giustizia (C-218/22, un caso del Comune di Copertino) ha bocciato il divieto per chi si dimette senza aver potuto fare le ferie per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre), ha riscritto la norma. Ora l’amministrazione deve garantire la possibilità di fruire pienamente delle ferie e invitare formalmente i dipendenti a farle, avvisandoli «in tempo utile» che altrimenti andranno perse; alla cessazione le ferie si pagano, salvo che il mancato godimento dipenda dalla «scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro».
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto limita però la nuova disciplina al «periodo di ferie maturato successivamente» all’entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 7 ottobre 2026. Per i residui precedenti resta il vecchio testo, letto alla luce della Consulta e delle sentenze europee.
Il nuovo testo dell’articolo 5, comma 8, su invito formale, avviso «in tempo utile» e onere della prova riprende quasi alla lettera i criteri della Corte di giustizia (C-684/16, punti 46-47) e della Cassazione (ord. 14083/2024). Ma per il comma 2 del decreto un dipendente pubblico che va in pensione nel 2027 con residui del 2024 e del 2025 non può appoggiarsi alla nuova norma per quei giorni, maturati prima del 7 ottobre 2026: deve far valere le sentenze, e conservare richieste e dinieghi scritti.
Tabella riassuntiva
| Domanda | Risposta | Fonte |
|---|---|---|
| Quante ferie spettano | Almeno 4 settimane l’anno, di più se il CCNL lo prevede | Art. 10 D.Lgs. 66/2003 |
| Entro quando | 2 settimane nell’anno; 2 entro 18 mesi (ferie 2025: 30/6/2027; ferie 2026: 30/6/2028), salvo CCNL | Art. 10 D.Lgs. 66/2003 |
| Chi sceglie il periodo | Il datore, tenendo conto degli interessi del lavoratore e comunicandolo prima | Art. 2109 c.c. |
| Si possono pagare? | Le 4 settimane minime solo alla fine del rapporto; i giorni extra secondo il CCNL | Art. 10 D.Lgs. 66/2003 |
| Si perdono? | Solo se il datore prova di averti invitato e avvisato e tu hai scelto di non farle | CGUE C-684/16; Cass. 14083/2024 |
| Contributi | Dovuti dopo la scadenza del termine anche senza pagamento; recuperati se le ferie si fanno dopo | Circ. INPS 198/2021 e 156/2025 |
| Preavviso | Non può essere computato nelle ferie | Art. 2109 c.c. |
| Tasse sull’indennità | Contributi e IRPEF ordinaria; possibile tassazione separata per arretrati di anni precedenti | Art. 17 TUIR (fino al 2026) |
| Dipendenti pubblici | Pagabili alla cessazione salvo scelta consapevole provata dall’ente, per ferie maturate dal 7/10/2026 | DL 144/2026, L. 174/2026 |
Domande frequenti
Le ferie non godute a fine anno si perdono il 31 dicembre?
No. Il 31 dicembre conta solo per le due settimane da fare nell’anno; il resto ha 18 mesi. E anche dopo si perdono solo se il datore prova di averti invitato e avvisato.
Posso chiedere di farmi pagare le ferie invece di farle?
Per le quattro settimane minime no, finché il rapporto continua: la legge vieta di sostituirle con denaro. Per i giorni che il contratto collettivo riconosce in più, dipende da cosa prevede il CCNL.
Mi dimetto: mi pagano le ferie residue?
Sì, i giorni non goduti si pagano con le competenze di fine rapporto, anche in caso di dimissioni volontarie. Il datore non può considerare ferie il periodo di preavviso per azzerare il residuo.
Le ferie arretrate di anni fa valgono ancora?
Possono valere, se non le hai fatte perché l’azienda non te lo ha consentito o non ti ha mai avvisato che le avresti perse. Per la prescrizione e i casi concreti conviene sentire un sindacato o un consulente del lavoro.
