Se ti chiedi carta clonata cosa fare, la risposta breve è questa: blocca subito la carta, contesta per iscritto gli addebiti che non hai fatto e chiedi il rimborso, che per legge la banca deve accreditarti entro la fine della giornata operativa successiva alla tua segnalazione. Se non hai agito con dolo o colpa grave, a tuo carico resta al massimo una franchigia di 50 euro, e in molti casi nemmeno quella. Le cose si complicano quando i codici li hai dati tu a un finto operatore, o quando il bonifico l’hai fatto tu stesso. In fondo trovi il modello di lettera di disconoscimento da scaricare.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026. Fonti: D.Lgs. 11/2010 (artt. 5, 7-12) nel testo vigente su Normattiva, Banca d’Italia (Economia per tutti), Arbitro Bancario Finanziario, decisione ABF Roma n. 1792/2026.
• Prima cosa: blocca la carta dall’app o dal numero ufficiale. La comunicazione di blocco deve essere gratuita e da quel momento ogni nuovo addebito è a carico della banca.
• Poi disconosci per iscritto le operazioni: la legge chiede di farlo “senza indugio” e comunque entro 13 mesi dall’addebito.
• La banca deve rimborsare entro la fine della giornata operativa successiva, salvo motivato sospetto di frode comunicato per iscritto alla Banca d’Italia.
• La franchigia massima è 50 euro; è zero se la banca non ha chiesto l’autenticazione forte o se non potevi accorgerti del furto prima del pagamento.
• La denuncia non è un obbligo di legge e la banca non può pretenderla per aprire la pratica.
• Se la banca dice no: reclamo (risposta entro 15 giornate lavorative), poi ricorso all’ABF con 20 euro.
Indice
- Cosa fare subito: le prime ore
- Cosa dice la legge sul rimborso
- Franchigia: quando paghi 50 euro e quando zero
- Scenario per scenario: chi paga
- Codici dati al finto operatore e bonifici fatti da te
- Carta di credito, di debito o prepagata: cosa cambia
- Tre esempi con i numeri
- Se la banca rifiuta: reclamo, esposto, ABF
- Modello di lettera di disconoscimento
- Domande frequenti
Cosa fare subito: le prime ore
Le settimane tra Black Friday e Natale sono quelle in cui si compra di più online e i dati delle carte passano da più siti: è il momento di tenere attive le notifiche su ogni pagamento.
Il primo gesto è il blocco, dall’app o dal numero stampato sul retro della carta e pubblicato sul sito della banca. Mai da numeri arrivati per SMS o email: è il canale delle truffe di smishing. L’articolo 8 del D.Lgs. 11/2010 obbliga la banca a tenere sempre disponibile un canale per la segnalazione, a renderla gratuita (può farti pagare solo la sostituzione della carta) e a impedire ogni utilizzo successivo. Ti dà anche il diritto di ottenere, nei 18 mesi seguenti, la prova di aver segnalato: annota ora, canale e codice di blocco.
Poi il disconoscimento scritto: le singole operazioni vanno contestate nero su bianco, con il modulo della banca o una lettera via PEC o raccomandata, elencando data, ora, esercente e importo.
E la denuncia? Molti moduli bancari la chiedono, ma per la Banca d’Italia denunciare l’operazione non è uno specifico obbligo previsto dalla normativa e la banca non può pretenderla per avviare la pratica; può chiederla dopo, se le serve per valutare. Con una truffa telefonica o via SMS farla alla Polizia Postale (anche dal Commissariato di P.S. online) resta comunque utile.
Cosa dice la legge sul rimborso
Le regole del D.Lgs. 11/2010 valgono per banche, Poste, istituti di pagamento e di moneta elettronica. L’articolo 5 fissa il principio: senza il tuo consenso un’operazione non è autorizzata. L’articolo 9 ti chiede di segnalarla “senza indugio” e comunque entro 13 mesi dall’addebito; il termine non corre se la banca non ti ha fornito le informazioni sull’operazione.
L’obbligo centrale è nell’articolo 11: la banca rimborsa “immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva” a quella in cui riceve la tua comunicazione, riportando il conto com’era, con valuta non successiva a quella dell’addebito. Può sospendere il rimborso solo per un motivato sospetto di frode da parte tua, comunicandolo per iscritto alla Banca d’Italia.
Quello che non può fare è dire “c’era l’autenticazione forte, quindi è colpa tua”. L’articolo 10 stabilisce che l’uso della carta registrato dalla banca “non è di per sé necessariamente sufficiente” a provare l’autorizzazione o la tua colpa grave, e che quella prova spetta alla banca. La Banca d’Italia lo ha ricordato agli intermediari nel giugno 2024.
I tuoi doveri sono nell’articolo 7: usare la carta come da contratto, prendere le ragionevoli misure per proteggere PIN e codici, avvisare subito in caso di furto, smarrimento o uso non autorizzato. La colpa grave, che la legge non definisce, si misura su questi obblighi.
Franchigia: quando paghi 50 euro e quando zero
L’articolo 12 decide quanto resta a te. La regola generale (comma 3): se non hai agito in modo fraudolento né con dolo o colpa grave, la perdita a tuo carico per l’uso indebito della carta rubata, smarrita o sottratta è “comunque non superiore a euro 50”.
In quattro casi scende a zero, salvo frode tua: per gli utilizzi successivi alla segnalazione (comma 1); se la banca non ti ha dato un canale adeguato per bloccare la carta (comma 2); se la banca non ha chiesto l’autenticazione forte (comma 2-bis), per esempio su un acquisto passato con il solo numero e il codice sul retro; se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita non potevano essere notati da te prima del pagamento (comma 2-ter).
L’ultimo comma pesa nelle clonazioni vere e proprie: se la carta non è mai uscita dal portafoglio e qualcuno ne ha copiato i dati, non potevi accorgertene prima dell’addebito. All’opposto, con dolo o colpa grave sopporti tutte le perdite e il tetto di 50 euro salta (comma 4).
Scenario per scenario: chi paga
La tabella applica gli articoli 10-12 ai casi più frequenti. Dove la banca contesta la colpa grave, l’esito dipende dai fatti e dai documenti.
| Scenario | Chi paga | Franchigia a tuo carico | Norma |
|---|---|---|---|
| Addebiti dopo il blocco della carta | Banca | 0 € | Art. 12, c. 1 |
| Carta clonata, sempre rimasta con te | Banca | 0 € (non potevi accorgertene) | Art. 12, c. 2-ter |
| Acquisto senza autenticazione forte | Banca | 0 € | Art. 12, c. 2-bis |
| Carta rubata o persa, usata prima del blocco, senza colpa grave | Banca, tranne la franchigia | Massimo 50 € | Art. 12, c. 3 |
| Codici o OTP dati a un truffatore che opera lui | Banca, se non prova la colpa grave; spesso concorso di colpa | Da 50 € a tutto, caso per caso | Artt. 10 e 12, c. 3-4 |
| PIN tenuto con la carta, o segnalazione molto in ritardo | Tu, se la banca prova la colpa grave | Tutta la perdita | Artt. 7 e 12, c. 4 |
| Bonifico o pagamento fatto da te, ingannato | Tu, salvo inadempimenti della banca | Non si applica: operazione autorizzata | Art. 5 |
Codici dati al finto operatore e bonifici fatti da te
Molte frodi passano da una telefonata. Il finto addetto antifrode segnala un pagamento sospetto e, per “annullarlo”, si fa leggere il codice appena arrivato via SMS; con quel codice il truffatore completa un acquisto o attiva l’app su un altro telefono. Le varianti sono nella guida alle truffe bancarie tra vishing e quishing.
Se l’operazione l’ha eseguita il truffatore, anche con i codici che gli hai dettato, resta non autorizzata: valgono il rimborso dell’articolo 11 e l’onere della prova dell’articolo 10. La banca sosterrà quasi sempre la colpa grave, e a decidere è quanto era credibile l’inganno. Un caso che abbiamo letto per intero è la decisione ABF n. 1792 del 26 febbraio 2026, Collegio di Roma. Il cliente riceve SMS che compaiono nella stessa chat dei messaggi veri della banca, inserisce le credenziali su una pagina identica a quella ufficiale e poi detta i codici a un finto operatore che lo chiama da un cellulare e poi da un numero non italiano. Partono due bonifici istantanei da 5.000 euro.
L’Arbitro richiama l’orientamento condiviso dei Collegi, per cui nello spoofing la colpa grave “non è generalmente ravvisabile” salvo indici di anomalia del messaggio. Qui però riconosce un concorso di colpa, perché il numero da cui è arrivata la chiamata non era riferibile alla banca: al cliente vanno 5.000 euro su 10.000, più i 20 euro del ricorso.
Tutt’altra storia se il bonifico l’hai disposto tu, convinto di mettere i soldi “al sicuro”. Il consenso l’hai dato con le procedure della banca e l’inganno non lo cancella: l’operazione è autorizzata, il rimborso automatico non scatta e la banca risponde solo se ha mancato i suoi obblighi di diligenza o monitoraggio. È lo schema della truffa del finto poliziotto, che abbiamo analizzato nella guida su chi rimborsa il bonifico del finto poliziotto.
Carta di credito, di debito o prepagata: cosa cambia
La tutela è la stessa: il decreto parla di “strumento di pagamento” senza distinguere, quindi rimborso rapido, franchigia massima e onere della prova valgono anche per la prepagata di un istituto di moneta elettronica o per la carta di una banca online.
Cambia l’impatto pratico. Con la carta di debito i soldi escono subito dal conto e, finché il rimborso non arriva, resti senza liquidità. Con la carta di credito l’addebito sul conto arriva di solito con l’estratto conto mensile: se contesti in tempo, la cifra può essere stornata prima di toccare il conto corrente.
Tre esempi con i numeri
Caso 1: tre addebiti da 249,90 euro su una carta di debito. Luca riceve di notte tre notifiche di pagamenti online da 249,90 euro, 749,70 euro in tutto, su un sito estero. La carta è nel portafoglio e non ha mai dato codici a nessuno. Blocca la carta dall’app alle 7 di un giovedì e invia il disconoscimento lo stesso giorno. La banca deve riaccreditare 749,70 euro entro la fine di venerdì, con valuta pari a quella degli addebiti. Poiché la carta non è mai uscita dal suo possesso, Luca può invocare il comma 2-ter e non pagare nemmeno la franchigia (se mancava l’autenticazione forte, vale anche il 2-bis). Nel caso peggiore la banca trattiene 50 euro e ne rimborsa 699,70.
Caso 2: 1.200 euro con l’OTP dato al telefono. Sara riceve la chiamata di un presunto ufficio antifrode che conosce il suo nome e le ultime cifre della carta di credito, e le chiede il codice SMS “per annullare un acquisto sospetto”. Quel codice autorizza invece un acquisto da 1.200 euro. È un’operazione non autorizzata e la banca probabilmente contesterà la colpa grave. Gli esiti realistici sono tre: 1.150 euro (rimborso pieno meno al massimo 50 di franchigia) se la banca non prova la colpa grave; 600 euro se l’ABF decidesse a metà come nel caso romano; zero se la chiamata aveva segnali evidenti di inattendibilità.
Caso 3: prepagata rubata con il PIN nel portafoglio. A Marco rubano il portafoglio con la prepagata e un foglietto con il PIN. Prima che se ne accorga, il ladro preleva 250 euro; dopo il blocco passano altri 150 euro per un errore della banca. Quei 150 euro sono comunque a carico della banca (comma 1). Sui 250 precedenti, tenere il PIN con la carta è difficilmente compatibile con le “ragionevoli misure” dell’articolo 7: se la banca prova la colpa grave, Marco li perde tutti, senza tetto. Senza il foglietto si sarebbe fermato a 50 euro.
Nella decisione ABF di Roma n. 1792/2026 la frode è del 31 marzo 2023 e la decisione del 26 febbraio 2026: quasi tre anni tra i bonifici e l’esito. Il rimborso “entro la giornata operativa successiva” è la regola, ma quando la banca contesta la colpa grave i tempi si allungano. Conviene costruire subito il fascicolo: screenshot degli SMS, registro chiamate, orario del blocco. Nella stessa decisione la banca, pur vincendo a metà, è stata condannata a versare 200 euro alla Banca d’Italia per le spese e a restituire al cliente i 20 euro del ricorso.
Se la banca rifiuta: reclamo, esposto, ABF
Se la banca non rimborsa, o rimborsa e poi riaddebita, il primo passo è il reclamo scritto. Per i servizi di pagamento la risposta deve arrivare entro 15 giornate lavorative, come ricordano le verifiche preliminari dell’Arbitro Bancario Finanziario. Il nostro modello di lettera vale anche come reclamo.
Senza risposta, o con una risposta che non ti convince, puoi ricorrere all’ABF senza avvocato: si versano 20 euro di contributo spese, si allega la ricevuta e si compila la procedura online. L’ABF decide su richieste fino a 200.000 euro e il ricorso va presentato entro 12 mesi dal reclamo. La decisione arriva entro 90 giorni dal completamento del fascicolo, prorogabili nei casi complessi. In parallelo puoi presentare un esposto alla Banca d’Italia, che non ti restituisce i soldi ma finisce nella vigilanza.
Modello di lettera di disconoscimento
Il modello contesta le operazioni e chiede il rimborso citando le norme che contano: rimborso entro la giornata operativa successiva, data valuta, onere della prova a carico della banca, conferma scritta del blocco. Se la banca ha un suo modulo, allegala comunque. Completa le parti tra parentesi quadre e inviala via PEC, raccomandata o dal canale indicato nel contratto.
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Domande frequenti
Entro quanto tempo la banca deve rimborsarmi?
Immediatamente e comunque entro la fine della giornata operativa successiva alla tua segnalazione (art. 11). L’unica eccezione è il motivato sospetto di frode da parte tua, che la banca deve comunicare per iscritto alla Banca d’Italia.
La banca può rifiutare perché c’era l’autenticazione forte?
Non per questo solo motivo. L’uso registrato della carta non basta a provare l’autorizzazione o la colpa grave (art. 10), e la Banca d’Italia ha ribadito che la SCA da sola non giustifica il rifiuto. La prova del dolo o della colpa grave tocca alla banca.
Ho scoperto addebiti di sei mesi fa: sono in tempo?
Sì, il limite è 13 mesi dall’addebito (art. 9). Ma la legge chiede di segnalare “senza indugio” da quando te ne accorgi: contesta il giorno stesso, perché un ritardo dopo la scoperta diventa un argomento della banca.
Ho dato l’OTP al telefono: perdo tutto?
Non necessariamente. Se l’operazione l’ha fatta il truffatore resta non autorizzata e la banca deve provare la tua colpa grave; nel caso ABF di Roma n. 1792/2026 il cliente ha ottenuto la metà. Se il bonifico l’hai fatto tu, la tutela è molto più debole.
Quanto costa il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario?
20 euro, da versare prima di presentarlo, senza bisogno di avvocato. Se l’ABF ti dà ragione, anche solo in parte, la banca deve restituirteli.

