La rottamazione quinquies ha la sua rata di novembre il 30 novembre 2026: è la terza del piano per chi ha scelto di pagare a rate, dopo quelle del 31 luglio e del 30 settembre, e va versata entro quel giorno, senza i cinque giorni di margine che molti contribuenti ricordano dalle rottamazioni precedenti. Una rata saltata, da sola, non fa perdere il beneficio. Ma il modo in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione imputa i pagamenti può trasformare un arretrato innocuo in una decadenza, e chi ha saltato settembre arriva a novembre già senza margine.
La terza rata della rottamazione quinquies scade il 30 novembre 2026 (lunedì) e non gode della tolleranza di cinque giorni, che la legge riserva alla rata unica e all’ultima rata del piano. Si decade con due rate non pagate o pagate in misura insufficiente, anche non consecutive, oppure con l’ultima. Chi ha saltato la rata di settembre ha già usato il suo unico margine: il versamento di novembre andrà a coprire settembre, lasciando scoperta novembre, e se a novembre non paga nulla decade. Chi ha saltato sia luglio sia settembre ha già due rate non pagate. Dopo novembre, la rata successiva è il 31 gennaio 2027.
Ultimo aggiornamento: settembre 2026. L’articolo, nato per la rata del 30 settembre, è stato aggiornato per la rata del 30 novembre 2026 sulla base delle FAQ di Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 18 settembre 2026.
Indice
- Cosa dice la norma sulla rata di novembre
- Il calendario completo delle rate
- Perché a novembre non ci sono i cinque giorni
- Quando si decade davvero
- Chi ha saltato la rata di settembre
- Quattro scenari concreti, con i numeri
- Pagare solo alcune cartelle con ContiTu
- Cosa succede dopo la decadenza
- Come pagare la rata
- Domande frequenti
Cosa dice la norma sulla rata di novembre
La definizione agevolata delle cartelle nota come rottamazione quinquies è disciplinata dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, cioè la Legge di Bilancio 2026. Riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, ma non tutti: secondo le FAQ ufficiali sono ammesse le imposte emerse dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni, i contributi INPS non richiesti a seguito di accertamento e le multe stradali irrogate dalle Prefetture. Si pagano capitale e spese, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.
Le regole sui pagamenti sono state ritoccate in primavera. L’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, ha modificato il comma 95 della legge di bilancio introducendo la tolleranza di cinque giorni, ma solo in due casi precisi. La terza rata, quella di fine novembre, non è tra questi, come non lo era la seconda di settembre.
L’importo esatto da versare non si calcola da soli: è scritto nella “Comunicazione delle somme dovute” che AdER ha messo a disposizione entro il 30 giugno 2026, insieme ai moduli di pagamento. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e, nei piani rateali, include gli interessi del 3% annuo che decorrono dal 1° agosto 2026. La panoramica generale è nella nostra guida completa alla rottamazione quinquies.
Il calendario completo delle rate
Il piano può arrivare a 54 rate bimestrali di pari importo in nove anni. Le date sono nella FAQ n. 7 di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
| Rata | Scadenza | Tolleranza 5 giorni |
|---|---|---|
| Unica soluzione | 31 luglio 2026 (già scaduta) | Sì, fino al 5 agosto 2026 |
| 1ª rata | 31 luglio 2026 (già scaduta) | No |
| 2ª rata | 30 settembre 2026 | No |
| 3ª rata | 30 novembre 2026 (lunedì) | No |
| Dalla 4ª alla 51ª | 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno dal 2027 | No |
| 52ª e 53ª | 31 gennaio 2035 e 31 marzo 2035 | No |
| Ultima rata del piano (54ª, o l’ultima del proprio piano se più breve) | 31 maggio 2035 per i piani da 54 rate | Sì |
Chi ha chiesto meno rate ha un piano più corto: fa fede il prospetto nella Comunicazione. Discorso a parte per i debiti affidati da Regioni e Comuni che hanno aderito all’estensione prevista dalla Legge 88/2026: lì la prima scadenza è il 31 marzo 2027, quindi a novembre non c’è nulla da pagare. Ne abbiamo parlato nell’articolo sulla rottamazione degli enti territoriali.
Perché a novembre non ci sono i cinque giorni
Con la rottamazione quater il margine di cinque giorni valeva su ogni rata. Con la quinquies la regola sulla decadenza è già più morbida, perché si può restare indietro di una rata, e la tolleranza è stata concentrata sui due momenti senza alcun cuscinetto: il pagamento in unica soluzione e l’ultima rata del piano.
La FAQ n. 10 di AdER lo scrive in modo esplicito: la tolleranza dei cinque giorni vale “solo per il pagamento dell’unica rata” oppure, per chi ha scelto le rate, “solo per il pagamento dell’ultima rata del piano”. Per tutte le rate intermedie, compresa quella del 30 novembre, conta la data secca. Un pagamento del 1° dicembre non è “in tolleranza”: alla scadenza quella rata risulta non pagata.
Il 30 novembre 2026 è un lunedì, quindi niente slittamenti. Ed è anche il giorno del secondo acconto delle imposte sui redditi: chi vuole capire se può versarne meno trova i conti nell’articolo sulla riduzione del secondo acconto Irpef. Meglio non ridursi all’ultimo pomeriggio con due pagamenti nello stesso giorno.
Quando si decade davvero
La rottamazione quinquies diventa inefficace in tre situazioni: se non si paga, o si paga in misura insufficiente, la rata unica; se lo stesso accade per due rate, anche non consecutive; se lo stesso accade per l’ultima rata. Per la rata unica e per l’ultima rata conta anche il ritardo, ma solo oltre i cinque giorni. Il punto che sfugge a molti è come vengono contabilizzati i versamenti dopo una rata saltata.
La FAQ n. 12 di AdER spiega che, quando si paga la rata successiva a quella saltata, la somma versata “andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata”. In altre parole l’arretrato non si cancella: si sposta in avanti. Chi salta una rata e poi riprende a pagare normalmente resta sempre con una rata scoperta, e se nessuno se ne accorge quella rata scoperta finisce per coincidere con l’ultima del piano, facendo scattare la decadenza proprio alla fine. L’esempio dell’Agenzia è su un piano da tre rate: si pagano la prima e la terza, la terza va a coprire la seconda, quindi risulta non pagata l’ultima e il beneficio si perde.
Anche l’insufficienza pesa quanto l’omissione. Versare 180 euro su una rata da 200 non è “quasi in regola”: è una rata pagata in misura insufficiente, che conta ai fini delle due inadempienze.
Chi ha saltato la rata di settembre
Dopo il 30 settembre i contribuenti con un piano rateale si trovano in una di tre situazioni, e la rata di novembre ha un peso diverso per ciascuna.
- Luglio e settembre pagati per intero e in tempo. Nessuna rata scoperta: il 30 novembre si paga la terza rata come da Comunicazione e il margine di una rata resta intatto.
- Una sola rata scoperta. È il caso di chi ha pagato luglio ma non settembre, e anche di chi aveva saltato luglio e a settembre ha versato una sola rata, che è andata a coprire luglio. In entrambi i casi il margine è già consumato. Se al 30 novembre non si versa nulla, le rate non pagate diventano due e la definizione agevolata è inefficace. Se si versa una sola rata, questa copre l’arretrato e novembre resta scoperta: niente decadenza, ma l’arretrato continua a trascinarsi. Per tornare in pari servono due rate entro il 30 novembre.
- Luglio e settembre entrambi non pagati. Le rate mancate sono già due, cioè la condizione di inefficacia prevista dalla FAQ n. 10. Pagare a novembre non rimette in piedi la rottamazione: le somme eventualmente versate valgono come acconto sul debito pieno. Prima di fare altri versamenti conviene verificare la propria posizione nell’area riservata o allo sportello.
Un caso a parte è chi ha pagato settembre con qualche giorno di ritardo, per esempio il 2 ottobre. Per le rate intermedie non c’è tolleranza, quindi al 30 settembre quella rata risultava non pagata; secondo il meccanismo di imputazione descritto da AdER, il versamento successivo va a coprire proprio la rata scoperta, e l’interpretazione prevalente tra i commentatori è che la decadenza scatti solo quando mancano due rate. Le FAQ non trattano espressamente il pagamento tardivo di una rata intermedia: in questa situazione conviene controllare nell’area riservata che il versamento risulti registrato e pagare novembre per intero e in tempo.
Quattro scenari concreti, con i numeri
Per rendere l’idea usiamo un piano d’esempio con una rata da 250 euro. È una cifra illustrativa: ognuno deve guardare l’importo scritto sulla propria Comunicazione, che già comprende gli interessi del piano.
Scenario 1: Marco è in regola. Ha versato luglio e settembre e il 25 novembre paga i 250 euro della terza rata con il modulo pagoPA. Non ha rate scoperte e conserva intatto il “jolly” della rata saltabile, che potrebbe servirgli tra qualche anno.
Scenario 2: Giulia paga mercoledì 2 dicembre. Aveva pagato luglio e settembre, ma a novembre il pagamento parte con due giorni di ritardo. Non essendoci tolleranza, al 30 novembre la terza rata risulta non pagata e Giulia ha consumato il suo unico margine. Il versamento del 2 dicembre va a coprire la rata scoperta, quindi non decade, ma da quel momento non può più permettersi un’altra rata mancata.
Scenario 3: Paolo ha saltato settembre. Ha una rata scoperta. Se al 30 novembre versa 500 euro torna in pari. Se versa 250 euro, quella somma copre settembre e novembre resta scoperta: non decade, ma l’arretrato si trascina fino a fine piano. Se versa 200 euro, settembre risulta pagata in misura insufficiente e novembre non pagata, e le inadempienze sono due. Se non versa nulla, decade.
Scenario 4: Anna ha saltato luglio e settembre. Al 30 settembre aveva già due rate non pagate: la rottamazione è inefficace e la rata di novembre, per lei, non esiste più. Quello che ha versato vale come acconto sul debito ordinario.
| Situazione dopo il 30/9 (rata d’esempio 250 €) | Versato entro il 30/11 | Rate scoperte dopo il 30/11 | Esito |
|---|---|---|---|
| Nessuna rata scoperta | 250 € | 0 | In regola |
| Nessuna rata scoperta, novembre pagato il 2/12 | 0 € (250 € il 2/12) | 1 al 30/11, poi coperta | Nessuna decadenza, margine consumato fino al versamento |
| Una rata scoperta | 500 € | 0 | Tornato in pari |
| Una rata scoperta | 250 € | 1 (novembre) | Nessuna decadenza, arretrato che si trascina |
| Una rata scoperta | 200 € | 2 (arretrato insufficiente, novembre) | Decadenza |
| Una rata scoperta | 0 € | 2 | Decadenza |
| Luglio e settembre non pagati | Qualsiasi importo | Già 2 al 30/9 | Già decaduto, i versamenti valgono come acconto |
Pagare solo alcune cartelle con ContiTu
Chi ha messo nella domanda più cartelle di quante riesca a sostenere ha una strada ufficiale per alleggerire il piano senza perdere tutto. Si chiama ContiTu ed è disponibile nell’area pubblica del sito AdER, quindi senza SPID. Si indicano il codice fiscale dell’intestatario, numero e data della Comunicazione, un indirizzo email e i numeri progressivi delle cartelle che si vogliono tenere nella rottamazione, presi dal prospetto di sintesi.
Il servizio ricalcola l’importo complessivo e invia per email il nuovo piano con i nuovi moduli, ripartiti sullo stesso numero di rate scelto in fase di adesione. Il prezzo di questa flessibilità va messo in conto: per le cartelle lasciate fuori la definizione agevolata non produce effetti e la riscossione riprende, con sanzioni e interessi pieni.
Meglio muoversi con qualche giorno di anticipo, perché il nuovo modulo arriva per email e va poi pagato entro la stessa scadenza.
Cosa succede dopo la decadenza
Se la rottamazione diventa inefficace, le conseguenze indicate da AdER sono tre. I versamenti già fatti non vengono restituiti ma valgono come acconto sulle somme complessivamente dovute, che tornano a comprendere sanzioni, interessi e aggio. Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, e l’agente della riscossione può avviare nuove procedure cautelari ed esecutive e proseguire quelle già avviate prima della domanda. Infine, quei carichi non possono più essere rateizzati secondo l’articolo 19 del DPR 602/1973, cioè con la dilazione ordinaria.
Quest’ultimo punto è quello che fa più male. Chi decade non può semplicemente ripiegare su una rateizzazione ordinaria delle cartelle per gli stessi debiti. Tornano possibili fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, compreso quello sul conto corrente, di cui abbiamo spiegato le soglie protette nel 2026. Fermi e ipoteche già iscritti prima della domanda, del resto, restano in piedi anche durante la rottamazione.
Come pagare la rata
I moduli sono allegati alla Comunicazione: chi ha presentato la domanda dall’area riservata la trova solo lì, chi l’ha presentata dall’area pubblica l’ha ricevuta anche via PEC o posta. Se il modulo è andato perso, la scadenza non slitta: una copia si chiede dall’area pubblica, senza credenziali, allegando un documento.
I canali indicati dalla FAQ n. 8 sono questi:
- servizio “Paga online” sul sito AdER e app EquiClick;
- home banking, sportelli bancari, uffici postali e tutti i prestatori aderenti a pagoPA;
- tabaccai, ricevitorie, ATM abilitati CBILL e Postamat;
- sportelli AdER su appuntamento;
- domiciliazione bancaria, attivabile nell’area riservata, sezione “Definizione agevolata”.
La domiciliazione è comoda per un piano pluriennale, ma se il conto non ha capienza il giorno dell’addebito la rata risulta non pagata come qualsiasi altra.
Domande frequenti
Se pago la rata della rottamazione quinquies il 5 dicembre sono in tolleranza?
No. Per la terza rata la scadenza è il 30 novembre 2026 e non esiste tolleranza. Un pagamento successivo non è tempestivo: la rata risulta non pagata alla scadenza e il versamento viene imputato alla rata scoperta. Se è l’unica rata mancata non si decade, ma si è consumato il margine concesso dalla legge.
Ho saltato settembre: quanto devo pagare entro il 30 novembre per non rischiare nulla?
Due rate, quella di settembre e quella di novembre, per intero. Pagarne una sola evita la decadenza immediata ma lascia un arretrato che si sposta di bimestre in bimestre fino all’ultima rata, dove la legge non perdona. Non pagare nulla significa arrivare a due rate mancate, e quindi alla decadenza.
Ho saltato sia luglio sia settembre: posso recuperare a novembre?
No. Con due rate non pagate, anche non consecutive, la FAQ n. 10 di AdER prevede l’inefficacia della definizione agevolata. I versamenti fatti restano acquisiti come acconto sulle somme dovute, che tornano a comprendere sanzioni e interessi, e per quei carichi non è più possibile la rateizzazione ordinaria.
Posso togliere una cartella dal piano dopo aver saltato una rata?
ContiTu permette di scegliere le cartelle da mantenere e rigenera i moduli con gli importi aggiornati. Le FAQ di AdER non dicono come la rimodulazione tratti un eventuale arretrato già maturato, quindi prima di contarci conviene chiedere conferma al contact center o allo sportello.
Se decado posso aderire di nuovo o chiedere una rateizzazione?
Per gli stessi carichi la legge esclude la rateizzazione ordinaria dopo la decadenza, e non esiste oggi una riapertura dei termini della quinquies: le domande si sono chiuse il 30 aprile 2026. Le somme già versate restano acquisite come acconto.
Quando è la prossima scadenza dopo novembre?
La quarta rata scade il 31 gennaio 2027, sempre senza tolleranza. Dal 2027 le rate cadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno.

