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Bonus affitto genitori separati e divorziati 2026: importo e requisiti

Bonus affitto genitori separati e divorziati 2026 è la nuova misura prevista dalla Legge di Bilancio 2026 per sostenere chi, dopo una separazione o un divorzio, deve lasciare la casa familiare e sostenere da solo l’affitto di una nuova abitazione. Il fondo esiste già sulla carta, ma non è ancora operativo: mancano il decreto attuativo e le circolari con le istruzioni definitive.

📌 Articolo in breve
La Legge di Bilancio 2026 istituisce un fondo da 20 milioni di euro l’anno (60 milioni nel triennio 2026-2028) per aiutare circa 15.000 genitori separati o divorziati a coprire l’affitto della nuova casa. Il contributo stimato è tra 400 e 500 euro al mese, riservato a chi non ha ottenuto l’assegnazione della casa familiare e ha figli fiscalmente a carico fino a 21 anni. Non è ancora possibile fare domanda: serve prima il decreto attuativo.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza fiscale o legale personalizzata. La misura descritta non è ancora operativa: verifica sempre gli aggiornamenti ufficiali sul sito dell’INPS o rivolgiti a un patronato prima di considerarla acquisita.

Indice

  1. Cos’è il fondo per il sostegno abitativo
  2. Chi ha diritto al contributo
  3. Quanto vale il contributo
  4. Quando si potrà fare domanda
  5. Quali documenti serviranno
  6. I punti ancora poco chiari
  7. Come si inserisce tra le altre misure per la casa
  8. I numeri del fenomeno in Italia
  9. Cosa fare nel frattempo
  10. Domande frequenti

Cos’è il fondo per il sostegno abitativo

La norma, inserita nella Legge di Bilancio 2026, istituisce quello che i testi ufficiali chiamano “fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati”, con una dotazione di 20 milioni di euro l’anno a partire dal 2026. Sommando i tre anni di stanziamento previsti, si arriva a 60 milioni di euro complessivi per il triennio 2026-2028, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere circa 15.000 genitori in tutta Italia.

L’idea di fondo è semplice: quando una coppia con figli si separa, la casa familiare viene di norma assegnata al genitore collocatario dei figli, mentre l’altro genitore deve trovare una nuova sistemazione, spesso in affitto, sostenendo un costo aggiuntivo che si somma al mantenimento dei figli e, in alcuni casi, anche al mutuo residuo sulla casa lasciata. Questo fondo nasce proprio per alleggerire quel doppio carico economico nella fase più delicata, quella immediatamente successiva alla separazione.

Chi ha diritto al contributo

Le bozze attualmente circolate indicano tre condizioni principali. La prima è non essere assegnatari della casa familiare, cioè essere il genitore che ha dovuto lasciare l’abitazione dopo la separazione o il divorzio. La seconda è avere figli fiscalmente a carico, con un limite di età fissato a 21 anni secondo le versioni finora note del testo. La terza condizione riguarda la situazione economica del richiedente, che dovrà rientrare in criteri specifici ancora da definire tramite decreto, presumibilmente basati sull’ISEE, come avviene per la maggior parte delle misure di sostegno di questo tipo.

Un aspetto interessante rispetto ad altre misure simili è che il contributo non sembra distinguere tra genitori separati di fatto, separati legalmente o già divorziati: quello che conta è la condizione di aver lasciato la casa familiare pur avendo figli a carico, indipendentemente dallo stadio formale della separazione.

Quanto vale il contributo

Le stime circolate finora indicano un contributo mensile compreso tra 400 e 500 euro, destinato a coprire parzialmente il canone di affitto della nuova abitazione. Su base annua, per chi rientrasse nella fascia più alta, si tratterebbe di un sostegno fino a 6.000 euro l’anno, una cifra che in molte città italiane copre una parte significativa del canone di locazione per un bilocale o un trilocale di fascia media.

Va detto con chiarezza che questi importi non sono ancora definitivi: il testo di legge fissa la dotazione complessiva del fondo, ma la cifra esatta spettante a ciascun beneficiario dipenderà anche dal numero di domande accolte, perché il fondo ha un tetto di spesa annuale e non è escluso che, a fronte di richieste superiori alle attese, gli importi vengano rimodulati proporzionalmente.

Quando si potrà fare domanda

Al momento non è possibile presentare alcuna domanda. Perché la misura diventi operativa serve un decreto ministeriale attuativo, che dovrà definire nel dettaglio i criteri economici di accesso, le modalità di presentazione della domanda e i tempi di erogazione. Solo dopo la pubblicazione di questo decreto e delle circolari applicative dell’INPS sapremo con certezza quando aprirà lo sportello per le richieste.

Considerando i tempi tipici con cui l’amministrazione italiana rende operative misure analoghe introdotte in Legge di Bilancio, un’apertura delle domande nella seconda metà del 2026 è un’ipotesi plausibile, ma non c’è al momento nessuna data ufficiale confermata.

Quali documenti serviranno

Sulla base delle prime indicazioni disponibili, la domanda dovrebbe essere presentata online tramite il portale INPS, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. Tra i documenti già indicati come necessari figurano la copia conforme del provvedimento di separazione o divorzio emesso dal tribunale, l’attestazione ISEE in corso di validità e aggiornata, e la copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Chi ha un contratto d’affitto non registrato, quindi, farebbe bene a regolarizzarlo per tempo, perché è probabile che sarà una condizione necessaria per accedere al beneficio.

I punti ancora poco chiari

Restano diversi aspetti da chiarire con il decreto attuativo. Non è ancora certo, ad esempio, se il beneficio sarà cumulabile con altri sostegni per l’affitto già esistenti a livello comunale o regionale, né se ci sarà un limite massimo di ISEE oltre il quale si perde il diritto al contributo. Non è chiaro nemmeno se il beneficio spetterà anche a chi vive in affitto da parenti con un contratto a canone concordato, situazione piuttosto comune tra chi affronta una separazione con risorse economiche limitate.

Un altro punto che meriterà attenzione riguarda la durata del beneficio: al momento non è specificato se il contributo sarà erogato per un periodo limitato, ad esempio dodici o ventiquattro mesi dalla separazione, oppure se potrà proseguire più a lungo finché permangono i requisiti.

Come si inserisce tra le altre misure per la casa già attive

Questo fondo non nasce nel vuoto: si aggiunge a un insieme di sostegni all’abitare già esistenti in Italia, come il fondo affitti gestito dai Comuni per le famiglie a basso reddito o le detrazioni fiscali sui canoni di locazione a canone concordato. La differenza principale è che le misure già attive non tengono conto in modo specifico della condizione di genitore separato che ha dovuto lasciare la casa familiare, una situazione che spesso comporta una doppia spesa abitativa nel periodo di transizione: il mutuo o l’affitto della vecchia casa, se non ancora estinto o se il genitore assegnatario non riesce a sostenerlo da solo, e il nuovo affitto per sé.

Per questo motivo il nuovo fondo viene presentato come complementare, non sostitutivo, rispetto agli strumenti già esistenti: l’obiettivo dichiarato dal governo è colmare un vuoto specifico che le misure generaliste sulla casa non riuscivano a intercettare, quello dei genitori che restano economicamente più esposti proprio nella fase più delicata della separazione.

I numeri del fenomeno in Italia

Per capire la portata potenziale della misura, vale la pena guardare ai numeri delle separazioni in Italia: secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, ogni anno si registrano circa 80.000 separazioni e oltre 50.000 divorzi, con una quota significativa di coppie che hanno figli minori o comunque a carico al momento della rottura. Se il fondo punta a coprire 15.000 genitori nel triennio, significa che intercetterà solo una minoranza delle situazioni potenzialmente idonee, il che rende plausibile che, una volta operativo, le domande superino rapidamente le risorse disponibili nei primi mesi di apertura degli sportelli.

Proprio per questo motivo, chi si trova o si troverà nella condizione di doversi trasferire dopo una separazione farebbe bene a monitorare con attenzione la pubblicazione del decreto attuativo, per poter presentare la domanda tra i primi non appena lo sportello sarà aperto, considerato il tetto di spesa annuale del fondo.

Cosa fare nel frattempo, in attesa del decreto

Chi si trova già oggi nella condizione descritta da questa misura non deve restare fermo ad aspettare. Conviene iniziare fin da subito a mettere in ordine la documentazione che quasi certamente sarà richiesta: il provvedimento di separazione o divorzio, un ISEE aggiornato all’anno in corso, e soprattutto un contratto di locazione regolarmente registrato, requisito che in passato ha escluso diversi richiedenti da misure simili proprio per contratti non in regola. Avere questi documenti già pronti permette di presentare la domanda tra i primi non appena lo sportello aprirà, un vantaggio non da poco considerato il tetto di spesa annuale del fondo.

Domande frequenti

Posso già presentare la domanda?

No, la misura non è ancora operativa. Serve prima il decreto ministeriale attuativo con le regole definitive, seguito dalle istruzioni operative dell’INPS.

Il contributo spetta anche ai genitori senza figli?

No, secondo le bozze attuali il requisito dei figli fiscalmente a carico fino a 21 anni è una condizione necessaria per accedere al fondo.

Cosa succede se le domande superano la disponibilità del fondo?

Il fondo ha una dotazione annuale fissa. Se le domande ammissibili dovessero superare le risorse stanziate, è probabile che vengano applicati criteri di priorità basati sull’ISEE o un riparto proporzionale tra i beneficiari, ma i criteri esatti dipenderanno dal decreto attuativo.

Il contributo è compatibile con l’assegno di mantenimento dei figli?

Sì, si tratta di due misure distinte: l’assegno di mantenimento è dovuto dall’altro genitore secondo quanto stabilito dal giudice, mentre questo fondo è un sostegno pubblico aggiuntivo per l’affitto. Non risultano, al momento, clausole di incompatibilità tra i due.

Per approfondire gli altri aspetti economici della separazione, leggi anche la nostra guida assegno di mantenimento figli: come si calcola e chi paga.

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