Il taglio del cuneo fiscale su NASpI e APE sociale arriva davvero: dal cedolino di ottobre 2026 l’INPS applica anche a queste prestazioni la somma non imponibile e l’ulteriore detrazione introdotte per i lavoratori dipendenti, con il recupero degli arretrati maturati da gennaio. Lo ha stabilito il messaggio 2829 del 14 settembre 2026, che chiude una disparità durata quasi due anni. Non serve presentare domanda, ma non riguarda tutti quelli che i titoli lasciano intendere.
Dal cedolino di ottobre 2026 l’INPS riconosce la somma non imponibile (redditi fino a 20.000 euro) e l’ulteriore detrazione (da 20.000 a 40.000 euro) a chi percepisce APE sociale, isopensione, assegni straordinari dei fondi di solidarietà, indennità da contratto di espansione, NASpI e DIS-COLL. Gli arretrati partono dal 1° gennaio 2026 ma riguardano solo la somma non imponibile. Nessuna domanda da presentare. I titolari di pensione vera e propria restano esclusi.
Indice
- Cosa ha deciso l’INPS e perché conta
- Quali prestazioni rientrano (e quali no)
- Quanto vale: le due misure e gli importi
- Tre casi concreti con i numeri
- Gli arretrati: quanto arriva davvero
- Se hai anche una pensione: l’insidia del cumulo
- Domande frequenti
Cosa ha deciso l’INPS e perché conta
Facciamo un passo indietro di due anni. La legge di bilancio 2025 aveva sostituito il vecchio esonero contributivo con due strumenti di natura fiscale: una somma che non concorre a formare il reddito per chi sta sotto i 20.000 euro, e una detrazione aggiuntiva dall’imposta lorda per chi si colloca tra 20.000 e 40.000. Sono le misure dei commi da 4 a 9 dell’articolo 1 della legge 207/2024, quelle che tutti chiamano taglio del cuneo fiscale.
Il testo parlava di titolari di reddito di lavoro dipendente. E qui si era aperto il problema: chi percepisce un’indennità che sostituisce il reddito da lavoro — la NASpI di un disoccupato, l’APE sociale di chi sta accompagnando l’uscita dal lavoro — ha un reddito fiscalmente assimilato a quello da lavoro dipendente, ma non è un lavoratore in servizio. Per mesi il beneficio non è stato applicato a queste prestazioni.
Con il messaggio INPS 2829 del 14 settembre 2026 l’Istituto ha sciolto il nodo nel modo più favorevole: le due agevolazioni spettano anche a chi percepisce prestazioni di accompagnamento alla pensione e alcune indennità di sostegno al reddito. L’applicazione parte dalla rata di ottobre 2026 e avviene in automatico, senza che il beneficiario debba muovere un dito: è l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, a calcolare quanto spetta sulla base dei dati che già possiede.
Quali prestazioni rientrano (e quali no)
Il primo gruppo è quello delle prestazioni di accompagnamento alla pensione. Ci rientra l’APE sociale, l’indennità che fa da ponte fino alla pensione di vecchiaia per caregiver, disoccupati, invalidi e addetti a lavori gravosi. Ci rientra l’isopensione, cioè lo scivolo previsto dall’articolo 4 della legge Fornero per chi esce dall’azienda fino a sette anni prima della pensione con l’assegno pagato dal datore di lavoro attraverso l’INPS. Ci rientrano gli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà del settore bancario e di quello assicurativo, strumenti molto usati nelle ristrutturazioni di sportelli e filiali. E ci rientrano le indennità collegate ai contratti di espansione, lo strumento che permette alle imprese sopra una certa soglia dimensionale di accompagnare all’uscita i lavoratori più anziani assumendo giovani.
Il secondo gruppo riguarda il sostegno al reddito: la NASpI, l’indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti, e la DIS-COLL, l’equivalente per i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca.
Restano fuori, come detto, le pensioni e i trattamenti equiparati. Ne consegue che un pensionato puro non vedrà alcuna variazione nel cedolino di ottobre diversa da quelle ordinarie, e che la misura non ha nulla a che vedere con la rivalutazione degli assegni o con la quattordicesima. Chi vuole capire cosa gli arriva davvero questo mese può partire dal nostro calendario dei pagamenti INPS di ottobre.
Quanto vale: le due misure e gli importi
I due strumenti non si sommano: si applica l’uno o l’altro a seconda del reddito complessivo. Il primo è la somma non imponibile, che spetta a chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Si ottiene applicando alla prestazione una percentuale che dipende dall’importo: il 7,1% se il reddito non supera 8.500 euro, il 5,3% se è compreso tra 8.500 e 15.000 euro, il 4,8% se supera i 15.000 euro.
Su questo punto conviene fermarsi, perché è l’errore che si trova ovunque. La percentuale non si applica per scaglioni, come se fosse un’aliquota progressiva: si applica all’intero importo. Chi percepisce 15.000 euro esatti in un anno prende 795 euro; chi ne percepisce 15.001 scende a 720, perché cambia la percentuale applicata a tutto. Sono salti secchi, non graduali, e lo stesso vale per il tetto dei 20.000 euro di reddito complessivo: superato quello, la somma non spetta più in alcuna misura.
Il secondo strumento è l’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, riservata a chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 e non superiore a 40.000 euro. Vale 1.000 euro fissi fino a 32.000 euro di reddito, e da lì in poi decresce in modo lineare fino ad azzerarsi a quota 40.000. Qui, a differenza della somma non imponibile, la discesa è graduale e non ci sono scalini.
| Reddito complessivo | Strumento | Quanto vale |
|---|---|---|
| Fino a 8.500 € | Somma non imponibile | 7,1% dell’intera prestazione |
| Da 8.500 a 15.000 € | Somma non imponibile | 5,3% dell’intera prestazione |
| Da 15.000 a 20.000 € | Somma non imponibile | 4,8% dell’intera prestazione |
| Da 20.000 a 32.000 € | Ulteriore detrazione | 1.000 € l’anno |
| Da 32.000 a 40.000 € | Ulteriore detrazione | Da 1.000 € a zero, in calo lineare |
| Oltre 40.000 € | Nessuno | — |
Fonte: legge 207/2024, articolo 1, commi 4-9, applicata alle prestazioni INPS dal messaggio 2829 del 14 settembre 2026.
Tre casi concreti con i numeri
Il disoccupato con NASpI media. Antonio percepisce una NASpI di 1.050 euro lordi al mese e nell’anno arriva a 12.600 euro, senza altri redditi. Sta nella seconda fascia, quindi la percentuale è il 5,3% e il beneficio annuo ammonta a 667,80 euro, poco più di 55 euro al mese. Non sono spiccioli per chi vive di indennità di disoccupazione: sono circa il 5% in più sul netto. Se vuoi sapere quanto ti spetta di indennità prima ancora di ragionare sul cuneo, il nostro calcolatore NASpI fa il conto in pochi secondi.
Chi è in APE sociale al massimale. Franca riceve l’APE sociale al tetto previsto di 1.500 euro lordi mensili per dodici mensilità, quindi 18.000 euro l’anno. Supera i 15.000, perciò la percentuale scende al 4,8%: il beneficio vale 864 euro l’anno, 72 euro al mese. Da notare un dettaglio che fa la differenza: se Franca avesse avuto anche un piccolo reddito da locazione capace di spingere il complessivo oltre i 20.000 euro, avrebbe perso la somma non imponibile per intero, guadagnandoci però la detrazione da 1.000 euro.
Chi esce con l’isopensione. Maurizio è uscito da una banca con un assegno straordinario da 2.400 euro lordi al mese, circa 31.200 euro l’anno. Non tocca la somma non imponibile ma rientra in pieno nella fascia della detrazione fissa: 1.000 euro l’anno di imposta in meno, circa 83 euro al mese. Se il suo assegno fosse stato di 2.800 euro mensili, cioè 36.400 euro l’anno, la detrazione sarebbe scesa a 450 euro, perché oltre i 32.000 euro il beneficio si assottiglia man mano.
Gli arretrati: quanto arriva davvero
La parte che interessa di più è anche quella su cui circola più confusione. Insieme alla rata di ottobre l’INPS paga gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026, ma non di tutto: gli arretrati riguardano soltanto la somma non imponibile, cioè la componente che spetta a chi ha un reddito fino a 20.000 euro.
Chi rientra invece nella fascia dell’ulteriore detrazione non vedrà un conguaglio a parte per i mesi passati. Questo non significa perdere il beneficio: la detrazione agisce sull’imposta dovuta nell’anno, quindi il riequilibrio avviene naturalmente con il conguaglio fiscale di fine anno, quello che l’INPS effettua tradizionalmente tra dicembre e le prime rate dell’anno successivo. In altre parole, chi sta tra 20.000 e 40.000 euro riceve meno a ottobre e recupera dopo; chi sta sotto i 20.000 riceve subito una somma che può valere diverse centinaia di euro in un colpo solo.
Per Antonio, l’esempio della NASpI, nove mesi di arretrati a 55,65 euro valgono circa 500 euro che si aggiungono alla rata di ottobre. È utile saperlo prima, perché un accredito insolitamente alto su un’indennità di disoccupazione fa scattare più di un dubbio, e in questo caso non c’è nulla da restituire.
Se hai anche una pensione: l’insidia del cumulo
Qui sta il passaggio più delicato del messaggio INPS, quello che in pochi hanno raccontato. Il beneficio spetta anche a chi percepisce contemporaneamente una prestazione ammessa e un reddito da pensione. Ma il reddito che conta per individuare la fascia è quello complessivo, cioè la somma dei due trattamenti.
La conseguenza pratica è controintuitiva. Chi ha una pensione modesta e un assegno di accompagnamento può ritrovarsi sopra la soglia dei 20.000 euro proprio per effetto del cumulo, e quindi passare dalla somma non imponibile alla detrazione — oppure uscire del tutto dal beneficio se il totale supera i 40.000. Vale la pena fare il conto su base annua prima di dare per scontato un importo, soprattutto per chi ha iniziato a percepire la pensione in corso d’anno.
Un’ultima avvertenza riguarda chi ha redditi variabili. Il reddito complessivo di riferimento è quello dell’anno, non quello del singolo mese: l’INPS applica il beneficio su base previsionale e poi lo verifica in sede di conguaglio. Se un disoccupato trova lavoro a novembre e chiude l’anno sopra soglia, la parte già erogata verrà recuperata. Lo stesso meccanismo, in senso opposto, vale per il trattamento integrativo, che segue una logica simile ma soglie diverse.
Domande frequenti
Devo presentare domanda per ottenere il taglio del cuneo sulla NASpI?
No. L’INPS agisce come sostituto d’imposta e applica il beneficio d’ufficio, sulla base dei dati reddituali che ha già in archivio. Non esiste un modulo da compilare né una scadenza da rispettare. L’unica cosa utile è controllare che i dati reddituali nel proprio fascicolo previdenziale siano aggiornati, perché è su quelli che viene fatta la stima.
Sono pensionato: mi spetta qualcosa?
No, se il tuo unico trattamento è una pensione. Il messaggio INPS esclude espressamente le pensioni di ogni genere e i trattamenti equiparati. Il beneficio riguarda le prestazioni che accompagnano alla pensione — APE sociale, isopensione, assegni straordinari dei fondi di solidarietà, indennità da contratto di espansione — e le due indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Riceverò gli arretrati anche se ho un reddito di 25.000 euro?
Non sotto forma di conguaglio a ottobre. Gli arretrati da gennaio riguardano solo la somma non imponibile, che spetta fino a 20.000 euro di reddito complessivo. Con 25.000 euro ti spetta l’ulteriore detrazione da 1.000 euro annui, che opera sull’imposta dell’intero anno e si sistema con il conguaglio fiscale, senza un accredito separato.
Il beneficio vale anche sulla DIS-COLL dei dottorandi?
Sì. La DIS-COLL spetta a collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca, e rientra tra le prestazioni indicate dall’INPS. Restano ferme le regole ordinarie di reddito: il beneficio si calcola sul reddito complessivo dell’anno, non sull’importo della singola mensilità.
Che differenza c’è rispetto al taglio del cuneo che ho in busta paga?
Nessuna differenza nel meccanismo e negli importi: sono esattamente le stesse due misure della legge 207/2024 che si applicano ai lavoratori dipendenti, spiegate nel dettaglio nella nostra guida al cuneo fiscale 2026 fascia per fascia. La differenza è solo nel soggetto che le eroga: il datore di lavoro per chi lavora, l’INPS per chi percepisce una delle prestazioni ammesse.

