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Assegno di mantenimento figli: come si calcola e chi paga nel 2026

Assegno di mantenimento figli: quando una coppia con figli si separa o divorzia, uno dei temi più delicati — e spesso più conflittuali — è stabilire chi paga quanto per i figli. Non esiste una formula fissa, ma ci sono criteri precisi che i giudici italiani applicano nel 2026. Conoscerli in anticipo aiuta sia a negoziare un accordo equo che a difendersi se l’altro genitore propone cifre squilibrate.

📌 In breve
L’assegno di mantenimento per i figli viene determinato dal giudice sulla base dei redditi di entrambi i genitori, del tempo trascorso con ciascuno e del tenore di vita precedente. Non cessa automaticamente a 18 anni: dura finché il figlio non è economicamente autosufficiente. Il mancato pagamento è reato penale.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica rivolgiti sempre a un avvocato specializzato in diritto di famiglia.

Indice

  1. Come si calcola l’assegno di mantenimento per i figli
  2. I criteri che usa il giudice
  3. Le tabelle orientative dei tribunali italiani
  4. Spese straordinarie: cosa rientrano e come si dividono
  5. Rivalutazione ISTAT e modifica dell’assegno
  6. Quando cessa il mantenimento dei figli
  7. Cosa succede se l’assegno non viene pagato
  8. Domande frequenti

Come si calcola l’assegno di mantenimento per i figli

In Italia non esiste un calcolo automatico o una tabella nazionale obbligatoria per l’assegno di mantenimento dei figli. Il giudice valuta caso per caso applicando i criteri dell’articolo 337-ter del Codice Civile. Questo significa che due separazioni con redditi simili possono portare ad assegni diversi, a seconda del tribunale, del giudice e delle circostanze specifiche.

Il punto di partenza è il concetto di proporzionalità: ciascun genitore contribuisce al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica. Se un genitore guadagna il doppio dell’altro, contribuirà il doppio. Ma la quota non si calcola solo sui redditi: si considerano anche i patrimoni (immobili, risparmi, investimenti) e le opportunità lavorative concrete di ciascuno.

L’assegno viene pagato normalmente dal genitore con cui il figlio trascorre meno tempo (il “non collocatario”) a quello con cui vive prevalentemente. Questa è la situazione classica, ma non l’unica: in caso di affido paritario (tempi uguali con entrambi i genitori) il giudice può anche non prevedere un assegno fisso mensile, lasciando che ciascuno paghi direttamente le spese del figlio durante il proprio periodo.

I criteri che usa il giudice

Il primo criterio è il reddito attuale di entrambi i genitori, comprensivo di tutte le fonti: stipendio, redditi da lavoro autonomo, rendite patrimoniali, affitti, dividendi. In sede di separazione il giudice può richiedere le ultime tre dichiarazioni dei redditi, le buste paga recenti e gli estratti conto bancari. Se un genitore risulta disoccupato ma ha un patrimonio significativo, questo viene comunque considerato.

Il secondo criterio è il tempo che il figlio trascorre con ciascun genitore. Più un genitore ha il figlio con sé, più sostiene costi diretti (cibo, utenze, abbigliamento), e questo si riflette sull’assegno. Un padre che ha il figlio il 40% del tempo contribuisce in modo diverso rispetto a uno che lo vede solo i weekend.

Il terzo elemento è il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il giudice cerca di garantire che i figli non subiscano una riduzione drastica del loro standard di vita dopo la separazione. Se la famiglia viveva in modo agiato, l’assegno rifletterà questo, anche se entrambi i genitori dovranno accettare qualche sacrificio.

Rientrano nella valutazione anche le spese abitative: il genitore collocatario che affitta una casa per sé e i figli ha costi diversi da chi è rimasto nella ex casa coniugale di proprietà. Il giudice bilancia questi elementi nel determinare la cifra.

Le tabelle orientative dei tribunali italiani

Pur non esistendo tabelle nazionali obbligatorie, molti tribunali hanno elaborato linee guida proprie. Le più usate in Italia sono le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate nel 2022, che vengono spesso adottate come riferimento anche da altri tribunali.

Le tabelle milanesi partono dal reddito netto mensile del genitore obbligato e dal numero di figli, e forniscono una fascia di assegno orientativa. Per esempio, con un genitore non collocatario con reddito netto di €2.500/mese e un figlio in affido alternato standard, l’assegno orientativo si colloca generalmente tra €400 e €600 al mese. Con due figli la cifra sale proporzionalmente.

Queste cifre sono indicative e variano in base a tutti i criteri descritti sopra. L’assegno può essere inferiore se il non collocatario ha altri figli a carico o spese straordinarie documentate, e può essere superiore se il tenore di vita precedente era elevato o se il collocatario ha redditi molto bassi.

Spese straordinarie: cosa rientrano e come si dividono

L’assegno mensile copre le spese ordinarie del figlio: cibo, abbigliamento, materiale scolastico ordinario, piccole uscite. Le spese straordinarie sono quelle impreviste o non ricorrenti, e in genere si dividono tra i genitori in proporzione ai rispettivi redditi (spesso 50% ciascuno, ma non necessariamente).

Rientrano tipicamente nelle straordinarie: spese mediche non coperte dal SSN (odontologo, occhiali, fisioterapia), attività sportive, corsi di lingue o musica, gite scolastiche costose, libri universitari, patente di guida, cure ortodontiche. Le straordinarie “urgenti e indifferibili” (come un’operazione chirurgica necessaria) vengono pagate subito e poi conguagliate; le altre richiedono il consenso preventivo di entrambi i genitori.

Un punto di frequente conflitto è la categoria delle spese “ordinariamente straordinarie”: quelle che si ripetono ogni anno ma non ogni mese, come l’abbonamento sportivo annuale o i libri di testo di settembre. La giurisprudenza italiana le considera generalmente spese straordinarie da dividere, ma la chiarezza nell’accordo di separazione evita molte discussioni future.

Rivalutazione ISTAT e modifica dell’assegno

L’assegno di mantenimento si rivaluta automaticamente ogni anno in base all’indice ISTAT di variazione del costo della vita. Questo meccanismo è inserito di default negli accordi di separazione e non richiede azioni specifiche: il genitore obbligato deve adeguare spontaneamente l’importo versato.

Oltre alla rivalutazione automatica, l’assegno può essere modificato su richiesta di uno dei genitori al tribunale quando cambiano le circostanze in modo significativo: un genitore perde il lavoro, l’altro ottiene una promozione sostanziale, il figlio inizia l’università con spese maggiori, o si modifica l’accordo di affido. Per ottenere la modifica bisogna depositare un nuovo ricorso al tribunale e dimostrare il mutamento delle circostanze.

Quando cessa il mantenimento dei figli

L’assegno di mantenimento non cessa automaticamente al compimento dei 18 anni del figlio. Questo è uno degli aspetti più fraintesi del diritto di famiglia italiano. Il mantenimento continua finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, che può arrivare molto dopo la maggiore età.

Se il figlio frequenta l’università, il mantenimento prosegue di norma fino al completamento degli studi, a meno che non inizi a lavorare guadagnando un reddito significativo. Se il figlio maggiorenne non studia né cerca attivamente lavoro, il genitore obbligato può chiedere al giudice la cessazione dell’assegno. I tribunali valutano caso per caso, considerando le effettive opportunità di lavoro nella zona e lo sforzo del figlio nel rendersi autonomo.

L’assegno cessa automaticamente se il figlio si sposa o instaura una convivenza stabile registrata. Cessa anche se il genitore che riceve l’assegno si risposa, ma solo per la quota relativa al coniuge (l’assegno per i figli rimane).

Cosa succede se l’assegno non viene pagato

Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli è un reato penale previsto dall’articolo 570 del Codice Penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare), punibile con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a €1.032. Nella pratica i tribunali penali sono molto congestionati, ma la querela è uno strumento reale di pressione.

Sul piano civile, il genitore creditore può richiedere il pignoramento dello stipendio del debitore direttamente presso il datore di lavoro: la legge consente di pignorare fino a un quinto dello stipendio netto. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può intervenire per il recupero coattivo, e il debitore può essere iscritto a ruolo. Esistono anche fondi regionali che anticipano l’assegno ai figli in caso di insolvenza del genitore obbligato, ma non sono presenti in tutte le regioni.

Per una panoramica dei diritti economici delle famiglie, leggi anche la guida sull’Assegno Unico 2026, che spetta anche ai figli maggiorenni fino ai 21 anni se studenti o in cerca di lavoro.

Domande frequenti

L’assegno di mantenimento si paga anche se i figli vivono al 50% con entrambi?

Non necessariamente. In caso di affido paritario perfetto, il giudice può decidere che ciascun genitore sostenga direttamente le spese durante il proprio periodo e non ci sia assegno mensile. Ma se i redditi dei due genitori sono molto diversi, l’assegno può essere previsto ugualmente per bilanciare la disparità economica.

Il genitore obbligato può smettere di pagare se il figlio lo rifiuta?

No. L’obbligo di mantenimento non dipende dai rapporti personali tra genitore e figlio. Anche in caso di conflitto grave, il pagamento dell’assegno è un obbligo legale indipendente dal diritto di visita o dalla qualità della relazione.

Se perdo il lavoro posso smettere di pagare l’assegno?

No, non puoi smettere unilateralmente. Devi presentare subito un ricorso al tribunale per la riduzione temporanea dell’assegno, documentando la perdita di reddito. Il tribunale può sospenderlo o ridurlo, ma finché non c’è un provvedimento del giudice l’obbligo resta invariato.

Come si dimostra che il figlio è diventato economicamente autosufficiente?

Non basta che il figlio abbia un primo impiego saltuario. La giurisprudenza considera l’autosufficienza raggiunta quando il figlio ha un reddito stabile e adeguato al suo tenore di vita. Un lavoro precario o part-time di pochi mesi generalmente non è sufficiente per far cessare il mantenimento.

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