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Obbligo POS esteso ad app e wallet: cosa deve accettare il negozio

L’obbligo POS dal 28 giugno 2026 non riguarda più solo bancomat e carte di credito: la legge di conversione del decreto Carburanti-ter lo ha allargato agli “strumenti di moneta elettronica” ed ha esteso a questi strumenti la stessa multa prevista per chi rifiuta una carta, 30 euro più il 4% dell’importo. Da qui sono partiti titoli come “i negozi non potranno più rifiutare Satispay, Apple Pay e Google Pay”. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, però, è più corto e più tecnico di così: non nomina nessuna app e nessun wallet, e non dice se il negoziante debba accettarli tutti. Qui trovi le parole esatte della norma, cosa si può pretendere alla cassa, come si segnala un rifiuto e perché nel frattempo le commissioni per i negozianti sono cambiate.

📌 Articolo in breve
L’articolo 1-undecies della legge 25 giugno 2026 n. 113 (in vigore dal 28 giugno) modifica l’articolo 15 del decreto-legge 179/2012: chi vende beni o servizi, professionisti compresi, deve accettare almeno una carta di debito e una di credito “e tramite strumenti di moneta elettronica”, e la sanzione di 30 euro più il 4% vale ora per il rifiuto di qualunque “strumento di pagamento” tra questi. La legge non cita Satispay, Apple Pay o Google Pay e non chiarisce se basti accettarne uno. La multa non si può pagare in misura ridotta e la decide il prefetto. Da settembre 2026 Satispay non fa pagare commissioni ai negozi sotto i 10 euro.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, fiscale o di investimento personalizzata. Prima di prendere decisioni finanziarie consulta un consulente finanziario indipendente o un professionista abilitato.

Indice

  1. Il testo della legge, parola per parola
  2. Cosa è cambiato rispetto a prima
  3. Satispay, Apple Pay, Google Pay: cosa rientra davvero
  4. Le sanzioni: quanto rischia chi rifiuta
  5. Il negoziante rifiuta: cosa fare e come segnalare
  6. Commissioni: quanto costa al negozio un pagamento digitale
  7. Domande frequenti

Il testo della legge, parola per parola

Il punto di partenza è il decreto-legge 30 aprile 2026 n. 63, nato per contenere i prezzi dei carburanti. Nella versione originale conteneva due soli articoli e non parlava di pagamenti. La norma sul POS è entrata durante il passaggio parlamentare, come emendamento, ed è finita nella legge 25 giugno 2026 n. 113, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno ed entrata in vigore il giorno successivo.

L’articolo che interessa si chiama 1-undecies e fa due modifiche secche all’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, quello che dal 2014 contiene il cosiddetto obbligo POS. Il comma 1 stabilisce che al comma 4 “le parole: «e alla moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «, e tramite strumenti di moneta elettronica»”. Il comma 2 stabilisce che al comma 4-bis “le parole: «effettuato con una carta di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato con uno strumento di pagamento»”. Tutto qui: due ritocchi, nessun elenco di app.

Il risultato, nel testo vigente su Normattiva, è questo. Il comma 4 dice che chi effettua “attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali” è tenuto “ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, e tramite strumenti di moneta elettronica come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter)” del Testo unico bancario, e che l’obbligo “non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”. Il comma 4-bis prevede che, “nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con uno strumento di pagamento di cui al comma 4”, si applica una sanzione di “30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione”.

Cosa è cambiato rispetto a prima

La moneta elettronica, a dire il vero, nel comma 4 c’era già. Il testo precedente parlava di “almeno una carta di debito e una carta di credito e alla moneta elettronica”, una formula agganciata alle “carte di pagamento”: in pratica copriva le carte prepagate. La nuova virgola e la parola “tramite strumenti” staccano la moneta elettronica dalla carta di plastica, quindi l’obbligo non riguarda più solo le tessere ma qualsiasi strumento che usi moneta elettronica, app comprese.

Il cambiamento più concreto però è il secondo. Fino a giugno la sanzione del comma 4-bis scattava solo se il negoziante rifiutava un pagamento “effettuato con una carta di pagamento”. Chi diceva no a un’app, quindi, non rischiava questa multa. Adesso la multa colpisce il rifiuto di “uno strumento di pagamento di cui al comma 4”, cioè di tutto ciò che il comma 4 elenca: carte e strumenti di moneta elettronica.

Restano uguali due cose che contano molto nella vita reale. L’obbligo vale per qualsiasi importo, anche per un caffè, e c’è sempre la via d’uscita dell'”oggettiva impossibilità tecnica”, per esempio il terminale guasto o la connessione assente. E resta invariata la platea: negozi, bar, ristoranti, artigiani, ma anche professionisti come medici, avvocati o idraulici. Dal 2016 una legge estende l’obbligo anche ai parcometri.

Punto Prima (fino al 27 giugno 2026) Dopo (dal 28 giugno 2026)
Cosa si deve accettare (comma 4) Almeno una carta di debito e una di credito “e alla moneta elettronica” Almeno una carta di debito e una di credito “, e tramite strumenti di moneta elettronica”
Rifiuto sanzionato (comma 4-bis) Pagamento “effettuato con una carta di pagamento” Pagamento “effettuato con uno strumento di pagamento” del comma 4
Importo della sanzione 30 € + 4% della transazione Invariato: 30 € + 4% della transazione
Soglia minima Nessuna (“di qualsiasi importo”) Nessuna
Esenzione Oggettiva impossibilità tecnica Invariata
App o wallet citati per nome Nessuno Nessuno

Satispay, Apple Pay, Google Pay: cosa rientra davvero

Per capire chi è coinvolto bisogna leggere la definizione a cui la norma rimanda, la lettera h-ter dell’articolo 1 del Testo unico bancario. La moneta elettronica è “il valore monetario memorizzato elettronicamente […] rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento […] e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente”. Detto semplice: soldi caricati presso un istituto che li custodisce e che puoi spendere in giro. Non conta come appare lo strumento, conta cosa c’è dietro.

Satispay rientra in questa categoria in modo abbastanza lineare: la società che gestisce il servizio, Satispay Europe S.A., è registrata come istituto di moneta elettronica presso la CSSF, l’autorità di vigilanza del Lussemburgo. Non a caso è stata proprio Satispay, il 24 giugno, a comunicare che l’obbligo è diventato legge “anche per wallet e app”. Se ti serve un ripasso su come funziona l’app, trovi tutto nella nostra guida completa a Satispay e nell’approfondimento su Satispay che diventa un conto con carta Mastercard.

Apple Pay e Google Pay sono un caso diverso, e la differenza è poco raccontata. Non sono moneta elettronica: sono portafogli digitali che contengono una copia virtuale (un “token”) della tua carta di debito, di credito o prepagata. Quando appoggi il telefono al POS, per il terminale stai pagando con quella carta, sul suo circuito Visa o Mastercard. Per questo il loro inquadramento passa più dalle carte che dalle nuove parole della legge. Il negoziante che ha un POS contactless abilitato al circuito della tua carta, nei fatti, accetta anche il telefono. Chi ha un vecchio terminale senza lettore contactless può invece farti pagare con la carta fisica inserita nel lettore, e a quel punto l’obbligo di accettare “almeno una carta di debito e una di credito” è rispettato. Come funziona il wallet di Google lo spieghiamo nella guida su come funziona Google Pay.

Resta la domanda che ha diviso i siti: il negozio deve accettare tutte le app o ne basta una? La legge non lo dice. Per le carte scrive “almeno una carta di debito e una carta di credito”, per la moneta elettronica usa il plurale generico “strumenti” senza “almeno” e senza “tutti”. Satispay, nel suo blog dedicato agli esercenti, parla di obbligo di accettare “almeno uno strumento di moneta elettronica”, che è anche la lettura più ragionevole: ogni app richiede un contratto separato con il proprio gestore, e pretendere che un bar si convenzioni con tutte sarebbe difficile da sostenere. Ma è un’interpretazione, non una frase della norma, e a metà settembre 2026 non risultano chiarimenti ufficiali del ministero dell’Economia o delle Imprese.

📝 Nota della redazione: Abbiamo confrontato il testo in Gazzetta con gli articoli usciti a fine giugno. Diversi siti scrivono che gli esercenti “dovranno accettare ogni forma di pagamento digitale”, elencando Apple Pay, Google Pay, Satispay e Bancomat Pay, e che le sanzioni sono “immediatamente eseguibili, senza bisogno di preavvisi”. Nessuna delle due cose sta nella norma: l’articolo 1-undecies non nomina alcuna app e il comma 4-bis rinvia alla procedura della legge 689/1981, con contestazione, 30 giorni per difendersi e decisione del prefetto. Anche la data va sistemata: il 24 giugno è il giorno dell’annuncio di Satispay, la legge è del 25 giugno ed è in vigore dal 28.

Le sanzioni: quanto rischia chi rifiuta

La multa ha due pezzi: una parte fissa di 30 euro e una variabile pari al 4% del “valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento”. Non esiste un tetto e non esiste una soglia sotto la quale il rifiuto è tollerato. Il meccanismo penalizza soprattutto il rifiuto sui piccoli importi: sul caffè la multa vale molte volte lo scontrino, su una spesa grossa il 4% comincia a pesare.

C’è poi un dettaglio che cambia i conti per il negoziante. Il comma 4-bis esclude espressamente l’articolo 16 della legge 689/1981, cioè il pagamento in misura ridotta. Per altre violazioni amministrative chi viene multato può chiudere pagando subito una cifra scontata; qui no. L’autorità che riceve il rapporto è il prefetto della provincia in cui è avvenuta la violazione, che valuta le eventuali difese e, se ritiene fondato l’accertamento, emette un’ordinanza-ingiunzione con la somma da pagare più le spese.

Pagamento rifiutato Quota fissa 4% della transazione Sanzione totale
Colazione al bar, 15 € 30,00 € 0,60 € 30,60 €
Cena in pizzeria, 80 € 30,00 € 3,20 € 33,20 €
Visita specialistica, 300 € 30,00 € 12,00 € 42,00 €

I tre esempi mostrano il paradosso della norma. Il bar che rifiuta 15 euro rischia una multa pari a due volte l’incasso. Lo studio medico che rifiuta 300 euro rischia 42 euro, cioè il 14% della parcella. In tutti e tre i casi, però, la multa è per ogni singolo rifiuto accertato: tre clienti respinti significano tre sanzioni. Le somme della tabella non includono le spese del procedimento, che si aggiungono con l’ordinanza.

Il negoziante rifiuta: cosa fare e come segnalare

Prima di tutto una precisazione che evita discussioni inutili: il rifiuto non cancella il conto. Se hai consumato o comprato, devi comunque pagare, con un altro mezzo. La legge non ti dà il diritto di andartene senza saldare, ti dà il diritto di segnalare. Chiedi con calma se il POS è guasto o scollegato, perché l'”oggettiva impossibilità tecnica” è l’unica giustificazione prevista. Un cartello “POS solo sopra 10 euro” o “niente app” non lo è.

Se il rifiuto è netto conviene raccogliere pochi elementi precisi, perché senza di essi una segnalazione ha poche possibilità di arrivare a una sanzione. Chi accerta queste violazioni sono gli organi di controllo e gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati dalla legge 689/1981, richiamata dal comma 4-bis: in concreto ci si rivolge alla Guardia di Finanza (numero di pubblica utilità 117) o alla polizia locale del comune.

  1. Annota nome e indirizzo dell’esercizio, data, ora e importo del pagamento rifiutato.
  2. Conserva lo scontrino o la ricevuta del pagamento fatto con un altro mezzo, che prova la transazione e il suo valore.
  3. Prendi nota di quale strumento hai proposto (carta di debito, di credito, app) e della motivazione data, se ci sono testimoni segnalalo.
  4. Presenta la segnalazione alla Guardia di Finanza o alla polizia locale, che potranno fare i loro controlli e trasmettere il rapporto al prefetto.

Due trappole da conoscere. La prima riguarda il sovrapprezzo: l’articolo 62 del Codice del consumo vieta ai professionisti di imporre ai consumatori spese per l’uso di determinati strumenti di pagamento, quindi il “2 euro in più se paghi con la carta” non è ammesso. La seconda riguarda le app: se il negozio accetta regolarmente carte e un’app, ma non quella che hai tu, oggi non c’è una norma che dica con chiarezza che stia sbagliando. In quel caso la strada più semplice è pagare con la carta, anche dal telefono. E occhio alle richieste di pagamento strane arrivate sull’app fuori dal negozio: sono una truffa diffusa, che abbiamo raccontato nell’articolo sulla truffa della richiesta di pagamento.

Commissioni: quanto costa al negozio un pagamento digitale

Dietro la resistenza di alcuni commercianti c’è quasi sempre un conto economico. Ogni pagamento elettronico ha un costo, e sugli scontrini piccoli una commissione percentuale più eventuali canoni si mangia una fetta visibile del margine. Il contante non ha commissioni dirette (ha altri costi, come il versamento in banca e i rischi di furto), e per questo c’è chi continua a incoraggiarlo.

Satispay ha rivisto le proprie tariffe proprio dopo la nuova legge. Dal 7 aprile 2025 applicava ai negozi fisici una commissione unica dell’1% su ogni pagamento, anche sotto i 10 euro, dopo anni in cui i piccoli importi erano gratuiti e sopra i 10 euro si pagavano 0,20 euro fissi. Secondo la pagina dei costi per le aziende, da settembre 2026 i pagamenti sotto i 10 euro tornano a costo zero e quelli da 10 euro in su pagano lo 0,95%. Tabaccai ed edicole hanno zero commissioni sotto i 10 euro e lo 0,5% sopra. Le nuove condizioni valgono in automatico per chi si registra da settembre, mentre gli esercenti già iscritti vengono contattati per l’aggiornamento: se hai un negozio, controlla quale tariffa ti viene applicata davvero.

Per le carte il costo dipende dal contratto con la banca o con il fornitore del POS, e varia molto. Come termine di paragone prendiamo un listino pubblico, quello di SumUp consultato a settembre 2026: 1,95% a transazione senza canone mensile, oppure un piano da 19 euro al mese con lo 0,95% sulle carte di debito (1,95% su carte di credito, premium, American Express ed extra UE). Altri operatori e le banche applicano condizioni diverse, spesso negoziate.

Proviamo con un bar che incassa in digitale 100 scontrini al giorno, con uno scontrino medio di 4 euro, aperto 26 giorni al mese: fanno 2.600 pagamenti e 10.400 euro incassati. Sul singolo caffè da 4 euro, l’1,95% vale 0,078 euro, quasi 8 centesimi; con Satispay alle nuove condizioni vale zero.

Bar, 2.600 pagamenti da 4 € al mese Calcolo Costo mensile
Satispay, tariffa 1% (aprile 2025 – agosto 2026) 10.400 € × 1% 104,00 €
Satispay, nuova tariffa da settembre 2026 Importi sotto 10 € gratuiti 0,00 €
SumUp senza canone 10.400 € × 1,95% 202,80 €
SumUp piano 19 €/mese, solo carte di debito 10.400 € × 0,95% + 19 € 117,80 €

I numeri spiegano perché Satispay abbia colto l’occasione: per un bar con scontrini piccoli, spingere i clienti sull’app anziché sulla carta può valere un paio di centinaia di euro al mese. Cambia la situazione per chi ha scontrini alti. Un ristorante con conto medio da 40 euro paga 0,38 euro a pagamento con Satispay alle nuove condizioni, contro gli 0,40 euro della tariffa dell’1% e gli 0,20 euro fissi del vecchio modello pre-2025. Con una carta di credito su un listino all’1,95% lo stesso conto costa 0,78 euro.

Per il cliente non cambia nulla: pagare con carta, telefono o app è gratuito lato consumatore, e il negoziante non può ribaltare la commissione sul prezzo con un sovrapprezzo esplicito. Se stai decidendo quale strumento tenere nel portafoglio, possono esserti utili il confronto tra Revolut, N26 e Hype e la guida sulla carta di credito, costi e quando usarla.

Domande frequenti

Il negozio è obbligato ad accettare Satispay?

La legge non nomina Satispay. Obbliga ad accettare pagamenti “tramite strumenti di moneta elettronica”, categoria in cui Satispay rientra, ma non dice se il negozio debba accettarli tutti o ne basti uno. La lettura più diffusa, condivisa dalla stessa Satispay, è che basti almeno uno strumento di moneta elettronica. Un negozio che accetta un’altra app può quindi sostenere di essere in regola.

Posso pretendere di pagare con Apple Pay o Google Pay?

Apple Pay e Google Pay trasmettono al POS la tua carta in forma virtuale, quindi tecnicamente sono pagamenti con carta. Se il terminale è contactless e accetta il circuito della tua carta, il telefono funziona come la carta. Se il POS non ha il contactless, il negoziante può chiederti la carta fisica: l’obbligo è accettare la carta, non un particolare dispositivo.

Da quando valgono le nuove regole?

Dal 28 giugno 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 25 giugno 2026 n. 113. Il decreto Carburanti-ter originale del 30 aprile non conteneva la norma: è stata aggiunta in Parlamento.

C’è un importo minimo sotto il quale si può rifiutare la carta?

No. Il comma 4-bis parla di “mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo”. Il cartello “POS sopra i 10 euro” non ha base legale, e con Satispay alle nuove condizioni i pagamenti sotto quella soglia non costano nulla al negoziante.

Il negoziante può farmi pagare di più se uso la carta?

No. L’articolo 62 del Codice del consumo vieta di imporre ai consumatori spese per l’uso di determinati strumenti di pagamento. Uno sconto per chi paga in contanti è un tema diverso, ma un supplemento per la carta non è ammesso.

Se segnalo il negozio, la multa arriva subito?

No. Serve un accertamento da parte degli organi di controllo, poi la contestazione. Il negoziante ha 30 giorni per inviare scritti difensivi al prefetto, che decide con un’ordinanza. Non è previsto il pagamento in misura ridotta, quindi la cifra non si può “scontare” pagando subito.

Anche i professionisti devono accettare le app?

Sì, l’obbligo riguarda la “prestazione di servizi, anche professionali”: medici, dentisti, avvocati, commercialisti, artigiani. Valgono le stesse regole e le stesse sanzioni dei negozi, compresa l’esenzione per oggettiva impossibilità tecnica.

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