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Riforma della disabilità dal 2027: cosa cambia e cosa resta valido

La riforma della disabilità entra in vigore in tutta Italia dal 1° gennaio 2027, dopo due anni di sperimentazione in sessanta territori. Chi ha già un verbale di invalidità o la legge 104 se lo sta chiedendo da mesi: dovrò rifare tutto? La risposta, scritta nero su bianco nell’articolo 35 del decreto, è no. Il cambiamento riguarda chi presenta domanda da zero, e sposta l’intera valutazione sull’INPS: cambia chi visita, cambia il documento che avvia la pratica e cambia perfino il giorno da cui decorrono i pagamenti.

📌 Articolo in breve
I verbali già emessi entro il 31 dicembre 2026 restano validi e chi ha la legge 104 può chiedere il progetto di vita senza rifare la visita. Per le nuove domande sparisce la domanda amministrativa: basta il certificato medico introduttivo inviato online, che però non è sempre gratuito — zero euro in ASL o in ospedale, da 130 a 350 euro dal medico privato. Le prestazioni decorrono dal mese successivo all’invio del certificato, quindi ogni settimana persa è denaro perso. La valutazione la fa solo l’INPS, in un’unica visita, entro 90 giorni. Gli importi non cambiano: l’accompagnamento resta a 551,53 euro al mese.
ℹ️ Ultimo aggiornamento: settembre 2026. Fonti: d.lgs. 62/2024 nel testo vigente su Normattiva, messaggi e schede informative INPS, portale ufficiale della riforma e sito dell’Autorità politica per le disabilità.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale, fiscale o previdenziale personalizzata. Per la propria situazione specifica è opportuno rivolgersi a un patronato, a un’associazione di tutela o a un professionista abilitato.

Indice

  1. Da quando cambia e dove è già cambiato
  2. I verbali già ottenuti restano validi
  3. Il certificato medico sostituisce la domanda (ma può costare)
  4. La valutazione di base: chi visita e in quanto tempo
  5. Il progetto di vita non è un assegno
  6. Cosa non cambia: importi 2026 e permessi
  7. Prima e dopo, in tabella
  8. Domande frequenti

Da quando cambia e dove è già cambiato

Il decreto legislativo 62 del 2024 prevede l’applicazione della nuova procedura in tutta Italia dal 1° gennaio 2027. La data era inizialmente fissata al 2026 ed è stata spostata di un anno dal decreto milleproroghe del 2024, che ha anche allungato la fase sperimentale da dodici a ventiquattro mesi. Tra luglio e settembre 2026 non è arrivato nessun ulteriore rinvio: l’ultima modifica al decreto risale ad agosto e riguarda soltanto la ripartizione dei fondi per le assunzioni INPS.

La sperimentazione è cresciuta in tre fasi. È partita il 1° gennaio 2025 in nove province, si è estesa a undici territori il 30 settembre dello stesso anno e ad altri quaranta dal 1° marzo 2026.

Fase Territori
Dal 1° gennaio 2025 (9) Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste
Dal 30 settembre 2025 (11) Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Trento, Valle d’Aosta
Dal 1° marzo 2026 (40) Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Pavia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Savona, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vibo Valentia
Dal 1° gennaio 2027 Tutto il resto d’Italia

Chi vive fuori da questi sessanta territori continua fino a fine 2026 con la vecchia procedura: certificato del medico, domanda amministrativa entro novanta giorni, visita della commissione ASL con la verifica dell’INPS. Un dettaglio che sfugge quasi a tutti: il programma con cui il medico compila il certificato sceglie la procedura in base alla residenza o al domicilio. Chi risiede in una provincia non ancora coinvolta ma è domiciliato in una che lo è già segue le nuove regole. Fanno storia a sé Bolzano, Trento e la Valle d’Aosta, dove l’accertamento non è gestito dall’INPS.

Un elemento è invece già in vigore ovunque dal giugno 2024, e riguarda il linguaggio degli atti: la “situazione di gravità” è diventata “necessità di sostegno elevato o molto elevato” e la “persona con disabilità grave” è la “persona con necessità di sostegno intensivo”. Chi ha il riconoscimento dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 rientra in quest’ultima definizione.

I verbali già ottenuti restano validi

È la domanda che arriva più spesso ai patronati, e la risposta sta nell’articolo 35 del decreto: restano salvi i diritti e le prestazioni già riconosciuti entro il 31 dicembre 2026. Nessuno deve rifare una visita solo perché cambia la legge, e chi ha un verbale con revisione programmata conserva i diritti fino alla visita di revisione. Le revisioni effettuate fino a fine 2026 seguono i vecchi criteri, anche nelle province in sperimentazione.

C’è di più, ed è la parte che conviene conoscere: chi ha ottenuto la legge 104 prima del 2027 può chiedere il progetto di vita senza sottoporsi a una nuova valutazione di base. Anche le domande presentate entro il 31 dicembre 2026 restano incardinate nella vecchia procedura. Il precedente della sperimentazione insegna però a non aspettare l’ultimo giorno: nelle quaranta province partite a marzo, chi aveva un certificato vecchio doveva completarlo con la domanda entro febbraio, termine poi riaperto fino a fine marzo con un messaggio dell’INPS. È probabile che a fine 2026 serva un’istruzione analoga, che al momento non è ancora stata pubblicata. Chi ha una pratica aperta, o sta per aprirla, farebbe bene a chiuderla per tempo. Per orientarsi tra percentuali e prestazioni resta valida la nostra guida all’invalidità civile 2026.

Il certificato medico sostituisce la domanda (ma può costare)

Il cambiamento più concreto per chi parte da zero è questo: la domanda amministrativa sparisce. Il certificato medico introduttivo inviato online all’INPS avvia da solo il procedimento. Deve contenere i dati anagrafici, la documentazione diagnostica, la diagnosi con il codice della classificazione internazionale, il decorso e la prognosi, e almeno un allegato è obbligatorio.

Possono compilarlo i medici di ASL, ospedali, IRCCS e centri per le malattie rare, ma anche i medici di base, i pediatri, gli specialisti ambulatoriali del servizio sanitario, i liberi professionisti, i medici in pensione ancora iscritti all’albo e quelli delle strutture private accreditate. Per questo secondo gruppo servono il dossier formativo dell’ordine e la firma digitale, e qui nasce il problema pratico: molte persone faticano a trovare un medico attrezzato e disposto a farlo.

Sul costo la legge tace, e il risultato è un mosaico. In ASL, in ospedale o in un IRCCS il certificato è gratuito. L’Ordine dei medici di Forlì-Cesena ha indicato ai propri iscritti una tariffa di 130 euro IVA inclusa, contro i 75 euro del vecchio certificato, motivandola con il tempo di compilazione molto maggiore. In Piemonte sono stati segnalati casi fino a 350 euro dai medici di base, mentre la CGIL denuncia da mesi costi in crescita e difficoltà a trovare chi lo rilasci.

C’è poi il dettaglio che vale più di tutti gli altri, ed è il motivo per cui non conviene rimandare: le prestazioni economiche decorrono dal mese successivo all’invio del certificato, non dalla visita né dalla domanda. Ogni mese passato a cercare un medico è una mensilità che non verrà mai recuperata. Attenzione però a un passaggio che spesso viene dimenticato: il certificato avvia l’accertamento, ma per ricevere i soldi bisogna comunque trasmettere separatamente i dati socio-economici e reddituali, online o tramite patronato. Senza quelli, il diritto è riconosciuto ma il pagamento non parte.

La valutazione di base: chi visita e in quanto tempo

Con la riforma la doppia fase — commissione ASL più verifica INPS — sparisce. La valutazione di base è competenza esclusiva dell’INPS, che la svolge in una sola visita collegiale attraverso le Unità di valutazione di base. Nella commissione siedono due medici dell’istituto, un sanitario indicato dalle associazioni di categoria e una figura psicologica o sociale; per i minori è obbligatoria la presenza di un pediatra o di un neuropsichiatra infantile, che può collegarsi anche in videoconferenza.

Gli strumenti cambiano: accanto ai codici diagnostici entra la classificazione internazionale del funzionamento e, per i soli maggiorenni, un questionario di trentasei domande dell’Organizzazione mondiale della sanità che misura quanto la condizione incide sulla vita quotidiana. I termini sono novanta giorni in generale, trenta per i minori e quindici per i pazienti oncologici, sospendibili per due periodi di sessanta giorni se servono integrazioni documentali. L’esito è un certificato unico, di regola senza scadenza, valido insieme per invalidità civile, cecità, sordità, legge 104, collocamento mirato e inclusione scolastica: la revisione diventa l’eccezione e non può essere disposta prima di due anni.

Resta un nodo aperto, e va detto con onestà. Il regolamento con le nuove tabelle di valutazione, atteso entro il 30 novembre 2026, non è ancora stato adottato. Per autismo, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla si applicano i criteri di un decreto del Ministero della Salute del 2025; per tutte le altre condizioni, con quali tabelle si verrà valutati dal 2027 non è ancora stabilito.

Il progetto di vita non è un assegno

Il progetto di vita è la novità di cui si parla di più e quella più fraintesa. Non è una prestazione economica e non lo assegna l’INPS: lo chiede la persona interessata, un genitore, il tutore o l’amministratore di sostegno, all’ambito territoriale sociale del comune di residenza, al comune stesso o al punto unico di accesso. Non ha una forma obbligatoria e si può presentare in qualsiasi momento. Da agosto 2026, nei territori in sperimentazione, l’INPS mette a disposizione anche un servizio online per presentare l’istanza, ma fa da tramite: la costruzione del progetto resta ai servizi del territorio.

A elaborarlo è una commissione multidimensionale che riunisce la persona, la famiglia, l’assistente sociale, i sanitari, la scuola o i servizi per il lavoro e il medico di base, con un termine di novanta giorni. Al progetto può essere associato un budget, che mette insieme risorse pubbliche, private e informali “nei limiti delle risorse disponibili” e che la persona può scegliere di gestire in autonomia. La formula è importante: non sono soldi nuovi, è un modo diverso di far convergere quelli che già ci sono. Chi assiste un familiare non autosufficiente troverà utile anche il punto della situazione sul bonus caregiver e la piattaforma INPS.

Cosa non cambia: importi 2026 e permessi

La riforma tocca le procedure, non le prestazioni. Gli importi restano quelli fissati per il 2026, che l’INPS ha corretto a febbraio rispetto alla circolare di dicembre.

Prestazione Importo mensile 2026 Limite di reddito
Pensione per invalidi totali (13 mensilità) 340,71 € 20.029,55 €
Assegno per invalidi parziali (13 mensilità) 340,71 € 5.852,21 €
Indennità di frequenza (minori) 340,71 € come invalidi parziali
Indennità di accompagnamento 551,53 € nessuno
Indennità speciale per ciechi parziali 237,14 € nessuno
Indennità di comunicazione per sordi 272,13 € nessuno

Fonte: messaggio INPS 628 del 23 febbraio 2026. Attenzione all’importo dell’accompagnamento, perché è quello su cui sbagliano più spesso le guide online: 551,53 euro, non 552,57 né 552,27, cifre che circolano ancora su parecchi siti. Restano invariati anche i tre giorni di permesso mensile della legge 104, che il decreto non ha toccato, come spiegato nella nostra guida ai permessi e alle agevolazioni della legge 104. Le date di pagamento mensili sono invece quelle ordinarie del calendario INPS, che aggiorniamo ogni mese nell’articolo sui pagamenti INPS di ottobre.

Prima e dopo, in tabella

Aspetto Fino al 31 dicembre 2026 (fuori sperimentazione) Con la riforma
Come si avvia Certificato più domanda entro 90 giorni Solo il certificato medico introduttivo
Chi valuta Commissione ASL più verifica INPS Solo l’INPS, in un’unica visita
Strumenti Tabelle del 1992 Classificazione del funzionamento e questionario OMS
Esito Verbali separati per ciascun beneficio Certificato unico, di regola senza scadenza
Decorrenza dei pagamenti Dalla domanda Dal mese successivo al certificato
Progetto di vita Progetto individuale su richiesta al comune Commissione multidimensionale, istanza anche via INPS
✍️ Nota della redazione: abbiamo confrontato il testo vigente del decreto su Normattiva con le pagine divulgative più diffuse, e le imprecisioni sono parecchie. L’importo dell’accompagnamento viene spesso riportato a 552,57 euro invece che a 551,53; la pagina INPS sulla fase sperimentale parla ancora di venti province mentre sono sessanta i territori coinvolti; alcune sintesi elencano tra le prime nove città Milano, Torino e Napoli, che sono entrate soltanto nella terza fase o non sono ancora entrate. Anche le FAQ ministeriali indicano tre anni di esperienza per presiedere la commissione, requisito ridotto a un anno da febbraio 2026.

Domande frequenti

Il mio verbale della legge 104 perde valore dal 2027?

No. I diritti e le prestazioni riconosciuti entro il 31 dicembre 2026 restano salvi, e con la 104 già ottenuta si può chiedere il progetto di vita senza una nuova valutazione. Chi ha un verbale con revisione programmata mantiene tutto fino alla visita di revisione.

Il medico di base può farsi pagare il certificato introduttivo?

Sì, perché la legge non ne fissa il costo. In ASL, in ospedale o in un IRCCS è gratuito; nel privato si va dai 130 euro indicati da un ordine provinciale fino a segnalazioni di 350 euro. Conviene chiedere prima quanto costa e verificare se la propria ASL lo rilascia.

Da quando arriva l’assegno?

Le prestazioni decorrono dal mese successivo all’invio del certificato medico. Perché il pagamento parta davvero, però, vanno trasmessi anche i dati socio-economici, che sono una comunicazione separata da fare online o tramite patronato.

Abito in una provincia non ancora coinvolta ma sono domiciliato in una che lo è: quale procedura seguo?

Quella nuova. Il sistema con cui il medico compila il certificato individua la procedura in base a residenza o domicilio, quindi chi è domiciliato in un territorio in sperimentazione segue già il nuovo iter.

Chi ha il comma 3 dell’articolo 3 mantiene i tre giorni di permesso?

Sì. L’articolo 33 della legge 104 non è stato modificato e i tre giorni mensili restano. Cambia solo il modo in cui la condizione viene denominata negli atti: si parla di necessità di sostegno intensivo.

Se il certificato viene compilato a dicembre 2026, vale la vecchia o la nuova procedura?

Le domande presentate entro il 31 dicembre 2026 seguono le vecchie regole. L’INPS non ha però ancora pubblicato le istruzioni per il passaggio, e nella sperimentazione era stato fissato un termine per completare le pratiche aperte: meglio non arrivare agli ultimi giorni dell’anno.

Il progetto di vita dà diritto a più soldi?

No. Il budget di progetto mette insieme risorse già esistenti, pubbliche e private, nei limiti di quelle disponibili. È uno strumento di coordinamento dei sostegni, non una nuova prestazione economica.

Mio figlio è minorenne: chi lo visita e in quanto tempo?

La stessa unità di valutazione dell’INPS, con l’obbligo della presenza di un pediatra o di un neuropsichiatra infantile, entro trenta giorni. Ai minori non si applica il questionario dell’OMS, che riguarda solo i maggiorenni, e la valutazione comprende anche l’inclusione scolastica.

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