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Lavoro sportivo e fiscalità 2026: la circolare 7/E e la soglia dei 15.000 euro

Lavoro sportivo e fiscalità 2026 è tornato al centro dell’attenzione dopo la circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 7 agosto 2026, che chiarisce come si applicano le nuove regole fiscali introdotte dalla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) a chi lavora — anche solo occasionalmente o come volontario — per una società o associazione sportiva dilettantistica. La soglia di esenzione, i rimborsi ai volontari e il trattamento dei collaboratori coordinati e continuativi sono i tre punti su cui l’Agenzia è intervenuta con più dettaglio.

📌 Articolo in breve
I compensi sportivi (dipendenti, collaboratori, autonomi) godono di un’esenzione fiscale fino a 15.000 euro l’anno. I rimborsi forfettari ai volontari restano esclusi da tassazione fino a 400 euro al mese, ma concorrono comunque al raggiungimento della soglia complessiva dei 15.000 euro. Le collaborazioni coordinate e continuative godono inoltre dell’esenzione IRAP fino a 85.000 euro di compensi. Vediamo come funziona in pratica con esempi numerici concreti per dirigenti, istruttori e ASD.

Indice

  1. Cosa dice la circolare 7/E del 2026
  2. La soglia di esenzione da 15.000 euro: come funziona
  3. Rimborsi forfettari ai volontari: regole e limiti
  4. Tre esempi numerici per capire quanto si paga
  5. L’esenzione IRAP per i collaboratori
  6. Cosa deve fare l’ASD o la SSD per essere in regola
  7. Domande frequenti

Cosa dice la circolare 7/E del 2026

La riforma del lavoro sportivo, in vigore ormai da alcuni anni ma più volte corretta, ha cambiato radicalmente il modo in cui vengono inquadrati fiscalmente i compensi erogati da società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) a chi presta la propria attività per loro conto: istruttori, allenatori, dirigenti accompagnatori, addetti agli impianti, ma anche atleti dilettanti che ricevono un rimborso o un compenso.

La circolare 7/E interviene proprio dove la prassi applicativa aveva creato più dubbi tra i dirigenti delle associazioni sportive, spesso volontari senza formazione fiscale specifica: come si calcola la soglia di esenzione, cosa succede se una persona ha più rapporti con la stessa associazione (ad esempio è sia istruttore sia dirigente), e come si trattano fiscalmente i rimborsi versati a chi organizza gli eventi senza ricevere un vero compenso.

La soglia di esenzione da 15.000 euro: come funziona

Il punto centrale della riforma resta la soglia di esenzione fiscale e contributiva di 15.000 euro l’anno, applicabile ai compensi sportivi dilettantistici indipendentemente dalla forma del rapporto: lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa o prestazione autonoma occasionale. Sotto questa soglia, i compensi non sono soggetti a IRPEF né a contribuzione previdenziale obbligatoria (fatta salva l’iscrizione alla Gestione Separata INPS per la parte eccedente specifiche fasce, da verificare caso per caso).

La circolare chiarisce un punto che generava confusione: la soglia dei 15.000 euro è unica e cumulativa per persona, non per singolo rapporto di lavoro sportivo. Chi svolge attività per due associazioni diverse, o riveste più ruoli nella stessa ASD, deve sommare tutti i compensi sportivi percepiti nell’anno per verificare se supera il limite — superata la soglia, la parte eccedente viene tassata secondo le regole ordinarie della categoria reddituale di appartenenza.

Rimborsi forfettari ai volontari: regole e limiti

I rimborsi spese forfettari erogati ai volontari sportivi restano esclusi da tassazione fino a 400 euro al mese, a condizione che siano collegati a eventi sportivi dilettantistici riconosciuti e regolarmente comunicati al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Non basta quindi una generica delibera dell’associazione: l’evento va tracciato e comunicato secondo le procedure previste, altrimenti il rimborso rischia di essere riqualificato come reddito imponibile in sede di controllo.

Il chiarimento più rilevante della circolare 7/E riguarda proprio l’interazione tra questi rimborsi e la soglia generale: i rimborsi forfettari ai volontari, pur restando esenti fino a 400 euro mensili, concorrono comunque al raggiungimento della soglia complessiva dei 15.000 euro annui se la stessa persona percepisce anche altri compensi sportivi nello stesso anno. È un dettaglio che molte ASD non applicavano correttamente prima di questo chiarimento, sommando erroneamente solo i compensi “veri” e ignorando i rimborsi ai volontari nel computo del plafond.

Tre esempi numerici per capire quanto si paga

Esempio 1 — Istruttore di nuoto part-time. Un istruttore riceve 12.000 euro l’anno da un’unica ASD per corsi di nuoto. Restando sotto la soglia dei 15.000 euro, l’intero importo è esente da IRPEF e da contribuzione previdenziale obbligatoria. Nessuna dichiarazione dei redditi specifica è dovuta per questo reddito, salvo che la persona abbia altri redditi che la obbligano comunque a presentare la dichiarazione.

Esempio 2 — Dirigente-istruttore con doppio ruolo. Una persona è sia dirigente accompagnatore (compenso 3.000 euro l’anno) sia istruttore di ginnastica (compenso 14.000 euro l’anno) per la stessa società sportiva. Il totale dei compensi sportivi è 17.000 euro, quindi 2.000 euro superano la soglia di esenzione e vengono tassati secondo le regole ordinarie previste per la categoria reddituale del rapporto (lavoro autonomo o assimilato a seconda dell’inquadramento), con relativa contribuzione dovuta sulla parte eccedente.

Esempio 3 — Volontario con rimborso spese ed eventi multipli. Un volontario riceve 350 euro al mese di rimborso forfettario per l’organizzazione di eventi sportivi regolarmente comunicati, pari a 4.200 euro l’anno, e nello stesso anno svolge anche attività di arbitro percependo 9.000 euro di compenso. La somma dei due importi (13.200 euro) resta sotto la soglia dei 15.000 euro, quindi entrambe le voci restano esenti — ma se lo stesso volontario avesse percepito anche solo 2.000 euro in più da un altro incarico sportivo, la parte eccedente sarebbe stata tassabile.

L’esenzione IRAP per i collaboratori

La circolare 7/E chiarisce anche un aspetto che riguarda più le associazioni che i singoli collaboratori: l’esenzione IRAP prevista per i lavoratori autonomi con compensi sotto gli 85.000 euro si estende anche ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) con funzioni amministrativo-gestionali all’interno delle ASD e SSD, non solo ai professionisti in senso stretto. È un chiarimento che riduce il carico fiscale per le realtà sportive più piccole, dove spesso una sola persona gestisce sia la parte tecnica sia quella amministrativa.

Cosa deve fare l’ASD o la SSD per essere in regola

Per applicare correttamente queste regole, l’associazione deve tenere un registro puntuale di tutti i compensi e rimborsi erogati a ciascuna persona nel corso dell’anno, indipendentemente dal ruolo ricoperto, in modo da poter verificare in ogni momento se qualcuno si sta avvicinando alla soglia dei 15.000 euro. Serve inoltre comunicare correttamente gli eventi sportivi al Registro nazionale prima di erogare rimborsi ai volontari, e conservare la documentazione che colleghi ogni rimborso a un evento specifico.

Molte piccole associazioni gestite da volontari senza supporto contabile continuo rischiano di sottovalutare questi adempimenti: un controllo dell’Agenzia delle Entrate che riscontri rimborsi non tracciati correttamente può portare alla riqualificazione dell’intero importo come reddito imponibile, con sanzioni sia per l’associazione sia per il percettore.

⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza fiscale o tributaria. Le normative sul lavoro sportivo sono soggette a interpretazioni tecniche complesse: verifica sempre i dati aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgiti a un commercialista specializzato in enti sportivi.

Domande frequenti

Un atleta dilettante che riceve solo un rimborso spese deve dichiararlo?

Se il rimborso rientra nei limiti e nelle condizioni previste (rimborso forfettario collegato a eventi comunicati, entro 400 euro mensili, e la somma di tutti i compensi sportivi dell’anno resta sotto i 15.000 euro), non è necessario dichiararlo come reddito imponibile. Va comunque conservata la documentazione dell’associazione che attesti la natura del rimborso.

La soglia di 15.000 euro si applica per ogni associazione o è un totale complessivo?

È un totale complessivo per persona, da calcolare sommando tutti i compensi sportivi percepiti nell’anno da tutte le associazioni o società sportive con cui si ha un rapporto, come chiarito dalla circolare 7/E del 2026.

Cosa succede se l’ASD non comunica correttamente l’evento sportivo al registro nazionale?

I rimborsi forfettari erogati per eventi non correttamente comunicati rischiano di perdere il diritto all’esenzione fiscale e di essere considerati reddito imponibile in capo al percettore, con possibili sanzioni sia per l’associazione sia per chi ha ricevuto il rimborso.

Un professionista con partita IVA che lavora anche come istruttore sportivo come si comporta?

I compensi sportivi restano soggetti alle regole specifiche di esenzione fino a 15.000 euro, separatamente dal reddito da partita IVA prodotto con l’attività professionale principale, che continua a seguire le regole ordinarie (ad esempio quelle del regime forfettario, se applicabile). I due redditi restano distinti ai fini del calcolo delle rispettive soglie.

Per chi ha anche altre forme di collaborazione o gestione separata INPS, può essere utile consultare la guida sui nuovi importi della Gestione Separata 2026, oppure valutare le differenze tra partita IVA forfettario e SRL se l’attività sportiva si affianca a un’attività professionale più strutturata.

Fonte ufficiale: comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate sulla circolare 7/E del 7 agosto 2026.

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