Assegnazione agevolata beni ai soci 2026 è l’operazione che permette a una SRL o a una società di persone di trasferire ai propri soci un immobile o un bene mobile registrato (auto, barca, aereo) pagando un’imposta sostitutiva ridotta invece della tassazione ordinaria IRES e IRAP. La Legge di Bilancio 2026 ha riaperto questa finestra agevolata, ma con una scadenza secca: il 30 settembre 2026, dopo il quale l’operazione torna a costare molto di più.
Entro il 30 settembre 2026 le società possono assegnare o cedere ai soci beni immobili e mobili registrati non strumentali pagando un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società non operative) invece delle imposte ordinarie. Il primo acconto del 60% va versato entro settembre, il saldo del 40% entro il 30 novembre 2026. Vediamo chi può farlo, quanto si risparmia con un esempio numerico reale e quali sono gli errori che fanno saltare l’agevolazione.
Indice
- Cos’è l’assegnazione agevolata e perché conviene
- Chi può accedere: requisiti e beni ammessi
- Le aliquote: 8% o 10,5%, quando si applica l’una o l’altra
- Tre esempi numerici di calcolo del risparmio
- Scadenze: versamenti e atto notarile entro il 30 settembre
- Gli errori che fanno perdere l’agevolazione
- Domande frequenti
Cos’è l’assegnazione agevolata e perché conviene
Quando una società vuole “liberare” un bene che non usa più nell’attività — tipicamente un immobile acquistato anni fa e rimasto vuoto, o un’auto intestata alla ditta ma usata solo dal socio — normalmente deve tassare la plusvalenza generata dall’operazione con le aliquote ordinarie: IRES al 24% più IRAP, a cui si aggiunge poi la tassazione in capo al socio sul dividendo in natura ricevuto. Il conto finale, sommando i due livelli, supera facilmente il 40-50% del valore del bene.
La norma sull’assegnazione agevolata, riproposta a cicli dal legislatore ormai da anni (l’ultima riapertura utile prima di questa era datata 2023), sostituisce quel doppio prelievo con un’unica imposta sostitutiva, applicata su una base imponibile che può essere calcolata usando il valore catastale invece del valore di mercato per gli immobili — e questo, da solo, comprime ulteriormente l’imposta dovuta rispetto a quanto si pagherebbe con la tassazione piena.
Vale per tre tipi di operazione: l’assegnazione vera e propria del bene al socio, la cessione agevolata (vendita a prezzo agevolato) e la trasformazione in società semplice per le società che gestiscono solo immobili. Nella pratica degli studi professionali, la stragrande maggioranza delle operazioni riguarda piccole SRL immobiliari o SRL che negli anni hanno accumulato immobili non più strumentali all’attività caratteristica.
Chi può accedere: requisiti e beni ammessi
Possono usare l’agevolazione le società di capitali (SRL, SPA, SAPA) e le società di persone (SNC, SAS), a condizione che tutti i soci beneficiari risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2025 — oppure che vengano iscritti entro il 31 gennaio 2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Questo requisito temporale è il primo scoglio su cui inciampano molte richieste tardive: chi ha comprato quote della società dopo quella data non può, da solo, avviare l’operazione sul bene in questione.
I beni ammessi sono gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (quindi non i capannoni o gli uffici realmente usati per l’attività) e i beni mobili registrati in pubblici registri — auto, moto, imbarcazioni, aeromobili — anch’essi non utilizzati come beni strumentali. Un magazzino dove la società tiene davvero la merce non entra nell’agevolazione; lo stesso magazzino, se è vuoto e affittato a terzi o inutilizzato, sì.
Le aliquote: 8% o 10,5%, quando si applica l’una o l’altra
L’imposta sostitutiva è dell’8% per le società considerate operative secondo i parametri del test delle società di comodo, e sale al 10,5% per le società non operative (le cosiddette “società di comodo”) in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti. Si applica sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato (o il valore catastale, se richiesto per gli immobili) e il suo costo fiscalmente riconosciuto.
C’è poi un’imposta sostitutiva aggiuntiva del 13% che scatta solo se, per effetto dell’operazione, la società annulla riserve in sospensione d’imposta — una situazione che riguarda soprattutto le società che hanno rivalutato beni in passato usufruendo di regimi agevolati specifici. Per la maggior parte delle piccole SRL che non hanno mai fatto rivalutazioni, questo secondo prelievo semplicemente non si applica.
Tre esempi numerici di calcolo del risparmio
Esempio 1 — Appartamento uso investimento. Una SRL operativa possiede un appartamento con valore catastale di 126.000 euro e costo fiscalmente riconosciuto di 70.000 euro. La base imponibile è 56.000 euro (126.000 – 70.000), l’imposta sostitutiva all’8% è pari a 4.480 euro. Con la tassazione ordinaria, calcolando la stessa plusvalenza sul valore di mercato reale (in questo caso stimabile intorno ai 180.000 euro) l’IRES al 24% più IRAP avrebbe comportato un prelievo societario superiore ai 30.000 euro, prima ancora della tassazione del dividendo in capo al socio.
Esempio 2 — Società non operativa con capannone dismesso. Una SRL di comodo (due esercizi in perdita fiscale su tre) assegna un capannone non più utilizzato, valore normale 300.000 euro, costo fiscale 180.000 euro. Base imponibile 120.000 euro, imposta sostitutiva al 10,5% pari a 12.600 euro. Il primo acconto (60%) di 7.560 euro va versato entro settembre 2026, il saldo di 5.040 euro entro il 30 novembre 2026.
Esempio 3 — Auto storica intestata alla società. Una SAS assegna al socio accomandatario un’auto d’epoca iscritta al PRA, valore normale 45.000 euro, costo fiscale già ammortizzato a 10.000 euro. Base imponibile 35.000 euro, imposta all’8% (società operativa) pari a 2.800 euro — una cifra molto più contenuta rispetto a quanto costerebbe una cessione con tassazione piena della plusvalenza in capo alla società e poi del dividendo in natura al socio.
Scadenze: versamenti e atto notarile entro il 30 settembre
La scadenza del 30 settembre 2026 riguarda l’atto — la delibera assembleare di assegnazione o cessione e, per gli immobili, l’atto notarile di trasferimento devono essere perfezionati entro questa data, che la norma definisce inderogabile. I versamenti dell’imposta sostitutiva seguono invece un calendario proprio: il 60% dell’importo dovuto entro il 30 settembre 2026, il restante 40% entro il 30 novembre 2026, tramite modello F24 con codice tributo dedicato.
La gestione dell’imposta sostitutiva va poi riportata nella dichiarazione dei redditi della società, nel quadro RQ del modello Redditi (righi da RQ94 a RQ97), l’anno successivo a quello dell’operazione. Chi salta questo passaggio dichiarativo rischia contestazioni anche a distanza di anni, quindi vale la pena segnarselo già ora in agenda per la prossima dichiarazione.
Gli errori che fanno perdere l’agevolazione
Il primo errore, quello più costoso, è considerare “strumentale” un bene che nella sostanza non lo è più — ad esempio un ufficio formalmente intestato all’attività ma di fatto sfitto e inutilizzato da anni. L’Agenzia delle Entrate valuta la strumentalità sulla base dell’uso effettivo, non della classificazione catastale o contabile, quindi conviene far verificare la situazione reale del bene a un commercialista prima di avviare la pratica.
Il secondo errore riguarda il libro soci: se la compagine societaria è cambiata di recente, bisogna controllare con precisione le date di iscrizione prima di dare per scontato che il socio interessato abbia diritto all’agevolazione. Il terzo errore, più operativo, è arrivare a ridosso di fine settembre senza aver prenotato l’appuntamento dal notaio: negli anni delle riaperture precedenti gli studi notarili si sono sempre congestionati nelle ultime due settimane di validità della norma, con il rischio concreto di non riuscire a perfezionare l’atto in tempo.
Domande frequenti
Conviene sempre l’assegnazione agevolata rispetto a vendere il bene sul mercato?
Non sempre. Se il bene ha un mercato liquido e un acquirente esterno disposto a pagare un buon prezzo, vendere e distribuire il ricavato come dividendo può risultare più semplice, anche se fiscalmente più oneroso. L’assegnazione agevolata conviene soprattutto quando il bene resta comunque in famiglia o nella disponibilità del socio, perché evita un doppio passaggio di proprietà.
Cosa succede se non rispetto la scadenza del 30 settembre 2026?
L’operazione perde l’accesso al regime agevolato e, se effettuata successivamente, sconta la tassazione ordinaria: IRES, IRAP e tassazione del dividendo in capo al socio, senza alcuna riduzione. Non sono previste proroghe automatiche del termine.
La società di persone (SNC, SAS) può accedere all’agevolazione come la SRL?
Sì, la norma si applica sia alle società di capitali sia a quelle di persone, con le stesse aliquote dell’8% e del 10,5%. Cambiano solo alcuni aspetti tecnici legati alla determinazione del costo fiscale delle quote, da valutare caso per caso con il proprio commercialista.
Posso assegnare un immobile ancora gravato da mutuo?
Sì, è possibile, ma il socio che riceve il bene si assume anche il debito residuo salvo diverso accordo scritto con la banca, che in alcuni casi deve autorizzare formalmente il trasferimento del mutuo. È un aspetto da verificare con l’istituto di credito prima di procedere con l’atto.
Per chi gestisce un’attività in forma di SRL o valuta se questa struttura sia ancora la più adatta, può essere utile anche capire come funziona una SRL nel complesso, oppure confrontare i pro e i contro rispetto ad altre forme come il regime forfettario. Per le altre novità fiscali per le partite IVA arrivate con la manovra, l’articolo sul Decreto Fiscale 2026 riassume i cambiamenti principali.
Fonte ufficiale: guida completa alle regole 2026 su FiscoeTasse.com.

