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Permessi legge 104 tra più familiari: chi restituisce i soldi se si sfora

I permessi legge 104 possono essere riconosciuti a più familiari che assistono la stessa persona con disabilità grave, ma i giorni restano tre al mese in tutto. Fin qui è la legge, e vale dal 2022. La novità di settembre 2026 è un’altra e riguarda il portafoglio: con la circolare n. 100 del 18 settembre l’INPS ha scritto per la prima volta chi deve restituire l’indennità quando il tetto viene superato, e la risposta non è “la famiglia”. È il singolo lavoratore, individuato con due criteri diversi a seconda di come è andata la fruizione.

📌 Articolo in breve
La circolare INPS 100/2026 chiarisce cosa succede quando più familiari autorizzati superano insieme i tre giorni mensili di permesso per la stessa persona assistita, o quando li usano nello stesso giorno. Se i permessi cadono in giorni diversi vale la priorità temporale: paga chi ha fruito per ultimo, una volta esaurito il monte. Se cadono nello stesso giorno o nelle stesse ore l’indebito si divide in parti uguali tra i lavoratori coinvolti, ma rapportato all’orario di lavoro di ciascuno, quindi in euro gli importi restituiti sono diversi. Il recupero è a carico del singolo dipendente, non del datore né della persona assistita.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, fiscale o di investimento personalizzata. Prima di prendere decisioni finanziarie consulta un consulente finanziario indipendente o un professionista abilitato.

Indice

  1. Cosa dice la circolare 100
  2. Cosa c’era già e cosa è davvero nuovo
  3. I due criteri per stabilire chi ha sforato
  4. Tre casi pratici, con i conti
  5. Perché la circolare arriva adesso
  6. Quello che la circolare non dice
  7. Chi ha diritto ai permessi nel 2026
  8. Domande frequenti

Cosa dice la circolare 100

Il documento, pubblicato sul portale dell’Istituto, è breve, due pagine, ed è firmato dal direttore generale dell’INPS. L’oggetto è esplicito: permessi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104 del 1992 riconosciuti a più lavoratori dipendenti per assistere la stessa persona, e «disciplina applicabile nei casi di violazione dei limiti di legge». È un atto di indirizzo rivolto alle strutture territoriali dell’Istituto, non ai cittadini, ma le conseguenze le sentono le famiglie.

Il punto di partenza è il principio che l’INPS ripete da anni e che molti continuano a fraintendere. Dopo il decreto legislativo 105 del 2022 è caduto il cosiddetto referente unico dell’assistenza, quindi il permesso può essere autorizzato a più familiari contemporaneamente. Ma, scrive l’Istituto, «resta fermo il principio di fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona». Detto in modo brutale: più autorizzazioni non significano più giorni. Il monte è della persona assistita, non del lavoratore.

Da questo l’INPS fa discendere un obbligo che prima non era scritto da nessuna parte: lo sforamento «si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto». Non una facoltà, un obbligo. E dato che le autorizzazioni sono individuali, serviva una regola per stabilire su chi far cadere il conto.

Cosa c’era già e cosa è davvero nuovo

Conviene separare le due cose, perché diversi titoli hanno raccontato la circolare come una stretta o come se l’INPS avesse «fissato» un limite nuovo. Il tetto dei tre giorni sta nell’articolo 33 della legge 104 dal 1992 e il vincolo dell’alternanza è stato scritto nel testo di legge dal decreto 105 del 2022, quello che allargava la platea. L’INPS non può né fissarlo né cambiarlo, e la circolare 39 del 2023 lo aveva già ricordato.

La vera novità è la regola di imputazione dell’indebito, cioè il criterio con cui si decide chi ha usato il giorno di troppo. Su quello, fino al 18 settembre 2026, non esisteva alcun atto dell’Istituto. C’è poi una frase che vale la pena leggere due volte, perché è quella che ribalta l’intuizione comune: «l’avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l’esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall’INPS». Chi prenota per primo consuma il diritto di tutti.

I due criteri per stabilire chi ha sforato

I criteri sono due e non sono alternativi a scelta: dipendono da come sono caduti i permessi nel calendario.

Quando i familiari usano i permessi in giorni diversi vale la priorità temporale. Si contano i giorni in ordine cronologico, i primi tre sono legittimi e tutto quello che viene dopo è indebito, a carico di chi l’ha fruito. L’esempio dell’INPS è costruito su marzo 2026: il lavoratore A usa il permesso il 5 e il 18, il lavoratore B il 25 e il 30. Il limite si esaurisce il 25, quindi la giornata del 30 marzo va recuperata, e la restituisce B.

Quando invece due familiari usano il permesso nello stesso giorno o nelle stesse ore, l’INPS dice che non c’è alcuna priorità temporale da applicare, perché sono contestuali. In quel caso «l’indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio». Nel secondo esempio della circolare il lavoratore A usa il permesso il 5 marzo, A e B insieme il 18 e B da solo il 25: le giornate di calendario sono tre, il tetto formalmente non è stato superato, eppure il 18 marzo risulta indebito al 50% per ciascuno dei due. La sanzione non colpisce soltanto lo sforamento quantitativo, colpisce la violazione dell’alternanza in sé. È il passaggio più controintuitivo del provvedimento e nessuna testata lo ha isolato.

Su come si calcola l’importo, la circolare è precisa: il recupero è «pari al 50% rapportato all’orario lavorativo rispettivamente previsto per ciascun lavoratore». Vuol dire che due persone possono restituire cifre molto diverse per la stessa identica giornata.

Tre casi pratici, con i conti

Due figli che si dividono l’assistenza alla madre. Luca usa il permesso il 5 e il 18 marzo, Sara il 25 e il 30. Entrambi hanno l’autorizzazione dell’INPS, entrambi hanno usato due giorni a testa. Ma il monte mensile si è esaurito il 25 e la giornata del 30 è indebita: la restituisce Sara per intero. Non conta l’equità tra fratelli, conta l’ordine del calendario.

Marito e figlia che chiedono lo stesso giorno. Il marito usa il permesso il 5 marzo, il 18 lo usano lui e la figlia insieme, il 25 tocca alla figlia. Tre giorni di calendario, quindi in apparenza tutto regolare. Invece il 18 marzo è indebito al 50% per ciascuno. Se il marito lavora a tempo pieno con otto ore al giorno e la figlia è part time a quattro ore, il primo restituisce l’equivalente di quattro ore di indennità e la seconda di due: stessa giornata, importi diversi. È il caso in cui è più facile finire con una lettera dell’INPS senza aver fatto nulla che sembrasse sbagliato.

Permessi spezzati a ore. Andrea usa sei ore il 4 marzo e sei ore l’11, Chiara quattro ore il 4 marzo — le stesse del mattino — e una giornata intera il 20. Qui i due criteri si sommano: le ore sovrapposte del 4 marzo sono contemporaneità e vanno divise a metà, mentre il resto va misurato in ordine cronologico fino all’esaurimento del monte. Il problema è che la circolare non spiega come si convertono le ore in giorni per stabilire quando il tetto è stato raggiunto: nel mese misto, giorni interi più frazioni orarie, il conto resta affidato alla prassi.

Perché la circolare arriva adesso

Fino a poco tempo fa l’INPS non aveva materialmente modo di accorgersi dello sforamento. Le autorizzazioni sono individuali, le assenze vengono comunicate dai datori di lavoro e nessuno incrociava i dati per capire quanti familiari stessero assistendo la stessa persona nello stesso mese. Quel pezzo mancante è arrivato con la legge di bilancio 2026, che al comma 724 obbliga a inserire nelle denunce mensili le informazioni «relative all’evento fruito e al relativo dante causa»: cioè a dichiarare chi è la persona assistita. Con il dante causa nel flusso, i permessi di tutti i familiari diventano confrontabili.

Una precisazione utile a chi cerca la norma: la stampa cita quasi sempre «l’articolo 129, comma 8», ma è la numerazione del disegno di legge. Nel testo promulgato la manovra è un articolo unico con 973 commi, e le disposizioni sono ai commi 723 e 724.

C’è poi un dato che spiega la dimensione del fenomeno. Secondo l’Osservatorio INPS sulle prestazioni a sostegno della famiglia, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno usato i permessi per assistere un familiare sono passati da 485.265 nel 2022 a 608.206 nel 2024, con un aumento del 9,9% in un anno e del 36,6% rispetto al 2020. È lo stesso Istituto, in una nota dell’Osservatorio, a collegare la crescita all’eliminazione del referente unico. La riforma ha moltiplicato i titolari del diritto senza moltiplicare il diritto: il monte per assistito è rimasto di tre giorni. La circolare 100 è la conseguenza aritmetica di quella scelta, arrivata quattro anni dopo, quando le famiglie con più caregiver autorizzati sono diventate abbastanza numerose da produrre sforamenti sistematici.

Quello che la circolare non dice

Su tre punti il documento tace, ed è giusto saperlo prima di trovarsi in mezzo a un recupero. Il primo è l’ambito: nel testo non compaiono mai le parole “pubblico” e “privato”, mentre la circolare 39 del 2023, che viene richiamata, era esplicita già nell’oggetto nel riferirsi ai dipendenti del settore privato. Per i dipendenti pubblici il permesso viene autorizzato e pagato dall’amministrazione e non conguagliato con l’INPS, quindi il meccanismo di recupero descritto non li raggiunge allo stesso modo. Diverse testate scolastiche danno per scontato che valga anche per docenti e ATA: è un punto aperto, non una certezza.

Il secondo è la decorrenza, che non c’è. Gli esempi usano marzo 2026, cioè mesi già trascorsi, il che lascia pensare a un’applicazione anche al pregresso, ma la circolare non lo afferma. Il terzo riguarda le tutele: nessun cenno a contraddittorio, termini, rateizzazione, buona fede o prescrizione. E c’è un’ultima asimmetria che vale la pena notare, perché tocca la vita reale delle famiglie: l’INPS chiede ai familiari una «necessaria pianificazione congiunta» della fruizione, ma non esiste alcuno strumento per farla. Non c’è un calendario condiviso, non c’è un avviso nella domanda, non c’è modo di sapere quanti giorni ha già consumato tuo fratello.

Chi ha diritto ai permessi nel 2026

Il permesso spetta ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per assistere una persona con handicap grave riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 e non ricoverata a tempo pieno. Sono esclusi per definizione autonomi e parasubordinati, e per prassi restano fuori anche lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici e familiari e operai agricoli a tempo determinato occupati a giornata.

Il legame di parentela deve arrivare al secondo grado: coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti. Si sale al terzo grado — quindi zii e nipoti in linea collaterale — soltanto se i genitori o il coniuge della persona assistita mancano, sono deceduti, hanno patologie invalidanti o hanno compiuto 65 anni. Dal 2010 non servono più convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza. La nostra guida completa alla legge 104 raccoglie permessi, indennità di accompagnamento e agevolazioni fiscali, mentre per capire quali percentuali aprono i diritti conviene partire dalla scheda sull’invalidità civile.

Da non confondere con i permessi mensili, infine, le dieci ore annue introdotte dalla legge 106 del 2025 e operative dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori con patologia oncologica attiva o in follow-up, o con patologia invalidante e cronica con invalidità almeno al 74%, da usare per visite, esami e terapie. Sono un istituto diverso, si cumulano con i tre giorni e non entrano nel monte mensile: la circolare 100 non le tocca. Chi assiste un familiare anziano non autosufficiente può inoltre verificare i requisiti della Prestazione Universale da 850 euro, che è una misura autonoma e non toglie nulla ai permessi.

Domande frequenti

Se siamo in due ad assistere mia madre, abbiamo tre giorni a testa?

No. I tre giorni sono della persona assistita, non del lavoratore. Più familiari possono essere autorizzati, ma devono usarli in via alternativa e il totale mensile resta tre, anche frazionandoli a ore.

Chi restituisce i soldi se sforiamo?

Il singolo lavoratore che ha fruito del permesso in eccesso. Se i permessi sono in giorni diversi, restituisce chi ha usato il giorno successivo all’esaurimento del monte. Se sono nello stesso giorno o nelle stesse ore, l’indebito si divide in parti uguali tra i lavoratori coinvolti, rapportato all’orario di ciascuno.

Possiamo usare il permesso lo stesso giorno per portare mio padre in ospedale?

Secondo la circolare no, perché la legge prevede la fruizione alternativa. Anche se il totale del mese resta entro i tre giorni, la sovrapposizione fa scattare il recupero del 50% a carico di ciascuno dei due.

Il recupero riguarda anche i dipendenti pubblici?

La circolare non lo dice. Il meccanismo descritto passa dal conguaglio contributivo, che riguarda i datori di lavoro privati; per i dipendenti pubblici il permesso è gestito dall’amministrazione. È un punto che l’INPS non ha chiarito.

Vale anche per i mesi passati?

Non è indicata alcuna decorrenza. Gli esempi della circolare usano mesi già trascorsi, ma il testo non afferma esplicitamente che la regola si applichi al pregresso.

Come facciamo a sapere quanti giorni ha già usato l’altro familiare?

Non esiste uno strumento dell’INPS che lo mostri. L’Istituto chiede una pianificazione congiunta tra familiari, quindi l’unico modo affidabile oggi è mettersi d’accordo in anticipo e tenere un calendario condiviso in famiglia.

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