Il Codice del consumo 2026 cambia in due riprese, e la seconda scatta il 27 settembre. Da quella data un’azienda non può più scrivere “eco” o “amico dell’ambiente” su una confezione senza avere in mano qualcosa che lo dimostri, e deve dirti prima dell’acquisto quanto dura il prodotto, se si può riparare e quanto costano i pezzi di ricambio. Tre mesi prima, il 19 giugno, era già arrivata la novità più concreta di tutte: il pulsante per disdire online, obbligatorio e in chiaro.
Due decreti diversi riscrivono pezzi del Codice del consumo nel 2026. Dal 19 giugno chi vende a distanza tramite un’interfaccia online deve mettere a disposizione una funzione di recesso visibile, con conferma automatica su supporto durevole. Dal 27 settembre diventano sanzionabili le dichiarazioni ambientali generiche, i marchi di sostenibilità inventati e le pratiche di obsolescenza precoce, con nuovi obblighi informativi su durabilità e riparabilità. Le sanzioni le applica l’Antitrust e arrivano fino a 10 milioni di euro.
Indice
- Due decreti, tre date da tenere a mente
- Il pulsante per disdire: la novità che vale di più
- Stop ai claim ambientali senza prove
- Durabilità, riparabilità e aggiornamenti che peggiorano il prodotto
- Perché la “lista nera” cambia tutto
- Cosa puoi fare tu, in pratica
- Domande frequenti
Due decreti, tre date da tenere a mente
Qui si fa spesso confusione, perché nel giro di pochi mesi sono arrivati due interventi distinti sullo stesso testo, il decreto legislativo 206 del 2005 che tutti chiamano Codice del consumo. Hanno origini diverse, riguardano cose diverse e partono in momenti diversi.
Il primo è il decreto legislativo 209 del 31 dicembre 2025, che recepisce la direttiva europea 2023/2673 sui contratti a distanza. Ha inserito nel Codice un articolo nuovo di zecca, il 54-bis, dedicato all’esercizio del diritto di recesso quando il contratto si conclude tramite un’interfaccia online. Si applica ai contratti stipulati a partire dal 19 giugno 2026.
Il secondo è il decreto legislativo 30 del 20 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo ed entrato formalmente in vigore il 24 marzo. Recepisce la direttiva 2024/825, quella che in gergo europeo si chiama Empowering Consumers for the Green Transition. Qui però il legislatore ha previsto un periodo di adattamento lungo: gli obblighi e le sanzioni diventano operativi solo dal 27 settembre 2026. Fino al giorno prima, chi scrive “biodegradabile” senza prove non commette formalmente nulla di nuovo.
| Data | Cosa succede | Fonte normativa |
|---|---|---|
| 19 giugno 2026 | Obbligo della funzione di recesso online (il “pulsante per disdire”) sui contratti conclusi da questa data | Art. 54-bis Codice del consumo, introdotto dal d.lgs. 209/2025 |
| 24 marzo 2026 | Entrata in vigore formale delle nuove norme su greenwashing e durabilità | D.lgs. 30/2026 |
| 27 settembre 2026 | Le stesse norme diventano applicabili e sanzionabili | D.lgs. 30/2026, disposizione transitoria |
Il pulsante per disdire: la novità che vale di più
Chi ha provato almeno una volta a disdire un abbonamento online sa come funziona il gioco: il tasto per iscriversi sta in home page e lampeggia, quello per andarsene è annidato in fondo a un percorso di sei schermate, spesso finisce in un modulo da inviare via posta o in un numero verde che risponde a orari improbabili. L’articolo 54-bis mette fine a questa asimmetria, almeno sulla carta.
La norma chiede tre cose insieme. La prima è una funzione di recesso chiaramente visibile e facilmente accessibile sull’interfaccia online, con un’etichetta esplicita — la formula che ricorre nei testi europei è “recedi dal contratto qui” — e deve restare disponibile per tutta la durata del periodo di ripensamento, non comparire e sparire. La seconda è una schermata di conferma separata, in modo che nessuno receda per errore con un click distratto. La terza, la più utile in caso di lite, è la ricevuta: dopo la conferma il professionista deve inviare su supporto durevole, tipicamente un’email o un PDF, il contenuto della dichiarazione con data e ora di trasmissione. È la prova che serve quando l’azienda sostiene di non aver mai ricevuto la disdetta.
C’è un dettaglio che quasi nessuno segnala e che invece cambia parecchio la portata pratica della norma. La direttiva europea 2023/2673 nasceva per i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza: conti, prestiti, polizze. Il legislatore italiano però ha collocato l’articolo 54-bis nella parte generale del Codice dedicata ai contratti a distanza, non in una sezione riservata alla finanza. Diversi commentatori ne deducono che l’obbligo copra un perimetro più largo di quello richiesto da Bruxelles, arrivando in generale ai contratti conclusi online. È un punto ancora aperto in dottrina e verrà chiarito dall’applicazione concreta, ma spiega perché diversi studi legali stanno consigliando a e-commerce e piattaforme di abbonamento di adeguarsi comunque, senza aspettare una pronuncia.
Nel frattempo resta valido tutto il resto: i quattordici giorni di ripensamento sugli acquisti a distanza non cambiano, e se il venditore non informa correttamente sul diritto di recesso il termine si allunga di dodici mesi. Se hai bisogno del procedimento concreto per una restituzione, ne abbiamo parlato nella guida su come fare il reso su Amazon passo per passo.
Stop ai claim ambientali senza prove
Dal 27 settembre la parte più visibile riguarda il linguaggio della pubblicità e delle confezioni. Il decreto 30 non vieta di essere sostenibili né di dirlo: vieta di dirlo in modo generico, allusivo o non verificabile. La differenza è tutta lì.
Diventano pratiche commerciali scorrette le asserzioni ambientali generiche prive di riscontro — “ecologico”, “green”, “amico del pianeta” senza specificare rispetto a cosa e con quali dati. Cadono anche gli impegni futuri buttati lì: dichiarare che un prodotto sarà a impatto zero entro una certa data è ammesso solo se esiste un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili, scadenze precise e la verifica periodica di un soggetto terzo indipendente. Sparisce inoltre la scorciatoia della compensazione: non si può più presentare un prodotto come climaticamente neutro se la neutralità deriva soltanto dall’acquisto di crediti di carbonio.
Un capitolo a parte riguarda i marchi. È vietato esibire un marchio di sostenibilità che non poggi su un sistema di certificazione con requisiti pubblici e verifica indipendente, o che non sia stato istituito da un’autorità pubblica. Tradotto: i loghi verdi disegnati internamente dall’ufficio marketing, con la fogliolina e una scritta rassicurante, non si possono più mettere sulla confezione.
| Non si può più scrivere | Si può scrivere, se documentato |
|---|---|
| “Prodotto ecologico”, “scelta green”, “rispettoso dell’ambiente” | “Bottiglia in PET riciclato al 70%, verificato da [ente]” |
| “Carbon neutral” ottenuto solo compensando | “Emissioni ridotte del 30% rispetto al modello 2023 in fase di produzione” |
| “Saremo a impatto zero nel 2030” senza piano | Impegno con piano pubblico, tappe datate e audit indipendente |
| Logo verde creato dall’azienda stessa | Marchio con schema di certificazione pubblico e controllo terzo |
Durabilità, riparabilità e aggiornamenti che peggiorano il prodotto
Se il greenwashing è la parte che fa notizia, quella che tocca il portafoglio è un’altra, ed è passata quasi sotto silenzio. Il decreto aggiunge alla lista delle pratiche scorrette una serie di comportamenti che riguardano la vita del prodotto dopo l’acquisto.
Diventa scorretto affermare il falso sulla durata, sia in termini di tempo sia di intensità d’uso. Diventa scorretto presentare come riparabile un bene che non lo è. Diventa scorretto indurre il consumatore a sostituire un materiale di consumo — una cartuccia, un filtro, una batteria — prima di quando sarebbe tecnicamente necessario. E, punto che riguarda praticamente ogni oggetto connesso in casa, diventa scorretto omettere che un aggiornamento software peggiorerà il funzionamento del dispositivo, oppure presentare come necessario un aggiornamento che in realtà si limita a migliorare qualcosa.
In parallelo cambiano le informazioni che devono comparire prima dell’acquisto. Il venditore deve indicare l’esistenza e le condizioni della garanzia legale, l’eventuale garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore, per quanto tempo saranno forniti gli aggiornamenti software sui beni digitali e, sul fronte riparazione, l’indice di riparabilità dove previsto oppure la disponibilità e il costo stimato dei pezzi di ricambio, le istruzioni per riparare e le eventuali restrizioni alla riparazione. Quest’ultima voce è quella che rischia di far male alle aziende: significa dover dichiarare in anticipo, nero su bianco, che quel prodotto lo può aprire solo il centro autorizzato.
Abbiamo confrontato le pagine prodotto di alcuni tra i marchi di elettronica più venduti in Italia: nella quasi totalità dei casi la durata degli aggiornamenti software non compare in scheda tecnica, ma solo in una pagina di supporto separata, raggiungibile con almeno tre click. Dal 27 settembre quell’informazione dovrà stare tra quelle precontrattuali, cioè visibile prima di premere “acquista”.
Perché la “lista nera” cambia tutto
Vale la pena spiegare un tecnicismo che fa una differenza enorme nella pratica. Il Codice del consumo distingue tra pratiche che vanno valutate caso per caso e pratiche considerate scorrette “in ogni caso”, elencate in una lista che gli addetti ai lavori chiamano lista nera.
Per le prime, l’Autorità deve dimostrare che la pratica era idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio. Per le seconde no: se il comportamento è nell’elenco, è scorretto e basta, senza bisogno di provare che qualcuno ci sia cascato davvero. Le nuove voci su claim ambientali generici, marchi di sostenibilità non certificati e obsolescenza precoce sono state inserite proprio lì. È il motivo per cui gli studi legali hanno alzato la voce con i clienti: cade l’argomento difensivo più usato, quello del “sì, ma nessun consumatore è stato realmente indotto in errore”.
A vigilare è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le sanzioni per le pratiche commerciali scorrette vanno da 5.000 a 10 milioni di euro, un tetto alzato negli ultimi anni proprio per rendere la multa qualcosa di più di un costo operativo per i grandi gruppi.
Cosa puoi fare tu, in pratica
La parte utile è che nessuna di queste norme richiede un’iniziativa del consumatore per esistere, ma tutte diventano più efficaci se qualcuno le usa. Se dopo il 27 settembre trovi una confezione con un claim ambientale generico, o una pagina prodotto che non dice nulla su ricambi e riparabilità, la segnalazione all’Antitrust è gratuita e si fa dal modulo online sul sito dell’AGCM. Non serve essere stati danneggiati economicamente: per le pratiche in lista nera basta il fatto in sé.
Sul fronte contratti, se dopo il 19 giugno hai sottoscritto online un abbonamento e non trovi la funzione di recesso, conserva uno screenshot della schermata: è l’elemento che rende difficile per l’azienda sostenere che il pulsante c’era. Vale lo stesso principio già consolidato per i rincari delle tariffe, dove la comunicazione con trenta giorni di preavviso apre il diritto a uscire senza penali — un meccanismo che abbiamo raccontato nel dettaglio parlando di come recedere gratis quando aumentano le tariffe telefoniche.
Un’ultima avvertenza sulle tempistiche. Il decreto 30 si applica alle pratiche poste in essere dal 27 settembre 2026, non retroattivamente: una campagna pubblicitaria chiusa ad agosto non diventa illecita a posteriori. E l’articolo 54-bis riguarda i contratti conclusi dal 19 giugno 2026 in avanti, quindi su un abbonamento firmato nel 2024 il vecchio percorso di disdetta resta quello valido. Chi sta valutando un acquisto rateizzato farà bene a tenere d’occhio anche l’altro fronte che si muove in questi mesi, quello del credito al consumo e delle nuove regole sul paga a rate.
Domande frequenti
Il pulsante per disdire vale per tutti i siti o solo per banche e assicurazioni?
La direttiva europea di partenza riguardava i servizi finanziari a distanza, ma l’Italia ha inserito la norma nella parte generale del Codice del consumo dedicata ai contratti a distanza. Molti giuristi ne ricavano una portata più ampia, estesa ai contratti conclusi tramite interfaccia online in genere. Non c’è ancora un orientamento consolidato, e in attesa di chiarimenti diversi operatori si stanno adeguando a prescindere.
Cosa rischia un’azienda che scrive “prodotto ecologico” dopo il 27 settembre?
Rientra tra le pratiche commerciali scorrette per le quali l’AGCM può irrogare sanzioni da 5.000 a 10 milioni di euro, oltre all’ordine di cessazione e all’eventuale pubblicazione della decisione. Trattandosi di una fattispecie in lista nera, non serve dimostrare che un consumatore sia stato effettivamente ingannato.
Adesso i produttori sono obbligati a rendere riparabili i prodotti?
No, e questo è l’equivoco più diffuso. Il decreto impone di informare su riparabilità, ricambi e restrizioni, e vieta di mentire su questi aspetti. L’obbligo di progettare prodotti riparabili appartiene ad altre normative europee, come il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, che seguono un calendario proprio.
Se un aggiornamento rallenta il mio smartphone posso contestarlo?
Se il produttore sapeva che l’aggiornamento avrebbe inciso negativamente sulle prestazioni e non lo ha comunicato, dal 27 settembre quel comportamento rientra tra le pratiche scorrette. Resta poi la strada ordinaria della garanzia legale di conformità, che copre i difetti che si manifestano entro due anni dalla consegna.
Il diritto di recesso di 14 giorni è cambiato?
No, la durata resta quella. Cambia il modo di esercitarlo quando il contratto è stato concluso online: deve esistere una funzione dedicata, visibile per tutto il periodo utile, con conferma e ricevuta su supporto durevole.

