Pignoramento conto corrente 2026 è una delle ricerche più ansiogene che si possano fare su Google, di solito dopo aver ricevuto una notifica da un creditore o dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. La buona notizia è che la legge protegge comunque una parte delle somme presenti sul conto, soprattutto se derivano da stipendio o pensione, e nel 2026 questa soglia protetta è cambiata seguendo l’aggiornamento dell’assegno sociale.
Nel 2026 l’assegno sociale sale a 546,24 euro mensili, e con esso la soglia di somme impignorabili già presenti sul conto (derivanti da stipendio o pensione): il triplo dell’assegno sociale, pari a 1.638,72 euro. Se la giacenza è inferiore, il creditore non può prelevare nulla; se è superiore, si pignora solo la differenza. Per lo stipendio accreditato dopo il pignoramento, il limite resta un quinto del netto.
Indice
- La nuova soglia protetta 2026: 1.638,72 euro
- Somme accreditate prima o dopo il pignoramento: la differenza cruciale
- Lo stipendio accreditato dopo: il limite di un quinto
- Tre esempi concreti per capire come si calcola
- Cosa fare se ricevi una notifica di pignoramento
- Pignoramento presso terzi: perché la banca è coinvolta anche se non è lei la debitrice
- Domande frequenti
La nuova soglia protetta 2026: 1.638,72 euro
La legge fissa un principio chiaro: chi vive di stipendio o pensione deve poter contare su un minimo vitale che nessun creditore può toccare, nemmeno in presenza di un pignoramento legittimo. Questo principio, disciplinato dall’articolo 545 del Codice di procedura civile, lega la soglia protetta al valore dell’assegno sociale, che nel 2026 sale a 546,24 euro mensili. La franchigia impignorabile, pari al triplo di questa cifra, arriva quindi a 1.638,72 euro.
Questo significa, in pratica, che se sul conto corrente sono già presenti somme derivanti da stipendio, pensione o trattamenti assimilati (accreditate prima della notifica del pignoramento alla banca), fino a 1.638,72 euro restano completamente al sicuro, e solo l’eventuale eccedenza può essere effettivamente pignorata.
Somme accreditate prima o dopo il pignoramento: la differenza cruciale
Qui si gioca gran parte della partita, ed è il punto che genera più confusione. La legge distingue nettamente due momenti: le somme già accreditate sul conto prima che il pignoramento venga notificato alla banca, e quelle che arrivano dopo (o esattamente il giorno stesso).
Per le prime si applica la franchigia fissa di 1.638,72 euro descritta sopra: è una soglia unica, non calcolata mese per mese, ma sulla giacenza effettiva al momento della notifica. Per le somme accreditate dopo, invece, non si applica più questa franchigia fissa, ma tornano in gioco i limiti ordinari previsti per il pignoramento dello stipendio.
Lo stipendio accreditato dopo: il limite di un quinto
Per gli accrediti successivi alla notifica del pignoramento, la regola generale per i crediti ordinari (banche, finanziarie, fornitori, privati) prevede un limite massimo di un quinto dello stipendio netto mensile: il creditore può quindi trattenere al massimo il 20% di ogni successivo accredito da lavoro dipendente o pensione, lasciando intatto il restante 80% per le necessità quotidiane.
Per i crediti alimentari o per alcune tipologie di debiti verso l’Erario le percentuali possono variare secondo regole specifiche, spesso più favorevoli al creditore rispetto al quinto ordinario, mentre restano comunque dei tetti massimi che impediscono di azzerare completamente lo stipendio o la pensione del debitore.
Tre esempi concreti per capire come si calcola
Caso 1 — giacenza sotto soglia: Marco riceve la notifica di pignoramento con 1.200 euro sul conto, tutti derivanti dal suo stipendio accreditato nei giorni precedenti. Essendo la cifra inferiore a 1.638,72 euro, il creditore non può prelevare nulla: l’intera somma resta protetta.
Caso 2 — giacenza sopra soglia: Laura ha 2.400 euro sul conto al momento della notifica, sempre derivanti da stipendio. La franchigia di 1.638,72 euro resta intoccabile, ma la differenza — 761,28 euro — può essere effettivamente pignorata dal creditore.
Caso 3 — stipendio accreditato dopo la notifica: Giovanni ha un pignoramento già notificato alla sua banca e riceve lo stipendio di 1.500 euro netti il mese successivo. Su questo accredito non si applica più la franchigia fissa: il creditore può trattenere fino a un quinto, cioè 300 euro, lasciando a Giovanni 1.200 euro per vivere.
Cosa fare se ricevi una notifica di pignoramento
La prima cosa da fare è non ignorare la comunicazione: verificare l’origine del debito, i termini per eventuali opposizioni e, se la situazione debitoria è più ampia di un singolo pignoramento, valutare con un professionista se esistono strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento pensati proprio per chi non riesce più a far fronte ai propri debiti. Abbiamo approfondito questo percorso nella guida Sovraindebitamento 2026: come uscirne con la legge sul consumatore, utile per chi si trova con più creditori contemporaneamente.
Vale anche la pena verificare, insieme alla propria banca, come viene distinta la parte di giacenza riconducibile a stipendio o pensione da altre somme presenti sul conto, perché è proprio questa distinzione a determinare l’applicazione della franchigia protetta. Se stai valutando di aprire un nuovo conto con condizioni più chiare su questi aspetti, la nostra guida Conto corrente online: quale scegliere nel 2026 mette a confronto le opzioni principali.
Pignoramento presso terzi: perché la banca è coinvolta anche se non è lei la debitrice
Un dubbio comune riguarda il ruolo della banca in tutta questa procedura: la banca non è la parte debitrice, eppure si trova al centro dell’operazione. Il pignoramento del conto corrente è tecnicamente un “pignoramento presso terzi”, una procedura in cui il creditore, invece di rivolgersi direttamente al debitore, notifica l’atto a un soggetto terzo (la banca) che detiene somme di pertinenza del debitore stesso.
Una volta ricevuta la notifica, la banca ha l’obbligo di dichiarare al giudice dell’esecuzione quali somme sono effettivamente presenti sul conto e di quale natura (stipendio, pensione, altre entrate), rendendo indisponibile la quota pignorabile fino alla decisione definitiva del tribunale. Questo significa che, dal momento della notifica, il correntista non può più liberamente disporre della somma vincolata, anche se il procedimento giudiziario che stabilirà l’importo definitivo da versare al creditore non si è ancora concluso.
Per il correntista, questo si traduce in un blocco temporaneo che può durare alcune settimane o mesi, durante i quali è comunque possibile continuare a operare normalmente sulla parte di conto non interessata dal vincolo, comprese le somme protette dalla franchigia legata all’assegno sociale.
Domande frequenti
Il conto cointestato viene pignorato allo stesso modo?
Sui conti cointestati la regola generale prevede che il pignoramento riguardi solo la quota di pertinenza del debitore (di norma il 50% se non diversamente stabilito), ma la disciplina specifica su come si applica la franchigia protetta in questi casi può variare: conviene sempre chiarire la situazione con la propria banca o un legale.
La franchigia di 1.638,72 euro si applica una volta sola o ogni mese?
Si applica alla giacenza effettiva presente sul conto al momento della notifica del pignoramento, non è un limite che si rinnova automaticamente ogni mese per le somme già depositate: per gli accrediti successivi tornano in gioco le regole del quinto sullo stipendio.
Cosa succede se ho più pignoramenti contemporaneamente?
In presenza di più pignoramenti la situazione si complica e generalmente si applicano regole di concorso tra creditori, con un tetto massimo complessivo che comunque non può privare il debitore dell’intero reddito: in questi casi è fortemente consigliato il supporto di un legale.
La pensione minima può essere pignorata?
Anche la pensione segue le stesse regole generali di soglia protetta legata all’assegno sociale per le somme già accreditate, e al limite del quinto per gli accrediti successivi, ma su importi molto bassi la parte effettivamente pignorabile può risultare comunque minima o nulla.
Quanto dura un pignoramento sul conto corrente?
Non esiste una durata fissa valida per tutti i casi: dipende dai tempi del procedimento giudiziario di assegnazione delle somme al creditore, che possono variare da poche settimane a diversi mesi a seconda del tribunale competente e della complessità della posizione debitoria.
Posso continuare a usare il conto durante il pignoramento?
Sì, per la parte di saldo non interessata dal vincolo (comprese le somme protette dalla franchigia) il conto resta pienamente operativo: restano bloccate solo le somme effettivamente oggetto della procedura di pignoramento.
La franchigia protetta si applica anche ai lavoratori autonomi e alle partite IVA?
La franchigia legata al triplo dell’assegno sociale si riferisce specificamente a somme derivanti da stipendio, salario o trattamenti pensionistici: per i compensi di lavoratori autonomi e partite IVA la qualificazione delle somme sul conto può risultare più complessa da dimostrare, ed è consigliabile farsi assistere da un professionista per verificare quali tutele si applicano al proprio caso specifico.
Posso chiedere una rateizzazione del debito per evitare il pignoramento?
Sì, in molti casi è possibile evitare o sospendere un pignoramento in corso proponendo al creditore (o all’Agenzia delle Entrate Riscossione, se si tratta di cartelle esattoriali) un piano di rateizzazione del debito prima che la procedura esecutiva arrivi a conclusione: conviene muoversi il prima possibile dopo aver ricevuto un avviso, prima che si arrivi alla fase di pignoramento vero e proprio.
