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Prodotti difettosi, approvato il decreto: risarcimento anche per software, app e aggiornamenti

Il governo ha approvato in via definitiva il decreto sui prodotti difettosi che estende il risarcimento dei danni anche a software, app e aggiornamenti: il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2026, che ha recepito la direttiva (UE) 2024/2853 riscrivendo il Codice del consumo. Vale per i prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026. Al 30 ottobre il testo è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2026. Fonti: comunicato del Consiglio dei ministri n. 195, il comunicato n. 185 del 4 agosto e la direttiva (UE) 2024/2853 su EUR-Lex.

📌 In breve
• Diventano «prodotti» anche software, file per la stampa 3D e servizi digitali collegati, come l’app che comanda un elettrodomestico.
• Oltre al fabbricante possono rispondere importatori, rappresentanti autorizzati, operatori logistici, piattaforme online e chi modifica in modo sostanziale un prodotto.
• Il giudice può ordinare di esibire le prove e in certi casi il difetto si presume.
• Si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026.

Cosa cambia

Le regole attuali risalgono alla direttiva 85/374/CEE del 1985. Ora il difetto può stare anche nel programma che fa funzionare l’oggetto, in un aggiornamento o nel servizio online a cui è collegato.

Il produttore che dimostra che il difetto non c’era alla vendita di norma si libera, ma l’articolo 11 della direttiva toglie questa via d’uscita quando il problema dipende dal software, da un aggiornamento o dalla mancanza degli aggiornamenti di sicurezza, se il prodotto resta sotto il controllo del fabbricante. Al contrario, chi per colpa sua non installa un aggiornamento di sicurezza fornito può vedersi ridurre o negare il risarcimento (considerando 55).

Oltre a morte, lesioni (anche psicologiche, se accertate) e danni a beni, diventa risarcibile la distruzione o corruzione di dati non professionali, come le foto di famiglia. Resta escluso il prodotto difettoso in sé, e resta fuori il software open source sviluppato senza attività commerciale.

Punto Immessi fino al 9 dicembre 2026 Immessi dopo il 9 dicembre 2026
Software, app, servizi digitali Non citati in modo espresso Inclusi
Perdita di dati personali Non prevista Risarcibile se i dati non sono professionali
Chi risponde Produttore, importatore, in subordine il fornitore Anche rappresentante autorizzato, logistica, piattaforme online, chi modifica il prodotto
Termine massimo 10 anni dalla messa in circolazione 10 anni, 25 per lesioni a lunga latenza

Chi risponde del danno

Se il fabbricante ha sede fuori dalla UE, rispondono l’importatore o il rappresentante autorizzato e, se mancano entrambi, il fornitore dei servizi di logistica. Le piattaforme online rispondono quando fanno credere di essere loro a vendere o non indicano in tempo un responsabile nell’Unione. Chi modifica in modo sostanziale un prodotto e lo rivende diventa fabbricante, come alcuni ricondizionatori (vedi la guida all’acquisto di un ricondizionato).

Il giudice può ordinare all’azienda di esibire documenti e dati tecnici. Il difetto si presume se l’azienda non li esibisce o se il danno nasce da un malfunzionamento evidente durante un uso normale; quando la complessità tecnica rende la prova troppo difficile, basta dimostrare che il difetto è probabile. È nullo ogni patto che escluda o limiti in anticipo la responsabilità: una clausola nelle condizioni d’uso di un’app non basta.

Da quando si applica e quali sono i termini

Le nuove regole valgono per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 (articolo 2 della direttiva), la stessa data entro cui gli Stati devono recepirla (articolo 22). Per ciò che è entrato in commercio prima resta la vecchia disciplina (articolo 21).

Il diritto si prescrive in tre anni da quando il danneggiato ha conosciuto, o avrebbe dovuto conoscere, danno, difetto e responsabile, e si estingue comunque dopo dieci anni dall’immissione sul mercato, venticinque per le lesioni a lunga latenza. Per un robot da cucina immesso sul mercato a marzo 2027 il limite scade a marzo 2037; una lesione causata da un prodotto del 2028 e scoperta nel 2045 rientra nei venticinque anni (fino al 2053), se si agisce entro tre anni.

Nota della redazione
L’articolo 2 della direttiva lega le nuove regole alla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, non a quella dell’acquisto. Un dispositivo comprato a Natale 2026 ma arrivato nei negozi in autunno resta sotto la disciplina precedente.

Garanzia e risarcimento: cosa succede ora

Non è la garanzia legale di conformità. La garanzia di due anni (vedi la guida su recesso e garanzia negli acquisti e quella sulla garanzia biennale degli smartphone) si chiede al venditore quando il prodotto non funziona; la responsabilità per prodotti difettosi riguarda un prodotto non sicuro che causa un danno ad altro. Se un aggiornamento blocca il telefono si passa dalla garanzia; se il caricabatterie difettoso brucia il divano, entra in gioco il risarcimento.

Il decreto attende ora l’emanazione e la pubblicazione in Gazzetta: aggiorneremo l’articolo con numero e data.

Domande frequenti

Posso chiedere il risarcimento se un’app mi cancella le foto?

Sì, se le foto non sono dati professionali e il prodotto difettoso è stato immesso sul mercato dopo il 9 dicembre 2026.

Vale anche per i prodotti che ho già in casa?

No: i prodotti immessi sul mercato fino al 9 dicembre 2026 restano sotto la disciplina attuale.

Se compro su un marketplace da un venditore extra UE, a chi mi rivolgo?

All’importatore o al rappresentante autorizzato nell’Unione, in mancanza al fornitore logistico; la piattaforma risponde nei casi visti sopra.

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