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Decreto rider e lavoro tramite app: approvato il testo definitivo, presunzione di lavoro dipendente e account chiusi solo da una persona

Il decreto rider sul lavoro tramite piattaforme digitali ha superato l’ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri: mercoledì 28 ottobre il Governo ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/2831. La presunzione di lavoro subordinato viene estesa dai rider a chi lavora per qualsiasi piattaforma, e sospensioni o chiusure dell’account non potranno essere decise da un algoritmo. Al 30 ottobre il testo non è ancora in Gazzetta Ufficiale, quindi le nuove regole non sono ancora in vigore.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2026. Fonti: comunicati CdM n. 195 del 28 ottobre 2026 e n. 182 del 23 luglio 2026 e nota del Ministero del Lavoro.

📌 In breve
• Il 28 ottobre 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto che recepisce la direttiva UE sul lavoro tramite piattaforme.
• La presunzione di lavoro subordinato si estende dai rider a tutti i lavoratori delle piattaforme che operano in Italia, anche se hanno sede all’estero.
• Limitazione, sospensione, fine del rapporto o chiusura dell’account: le decide solo una persona, altrimenti la decisione è nulla.
• Manca la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la direttiva va recepita entro il 2 dicembre 2026.

Cosa cambia per chi lavora tramite app

Il decreto, proposto dai ministri Foti e Calderone in base alla legge di delegazione europea n. 91/2025, crea una disciplina unica per il lavoro organizzato da piattaforme digitali.

Il punto più discusso è la presunzione di subordinazione. Il decreto indica gli elementi di fatto che fanno pensare a un rapporto da dipendente: la piattaforma che organizza il lavoro, le direttive su contenuti, modi e tempi della prestazione, anche quando arrivano da un sistema automatizzato che di fatto dirige e controlla. Non trasforma automaticamente ogni rider in dipendente: è un punto di partenza che la piattaforma può contestare dimostrando che il rapporto è autonomo. Per chi lavora con partita IVA o da dipendente la differenza pesa su contributi, ferie e malattia.

La seconda novità riguarda la gestione algoritmica. Secondo il comunicato di luglio, le piattaforme non potranno trattare dati sullo stato emotivo o psicologico, sulle conversazioni private o sull’esercizio di diritti fondamentali, né ricavare informazioni su convinzioni, salute, adesione a un sindacato o orientamento sessuale. Vietato anche raccogliere dati quando la persona non lavora né si propone di farlo. Obbligatoria la valutazione d’impatto privacy.

Situazione Cosa prevede il decreto
L’app sospende o chiude l’account Decisione riservata a una persona fisica, a pena di nullità
Una decisione automatica cambia turni o compensi Diritto a una spiegazione scritta e al riesame; rettifica o, in mancanza, risarcimento
La piattaforma ha sede all’estero Si applica comunque se il lavoro è svolto in Italia
Si lavora tramite un intermediario Valgono le stesse tutele
Molestie o violenze durante il lavoro Canali di segnalazione dedicati e tutela contro le ritorsioni

Chi riguarda

Rider, autisti e in generale chiunque lavori per una piattaforma che organizza il lavoro prestato in Italia, ovunque abbia sede la società. Le stesse tutele valgono per chi è ingaggiato attraverso un intermediario.

Secondo il Ministero del Lavoro, il decreto assorbe le misure per i rider del Decreto Primo maggio (articolo 12 del decreto-legge n. 62/2026) e si coordina con l’AI Act europeo e con la legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale, su cui vedi i decreti italiani dell’AI Act. La stessa nota citava il diritto a conoscere dalla selezione i parametri che incidono su compiti, orari e compensi, e a portare recensioni e valutazioni su un’altra piattaforma.

Nota della redazione: il comunicato del 28 ottobre dedica al decreto una riga: il testo definitivo «tiene conto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle competenti Commissioni parlamentari». I contenuti che riportiamo vengono dal comunicato di luglio sull’esame preliminare: i dettagli vanno ricontrollati sul testo in Gazzetta.

Da quando si applica

Una data di entrata in vigore ancora non c’è. Dopo l’esame definitivo (arrivato dopo il passaggio in Parlamento come atto del Governo n. 433) il decreto deve essere emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale: solo allora si conosceranno articoli, eventuali periodi transitori e importi delle sanzioni. L’unico punto fermo è il termine della direttiva: gli Stati membri devono recepirla entro il 2 dicembre 2026, e il Ministero del Lavoro ha scritto che il decreto «dovrà entrare in vigore» entro quella data.

Cosa succede ora

Al 30 ottobre, per chi lavora tramite app non cambia ancora nulla finché il decreto non è pubblicato e in vigore. Conviene conservare notifiche di sospensione e comunicazioni della piattaforma: con le nuove regole una chiusura dell’account decisa solo dal sistema potrà essere contestata. Per le regole generali sui rapporti a termine c’è la nostra guida al contratto a tempo determinato. Aggiorneremo questa pagina quando il testo sarà in Gazzetta.

Domande frequenti

I rider diventano tutti dipendenti?

No. Se ci sono gli indizi previsti, come direttive su modi e tempi, il rapporto si presume da dipendente, ma la piattaforma può dimostrare il contrario.

Un’app può ancora chiudermi l’account in automatico?

Con il decreto in vigore, no: queste decisioni spetteranno a una persona fisica, a pena di nullità. Per le altre decisioni automatiche ci sarà diritto a spiegazione scritta e riesame.

Quando entra in vigore il decreto rider?

Al 30 ottobre non c’è ancora una data: il testo approvato il 28 ottobre deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La direttiva europea fissa come termine per il recepimento il 2 dicembre 2026.

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