Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) ha riaperto le porte, ma solo a chi ci aveva già bussato: chi aveva presentato la domanda entro il 18 giugno 2020 e se l’è vista respingere, in tutto o in parte, per documenti incompleti o per motivi di procedura può ripresentarla sul portale Consap fino al 25 novembre 2026. Le regole per l’indennizzo restano quelle di allora: 40% del costo delle azioni e 95% delle obbligazioni subordinate, con un tetto di 100.000 euro a risparmiatore. Ecco chi può farlo, cosa serve e quanto si può ottenere.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026. Fonti: pagina FIR, FAQ e modulistica Consap (avviso del 26 ottobre 2026), portale FIR, legge 199/2025 commi 762-765 (Gazzetta Ufficiale), legge 145/2018 commi 493-507, DL 18/2020 art. 50 e DL 51/2023 art. 4 (Normattiva).
• Possono ripresentare la domanda solo i risparmiatori che l’avevano inviata entro il 18 giugno 2020 e l’hanno avuta respinta per incompletezza documentale o procedimentale.
• La piattaforma è aperta dal 28 luglio 2026 e chiude il 25 novembre 2026: dopo non si potrà più inviare nulla.
• La pratica conta solo se sul portale risulta “Inviata”: una domanda ferma “in compilazione” non è una domanda.
• Indennizzo: 40% del costo delle azioni, 95% delle obbligazioni subordinate, massimo 100.000 euro, al netto di quanto già ricevuto.
• Le risorse sono 80 milioni (20 nel 2026, 30 nel 2027, 30 nel 2028) e la Commissione ha 180 giorni dalla chiusura per decidere.
Indice
- Cosa prevede la riapertura
- Chi può ripresentare la domanda (e chi no)
- Le banche coinvolte
- Quanto vale l’indennizzo
- Tre esempi con i numeri
- I documenti da preparare
- I passaggi sul portale
- Gli errori che fanno perdere la domanda
- Cosa succede dopo il 25 novembre
- Domande frequenti
Cosa prevede la riapertura
Il FIR nasce con la legge 145/2018, articolo 1, commi da 493 a 507, per indennizzare chi aveva perso i risparmi in azioni e obbligazioni subordinate di banche messe in liquidazione coatta amministrativa tra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018. La prima Commissione tecnica ha chiuso le delibere il 31 ottobre 2023.
La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, commi da 762 a 765, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025) concede una seconda possibilità a queste domande. Le istanze ripresentate vengono esaminate con gli stessi requisiti e le stesse procedure della legge 145/2018 e del decreto MEF del 10 maggio 2019, da una nuova Commissione tecnica di tre componenti, nominata con decreto del ministro dell’Economia del 12 marzo 2026. Consap fa da segreteria tecnica e gestisce il portale.
Per gli indennizzi e per i compensi di Consap la legge autorizza al massimo 80 milioni di euro, erogati in tre tranche: 20 milioni nel 2026, 30 nel 2027 e 30 nel 2028. La stessa Commissione si occupa anche delle domande ancora sotto contenzioso alla data di entrata in vigore della legge, comprese quelle su cui si è già pronunciato un giudice.
Chi può ripresentare la domanda (e chi no)
Il comma 762 mette due paletti. Il primo: la domanda originaria doveva essere stata presentata in tempo, cioè entro il termine fissato dalla legge 160/2019 e spostato al 18 giugno 2020 dall’articolo 50 del DL 18/2020. Il secondo: il rigetto, totale o parziale, deve essere dipeso da “incompletezza documentale o procedimentale”. Rientra, per esempio, chi non aveva allegato la prova dell’acquisto, la certificazione dell’IBAN o la dichiarazione di successione.
Restano fuori, invece, i rigetti nel merito. La legge esclude da sempre le controparti qualificate e i clienti professionali secondo il Testo unico della finanza, e chi dal 2007 ha avuto incarichi di vertice nelle banche coinvolte, con i suoi parenti e affini fino al secondo grado. Le obbligazioni convertibili, dicono le FAQ Consap, contano come azioni solo se la conversione era già stata esercitata alla data della liquidazione.
I requisiti soggettivi sono quelli del comma 494: persone fisiche, imprenditori individuali, enti del Terzo settore e microimprese che possedevano i titoli alla data della liquidazione, più gli eredi e i familiari stretti che li hanno ricevuti con un atto tra vivi.
Esiste poi una corsia veloce, l’indennizzo forfettario del comma 502-bis. Spetta alle persone fisiche e agli imprenditori individuali che rispettano una sola di queste due condizioni: patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 (esclusi i titoli delle banche e le polizze vita a capitalizzazione o miste) oppure reddito complessivo IRPEF 2018 inferiore a 35.000 euro. Chi vi rientra non deve dimostrare le “violazioni massive” della banca e ha la priorità nei pagamenti.
Le banche coinvolte
L’elenco ufficiale Consap delle banche in liquidazione, al 29 ottobre 2026:
| Banca in liquidazione | Area |
|---|---|
| Banca Popolare di Vicenza | Veneto |
| Veneto Banca | Veneto |
| Banca Etruria | Toscana |
| Banca delle Marche | Marche |
| Cassa di risparmio di Chieti | Abruzzo |
| Cassa di risparmio di Ferrara | Emilia-Romagna |
| Banca Padovana Credito Cooperativo | Veneto |
| Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto (Crediveneto) | Veneto |
| BCC Banca Brutia | Calabria |
| Banca Popolare delle province Calabre | Calabria |
| BCC Paceco | Sicilia |
Valgono anche i titoli delle società controllate da queste banche. Per i conti e i depositi delle banche in crisi la tutela è un’altra, il Fondo interbancario di tutela dei depositi, di cui abbiamo parlato a proposito della fusione illimity-Banca Ifis e della garanzia FITD.
Quanto vale l’indennizzo
Per gli azionisti il comma 496 della legge 145/2018 fissava il 30% del costo di acquisto, o del prezzo medio se gli acquisti erano più d’uno, compresi gli oneri fiscali pagati durante il possesso. L’articolo 4, comma 3-bis, del DL 51/2023 ha portato la misura al 40%, ed è il 40% che il portale FIR indica al 29 ottobre per le azioni. Per gli obbligazionisti subordinati il comma 497 prevede il 95% del costo di acquisto, oneri fiscali compresi. In entrambi i casi c’è un limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Dall’importo si tolgono rimborsi, transazioni con la banca e qualsiasi altro ristoro o risarcimento già ricevuto (commi 499 e 500). Per le obbligazioni si sottrae anche il differenziale tra le cedole incassate e il rendimento di titoli di Stato di durata equivalente: chi ha preso cedole alte riceve meno.
| Voce | Azioni | Obbligazioni subordinate |
|---|---|---|
| Percentuale sul costo di acquisto | 40% (30% in origine, aumentato dal DL 51/2023) | 95% |
| Base di calcolo | Costo o prezzo medio, con oneri fiscali | Costo di acquisto, con oneri fiscali |
| Tetto | 100.000 euro a risparmiatore | 100.000 euro a risparmiatore |
| Si sottrae | Rimborsi, transazioni, risarcimenti già ricevuti | Come per le azioni, più il differenziale cedole rispetto ai titoli di Stato |
| Tasse sull’indennizzo | Nessuna | Nessuna |
Una cautela: la legge di bilancio 2026 rinvia ai commi 493-507, mentre l’aumento al 40% sta in un decreto a parte. Come verrà applicato alle domande ripresentate lo deciderà la Commissione, per questo negli esempi riportiamo anche il 30%.
Tre esempi con i numeri
I conti che seguono sono un calcolo nostro sulle percentuali di legge, su casi di fantasia.
Azionista con 40.000 euro investiti. Una pensionata aveva azioni di una popolare veneta per un costo totale, oneri compresi, di 40.000 euro, senza rimborsi. Nel 2020 la domanda era stata respinta perché mancava il dossier titoli. Al 40% l’indennizzo è di 16.000 euro, al 30% sarebbe di 12.000. Con un reddito 2018 sotto i 35.000 euro rientra nel forfettario.
Obbligazionista subordinato con un rimborso già incassato. Un risparmiatore aveva 20.000 euro di subordinate di una delle banche del 2015. Il 95% vale 19.000 euro. Se però in passato ha già ricevuto 16.000 euro da un’altra procedura di ristoro, il FIR gli deve solo la differenza: 3.000 euro, e ancora meno se le cedole incassate superavano il rendimento dei titoli di Stato di pari durata.
Grande azionista oltre il tetto. Un imprenditore individuale aveva investito 300.000 euro in azioni. Al 40% l’indennizzo teorico sarebbe di 120.000 euro, ma il tetto lo ferma a 100.000. Al 30% sarebbe di 90.000, sotto il limite. Con patrimonio e reddito 2018 sopra le soglie, passa dalla procedura ordinaria e deve documentare le violazioni della banca.
I documenti da preparare
La pagina “La domanda di indennizzo” del portale FIR elenca gli allegati, che si caricano solo in formato PDF:
- documento d’identità fronte-retro e codice fiscale dell’avente diritto e dell’eventuale rappresentante;
- prova dell’acquisto dei titoli e del prezzo pagato, per esempio il dossier titoli;
- certificazione della banca che l’IBAN su cui ricevere l’indennizzo è intestato all’avente diritto (Consap ha un fac-simile, ma va bene anche il modulo della propria banca);
- prova di rimborsi o risarcimenti già incassati;
- per eredi e familiari, la dichiarazione per successione o la prova del trasferimento; per chi delega, la procura;
- solo per la procedura ordinaria, la documentazione bancaria, amministrativa o giudiziaria sulle violazioni massive.
Se ti mancano le carte dell’acquisto, il decreto del 2019 (articolo 4, comma 7) obbliga le banche in liquidazione e quelle che le hanno rilevate a consegnarle entro 30 giorni dalla richiesta, gratis. Mancano meno di quattro settimane: la richiesta va fatta subito. Le dichiarazioni sostitutive non richiedono firma autenticata.
Per il forfettario il portale chiede due autodichiarazioni: reddito complessivo 2018 (rigo 11 del prospetto del 730/2019 o rigo RN4 del modello Redditi) e patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2018. Chi aveva solo la Certificazione Unica, avvertono le FAQ, deve aggiungere il reddito dell’abitazione principale: ometterlo è falso.
I passaggi sul portale
Tutto avviene sul portale FIR di Consap. Chi non ha un account clicca su “Accedi” e poi su “Registrati adesso”, sceglie username e password e attiva l’account con il link ricevuto via e-mail, valido 48 ore.
Poi si compila la domanda: dati anagrafici, titoli con prezzi, rimborsi, IBAN, procedura forfettaria o ordinaria, allegati. Il sistema genera un PDF della domanda con un codice HASH stampato su ogni pagina. Se carichi una copia firmata, l’HASH deve restare leggibile su ogni pagina. A quel punto si usa la funzione di invio: solo dopo questo passaggio lo stato diventa “Inviata”.
Per problemi tecnici l’indirizzo è fondoindennizzorisparmiatori-IT@consap.it, per dubbi sulla pratica fondoindennizzorisparmiatori@consap.it.
Gli errori che fanno perdere la domanda
Il più grave è lasciare la pratica “in compilazione”. Nell’avviso aggiornato al 26 ottobre Consap chiede a chi ha iniziato la procedura di controllare che lo stato sia “Inviata”, perché dopo il 25 novembre la piattaforma chiude. Lo stesso avviso precisa che le carenze documentali potranno essere sanate dopo, su richiesta di Consap: meglio inviare con un allegato mancante che non inviare.
Altri errori ricorrenti: caricare file in JPG o Word (il portale accetta solo PDF); indicare un IBAN di un conto non intestato all’avente diritto; nel caso degli eredi, dimenticare qualcuno nella dichiarazione di successione. Diffida di chi si offre di presentare la domanda a pagamento: per legge l’aiuto nella presentazione non dà diritto a compenso. Per mail e PEC sospette valgono le cautele della guida sulla truffa PEC.
Le due liste di banche pubblicate da Consap non coincidono. La pagina “Quali titoli” del portale nomina sei istituti (Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara, Popolare di Vicenza, Veneto Banca) “e le loro controllate”, mentre l’elenco ufficiale delle banche in liquidazione e le FAQ ne riportano undici, aggiungendo Banca Padovana, Crediveneto, BCC Banca Brutia, Popolare delle province Calabre e BCC Paceco. Chi aveva titoli di uno di questi cinque istituti più piccoli non deve pensare di essere escluso solo perché non li trova nella prima pagina.
Cosa succede dopo il 25 novembre
Il comma 764 dà alla Commissione 180 giorni dalla scadenza per chiudere il procedimento. Partendo dal 25 novembre 2026 si arriva al 24 maggio 2027 (calcolo nostro). Il termine si sospende fino a 30 giorni se servono integrazioni. Le domande sono istruite in ordine di presentazione.
Gli indennizzi si pagano con bonifico, secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione, nei limiti delle risorse e fino al loro esaurimento. Con 20 milioni nel 2026 e 30 in ciascuno dei due anni successivi, parte dei pagamenti arriverà probabilmente tra il 2027 e il 2028. Per decidere dove tenere la somma, nella classifica dei migliori conti deposito trovi i rendimenti netti a confronto con i BOT.
Domande frequenti
Non avevo mai fatto domanda al FIR: posso farla adesso?
No. La riapertura vale solo per chi aveva presentato la domanda entro il 18 giugno 2020 e l’ha avuta respinta per motivi documentali o procedurali. Il comma 762 della legge 199/2025 non apre a nuove domande.
Entro quando devo inviare la domanda?
La piattaforma chiude il 25 novembre 2026. Entro quella data la pratica deve risultare “Inviata” sul portale. Consap non indica un orario di chiusura, quindi conviene non arrivare all’ultimo giorno.
Se mi manca un documento posso inviare lo stesso?
Sì. Consap scrive che le carenze potranno essere sanate dopo, su sua richiesta. Per la procedura ordinaria, le FAQ confermano che la documentazione sulle violazioni del TUF si può produrre durante l’istruttoria; se non arriva, la domanda viene decisa con le carte che ci sono.
L’indennizzo del FIR si paga in tasse?
No. Secondo la risposta a interpello n. 112/2020 dell’Agenzia delle Entrate, richiamata nelle FAQ Consap, le somme del FIR non hanno rilevanza reddituale e non sono tassate.
Il titolare dei titoli è morto: chi presenta la domanda?
Gli eredi, con la dichiarazione sostitutiva per successione e i dati del risparmiatore originario. Se il suo conto è stato chiuso serve il Modulo D, firmato da tutti gli eredi.

