La pensione di reversibilità 2026 spetta ai familiari di un pensionato che muore, ed è una quota della sua pensione: il 60% al coniuge da solo, l’80% al coniuge con un figlio, il 100% con due o più figli. Il problema è che quella percentuale è solo il punto di partenza. Se il coniuge ha redditi propri sopra 23.862,15 euro l’anno, l’INPS taglia l’assegno, ma con due paracadute che quasi nessuno spiega e che possono valere migliaia di euro. Qui sotto trovi un calcolatore che fa tutto il conto, dalla quota al taglio fino a una stima del netto, con le soglie aggiornate alla circolare INPS di rinnovo per il 2026.
La pensione ai superstiti spetta al coniuge (anche separato, anche con addebito), alla parte dell’unione civile, all’ex coniuge divorziato con assegno, ai figli minorenni, studenti o inabili e, in loro assenza, a genitori over 65 o fratelli e sorelle inabili a carico. Le quote vanno dal 15% al 100% della pensione del defunto. Per coniuge, genitori e fratelli la quota si riduce del 25%, 40% o 50% se il reddito supera 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo (nel 2026: 23.862,15, 31.816,20 e 39.770,25 euro), ma il taglio non si applica se nel nucleo ci sono figli minori, studenti o inabili, e una clausola di legge impedisce che chi supera una soglia di poco perda più di quanto guadagna.
Indice
- Calcolatore pensione di reversibilità 2026
- Come usare il calcolatore
- Chi ha diritto alla reversibilità
- Importi e percentuali 2026
- La riduzione per reddito: soglie 2026 e come funziona
- La formula spiegata passo per passo
- Cinque esempi calcolati
- Tasse: dal lordo al netto
- Coniuge divorziato: ha diritto alla reversibilità?
- Unioni civili e convivenze di fatto
- Se il defunto non era ancora in pensione
- Errori comuni e cosa il calcolatore non considera
- Come fare domanda
- Domande frequenti
Calcolatore pensione di reversibilità 2026
🧮 Calcolatore pensione di reversibilità 2026
Pensione propria, stipendio, redditi da affitto: lordo IRPEF al netto dei contributi. Esclusi TFR, casa di abitazione, arretrati a tassazione separata e la reversibilità stessa. Non serve se tra i beneficiari ci sono figli.
Come usare il calcolatore
Il primo campo chiede la pensione lorda mensile del defunto, cioè l’importo che compariva sul cedolino INPS prima delle trattenute IRPEF. Se la persona scomparsa lavorava ancora, va inserita la pensione che avrebbe maturato con i contributi versati fino al decesso: è quella che l’INPS usa per la pensione indiretta, e una stima si può ottenere con il nostro calcolatore della pensione futura oppure dall’estratto conto contributivo. Le mensilità sono 13 perché la pensione ai superstiti comprende la tredicesima; l’opzione 12 serve solo a chi vuole ragionare su base mensile senza tredicesima.
Poi si sceglie chi riceve la pensione. Il menu segue le combinazioni previste dall’INPS, dal coniuge da solo ai fratelli e sorelle. Se tra i beneficiari ci sono figli, il reddito non serve: la riduzione non si applica e il campo diventa più chiaro per ricordarlo.
L’ultimo campo è quello dove si sbaglia più spesso. Va indicato il reddito annuo del superstite che conta per il taglio: la sua pensione personale, lo stipendio, i redditi da lavoro autonomo, gli affitti, sempre al lordo IRPEF ma al netto dei contributi previdenziali. Restano fuori il TFR e le sue anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, gli arretrati tassati separatamente e ovviamente la reversibilità stessa. Il risultato mostra ogni passaggio in una tabellina, così puoi confrontarlo con la lettera dell’INPS o con il cedolino.
Chi ha diritto alla reversibilità
La scheda INPS sulla pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità mette al primo posto il coniuge o la parte dell’unione civile. Per il coniuge non serve dimostrare di essere a carico: basta il vincolo matrimoniale al momento del decesso.
Il coniuge separato ha diritto alla reversibilità come quello non separato, e questo vale anche quando la separazione è stata pronunciata con addebito e senza assegno alimentare. Fino al 2022 l’INPS chiedeva l’assegno alimentare a chi aveva avuto l’addebito, ma con la circolare n. 19 del 1° febbraio 2022 l’Istituto si è allineato alla Cassazione (sentenze 2606/2018 e 7464/2019) e ha equiparato del tutto il separato al coniuge superstite, come spiegato nella notizia INPS sulle nuove istruzioni. Molte guide online, compresa una versione precedente di questa pagina, riportano ancora la vecchia regola.
Insieme al coniuge, o al posto suo, hanno diritto i figli: quelli minorenni alla data del decesso, quelli inabili al lavoro e a carico a qualsiasi età, gli studenti maggiorenni a carico che non lavorano, fino a 21 anni se frequentano scuole superiori o corsi professionali equiparati e fino a 26 anni, nei limiti della durata legale del corso, se sono iscritti all’università. Uno studente può anche lavorare, purché il reddito annuo non superi il trattamento minimo maggiorato del 30%, riproporzionato al periodo di lavoro. Solo se mancano coniuge e figli, o nessuno di loro ha diritto, la pensione passa ai genitori che al decesso avevano compiuto 65 anni, oppure ai fratelli celibi e alle sorelle nubili inabili al lavoro. In entrambi i casi devono essere a carico del defunto e non titolari di pensione.
Importi e percentuali 2026
L’importo è una quota della pensione che il defunto prendeva, o di quella che gli sarebbe spettata. Le aliquote non sono cambiate nel 2026 e sono quelle indicate dall’INPS. Una precisazione, perché circolano ancora numeri vecchi: la formula “20% per ogni figlio, 40% se orfano di entrambi i genitori” non corrisponde alle aliquote attuali. Oggi si ragiona per combinazioni di superstiti, come nella tabella.
| Superstiti | Quota della pensione | Su 1.500 € lordi al mese |
|---|---|---|
| Coniuge solo | 60% | 900,00 € |
| Coniuge e 1 figlio | 80% | 1.200,00 € |
| Coniuge e 2 o più figli | 100% | 1.500,00 € |
| 1 figlio senza coniuge | 70% | 1.050,00 € |
| 2 figli senza coniuge | 80% | 1.200,00 € |
| 3 o più figli senza coniuge | 100% | 1.500,00 € |
| 1 genitore / 2 genitori | 15% / 30% | 225,00 € / 450,00 € |
| Fratelli o sorelle | 15% ciascuno, fino al 100% con 7 o più | 225,00 € ciascuno |
La quota si calcola sulla pensione lorda, tredicesima compresa. Quando i beneficiari sono più di uno la pensione resta una sola, suddivisa in quote tra i contitolari: con coniuge e due figli, per esempio, il coniuge ha il suo 60% e il restante 40% va ai figli. Le quote dei figli si spengono quando perdono i requisiti, per esempio al compimento dei 26 anni o alla fine degli studi, e a quel punto la pensione viene ricalcolata con l’aliquota del nucleo che resta.
Un chiarimento sull’importo minimo: la reversibilità non viene automaticamente portata a circa 600 euro, come si legge spesso. L’integrazione al trattamento minimo esiste, ma dipende dal sistema con cui è stata calcolata la pensione del defunto e dai redditi del superstite, quindi va verificata caso per caso con l’INPS o con un patronato. Il calcolatore non la applica.
La riduzione per reddito: soglie 2026 e come funziona
La regola del taglio sta nell’articolo 1, comma 41, della legge 335 del 1995 (riforma Dini) e nella Tabella F allegata. Le soglie sono multipli del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che per il 2026 la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 fissa in 611,85 euro al mese, cioè 7.954,05 euro l’anno. Attenzione a non confonderlo con i 619,80 euro della pensione minima 2026: quella cifra comprende l’incremento straordinario dell’1,3% riservato a chi prende pensioni pari o inferiori al minimo, e non entra nel calcolo delle soglie.
| Reddito annuo del superstite 2026 | Riduzione | Quota che resta | Soglia su 13 mesi |
|---|---|---|---|
| Fino a 23.862,15 € (3 volte il minimo) | nessuna | 100% | 1.835,55 € |
| Oltre 23.862,15 € fino a 31.816,20 € (4 volte) | 25% | 75% | 2.447,40 € |
| Oltre 31.816,20 € fino a 39.770,25 € (5 volte) | 40% | 60% | 3.059,25 € |
| Oltre 39.770,25 € | 50% | 50% | oltre 3.059,25 € |
La riduzione riguarda il coniuge, i genitori e i fratelli e sorelle. Non si applica se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, e non tocca le pensioni dei soli figli. La versione precedente di questo articolo diceva che il taglio colpisce “solo la quota del coniuge”: è impreciso, perché con figli minori nel nucleo non viene toccata neppure quella.
Contano i redditi assoggettabili all’IRPEF del solo superstite, non quelli dei figli o di altri conviventi. Secondo le istruzioni INPS risalenti alla circolare 234 del 1995, si considerano al netto dei contributi previdenziali, e sono esclusi il TFR con le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione e gli arretrati soggetti a tassazione separata. Restano fuori, perché esenti da IRPEF, anche prestazioni come l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile, di cui parliamo nella guida all’invalidità civile 2026. L’INPS applica la riduzione sulla base dei redditi comunicati e poi fa i conguagli con la dichiarazione reddituale: chi non la presenta rischia sospensioni e recuperi, come abbiamo raccontato a proposito dei tagli per il modello RED.
I due paracadute: fascia precedente e sentenza 162/2022
Il quarto periodo dello stesso comma 41 contiene una clausola che quasi tutte le tabelle ignorano: il trattamento che deriva dal cumulo tra redditi e pensione ridotta “non può essere comunque inferiore a quello spettante qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti”. Tradotto: reddito più reversibilità, sopra una soglia, non possono dare meno di quanto avresti avuto restando esattamente sulla soglia. Chi supera 23.862,15 euro di 1.000 euro non perde il 25% della reversibilità, perde al massimo quei 1.000 euro.
La seconda tutela viene dalla Corte costituzionale. Con la sentenza n. 162 del 30 giugno 2022 ha dichiarato illegittimo il comma 41 e la Tabella F nella parte in cui non prevedevano che la decurtazione effettiva della pensione non possa superare i redditi aggiuntivi del beneficiario. L’INPS ha recepito il principio con la circolare n. 108 del 22 dicembre 2023, avviando il riesame d’ufficio delle pensioni tagliate troppo. Nei calcoli normali, con la clausola della fascia precedente già applicata, questo tetto scatta raramente: il calcolatore lo controlla comunque e lo segnala quando serve.
La tabella mostra l’effetto combinato su una reversibilità teorica di 15.600 euro l’anno (il 60% di una pensione di 2.000 euro lordi al mese). Guarda come il reddito complessivo, nell’ultima colonna, non scende mai quando il reddito del superstite sale.
| Reddito del superstite | Taglio “secco” da tabella | Reversibilità spettante | Reddito + reversibilità |
|---|---|---|---|
| 23.862,15 € | 15.600,00 € | 15.600,00 € | 39.462,15 € |
| 25.000,00 € | 11.700,00 € | 14.462,15 € | 39.462,15 € |
| 27.000,00 € | 11.700,00 € | 12.462,15 € | 39.462,15 € |
| 30.000,00 € | 11.700,00 € | 11.700,00 € | 41.700,00 € |
| 32.000,00 € | 9.360,00 € | 11.516,20 € | 43.516,20 € |
| 36.000,00 € | 9.360,00 € | 9.360,00 € | 45.360,00 € |
| 40.000,00 € | 7.800,00 € | 9.130,25 € | 49.130,25 € |
| 45.000,00 € | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 52.800,00 € |
La formula spiegata passo per passo
Il calcolatore segue quattro passaggi, gli stessi che puoi rifare a mano. Prima si trova la pensione annua del defunto, moltiplicando il lordo mensile per 13. Poi si applica l’aliquota del nucleo superstite, e si ottiene la pensione ai superstiti teorica. Se il beneficiario è il coniuge senza figli, un genitore o un fratello, si guarda in quale fascia cade il suo reddito e si applica la riduzione del 25, 40 o 50%.
A quel punto entra la salvaguardia. Si calcola quanto avrebbe avuto il superstite con un reddito pari al limite della fascia precedente, sommando quel limite e la reversibilità che gli sarebbe spettata lì, e si toglie il reddito vero. Se il numero che viene fuori è più alto della pensione ridotta, vale quello. Per ultimo si controlla che il taglio complessivo non superi il reddito del superstite, come richiede la sentenza 162/2022.
In formula, con P la reversibilità teorica, R il reddito, L il limite della fascia precedente e r la percentuale di riduzione: reversibilità spettante = il valore più alto tra P × (1 − r), (L + reversibilità spettante con reddito L) − R e P − R, senza mai superare P. Con i dati della nota qui sopra: P = 15.600, R = 25.000, L = 23.862,15. La riduzione secca dà 11.700; la salvaguardia dà 23.862,15 + 15.600 − 25.000 = 14.462,15; il tetto della Consulta dà un numero negativo. Vince 14.462,15 euro.
Cinque esempi calcolati
Tutti gli importi che seguono sono stati ottenuti con il calcolatore di questa pagina, su 13 mensilità. Il netto è una stima che considera solo l’IRPEF in più causata dalla reversibilità, con la detrazione per i redditi da pensione e senza addizionali locali.
Anna, vedova con una piccola pensione propria. Il marito prendeva 1.800 euro lordi al mese, lei ha una pensione di 9.000 euro l’anno. Il 60% di 23.400 euro fa 14.040 euro, e siccome il suo reddito è sotto la prima soglia non c’è riduzione: 1.080 euro lordi al mese. L’IRPEF in più stimata è di 4.132,80 euro l’anno, perché la reversibilità si somma alla sua pensione e sale di scaglione, quindi il netto stimato è di 9.907,20 euro, circa 762,09 euro al mese.
Giuseppe, appena sopra la soglia. La moglie aveva 2.000 euro lordi al mese, lui ha una pensione di 25.000 euro. La quota teorica è 15.600 euro. Il taglio del 25% la porterebbe a 11.700, ma la salvaguardia la ferma a 14.462,15 euro, cioè 1.112,47 euro lordi al mese: Giuseppe perde soltanto i 1.137,85 euro con cui supera la soglia. Netto stimato: 9.431,86 euro l’anno, 725,53 al mese.
Lucia, pensionata con 30.000 euro. Il marito prendeva 2.500 euro. Teorica 19.500 euro; qui la salvaguardia darebbe 13.362,15 euro, meno del taglio secco, quindi resta la riduzione del 25%: 14.625 euro l’anno, 1.125 euro lordi al mese, netto stimato 9.333,41 euro (717,95 al mese).
Marco e i due figli minorenni. La moglie prendeva 1.500 euro, lui guadagna 35.000 euro. Con due figli minori l’aliquota è del 100% e la riduzione per reddito non si applica: 19.500 euro l’anno, 1.500 euro lordi al mese, di cui 11.700 di quota del coniuge e 3.900 per ciascun figlio. Il netto stimato del nucleo è 15.266,73 euro, circa 1.174,36 al mese, perché le quote dei figli, con l’esenzione di 1.000 euro prevista per gli orfani, restano sotto la no tax area.
Rita, redditi alti. Il marito aveva 3.000 euro lordi, lei ha 45.000 euro di reddito. Teorica 23.400 euro, fascia del 50%, e nessuna delle due tutele scatta: 11.700 euro l’anno, 900 lordi al mese, netto stimato 7.009,91 euro (539,22 al mese).
| Caso | Teorica annua | Spettante annua | Lordo al mese | Netto stimato al mese |
|---|---|---|---|---|
| Anna (reddito 9.000 €) | 14.040,00 € | 14.040,00 € | 1.080,00 € | 762,09 € |
| Giuseppe (25.000 €) | 15.600,00 € | 14.462,15 € | 1.112,47 € | 725,53 € |
| Lucia (30.000 €) | 19.500,00 € | 14.625,00 € | 1.125,00 € | 717,95 € |
| Marco + 2 figli (35.000 €) | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 1.500,00 € | 1.174,36 € |
| Rita (45.000 €) | 23.400,00 € | 11.700,00 € | 900,00 € | 539,22 € |
Tasse: dal lordo al netto
La reversibilità è reddito da pensione e paga l’IRPEF come la pensione diretta: l’INPS trattiene le imposte ogni mese come sostituto d’imposta. Il punto che sorprende molti è che non viene tassata da sola. Si somma agli altri redditi del superstite, e quindi finisce spesso nello scaglione più alto: nel 2026 le aliquote sono 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 e 43% oltre, dopo il taglio del secondo scaglione deciso dalla legge di bilancio. In più, crescendo il reddito complessivo, cala la detrazione per redditi da pensione. È per questo che Anna, con una reversibilità di 14.040 euro, paga oltre 4.100 euro di IRPEF in più.
Il calcolatore stima proprio questa differenza: l’imposta sul reddito complessivo con la reversibilità meno l’imposta sui soli altri redditi, applicando la detrazione dell’articolo 13, comma 3, del TUIR. Per le quote degli orfani sottrae i primi 1.000 euro, che la legge 232 del 2016 esclude dal reddito complessivo, esenzione ricordata anche nella circolare INPS 153/2025. Se vuoi capire meglio come si formano le trattenute, la nostra guida alle trattenute IRPEF, INPS e addizionali spiega il meccanismo, e per sapere quando arrivano i soldi c’è il calendario dei pagamenti INPS di ottobre 2026.
Ogni gennaio la reversibilità si rivaluta come le altre pensioni. Per il 2027 abbiamo fatto le stime fascia per fascia nell’articolo sulla rivalutazione delle pensioni 2027: cambieranno anche le soglie del taglio, perché sono agganciate al trattamento minimo.
Coniuge divorziato: ha diritto alla reversibilità?
L’ex coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti a tre condizioni, tutte indicate dall’INPS: deve essere titolare dell’assegno divorzile, non deve essersi risposato e il rapporto assicurativo del defunto deve essere iniziato prima della sentenza di divorzio. Secondo la Cassazione chi aveva ricevuto l’assegno in un’unica soluzione, invece di un assegno periodico, resta fuori.
Se il pensionato si era risposato dopo il divorzio, la pensione va divisa tra ex coniuge e coniuge superstite, e le quote le stabilisce il tribunale con sentenza. I giudici tengono conto soprattutto della durata dei matrimoni, ma anche dell’importo dell’assegno e delle condizioni economiche di ciascuno. Il calcolatore non può stimare questa ripartizione: in questi casi conviene farsi seguire da un legale oltre che dal patronato.
Unioni civili e convivenze di fatto
Con la legge 76 del 2016 (legge Cirinnà) la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge anche per la pensione ai superstiti: stesse aliquote, stesse soglie di reddito, stessa clausola di salvaguardia. L’INPS la cita espressamente accanto al coniuge tra i beneficiari.
Per le convivenze di fatto la situazione è opposta: il convivente non sposato e non unito civilmente non ha diritto alla reversibilità INPS, qualunque sia la durata della convivenza e anche con un contratto di convivenza registrato. I figli nati fuori dal matrimonio, invece, hanno sempre diritto alla loro quota come gli altri figli.
Se il defunto non era ancora in pensione
Quando muore un pensionato si parla di pensione di reversibilità; quando muore un lavoratore assicurato, o un disoccupato con contributi, si parla di pensione indiretta. Aliquote, soglie di reddito e regole di cumulo sono le stesse, ma la base di calcolo è la pensione che il defunto avrebbe maturato con i contributi versati fino al decesso.
Per la pensione indiretta servono almeno 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, oppure 5 anni di cui almeno 3 nei cinque anni precedenti la morte. Se i contributi non bastano, la pensione indiretta non spetta, e i familiari possono valutare con un patronato altre prestazioni una tantum. Per una panoramica più ampia sulle prestazioni previdenziali, leggi anche il nostro articolo sulla pensione di invalidità e sulle pensioni anticipate 2026. Chi assiste un familiare con disabilità trova permessi e agevolazioni nella guida alla legge 104.
Errori comuni e cosa il calcolatore non considera
L’errore più frequente riguarda il reddito da inserire. Molti mettono il netto del cedolino, oppure sommano la casa in cui abitano o il TFR appena incassato: in tutti e tre i casi il risultato viene sbagliato, di solito con un taglio più pesante del reale. Un altro scivolone comune è applicare la riduzione anche quando in famiglia ci sono figli minorenni o studenti, oppure usare come base i 619,80 euro della pensione minima invece dei 611,85 euro del trattamento minimo, cosa che sposta tutte le soglie di qualche centinaio di euro.
Poi ci sono i limiti dichiarati dello strumento. Il calcolatore non applica l’integrazione al trattamento minimo e non stima la ripartizione tra coniuge ed ex coniuge divorziato. Per le opzioni “2 o più figli” e “3 o più figli” suddivide le quote come se i figli fossero esattamente 2 o 3, cosa che cambia solo il netto e non il lordo del nucleo. Con più genitori o più fratelli ipotizza che tutti abbiano il reddito indicato. Nel netto usa la detrazione per redditi da pensione anche se gli altri redditi del superstite sono da lavoro dipendente, dove la detrazione e il taglio del cuneo fiscale sono diversi, e non considera le addizionali regionali e comunali. Infine ragiona su un anno intero, mentre nell’anno del decesso la pensione parte dal mese successivo e gli importi si riproporzionano.
Per le pensioni delle gestioni pubbliche ex INPDAP le regole di cumulo sono le stesse, ma i dati da inserire (la pensione del dante causa, i redditi) vanno presi dai documenti di quella gestione. Chi ha dubbi sulla lettera di liquidazione può chiedere il ricalcolo a un patronato: il servizio è gratuito.
Come fare domanda
La domanda si presenta online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS, attraverso il servizio “Pensione ai superstiti – Domanda”. In alternativa si può chiamare il Contact Center al numero 803 164, gratuito da rete fissa, o allo 06 164 164 da cellulare, oppure rivolgersi a un patronato come INCA, ACLI o INAS, che assistono gratuitamente.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso. Non esiste una scadenza fissa per chiederla, e la versione precedente di questa pagina sbagliava nel parlare di un anno a pena di perdere gli arretrati. Rimandare però non conviene: più tempo passa, più gli arretrati si espongono alla prescrizione, e nel frattempo la famiglia resta senza entrate. Conviene tenere pronti il certificato di morte o i dati del decesso, i codici fiscali, l’eventuale documentazione sull’inabilità dei figli maggiorenni o sulla frequenza scolastica e universitaria, e i dati sui redditi del superstite, che servono proprio per il calcolo del taglio.
Domande frequenti
La pensione di reversibilità è tassata?
Sì, è reddito da pensione soggetto a IRPEF e alle addizionali, e l’INPS trattiene le imposte ogni mese. Si somma agli altri redditi del superstite, quindi può far salire lo scaglione. Fanno eccezione, in parte, le pensioni agli orfani, che concorrono al reddito solo per la parte oltre 1.000 euro l’anno.
Posso perdere il diritto alla reversibilità se mi risposo?
Sì. Il coniuge che si risposa perde la pensione ai superstiti, ma riceve un assegno una tantum pari a due annualità della quota in pagamento, tredicesima compresa, calcolato sull’importo alla data del nuovo matrimonio. È la cosiddetta “doppia annualità”. Le quote dei figli, se ci sono, continuano.
La reversibilità si cumula con la mia pensione personale?
Sì, si incassano entrambe. La pensione personale però conta come reddito per il taglio: se supera 23.862,15 euro l’anno nel 2026 la reversibilità si riduce, con le tutele della fascia precedente e della sentenza 162/2022. Se nel nucleo ci sono figli minori, studenti o inabili non c’è alcuna riduzione.
Il coniuge separato con addebito ha diritto alla reversibilità?
Sì. Dalla circolare INPS n. 19 del 2022 il coniuge separato, anche con addebito e anche senza assegno alimentare, è equiparato al coniuge superstite. Chi si era visto respingere la domanda con la vecchia regola può chiederne il riesame, salvo sentenze passate in giudicato.
Se lavoro, mi tagliano la reversibilità?
Non c’è incompatibilità tra lavoro e reversibilità, ma lo stipendio conta come reddito. Va considerato al lordo IRPEF e al netto dei contributi: con un lordo in busta di 27.000 euro e il 9,19% di contributi, il reddito rilevante è di 24.518,70 euro, appena sopra la prima soglia, e grazie alla salvaguardia il taglio sarà molto inferiore al 25%.
Chi fissa le soglie di reddito ogni anno?
Nessun decreto apposito: le soglie sono 3, 4 e 5 volte il trattamento minimo annuo, che l’INPS aggiorna con la circolare di rinnovo delle pensioni di fine anno. Per il 2026 il riferimento è la circolare 153/2025, con 611,85 euro al mese. Le soglie 2027 cambieranno con la rivalutazione di gennaio.
Quanto spetta alla vedova senza altri redditi?
Il 60% della pensione lorda del marito, senza tagli. Con una pensione di 1.300 euro lordi al mese sono 780 euro lordi per 13 mensilità, 10.140 euro l’anno; il calcolatore stima un’IRPEF di 482,75 euro e un netto di circa 742,87 euro al mese, addizionali escluse. Può valere la pena chiedere all’INPS se spetta l’integrazione al minimo o altre maggiorazioni legate al reddito.
Quanto tempo impiega l’INPS a liquidare la prima rata?
I tempi medi si attestano generalmente tra 60 e 120 giorni dalla presentazione della domanda completa, e variano in base al carico della sede territoriale competente. L’attesa pero non fa perdere nulla: la decorrenza resta il primo giorno del mese successivo al decesso, quindi gli arretrati maturati nel frattempo vengono liquidati insieme alla prima rata.

