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Nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR 2027): cosa cambia dal 2027

Il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi ha sostituito, dopo quasi quarant’anni, il vecchio DPR 917/1986 che ogni contribuente italiano ha incrociato almeno una volta nella vita, magari senza saperlo, ogni volta che ha sentito parlare di “TUIR” sulla busta paga o nella dichiarazione dei redditi. Non è una rivoluzione delle tasse che paghi, ma è comunque un cambiamento che vale la pena capire, perché tocca il testo di riferimento su cui si basa tutta l’imposizione IRPEF e IRES in Italia.

📌 Articolo in breve
Il Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2026. Sostituisce il DPR 917/1986 come nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ma le sue disposizioni si applicheranno concretamente solo dal 1° gennaio 2027. Non introduce nuove imposte né cambia il carico fiscale: riorganizza in un unico testo di 377 articoli le norme fiscali finora disperse in decine di provvedimenti diversi.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza fiscale o tributaria. Le normative fiscali cambiano frequentemente: verifica sempre i dati aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgiti a un commercialista.

Indice

  1. Cos’era il vecchio TUIR e perché serviva un aggiornamento
  2. Cosa contiene davvero il nuovo Testo Unico
  3. Da quando si applica e cosa succede nel frattempo
  4. Cosa cambia in pratica per lavoratori, pensionati e partite IVA
  5. Non è la prima volta: la storia dei riordini fiscali italiani
  6. Domande frequenti

Cos’era il vecchio TUIR e perché serviva un aggiornamento

Il DPR 917 del 22 dicembre 1986 è il testo che per quasi quarant’anni ha definito chi paga l’IRPEF, chi paga l’IRES, come si calcolano i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da fabbricati, da capitale e tutte le altre categorie reddituali previste dal nostro ordinamento. Il problema è che negli ultimi decenni, ogni legge di bilancio, ogni decreto fiscale e ogni riforma settoriale ha aggiunto pezzi, modificato articoli, introdotto rimandi incrociati, senza mai riscrivere il testo in modo organico. Il risultato era un impianto normativo tenuto insieme da rattoppi successivi, difficile da consultare anche per gli addetti ai lavori.

Il nuovo Testo Unico nasce in attuazione dell’articolo 21 della legge delega per la riforma fiscale, la legge 9 agosto 2023 n. 111, che aveva tra i suoi obiettivi proprio la codificazione e il riordino della materia tributaria. Il Decreto Legislativo 117/2026 arriva quindi come tappa attuativa di un percorso di riforma avviato tre anni prima, non come provvedimento estemporaneo.

Cosa contiene davvero il nuovo Testo Unico

Il nuovo TUIR si articola in 377 articoli suddivisi in quattro parti, corredati da nove allegati tecnici che raccolgono tabelle, coefficienti e disposizioni di dettaglio prima sparse in circolari e decreti attuativi separati. Le stesse fonti specializzate che hanno analizzato il testo sono concordi su un punto: il decreto ha carattere prevalentemente compilativo, cioè riorganizza disposizioni già vigenti dandogli una collocazione sistematica coerente, senza introdurre nuove imposte né modificare in modo sostanziale il carico fiscale sui contribuenti.

In pratica, se oggi le regole sulla tassazione del lavoro dipendente si trovano sparse tra il vecchio TUIR, qualche decreto legislativo di attuazione e alcune leggi di bilancio successive, dal 2027 quelle stesse regole saranno raccolte sotto articoli specifici del nuovo testo, con una numerazione diversa da quella a cui commercialisti e consulenti del lavoro sono abituati da decenni. È un cambiamento che pesa più sugli operatori del settore — che dovranno aggiornare software gestionali, modulistica e riferimenti nei propri documenti — che sul contribuente finale.

Aspetto Vecchio TUIR (DPR 917/1986) Nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026)
Struttura Articoli originari + decine di modifiche stratificate 377 articoli in 4 parti, riordinati organicamente
Allegati tecnici Sparsi in decreti e circolari separate 9 allegati integrati nel testo
Carico fiscale Invariato Invariato (riordino, non riforma sostanziale)
Applicazione In vigore fino al 31/12/2026 Dal 1° gennaio 2027

Da quando si applica e cosa succede nel frattempo

Qui sta il dettaglio che genera più confusione. Il decreto è formalmente in vigore dal 4 luglio 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma le sue disposizioni si applicano soltanto a partire dal 1° gennaio 2027. Significa che la dichiarazione dei redditi che si presenta nel 2026 per i redditi del 2025 segue ancora le vecchie regole del DPR 917/1986. Il nuovo Testo Unico entrerà davvero in gioco con i redditi prodotti dal 2027 in avanti, quindi con la dichiarazione che si presenterà nel 2028.

Questo doppio binario temporale — decreto in vigore da luglio 2026, ma applicazione sostanziale rimandata al 2027 — è una scelta tecnica comune nei grandi riordini normativi: serve a dare il tempo agli operatori (Agenzia delle Entrate, software di dichiarazione, commercialisti, uffici paghe) di adeguare procedure e sistemi prima che il nuovo testo diventi operativo su scala nazionale.

Cosa cambia in pratica per lavoratori, pensionati e partite IVA

Per chi ha un reddito da lavoro dipendente o da pensione, la risposta onesta è: nel breve termine, poco o nulla. Le aliquote IRPEF, gli scaglioni, le detrazioni per carichi di famiglia e le deduzioni restano quelle già in vigore, semplicemente riorganizzate sotto una nuova numerazione di articoli. Chi controlla la propria busta paga o il proprio CU non troverà importi diversi a causa del nuovo Testo Unico — per un quadro completo di come funziona oggi la dichiarazione dei redditi resta valida la nostra guida al 730.

Per partite IVA e professionisti il discorso è leggermente diverso, non perché cambino le aliquote, ma perché tutta la modulistica, i software di fatturazione e dichiarazione e persino i riferimenti normativi che compaiono nei contratti o nelle consulenze dovranno progressivamente aggiornarsi alla nuova numerazione degli articoli. È un lavoro che riguarda soprattutto commercialisti e consulenti fiscali nel corso del 2026 e inizio 2027, in vista della prima dichiarazione che dovrà fare riferimento al nuovo testo.

Vale la pena ricordare che il nuovo TUIR arriva parallelamente ad altri interventi di riordino già discussi in queste settimane, come il correttivo fiscale Omnibus 2026, che modifica proprio alcune disposizioni del nuovo impianto normativo su crediti d’imposta e IVA: due tasselli dello stesso percorso di riforma, che si intrecciano e vale la pena seguire insieme.

Non è la prima volta: la storia dei riordini fiscali italiani

Il DPR 917/1986 non era a sua volta un testo scritto da zero: sostituiva un impianto normativo ancora più vecchio, risalente alla riforma tributaria degli anni Settanta. Riordini di questa portata avvengono in Italia con una frequenza di decenni, non di anni, proprio perché richiedono un lavoro di codificazione lungo e delicato: bisogna assicurarsi che nessuna disposizione vigente vada persa nel passaggio da un testo all’altro, e che i rimandi tra articoli restino coerenti in tutto l’ordinamento tributario, dalle norme sul lavoro dipendente fino a quelle sulle plusvalenze finanziarie.

Va detto che il nuovo Testo Unico non arriva isolato. Fa parte di un pacchetto più ampio di riordini avviato con la legge delega 111/2023, che ha già prodotto altri testi unici settoriali negli anni precedenti (accertamento, sanzioni, contenzioso tributario) e che nelle prossime settimane vedrà ulteriori interventi di manutenzione, come il correttivo fiscale Omnibus attualmente all’esame delle Camere. Chi segue la materia con continuità troverà quindi altri annunci di questo tipo nei prossimi mesi, man mano che i tasselli del riordino vengono completati.

Per gli operatori del settore, il periodo tra oggi e il 1° gennaio 2027 è la finestra utile per aggiornare tabelle di raccordo tra vecchia e nuova numerazione degli articoli, un lavoro che l’Agenzia delle Entrate e i principali software gestionali fiscali stanno già preparando, e che dovrebbe arrivare a chi ne ha bisogno con largo anticipo rispetto alla scadenza operativa.

Domande frequenti

Il nuovo TUIR aumenta le tasse?
No. Il decreto ha carattere compilativo: riorganizza le norme esistenti senza modificare aliquote, scaglioni o il carico fiscale complessivo su lavoratori, pensionati e imprese.

Da quando devo usare la nuova numerazione degli articoli?
Il testo è già in vigore dal 4 luglio 2026, ma si applica concretamente dal 1° gennaio 2027, quindi ai redditi prodotti dal 2027 in avanti. La dichiarazione 2026 (redditi 2025) segue ancora il vecchio DPR 917/1986.

Perché si chiama ancora “TUIR” se cambia il decreto di riferimento?
“TUIR” è l’acronimo di Testo Unico delle Imposte sui Redditi, una definizione che indica la funzione del documento, non un provvedimento specifico. Il nuovo decreto mantiene questa definizione perché svolge lo stesso ruolo del precedente, solo con un impianto riorganizzato.

Serve fare qualcosa subito come contribuente privato?
No. Per la generalità dei contribuenti non ci sono adempimenti da fare oggi legati a questo decreto. È soprattutto un cambiamento di riferimento tecnico che riguarda gli operatori del settore fiscale nel prepararsi al passaggio del 2027.

Il nuovo TUIR cambia qualcosa per chi ha già una dichiarazione in corso di verifica con l’Agenzia delle Entrate?
No. Gli accertamenti e i controlli relativi ad annualità pregresse continuano a fare riferimento alle norme vigenti nel periodo d’imposta oggetto di verifica, quindi al vecchio DPR 917/1986 se riguardano redditi fino al 2026. Il nuovo Testo Unico si applica solo ai redditi prodotti dal 2027 in avanti e non ha effetto retroattivo su situazioni pregresse.

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