Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026
Chi guarda partite, film o serie con un abbonamento IPTV pirata, il cosiddetto “pezzotto”, rischia una sanzione amministrativa di 154 euro: è la cifra fissa scritta nell’articolo 174-ter della legge sul diritto d’autore (legge 633 del 1941), a cui si aggiungono la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale. Se sei recidivo o il fatto è considerato grave, la sanzione sale fino a 5.000 euro. Non è un reato: per chi si limita a guardare è un illecito amministrativo, come una multa. Il “150 euro” che gira nelle ricerche è solo un arrotondamento dei 154 euro di legge.
Per chi vende, rivende, installa o organizza il servizio il discorso cambia del tutto: lì scatta il penale, con la reclusione fino a tre anni (fino a quattro nei casi più pesanti). La multa all’utente arriva di solito mesi dopo un’operazione della Guardia di Finanza contro chi gestiva il servizio, perché gli investigatori ricostruiscono i clienti dai pagamenti e dai dati sequestrati. Qui sotto trovi il testo di legge in vigore, il calcolo degli importi, come vengono identificati gli abbonati e cosa puoi fare se ti notificano il verbale.
Chi guarda: sanzione amministrativa di 154 euro (art. 174-ter, comma 1, legge 633/1941), più confisca e pubblicazione del provvedimento. Recidiva o fatto grave: fino a 5.000 euro (comma 2, importo alzato dalla legge 93/2023). Chi vende o diffonde: reato (art. 171-ter), reclusione da sei mesi a tre anni, da uno a quattro anni nei casi più gravi. Come ti trovano: dai dati di pagamento e dal materiale sequestrato ai gestori. Se arriva il verbale: 60 giorni per il pagamento in misura ridotta, 30 giorni per mandare scritti difensivi; contro l’eventuale ordinanza-ingiunzione, opposizione entro 30 giorni.
Indice
- Cosa dice la legge per chi guarda
- Quanto costa la multa: 154 euro, non 150
- Chi vende o diffonde: qui è penale
- Tabella: utente e venditore a confronto
- Come arriva la multa e come ti identificano
- Piracy Shield: cosa blocca l’AGCOM
- Ti è arrivato il verbale: cosa puoi fare
- Domande frequenti
Cosa dice la legge per chi guarda
La norma di riferimento è l’articolo 174-ter della legge 633 del 1941, la legge sul diritto d’autore. Il testo in vigore, consultabile su Normattiva, punisce chi “abusivamente utilizza” opere protette e chi “acquista o noleggia supporti o servizi” audiovisivi non conformi alla legge. Quelle due parole, “o servizi”, sono state aggiunte dalla legge 14 luglio 2023 n. 93, la legge antipirateria: prima il testo parlava solo di supporti, cioè dischi e cassette. Con la modifica rientra senza dubbi anche l’abbonamento a una lista IPTV pirata, che non è un oggetto ma un servizio.
La sanzione del primo comma è “la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154”, accompagnata da due sanzioni accessorie: la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. Tutto questo vale “purché il fatto non concorra” con i reati previsti dagli articoli 171 e seguenti. In pratica: se guardi a casa tua sei nel campo amministrativo; se rivendi l’accesso o trasmetti le partite in un locale aperto al pubblico, la condotta può diventare un reato.
Il secondo comma prevede l’aumento. In caso di recidiva, oppure di fatto grave per la quantità delle violazioni, delle copie acquistate o noleggiate o “per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili” (anche questa frase è stata aggiunta nel 2023), la sanzione è aumentata “sino ad euro 5.000”. Prima della legge 93/2023 il tetto era di 1.032 euro. Si aggiungono la confisca degli strumenti e la pubblicazione su due o più quotidiani nazionali.
Quanto costa la multa: 154 euro, non 150
Le ricerche più frequenti parlano di “multa pezzotto 150 euro”, ma nel testo di legge il numero 150 non compare. La cifra è 154 euro, fissa: il primo comma non indica un minimo e un massimo, indica un importo preciso. I comunicati ufficiali della Guardia di Finanza usano infatti la formula “da 154 a 5.000 euro”, dove i 154 euro sono la sanzione base e i 5.000 il tetto per recidiva e casi gravi.
C’è poi il pagamento in misura ridotta, regolato dall’articolo 16 della legge 689 del 1981, quella generale sulle sanzioni amministrative. Ti permette di chiudere la pratica pagando entro 60 giorni dalla notifica una somma pari a un terzo del massimo previsto oppure, se è più favorevole e se la legge fissa un minimo, al doppio del minimo, più le spese del procedimento. Sulla sanzione del primo comma questo meccanismo non sposta molto, perché un importo fisso non ha né minimo né massimo su cui fare il calcolo: la somma da pagare è quella indicata nel verbale, spese di notifica comprese.
Il conto cambia se ti contestano il secondo comma. Un terzo del massimo di 5.000 euro fa 1.666,67 euro. Se invece i 154 euro vengono considerati il minimo, il doppio del minimo è 308 euro, e in quel caso vale la cifra più bassa perché la legge dice “se più favorevole”. Quale delle due letture applichi l’amministrazione lo scopri dal verbale: la somma per il pagamento ridotto deve essere scritta lì, insieme alle modalità per versarla.
Chi vende o diffonde: qui è penale
Per chi sta dall’altra parte della catena la legge usa l’articolo 171-ter. Il primo comma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, a fini di lucro e per uso non personale, tra le altre cose ritrasmette un servizio criptato senza accordo con il distributore legittimo (lettera e), vende, installa o promuove dispositivi che danno accesso a un servizio criptato senza pagare il canone (lettera f), oppure fornisce strumenti e servizi pensati per aggirare le protezioni tecnologiche (lettera f-bis). La multa, nel testo ancora espressa in lire, va da cinque a trenta milioni di lire, cioè da 2.582,28 a 15.493,71 euro.
Il secondo comma alza la pena a da uno a quattro anni per chi comunica al pubblico un’opera protetta immettendola in rete a fini di lucro, per chi agisce in forma imprenditoriale e per chi “promuove o organizza” le attività illecite. È il profilo tipico di chi gestisce i server e la rete dei rivenditori. La legge 93/2023 ha anche escluso questi delitti (salvo quelli dell’articolo 171) dalla non punibilità per particolare tenuità del fatto, modificando l’articolo 131-bis del codice penale.
Tabella: utente e venditore a confronto
| Chi | Norma | Tipo di illecito | Cosa rischia |
|---|---|---|---|
| Chi compra l’abbonamento e guarda | Art. 174-ter, comma 1, L. 633/1941 | Amministrativo | 154 euro, confisca del materiale, pubblicazione su un quotidiano nazionale |
| Utente recidivo o caso grave | Art. 174-ter, comma 2 | Amministrativo | Fino a 5.000 euro, confisca degli strumenti, pubblicazione su due o più quotidiani |
| Chi vende, installa o ritrasmette a fini di lucro | Art. 171-ter, comma 1 | Penale | Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.582,28 a 15.493,71 euro |
| Chi organizza o diffonde online a fini di lucro | Art. 171-ter, comma 2 | Penale | Reclusione da 1 a 4 anni e la stessa multa |
| Provider, VPN, DNS che non segnalano | Art. 174-sexies | Penale | Reclusione fino a un anno per l’omessa segnalazione |
L’ultima riga riguarda gli intermediari, non gli utenti: l’articolo 174-sexies, in vigore dal 9 ottobre 2024, obbliga provider, motori di ricerca, fornitori di VPN e servizi DNS a segnalare “immediatamente” all’autorità giudiziaria le condotte penalmente rilevanti di cui vengono a conoscenza.
Come arriva la multa e come ti identificano
Di solito la sanzione non arriva mentre stai guardando una partita. Arriva dopo, a volte molti mesi dopo, come effetto di un’indagine penale su chi gestiva il servizio. Gli investigatori sequestrano server, pannelli di gestione e conti, e da lì ricostruiscono l’elenco dei clienti: chi ha pagato, quanto e a quale rivenditore.
I comunicati ufficiali lo dicono in modo esplicito. Nell’operazione “Tutto chiaro” la Guardia di Finanza di Ravenna, su delega della Procura di Bologna, ha eseguito oltre 100 perquisizioni e sequestri in tutta Italia, con il coordinamento di Eurojust per Francia e Germania; il materiale sequestrato servirà “a identificare tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi gli acquirenti finali”, e nel frattempo sarebbero state notificate le sanzioni ai “primi 1000 abbonati” individuati, “con importi che oscillano da 154 a 5.000 euro”. Gli abbonamenti costavano tra 40 e 130 euro l’anno e venivano pagati di preferenza in criptovaluta o su conti esteri o intestati a prestanome, proprio per rendere difficile il tracciamento. Nel settembre 2025 il Comando di Cagliari annunciava l’obiettivo di “sanzionare penalmente e amministrativamente tutti i potenziali acquirenti in fase di identificazione”.
Il caso più recente è quello di Crotone, del giugno 2026. Secondo ItaliaOggi, che riporta il comunicato della Guardia di Finanza, i finanzieri hanno individuato tre centrali di smistamento del segnale gestite da quattro persone e almeno 2.769 clienti, tutti identificati e residenti in 43 province. Gli abbonamenti costavano da 10 a 40 euro; agli utenti, scrive il giornale, sarebbero state notificate “le prescritte sanzioni amministrative con importo variabile da 154 sino a 5.000 euro”. Secondo Calcio e Finanza, l’indagine è partita da segnalazioni di operazioni finanziarie sospette trasmesse dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria: a insospettire sono state le causali di numerosi bonifici che riportavano il nome di un’app usata per riprodurre i flussi pirata. Il comunicato originale non risulta tra quelli pubblicati sul sito nazionale gdf.gov.it.
Un bonifico o un pagamento con carta lasciano una traccia che porta a nome e indirizzo. Sui tempi, l’articolo 14 della legge 689/1981 fissa in 90 giorni dall’accertamento il termine per notificare la violazione a chi risiede in Italia. Se gli atti arrivano all’autorità competente tramite un provvedimento dell’autorità giudiziaria, però, il termine decorre da quando li riceve. Per questo una multa legata a un’indagine penale può arrivare a distanza di parecchio tempo dall’operazione che hai letto sui giornali.
Piracy Shield: cosa blocca l’AGCOM
Piracy Shield non serve a multare gli utenti: è la piattaforma con cui l’AGCOM fa oscurare i siti e i server che trasmettono illegalmente eventi in diretta, soprattutto sportivi. È attiva dal 1° febbraio 2024 e funziona in modo automatizzato: i titolari dei diritti, dopo un ordine cautelare dell’Autorità, segnalano i nomi di dominio (gli FQDN) e gli indirizzi IP usati per la diffusione illecita, e gli operatori devono bloccarli entro trenta minuti dalla segnalazione. È la guida ufficiale AGCOM all’accreditamento, aggiornata al regolamento modificato con la delibera 209/25/CONS del 30 luglio 2025, a descrivere così il meccanismo.
Per l’utente l’effetto pratico è che il flusso pirata può smettere di funzionare a metà partita. Il blocco non comporta di per sé una sanzione per chi stava guardando: le multe passano dalle indagini della Guardia di Finanza descritte sopra.
Ti è arrivato il verbale: cosa puoi fare
Leggi con calma l’atto: quale comma dell’articolo 174-ter ti viene contestato, a quale periodo si riferisce, quale somma è indicata per il pagamento ridotto e a chi vanno mandati gli scritti difensivi. Le strade sono tre, tutte previste dalla legge 689/1981.
| Strada | Termine | Cosa succede |
|---|---|---|
| Pagamento in misura ridotta (art. 16) | 60 giorni dalla notifica | Paghi la somma indicata più le spese e il procedimento si chiude |
| Scritti difensivi (art. 18) | 30 giorni dalla notifica | Mandi argomenti e documenti all’autorità competente e puoi chiedere di essere sentito; l’autorità archivia oppure emette un’ordinanza-ingiunzione |
| Opposizione all’ordinanza-ingiunzione (art. 22 e D.Lgs. 150/2011, art. 6) | 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza | Ricorso al giudice di pace del luogo della violazione |
Gli scritti difensivi hanno senso quando hai elementi concreti. Per esempio: il pagamento contestato non l’hai fatto tu, l’intestatario del conto è un’altra persona, il servizio pagato era diverso da quello indicato, oppure la notifica è arrivata oltre i termini dell’articolo 14 (in quel caso l’obbligo di pagare si estingue). Se l’autorità li respinge emette un’ordinanza-ingiunzione, che indica la somma dovuta: in quel caso non c’è più lo sconto del pagamento in misura ridotta e hai 30 giorni per pagare o per fare opposizione. Per una sanzione che al massimo arriva a 5.000 euro il giudice competente è il giudice di pace, perché la soglia per andare in tribunale è di 15.493 euro.
Ricorda che una nuova violazione in futuro ti esporrebbe alla recidiva, cioè alla sanzione fino a 5.000 euro. Se l’importo richiesto è alto o non ti riconosci nei fatti, prima di decidere fai vedere l’atto a un avvocato.
Domande frequenti
Quanto è la multa per il pezzotto?
Per chi guarda è di 154 euro, cifra fissa prevista dall’articolo 174-ter, comma 1, della legge 633/1941. In caso di recidiva o di fatto grave la sanzione può arrivare fino a 5.000 euro. A questo si aggiungono la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano.
La multa del pezzotto è penale?
No, per l’utente che si limita a guardare è una sanzione amministrativa, non una condanna penale, e non finisce sul casellario giudiziario come un reato. È penale invece la posizione di chi vende, installa, ritrasmette o organizza il servizio, punita dall’articolo 171-ter con la reclusione.
La multa la manda DAZN o Sky?
No. Le piattaforme possono segnalare i flussi pirata e collaborare alle indagini, ma la sanzione amministrativa è un atto pubblico: la contesta l’organo che ha accertato la violazione, nei casi raccontati dai comunicati la Guardia di Finanza, e la decide l’autorità amministrativa competente. Diffida da email o messaggi che chiedono di pagare una “multa pezzotto” con un link: un verbale vero ti viene notificato secondo le regole sulle notifiche degli atti.
Possono multarmi anche se ho smesso di usarlo?
Sì, se il tuo nome risulta tra i clienti ricostruiti in un’indagine. La violazione riguarda l’acquisto e l’uso del servizio in quel periodo, non il fatto di averlo ancora. Il termine per la notifica, se gli atti arrivano tramite l’autorità giudiziaria, parte da quando l’autorità competente li riceve.
Usare una VPN rende anonimi?
Non rispetto ai pagamenti, che sono il modo principale con cui gli investigatori risalgono agli utenti. Dal 9 ottobre 2024, inoltre, anche i fornitori di VPN sono tra i soggetti obbligati dall’articolo 174-sexies a segnalare all’autorità giudiziaria le condotte penalmente rilevanti di cui vengono a conoscenza.
Se vuoi capire quanto costa invece guardare tutto in modo legale, trovi il confronto aggiornato nell’articolo sui prezzi dello streaming tra Netflix, Disney+, Spotify e Prime; per lo sport c’è la guida su dove vedere i Mondiali 2026 in TV e streaming, e per capire cosa fa davvero una VPN la nostra guida al funzionamento delle VPN. Le fonti di questo articolo: su Normattiva l’articolo 174-ter, l’articolo 171-ter e l’articolo 174-sexies della legge 633/1941, l’articolo 3 della legge 93/2023, gli articoli 14, 16 e 18 della legge 689/1981 e l’articolo 6 del D.Lgs. 150/2011; i comunicati della Guardia di Finanza sull’operazione “Tutto chiaro” e sull’operazione di Cagliari; la guida AGCOM a Piracy Shield; sul caso Crotone gli articoli di ItaliaOggi e Calcio e Finanza.
