Dal 31 ottobre 2026 chi cambia fondo pensione si porta dietro anche il contributo del datore di lavoro: dopo almeno due anni di iscrizione, il dipendente che trasferisce la posizione ha diritto a far versare al nuovo fondo sia il TFR maturando sia l’eventuale contributo aziendale. Dalla stessa data i fondi possono pagare la pensione integrativa con l’erogazione frazionata, a rate per almeno cinque anni. Sono novità della legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, art. 1, commi 201 e 202).
Ultimo aggiornamento: novembre 2026. Fonti: Normattiva (d.lgs. 252/2005), circolare COVIP n. 6616 del 22 ottobre 2026.
📌 In breve
- Dal 31 ottobre 2026 chi trasferisce il fondo pensione dopo due anni ha diritto a far arrivare al nuovo fondo TFR e contributo del datore.
- Prima il contributo aziendale seguiva il lavoratore solo nei limiti fissati dai contratti collettivi: passando a un fondo aperto o a un PIP spesso si perdeva.
- Sempre dal 31 ottobre c’è l’erogazione frazionata: il montante viene pagato a rate per almeno cinque anni, ma la COVIP avverte che ha una fiscalità meno conveniente.
Cosa cambia per chi trasferisce il fondo
La regola sta nell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 252/2005. Decorsi due anni dall’adesione l’iscritto può trasferire l’intera posizione a un’altra forma pensionistica, e ora la norma aggiunge che in caso di trasferimento “il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro”. Normattiva annota che la modifica si applica dal 31 ottobre 2026 (comma 202 della legge 199/2025).
Il testo precedente, citato dalla stessa COVIP in una vecchia risposta a quesito, aggiungeva un limite: il contributo del datore seguiva il lavoratore “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi anche aziendali”. Così chi lasciava il fondo negoziale di categoria per un fondo aperto o un PIP spesso portava con sé il TFR ma perdeva la quota dell’azienda.
| Trasferimento dopo 2 anni | Fino al 30 ottobre 2026 | Dal 31 ottobre 2026 |
|---|---|---|
| TFR maturando | Segue il lavoratore | Segue il lavoratore |
| Contributo del datore | Solo nei limiti dei contratti o accordi collettivi | Diritto al versamento nel fondo scelto (dove il contributo è previsto) |
| Tempi per il trasferimento | Massimo 6 mesi | Massimo 6 mesi |
Un esempio con numeri ipotetici: con 30.000 euro di retribuzione e un contributo aziendale dell’1,5%, il datore versa 450 euro l’anno. Passando a un PIP con le vecchie regole si rischiava di perderli: in dieci anni sono 4.500 euro, rendimenti esclusi.
L’erogazione frazionata: la pensione integrativa a rate
Il comma 201 ha introdotto tre prestazioni alternative alla rendita vitalizia: rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante. Le prime due partivano dal 1° luglio 2026; la terza, spiega la circolare COVIP del 22 ottobre 2026, è stata rinviata al 31 ottobre dalla legge 112/2026 di conversione del decreto legge 62/2026.
Secondo lo schema di statuto allegato, l’erogazione frazionata “non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario” e dura un periodo scelto dall’iscritto, “comunque non inferiore a cinque anni”. Non si può revocare, salvo convertire il residuo in rendita vitalizia; durante l’erogazione niente trasferimenti, riscatti, anticipazioni o RITA, solo il cambio di comparto.
Due conti al lordo di tasse e rendimenti: 60.000 euro su cinque anni fanno 12.000 euro l’anno, su dieci anni 6.000, con rata variabile perché il capitale resta investito. Negli esempi di supplemento alla Nota informativa pubblicati il 26 ottobre e corretti il 28, la COVIP segnala che manca la copertura del rischio di longevità e che la formula ha una “fiscalità meno conveniente rispetto alle altre prestazioni pensionistiche”.
Chi riguarda
La portabilità interessa i dipendenti iscritti da almeno due anni a un fondo negoziale che vogliono passare a un fondo aperto o a un PIP. Per la scelta c’è la nostra guida al fondo pensione integrativo, e il confronto fondo pensione o TFR in azienda.
L’erogazione frazionata riguarda invece chi ha raggiunto i requisiti per la pensione obbligatoria e ha almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare., e resta possibile prendere fino al 50% della posizione in capitale (in alcuni casi il 100%).
Da quando e cosa succede ora
Le regole valgono dal 31 ottobre 2026. Al 2 novembre i fondi stanno adeguando statuti e regolamenti e depositando il supplemento alla Nota informativa, come chiesto dalla COVIP. Per completare un trasferimento il fondo ha al massimo sei mesi.
Chi pensa di cambiare fondo dovrebbe confrontare l’ISC (indicatore sintetico dei costi) dei due fondi; chi versa di tasca propria può ripassare la deducibilità del fondo pensione.
Domande frequenti
Se cambio fondo pensione perdo il contributo del datore di lavoro?
Dal 31 ottobre 2026 no, se trasferisci dopo almeno due anni e il contributo è previsto per te: la legge riconosce il diritto a versarlo nel fondo scelto.
Dopo quanti anni posso trasferire il fondo pensione?
Dopo due anni di partecipazione puoi trasferire l’intera posizione a un altro fondo senza motivazioni.
Che cos’è l’erogazione frazionata del fondo pensione e quanto dura?
È il pagamento del montante a rate per un periodo scelto dall’iscritto, non inferiore a cinque anni. La COVIP la indica come fiscalmente meno conveniente delle altre prestazioni.

