La chiusura della partita IVA d’ufficio riguarda chi ha una partita IVA aperta ma, secondo i dati in mano all’Agenzia delle Entrate, non ha svolto attività d’impresa, artistica o professionale negli ultimi tre anni. Non è una novità assoluta, perché la regola esiste dal 2016. Con il provvedimento del 12 ottobre 2026, però, l’Agenzia ha cambiato il modo in cui individua le partite IVA “dormienti”, il canale con cui avvisa il titolare e, soprattutto, ha aperto una strada che prima non c’era: chiedere la riattivazione anche dopo che i 60 giorni per opporsi sono scaduti, recuperando la partita IVA con la sua data di apertura originale.
L’Agenzia delle Entrate chiude d’ufficio le partite IVA senza attività nelle tre annualità precedenti, individuate con controlli automatici che ora usano anche fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti. La comunicazione arriva al domicilio digitale (PEC o INAD) o, in mancanza, con raccomandata A/R, e compare nel Cassetto fiscale. La chiusura scatta dal 60° giorno dopo il ricevimento: entro quel termine ci si può opporre presso qualsiasi ufficio. La novità del provvedimento del 12 ottobre 2026: anche dopo i 60 giorni si può chiedere la riattivazione motivata, con effetto dalla data di apertura originaria. La chiusura d’ufficio non comporta sanzioni.
Indice
- Cosa ha deciso l’Agenzia delle Entrate
- Chi rischia la chiusura: i tre anni e i controlli automatici
- Come arriva la lettera e dove trovarla
- I 60 giorni: quando scatta la chiusura e come opporsi
- La novità: riattivazione anche dopo i 60 giorni
- Società ed enti: anche il codice fiscale può sparire
- Ci sono sanzioni? L’equivoco dei 3.000 euro
- Quattro casi pratici
- Lasciarla chiudere, opporsi o chiuderla da sé
- Camera di commercio e INPS: cosa il provvedimento non dice
- Domande frequenti
Cosa ha deciso l’Agenzia delle Entrate
La base di tutto è l’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR 633/1972, nella versione riscritta dal decreto legge 193 del 2016. La norma è di tre righe: l’Agenzia chiude d’ufficio le partite IVA dei soggetti che, in base ai dati in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa, artistiche o professionali. Restano salvi i poteri di controllo e accertamento, e i dettagli operativi li decide il direttore dell’Agenzia con un provvedimento, prevedendo una comunicazione preventiva al contribuente.
Quel provvedimento è arrivato il 3 dicembre 2019 (n. 1415522). Il nuovo provvedimento del 12 ottobre 2026 (prot. 277710/2026), firmato dal direttore Vincenzo Carbone, lo modifica in quattro punti: i criteri con cui si scovano le partite IVA inattive, il canale di invio della comunicazione, il momento esatto in cui scatta la chiusura e la possibilità di farsi riattivare la partita IVA anche a chiusura avvenuta.
Nelle motivazioni l’Agenzia spiega il perché: ormai dispone di “dati e informazioni sempre più accurati e tempestivi” sull’effettivo esercizio di un’attività, quindi può fare controlli più mirati. Il provvedimento non dice quando partiranno le prossime comunicazioni né quante saranno.
Chi rischia la chiusura: i tre anni e i controlli automatici
Il requisito di legge non cambia: nessuna attività nelle tre annualità precedenti. Cambia invece il modo in cui l’Agenzia arriva a questa conclusione. Il testo del 2019 guardava sostanzialmente alle dichiarazioni: venivano individuati i titolari che nei tre anni precedenti non avevano presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o quella dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
Il nuovo paragrafo 2.1 parla invece di “riscontri automatizzati effettuati sulle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, comprese quelle relative alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea”. Tradotto: l’Agenzia incrocia tutto ciò che ha, e tra le fonti ci sono esplicitamente le fatture passate dal Sistema di Interscambio, gli scontrini telematici e i pagamenti con F24. Una partita IVA che per tre anni non emette fatture, non trasmette corrispettivi, non versa nulla e non dichiara redditi d’impresa o di lavoro autonomo ha buone probabilità di finire nella lista.
Il paragrafo 3.8 precisa che i riscontri automatizzati “non comportano in alcun modo l’assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi”: il software segnala, ma il contribuente può sempre spiegare la propria posizione.
Come arriva la lettera e dove trovarla
Qui il cambiamento è netto. Nel 2019 la comunicazione preventiva viaggiava solo per raccomandata con avviso di ricevimento. Ora il canale principale è il domicilio digitale previsto dall’articolo 60-ter del DPR 600/1973: per imprese e professionisti è l’indirizzo PEC registrato nell’indice INI-PEC, per le persone fisiche quello eventualmente eletto su INAD. Se il titolare non ha un domicilio digitale, la lettera va a quello del suo rappresentante. Solo se mancano entrambi si torna alla raccomandata A/R al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria. Se non hai ancora capito se ti conviene registrarti, abbiamo spiegato come funziona il domicilio digitale su INAD e cosa cambia con le raccomandate.
In ogni caso la comunicazione è consultabile nel Cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”. La sua disponibilità viene segnalata con un avviso nell’area riservata del sito dell’Agenzia e, per le persone fisiche, anche con un messaggio sull’app IO.
Attenzione alle imitazioni: la comunicazione vera la ritrovi sempre nell’area riservata, a cui accedi con SPID, CIE o CNS digitando tu l’indirizzo dell’Agenzia. Se una PEC o un SMS ti chiede di cliccare un link per “evitare la chiusura” o di pagare qualcosa, non è la procedura descritta dal provvedimento, che non prevede alcun pagamento.
I 60 giorni: quando scatta la chiusura e come opporsi
Il nuovo paragrafo 2.6 fissa una data precisa, che prima mancava: la chiusura è effettuata a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. Se la consegna è impossibile, il conto parte dalla data in cui la comunicazione viene messa a disposizione nell’area riservata.
Entro gli stessi 60 giorni dalla ricezione chi ritiene illegittima la chiusura può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, non per forza quello della propria provincia, per fornire chiarimenti sulla propria posizione di soggetto attivo ai fini IVA. La scheda dell’Agenzia sulla chiusura d’ufficio elenca tre modi per mandare la documentazione che dimostra l’attività:
- il servizio “Consegna documenti” nella propria area riservata;
- una PEC a una qualunque Direzione provinciale, con oggetto “Risposta a comunicazione di chiusura della Partita IVA”;
- di persona, o tramite delegato, in qualsiasi ufficio, prenotando un appuntamento.
Per capire le date, ecco tre esempi costruiti da noi applicando la regola dei 60 giorni (i giorni si contano dal giorno dopo la ricezione). La data che conta è quella indicata nella tua comunicazione: se qualcosa non torna, chiedi all’ufficio.
| Comunicazione ricevuta il | Canale (esempio) | 60° giorno: chiusura dal |
|---|---|---|
| 20 ottobre 2026 | PEC consegnata | 19 dicembre 2026 |
| 3 novembre 2026 | Raccomandata A/R ritirata | 2 gennaio 2027 |
| 15 dicembre 2026 | Messa a disposizione nell’area riservata (consegna impossibile) | 13 febbraio 2027 |
Meglio non arrivare all’ultimo giorno: opporsi prima della chiusura è la strada più pulita, mentre la riattivazione successiva resta una valutazione dell’ufficio.
La novità: riattivazione anche dopo i 60 giorni
È la parte che cambia davvero le cose. I nuovi paragrafi 2.8 e 2.9 dicono che, passati i 60 giorni, il contribuente che non ritiene legittima la chiusura può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale per chiederne “motivatamente” la riattivazione. L’ufficio verifica argomentazioni e documenti e “può” riattivare la partita IVA. La riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura, “senza soluzione di continuità”: in sostanza la posizione torna com’era, come se la chiusura non ci fosse stata, senza un buco tra prima e dopo.
Con il testo del 2019 questa via non era prevista per la partita IVA. Il vecchio provvedimento consentiva la riattivazione motivata solo per il codice fiscale estinto dei soggetti diversi dalle persone fisiche; per il resto gli uffici potevano archiviare la comunicazione o respingere l’istanza, e tutto si giocava entro i 60 giorni. Chi se ne accorgeva tardi, magari per una raccomandata finita a un vecchio indirizzo, non aveva un percorso scritto per recuperarla.
| Aspetto | Provvedimento 2019 | Dopo le modifiche del 12 ottobre 2026 |
|---|---|---|
| Come si individuano le partite IVA | Dichiarazione IVA o dei redditi d’impresa/lavoro autonomo non presentata, se dovuta, nei tre anni | Riscontri automatizzati sui dati dell’Anagrafe tributaria, comprese fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti |
| Invio della comunicazione | Raccomandata A/R | Domicilio digitale; raccomandata A/R solo se manca. Sempre nel Cassetto fiscale, avviso su app IO |
| Quando scatta la chiusura | Non indicato nel testo | Dal 60° giorno dopo il ricevimento (o dalla messa a disposizione in area riservata) |
| Opposizione entro 60 giorni | Sì, in qualsiasi ufficio | Sì, in qualsiasi ufficio |
| Dopo i 60 giorni | Riattivazione prevista solo per il codice fiscale di società ed enti | Riattivazione motivata della partita IVA (e del codice fiscale per società ed enti), con effetto dalla data originaria |
Due cose da tenere a mente. La prima: il verbo è “può”, quindi serve una motivazione concreta, non basta dire che la partita IVA faceva comodo tenerla. La seconda: il provvedimento non fissa un termine massimo per chiedere la riattivazione, ma più tempo passa, più diventa difficile spiegare perché un’attività esistente non abbia lasciato tracce nei dati dell’Agenzia.
Società ed enti: anche il codice fiscale può sparire
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, cioè società, associazioni ed enti, il paragrafo 2.3 (rimasto invariato) prevede che, se dall’Anagrafe tributaria non emergono elementi che facciano pensare a un’operatività, insieme alla partita IVA venga estinto anche il codice fiscale. Per una persona fisica il codice fiscale ovviamente resta.
Le nuove regole valgono anche qui: entro 60 giorni ci si può opporre sia alla chiusura della partita IVA sia all’estinzione del codice fiscale, e dopo si può chiedere la riattivazione di entrambi. Il codice fiscale riattivato riprende effetto dalla data in cui era stato attribuito in origine. Per una società ferma ma ancora titolare di beni, conti o crediti è un passaggio da non sottovalutare.
Ci sono sanzioni? L’equivoco dei 3.000 euro
La chiusura d’ufficio per inattività, da sola, non comporta sanzioni. Il comma 15-quinquies non ne prevede, e lo stesso decreto legge 193/2016 che lo ha riscritto ha anche modificato l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 471/1997, eliminando la sanzione per chi non presenta la dichiarazione di cessazione attività. Quella norma ora punisce, con una sanzione da 500 a 2.000 euro, solo l’omessa dichiarazione di inizio o di variazione. Le motivazioni del provvedimento 2019 lo dicono in chiaro: il comma 45 ha eliminato “la sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA”.
Da dove viene allora la cifra di 3.000 euro che circola spesso insieme alla parola “chiusura”? Da una procedura del tutto diversa. L’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 471/1997 prevede una sanzione di 3.000 euro per chi riceve un provvedimento di cessazione emesso ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 dell’articolo 35. Sono le partite IVA considerate a rischio di frode: dopo l’apertura l’Agenzia fa un’analisi del rischio, convoca il titolare in ufficio e, se non si presenta o i documenti non convincono, chiude la partita IVA. In quel caso, per riaprirne una servono anche una fideiussione di almeno 50.000 euro per tre anni.
| Chiusura per inattività | Cessazione per rischio frode (“apri e chiudi”) | |
|---|---|---|
| Norma | Art. 35, c. 15-quinquies, DPR 633/1972 | Art. 35, c. 15-bis e 15-bis.1, DPR 633/1972 |
| Presupposto | Nessuna attività nelle tre annualità precedenti | Profili di rischio legati al rilascio della partita IVA, mancata comparizione o esito negativo dei controlli |
| Sanzione | Nessuna | 3.000 euro (art. 11, c. 7-quater, D.Lgs. 471/1997) |
| Per ripartire | Opposizione, riattivazione motivata o nuova apertura | Nuova partita IVA solo con fideiussione di almeno 50.000 euro per tre anni |
Una precisazione per non farsi illusioni: l’assenza di sanzioni riguarda la chiusura in sé. Gli eventuali obblighi non rispettati negli anni in cui la partita IVA era aperta (una dichiarazione dovuta e non presentata, un versamento mancato) restano tali, perché sia la legge sia il provvedimento fanno salvi i poteri di controllo e accertamento dell’Agenzia.
Quattro casi pratici
Gli esempi che seguono sono situazioni tipo costruite da noi, non pareri sul singolo caso.
Il forfettario che ha smesso di fatturare ma vuole tenerla
Marco ha aperto la partita IVA in regime forfettario come grafico, ha lavorato due anni e poi è stato assunto. Da allora niente fatture, niente versamenti, ma la partita IVA è ancora lì “nel caso tornasse utile”. Se negli ultimi tre anni l’attività non c’è stata, la chiusura è esattamente ciò che la legge prevede, e opporsi solo per tenerla di scorta difficilmente convince l’ufficio. Diverso se ha preventivi inviati, clienti in trattativa o spese sostenute per l’attività: sono elementi da portare. Se la partita IVA viene chiusa, può sempre aprirne una nuova quando ricomincia, con lo stesso modello AA9/12 che si usa per la prima apertura (lo trovi nella nostra guida all’apertura della partita IVA).
La partita IVA aperta per errore o mai usata
Giulia l’ha aperta anni fa su consiglio sbagliato, per un lavoro che poi si è rivelato occasionale, e non l’ha mai usata. Per lei la chiusura d’ufficio è un favore: nessuna sanzione per la cessazione non comunicata, nessun modulo da compilare. L’unica verifica utile è controllare nel Cassetto fiscale che negli anni di apertura non ci fossero dichiarazioni dovute e non presentate. Se preferisce non aspettare la lettera, può chiuderla da sé con il modello AA9/12.
Chi incassa solo diritti d’autore o compensi occasionali
Per l’IVA le cessioni e licenze di diritti d’autore fatte dagli autori stessi (o dai loro eredi) non sono considerate prestazioni di servizi, salvo alcune eccezioni, come le opere usate dalle imprese per la pubblicità commerciale: lo dice l’articolo 3 del DPR 633/1972. Allo stesso modo, il lavoro autonomo occasionale non richiede la partita IVA, che serve quando l’attività è abituale (articolo 5 dello stesso decreto). Chi ha una partita IVA aperta ma negli ultimi anni ha incassato solo royalties da autore o compensi per prestazioni occasionali estranee a quella partita IVA, agli occhi dei controlli automatici sembra inattivo. Se è davvero così, la chiusura non lo danneggia; se invece quei compensi sono la sua attività professionale, andavano fatturati, ed è meglio sentire un commercialista prima di rispondere.
Il professionista fermo per malattia
Nel DPR 633/1972 non esiste una “sospensione” della partita IVA: è aperta o chiusa. Chi è rimasto fermo a lungo per motivi di salute e intende riprendere può spiegare la situazione all’ufficio entro i 60 giorni, portando ciò che dimostra che l’attività non è cessata (incarichi in corso, iscrizione all’albo mantenuta, contratti di locazione dello studio, spese professionali). Il criterio di legge però è oggettivo e la decisione spetta all’ufficio. Se la lettera arriva nel pieno della malattia e i 60 giorni passano, ora resta la richiesta di riattivazione motivata.
Lasciarla chiudere, opporsi o chiuderla da sé
La scelta dipende da una domanda sola: l’attività c’è ancora o no?
Se l’attività è finita, lasciarla chiudere è la soluzione più comoda. Non costa nulla e non comporta sanzioni, ma la data di cessazione non la decidi tu. Chiuderla da sé è la strada ordinata: l’articolo 35, comma 3, chiede di dichiarare la cessazione entro 30 giorni. Le persone fisiche usano il modello AA9/12, da inviare via PEC con oggetto “Cessazione attività”, di persona o per raccomandata, come spiega la pagina dell’Agenzia su variazione e chiusura. Chi è iscritto al Registro delle imprese (ditte individuali, artigiani, commercianti) passa invece dalla Comunicazione Unica, ComUnica, che secondo le istruzioni del modello vale per il Registro delle imprese e, dove ci sono i presupposti, anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali. È il motivo principale per cui un’impresa farebbe bene a non aspettare la lettera: con un solo invio la cessazione arriva al Registro delle imprese, al fisco e, dove previsto, agli enti previdenziali.
Se invece l’attività c’è, opporsi entro i 60 giorni è la mossa giusta, con documenti concreti: fatture emesse, contratti, preventivi, ricevute di spese professionali, contratti d’affitto di locali. Se il termine è scaduto, si passa alla richiesta di riattivazione, con la stessa documentazione e una spiegazione del perché non si è risposto prima.
Camera di commercio e INPS: cosa il provvedimento non dice
Il provvedimento parla di partita IVA e, per società ed enti, di codice fiscale; non dice nulla sull’iscrizione al Registro delle imprese, sul diritto camerale né sulla posizione contributiva all’INPS di artigiani e commercianti. Nelle fonti ufficiali che abbiamo letto non c’è scritto che la chiusura d’ufficio della partita IVA si trascini dietro automaticamente anche queste posizioni, e non c’è scritto il contrario.
Per questo chi ha un’impresa iscritta in Camera di commercio, o una posizione INPS da artigiano o commerciante, non dovrebbe considerare la lettera dell’Agenzia come la fine di tutto: conviene verificare con la Camera di commercio e con l’INPS, o con il proprio commercialista, che anche quelle posizioni siano chiuse. Il modo più sicuro resta la cessazione con ComUnica, fatta direttamente dal titolare.
Domande frequenti
Come faccio a sapere se la mia partita IVA sta per essere chiusa d’ufficio?
Controlla il domicilio digitale (la PEC registrata o l’indirizzo su INAD), la sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale e, se sei una persona fisica, i messaggi dell’Agenzia sull’app IO. Lo stato della partita IVA si può verificare anche con il servizio pubblico “Verifica partita IVA” sul sito dell’Agenzia.
Posso riattivare la partita IVA dopo la chiusura?
Sì, con le modifiche del 12 ottobre 2026. Ci si rivolge a qualsiasi ufficio territoriale con una richiesta motivata e, se l’ufficio la accoglie, la partita IVA torna attiva con effetto dalla data di apertura originaria, senza interruzioni. L’accoglimento non è automatico.
La chiusura d’ufficio comporta multe?
No. Dal 2016 non è sanzionata neppure la mancata dichiarazione di cessazione; i 3.000 euro riguardano la diversa cessazione delle partite IVA a rischio frode.
Se la partita IVA viene chiusa, devo pagare qualcosa o presentare dichiarazioni?
Il provvedimento non prevede pagamenti. Le dichiarazioni dovute per gli anni in cui la partita IVA era aperta restano dovute, e la chiusura non cancella eventuali debiti. Se hai ricevuto anche altre lettere dell’Agenzia, per esempio quelle sulle fatture 2023 non dichiarate, vanno gestite a parte.
Fonti: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 277710/2026 del 12 ottobre 2026; provvedimento n. 1415522 del 3 dicembre 2019; art. 35 DPR 633/1972; art. 7-quater DL 193/2016; artt. 5 e 11 D.Lgs. 471/1997; schede informative dell’Agenzia delle Entrate sul modello AA9/12.

