Il Reddito di Libertà 2026 è il contributo pubblico per le donne vittime di violenza che stanno uscendo da una situazione di abuso e si trovano in difficoltà economica: vale fino a 530 euro al mese per un massimo di dodici mesi, cioè fino a 6.360 euro, e l’INPS lo paga tutto insieme, in un’unica soluzione. La domanda non si fa da sole sul sito dell’INPS: passa dal centro antiviolenza, dai servizi sociali e dal Comune. A inizio ottobre 2026 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha trasferito all’INPS altri 3,9 milioni di euro per finanziare le domande rimaste senza copertura in diverse regioni.
Il contributo è salito da 500 a 530 euro al mese (fino a 6.360 euro in un anno, esenti da IRPEF) con il decreto interministeriale del 17 settembre 2025, applicato dalla circolare INPS n. 44 del 9 aprile 2026. Possono chiederlo le donne seguite da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione e dai servizi sociali, in condizione di bisogno. La domanda (modulo SR208) la trasmette il Comune; i fondi sono divisi per regione e si accolgono le domande in ordine di invio. Per il 2026 le risorse sono 16,5 milioni, più 3,9 milioni straordinari annunciati dall’INPS con il messaggio n. 3110 del 2 ottobre 2026. Le domande 2026 valgono fino al 31 dicembre.
Il 1522 è il numero pubblico antiviolenza e antistalking promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. È gratuito anche dai cellulari e attivo 24 ore su 24, con operatrici specializzate; dal sito 1522.eu si può anche scrivere in chat. Le operatrici possono indirizzarti al centro antiviolenza più vicino, che è anche il primo passo per il Reddito di Libertà. In caso di pericolo immediato chiama il 112.
Indice
- Cos’è il Reddito di Libertà e a cosa serve
- Quanto spetta nel 2026 e come viene pagato
- Chi può chiederlo: i requisiti
- Come si fa domanda, passo per passo
- Graduatoria regionale e fondi esauriti
- I 3,9 milioni in più: la ripartizione per regione
- ISEE, Assegno di Inclusione e altri aiuti
- Cosa è cambiato rispetto agli anni scorsi
- Scadenze e cosa aspettarsi nel 2027
- Domande frequenti
Cos’è il Reddito di Libertà e a cosa serve
Il Reddito di Libertà è nato nel 2020 con il decreto-legge n. 34 (articolo 105-bis), che ha istituito un fondo dedicato alle donne vittime di violenza. Dal 2024 è una misura strutturale: la legge di Bilancio 2024 lo ha finanziato in modo stabile, non più anno per anno con interventi straordinari. A gestirlo è l’INPS, ma le risorse arrivano dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, che le divide tra le Regioni.
Lo scopo è concreto. Secondo la scheda ufficiale dell’INPS, il contributo serve a sostenere le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, favorendo prima di tutto l’autonomia abitativa e personale, e il percorso scolastico e formativo dei figli minori. In pratica sono soldi pensati per le spese del “dopo”: un affitto, un trasloco, la scuola dei figli, il tempo necessario a trovare o ritrovare un lavoro.
Non è un sussidio che si chiede da sole con lo SPID. Il percorso parte sempre da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione e dai servizi sociali, che devono attestare due cose diverse: il primo il percorso di uscita dalla violenza, i secondi lo stato di bisogno economico.
Quanto spetta nel 2026 e come viene pagato
L’importo massimo è di 530 euro al mese per dodici mensilità. L’aumento rispetto ai 500 euro precedenti l’ha deciso il decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità del 17 settembre 2025 (di concerto con i ministri del Lavoro e dell’Economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025), e l’INPS lo ha reso operativo con la circolare n. 44 del 9 aprile 2026.
Attenzione però: i soldi non arrivano a rate. La circolare dice che il contributo è erogato in unica soluzione: quando la domanda viene accolta, l’INPS paga in un colpo solo le dodici mensilità. Il pagamento avviene con accredito su un conto, un libretto di risparmio o una carta prepagata con IBAN intestati o cointestati alla richiedente. Il contributo è esente da IRPEF, perché erogato da un ente pubblico a titolo assistenziale (circolare INPS n. 54/2025, paragrafo 5).
Il conto, fatto da noi sugli importi ufficiali: 530 euro per 12 mesi danno 6.360 euro, contro i 6.000 euro dei vecchi 500 euro mensili, quindi 360 euro in più. Ricorda che 530 euro è la misura massima e che tutto avviene nei limiti delle risorse disponibili.
| Periodo | Norma di riferimento | Al mese | Massimo annuo (12 mesi) |
|---|---|---|---|
| Dal 2021 (prima versione) | DPCM 17 dicembre 2020, circolare INPS 166/2021 | 400 € | 4.800 € |
| Domande dal 5 marzo 2025 | D.I. 2 dicembre 2024, circolare INPS 54/2025 | 500 € | 6.000 € |
| Domande accolte nel 2025 (integrate) e domande 2026 | D.I. 17 settembre 2025, circolare INPS 44/2026 | 530 € | 6.360 € |
Chi può chiederlo: i requisiti
La circolare INPS n. 54 del 2025, ancora valida per tutto ciò che la circolare 44/2026 non ha modificato, individua come destinatarie le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, e residenti in Italia.
Sul fronte della cittadinanza la platea è ampia. Possono accedere le cittadine italiane e comunitarie; le cittadine di Paesi extra UE con regolare permesso di soggiorno (vale anche la ricevuta della richiesta o il cedolino), con una carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione oppure con il permesso per protezione speciale. Le donne con status di rifugiata o con protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane.
Poi c’è la condizione economica, che non si misura con una soglia di reddito fissa. Lo stato di bisogno, ordinario oppure straordinario o urgente, lo attesta il servizio sociale professionale del territorio. Accanto a questa dichiarazione serve quella del legale rappresentante del centro antiviolenza che ha preso in carico la donna, che certifica il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso. Senza entrambe le attestazioni la domanda non può essere trasmessa. Infine, non può essere accolta più di una domanda per la stessa donna, nemmeno se presentata in una Regione diversa.
Come si fa domanda, passo per passo
La donna presenta la domanda, direttamente o tramite un rappresentante legale o un delegato, ma non la invia lei all’INPS: la trasmissione telematica la fa un operatore del Comune, con la propria identità digitale, attraverso il servizio INPS “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”.
Quale Comune? Con il messaggio n. 1429 del 7 maggio 2025 l’INPS ha chiarito che è quello nel cui territorio è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, indipendentemente da dove la donna abbia la residenza o il domicilio. Conta per chi si è allontanata da casa e vive altrove.
Il percorso, nell’ordine, è questo:
- Contatto con un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione (si trova tramite il 1522 o la mappatura dei centri sul sito 1522.eu) e presa in carico.
- Presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune, che valutano lo stato di bisogno.
- Compilazione del modulo SR208 “Domanda Reddito di Libertà”, con le due attestazioni (centro antiviolenza e servizio sociale), un recapito di cellulare o email e l’IBAN intestato o cointestato alla richiedente.
- Verifica e invio da parte del Comune: l’operatore controlla i requisiti, trasmette la domanda all’INPS e ottiene un codice univoco con data e ora di invio.
- Copia della domanda: il Comune consegna alla donna la ricevuta con il numero di domanda e il codice univoco.
- Esito: l’INPS lo comunica ai recapiti indicati; il Comune può comunque consultarlo e stamparlo.
L’istruttoria è automatizzata e può dare tre esiti: “Accolta in pagamento”, “Accolta in attesa di IBAN” (quando il conto indicato non risulta intestato alla richiedente: il Comune deve correggerlo) oppure “Non accolta per insufficienza di budget”. Quest’ultimo non è un rifiuto sui requisiti: significa che i fondi della Regione erano finiti in quel momento. Nella circolare 44/2026 l’INPS ha richiamato i Comuni a inviare solo domande già verificate, inclusa la sussistenza dello stato di bisogno e la prosecuzione del percorso con il centro antiviolenza: una domanda incompleta rischia di perdere tempo prezioso.
Graduatoria regionale e fondi esauriti
Il Reddito di Libertà non è un diritto che scatta per tutte le donne che hanno i requisiti: è una misura a budget. Le risorse statali sono divise tra le Regioni in proporzione alla popolazione femminile tra i 18 e i 67 anni (dati Istat al 1° gennaio 2024), e ogni Regione ha il suo tetto. Le domande vengono accolte in ordine cronologico, secondo la data e l’ora del codice univoco rilasciato al momento dell’invio. Per questo il momento in cui il Comune trasmette la pratica conta davvero.
Quando il budget di una Regione si esaurisce, non si possono accogliere nuove domande, salvo che arrivino risorse aggiuntive. Possono arrivare in due modi. Le Regioni possono aggiungere fondi propri, chiedendo all’INPS con PEC un incremento del budget e versando la somma: questi soldi si usano per le domande non accolte, ma solo dopo aver esaurito le risorse statali assegnate a quella Regione. Oppure può intervenire lo Stato con trasferimenti straordinari, come è successo a ottobre 2026.
Le domande presentate dal 1° gennaio 2026 restano valide fino al 31 dicembre 2026 e sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro quella data. Se a fine anno una domanda è ancora “non accolta per insufficienza di budget”, decade e va ripresentata nell’anno successivo. Il Comune può riallegare lo stesso modulo della domanda precedente, dopo aver verificato che i dati siano ancora validi, che lo stato di bisogno persista e che la donna stia proseguendo il percorso con il centro antiviolenza.
I 3,9 milioni in più: la ripartizione per regione
Con il messaggio n. 3110 del 2 ottobre 2026 l’INPS ha comunicato che il Dipartimento per le Pari Opportunità, con un decreto del 5 agosto 2026, ha disposto un trasferimento straordinario di 3,9 milioni di euro per il 2026. Il motivo: in alcune Regioni le risorse erano insufficienti rispetto alle domande risultate ammissibili. L’INPS ha già aggiornato le disponibilità regionali nella procedura, e i nuovi fondi servono ad accogliere le domande 2026 ammissibili rimaste senza copertura.
C’è anche una regola sull’ordine di utilizzo: le risorse regionali già versate e non ancora usate entrano in gioco solo dopo l’esaurimento dei fondi statali. Requisiti e modalità di pagamento non cambiano, e il riparto segue i parametri del decreto del 2 dicembre 2024. Nella tabella qui sotto riportiamo le quote dell’allegato al messaggio INPS; a destra, un nostro calcolo indicativo dei contributi pieni da 6.360 euro corrispondenti.
| Regione | Quota straordinaria 2026 | Contributi pieni (nostra stima) |
|---|---|---|
| Lombardia | 669.686 € | 105 |
| Lazio | 394.099 € | 61 |
| Campania | 389.566 € | 61 |
| Sicilia | 326.195 € | 51 |
| Veneto | 324.298 € | 50 |
| Emilia-Romagna | 297.837 € | 46 |
| Piemonte | 279.741 € | 43 |
| Puglia | 265.154 € | 41 |
| Toscana | 243.921 € | 38 |
| Calabria | 124.785 € | 19 |
| Sardegna | 105.931 € | 16 |
| Marche | 98.069 € | 15 |
| Liguria | 98.019 € | 15 |
| Abruzzo | 84.926 € | 13 |
| Friuli-Venezia Giulia | 77.939 € | 12 |
| Umbria | 56.603 € | 8 |
| Basilicata | 35.955 € | 5 |
| Molise | 19.089 € | 3 |
| Valle d’Aosta | 8.186 € | 1 |
| Totale | 3.900.000 € | circa 613 |
Fonte: allegato n. 1 al messaggio INPS n. 3110 del 2 ottobre 2026. La stima dei contributi pieni è nostra (quota divisa per 6.360 euro, arrotondata per difetto) e non tiene conto di eventuali integrazioni di domande precedenti. Il Trentino-Alto Adige non compare nella tabella di riparto.
Per la scala complessiva: la circolare 44/2026 indica in 16,5 milioni le risorse 2026 (10 milioni dalla legge di Bilancio 2024, 1 dalla legge di Bilancio 2025, 5,5 dalla legge di Bilancio 2026). Divisi per 6.360 euro, come puro esercizio di calcolo, fanno circa 2.594 contributi pieni in tutta Italia, prima dei 3,9 milioni straordinari e degli eventuali fondi regionali.
ISEE, Assegno di Inclusione e altri aiuti
Né la circolare INPS 54/2025 né la 44/2026 indicano una soglia ISEE per il Reddito di Libertà: la condizione economica viene valutata dal servizio sociale professionale, che attesta lo stato di bisogno nel modulo di domanda. L’ISEE serve però per molti altri aiuti: i passaggi per ottenerlo sono nella nostra guida su come presentare la DSU e ottenere l’ISEE 2026.
Sulla compatibilità, il decreto del 2 dicembre 2024 (articolo 3, comma 6), richiamato dalla circolare INPS, stabilisce che il Reddito di Libertà non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come l’Assegno di Inclusione. Chi ne ha i requisiti può quindi chiedere anche l’Assegno di Inclusione 2026.
Per altre prestazioni, come l’Assegno Unico o la NASpI, le circolari non prevedono esclusioni ma nemmeno un elenco puntuale: nei casi dubbi conviene chiedere ai servizi sociali o all’INPS. A differenza delle prestazioni periodiche che trovi nel nostro calendario dei pagamenti INPS di ottobre 2026, il Reddito di Libertà non ha una data fissa: arriva in unica soluzione quando la domanda viene accolta.
Cosa è cambiato rispetto agli anni scorsi
Nella prima versione, regolata dal DPCM del 17 dicembre 2020 e dalla circolare INPS 166/2021, il contributo era di 400 euro al mese.
Il decreto del 2 dicembre 2024, in vigore dal 4 marzo 2025, ha portato l’importo a 500 euro, ha ripartito 10 milioni l’anno per il triennio 2024-2026 e ha introdotto la regola annuale: le domande si presentano dal 1° gennaio al 31 dicembre e, se non accolte entro fine anno, decadono. Nel 2025 c’è stata anche una fase transitoria, con la possibilità di ripresentare entro il 18 aprile le vecchie domande rimaste senza fondi.
Il decreto del 17 settembre 2025 ha aggiunto 1 milione l’anno e alzato il contributo a 530 euro. La circolare 44/2026 ha stabilito che le domande accolte nel 2025 vengono integrate fino a 6.360 euro, in ordine cronologico di accoglimento (per quelle pagate con fondi regionali, nei limiti delle risorse della Regione), e che le domande 2026 si pagano dopo aver completato queste integrazioni.
Scadenze e cosa aspettarsi nel 2027
La data da segnare è il 31 dicembre 2026: è il termine per presentare le domande dell’anno e anche il limite entro cui quelle già inviate possono essere accolte con le risorse 2026. Dal 1° gennaio 2027 chi è rimasta esclusa per mancanza di fondi potrà ripresentare la domanda tramite il Comune.
Per il 2027 le leggi già in vigore prevedono 6 milioni l’anno dalla legge di Bilancio 2024, 1 milione dalla legge di Bilancio 2025 e 9 milioni per il 2027 dalla legge di Bilancio 2026. Il decreto di riparto del 2 dicembre 2024 copre però solo il triennio 2024-2026, e il decreto del 17 settembre 2025 ha ripartito il milione aggiuntivo per il 2025 e il 2026: per distribuire le risorse del 2027 tra le Regioni servirà quindi un nuovo provvedimento, seguito dalle istruzioni INPS. Aggiorneremo questa guida quando saranno pubblicati.
Domande frequenti
Posso fare domanda per il Reddito di Libertà online da sola?
No. La domanda si presenta con il modulo SR208, ma la trasmette all’INPS il Comune, dopo che il centro antiviolenza e i servizi sociali hanno compilato le rispettive attestazioni. Il servizio telematico è riservato agli operatori comunali.
Il Reddito di Libertà viene pagato ogni mese?
No. Anche se l’importo è calcolato su base mensile (fino a 530 euro), l’INPS paga tutte le mensilità in un’unica soluzione quando la domanda viene accolta, fino a un massimo di 6.360 euro.
Serve l’ISEE per il Reddito di Libertà?
Le circolari INPS non fissano una soglia ISEE. Lo stato di bisogno lo attesta il servizio sociale professionale del territorio. L’ISEE resta utile per altre prestazioni, come l’Assegno di Inclusione.
Cosa succede se la mia domanda risulta “non accolta per insufficienza di budget”?
Non è un rifiuto sui requisiti: i fondi della tua Regione erano esauriti. La domanda resta valida fino al 31 dicembre e può essere accolta se arrivano nuove risorse, come i 3,9 milioni trasferiti a ottobre 2026. Se a fine anno non è stata accolta, decade e il Comune può ripresentarla dal 1° gennaio successivo.
Devo presentare la domanda nel Comune di residenza?
Non necessariamente. Secondo il messaggio INPS 1429/2025, il Comune di riferimento è quello in cui è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, a prescindere da residenza o domicilio.
Ho ricevuto il contributo nel 2025: mi spetta qualcosa in più?
Sì, se le risorse lo permettono. La circolare 44/2026 prevede l’integrazione delle domande accolte nel 2025 fino a 530 euro al mese, cioè fino a 6.360 euro complessivi, in ordine cronologico di accoglimento.

