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Fattura elettronica forfettari 2026: come farla gratis e perché il bollo può aspettare il 30 novembre

Fattura elettronica forfettari: dal 1° gennaio 2024 l’obbligo vale per tutti i contribuenti in regime forfettario, senza più la vecchia soglia dei 25.000 euro di ricavi. A più di due anni di distanza le domande che arrivano ai commercialisti sono sempre le stesse. Serve davvero un software a pagamento? E il bollo da 2 euro, quando va versato? Sulla prima la risposta è no, perché l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione strumenti gratuiti che bastano a chi emette qualche decina di fatture al mese. Sulla seconda c’è una sorpresa: la scadenza del 30 settembre che si legge ovunque, per quasi tutti i forfettari, può slittare al 30 novembre.

📌 Articolo in breve
Il forfettario emette la fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, anche gratis con la procedura web o l’app FatturAE dell’Agenzia delle Entrate. Su ogni fattura sopra i 77,47 euro va il bollo da 2 euro, che si paga una volta a trimestre. Per il secondo trimestre la scadenza ordinaria è il 30 settembre, ma se il bollo di gennaio-giugno non supera 5.000 euro si può versare tutto entro il 30 novembre. Con 2 euro a fattura, per superare quella soglia servirebbero 2.500 fatture in sei mesi.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza fiscale o tributaria. Le normative fiscali cambiano frequentemente: verifica sempre i dati aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgiti a un commercialista.

Indice

  1. Chi deve emettere la fattura elettronica
  2. Come farla gratis con gli strumenti dell’Agenzia
  3. I campi che il forfettario sbaglia più spesso
  4. Il bollo da 2 euro: quando è dovuto
  5. Scadenze 2026 e la soglia dei 5.000 euro
  6. Tre casi concreti
  7. Se il bollo non viene pagato
  8. Domande frequenti

Chi deve emettere la fattura elettronica

L’estensione arriva dall’articolo 18 del decreto legge 36/2022, che ha tolto l’esonero ai forfettari in due tempi: dal 1° luglio 2022 per chi aveva superato 25.000 euro di ricavi o compensi, dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri. Oggi la fattura elettronica è quindi l’unico modo di fatturare verso aziende, professionisti, pubblica amministrazione e anche verso i privati consumatori. Restano alcune situazioni particolari, come le prestazioni sanitarie i cui dati passano dal Sistema Tessera Sanitaria, per le quali conviene sentire il proprio commercialista prima di cambiare abitudini.

In pratica, quando l’obbligo c’è, una fattura su carta o inviata come semplice PDF per il fisco non è una fattura emessa. Il file deve passare dal Sistema di Interscambio (SdI), che lo controlla, lo consegna al destinatario e ne tiene traccia. È proprio questo passaggio a permettere all’Agenzia di sapere, trimestre per trimestre, quante fatture soggette a bollo sono state emesse: un dettaglio che torna utile più avanti.

L’obbligo non cambia la sostanza del regime. Il forfettario continua a non addebitare l’IVA, non subisce la ritenuta d’acconto e paga l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato con il coefficiente di redditività. Cambia solo il formato del documento, che diventa un file XML con alcuni campi obbligatori. Chi deve ancora capire se il regime gli conviene trova i conti nella nostra guida completa al regime forfettario 2026, e una simulazione di tasse e contributi nel calcolatore del forfettario.

Come farla gratis con gli strumenti dell’Agenzia

Per emettere fattura non serve comprare niente. Nel portale Fatture e Corrispettivi, a cui si accede con SPID, CIE o CNS, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione tre strumenti gratuiti: una procedura web per compilare e inviare la fattura dal browser, l’app FatturAE per smartphone e tablet e un software da installare sul computer, pensato per chi preferisce preparare i file offline e inviarli in un secondo momento.

Il percorso è sempre lo stesso. Si compila la fattura, salvando in rubrica i dati dei clienti ricorrenti, si genera il file XML, lo si invia allo SdI e si aspetta la ricevuta. Se tutto è in ordine arriva la ricevuta di consegna oppure, per i privati, quella di messa a disposizione. Se c’è un errore formale arriva invece una notifica di scarto con il codice dell’anomalia: in quel caso la fattura si considera non emessa e va corretta e reinviata, e la prassi dell’Agenzia concede cinque giorni dalla notifica per rimandarla con la stessa data e lo stesso numero.

Due funzioni gratuite vengono spesso ignorate. La prima è la conservazione a norma: aderendo al servizio nello stesso portale, l’Agenzia conserva le fatture emesse e ricevute, e non c’è bisogno di pagare un conservatore esterno. La seconda è la consultazione, che permette di ritrovare tutte le fatture transitate dallo SdI senza tenerne copia sul proprio computer. Il software a pagamento diventa utile quando le fatture sono tante, quando serve l’integrazione con un gestionale o con il conto della partita IVA (su questo c’è il nostro confronto sui conti correnti business), non per il semplice rispetto dell’obbligo.

Un’ultima nota sui clienti privati. Chi non ha partita IVA riceve la fattura nella propria area riservata del sito dell’Agenzia, non per email. Nel campo del codice destinatario si inserisce “0000000” insieme al suo codice fiscale. Per cortesia, e per evitare telefonate, conviene mandargli comunque una copia in PDF, specificando che non è l’originale.

I campi che il forfettario sbaglia più spesso

Il file XML del forfettario ha tre campi che fanno la differenza, e sono quelli da cui nasce la maggior parte degli errori. Il regime fiscale va indicato con il codice RF19, che identifica proprio il forfettario della legge 190/2014. Ogni riga della fattura, non avendo IVA, richiede un codice Natura, e per il forfettario è N2.2, “non soggette – altri casi”. Infine c’è il campo BolloVirtuale, da valorizzare con “SI” quando il totale supera 77,47 euro.

Nel testo va poi riportata la dicitura che spiega perché manca l’IVA, di solito nella forma “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario”, insieme all’indicazione che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto. Non sono formalità: una fattura con il codice sbagliato supera comunque i controlli dello SdI, ma finisce negli archivi dell’Agenzia con informazioni che poi vanno sistemate.

Campo Cosa inserire Errore frequente
Regime fiscale RF19 RF01 (regime ordinario) lasciato dal modello predefinito
Natura dell’operazione N2.2 N2.1, che riguarda le operazioni fuori campo IVA per territorialità
BolloVirtuale SI, se il totale supera 77,47 € Campo lasciato vuoto
Ritenuta d’acconto Nessuna Ritenuta del 20% applicata per abitudine
Codice destinatario (privati) 0000000 + codice fiscale Invio della sola copia PDF per email

Il bollo da 2 euro: quando è dovuto

L’imposta di bollo da 2 euro si applica alle fatture senza IVA quando l’importo supera 77,47 euro. Per l’Agenzia la condizione si verifica se la somma degli importi del documento supera quella cifra e se nelle righe compare uno dei codici Natura che indicano operazioni senza imposta, tra cui N2.1 e N2.2 (non soggette) e N3.5 e N3.6 (non imponibili). Per il forfettario significa, in pratica, quasi ogni fattura sopra gli 80 euro. Le regole ufficiali sono raccolte nella pagina dell’Agenzia sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Sulla fattura elettronica il bollo è “virtuale”: non si compra la marca dal tabaccaio, lo si segnala nel file con BolloVirtuale SI e lo si paga poi in un’unica soluzione ogni trimestre. Molti forfettari lo riaddebitano al cliente come voce della fattura, ed è una prassi diffusa. Verso l’Erario, però, il debito resta di chi emette: quei 2 euro vanno comunque versati, anche se il cliente non li ha ancora pagati.

Il controllo avviene con due elenchi che l’Agenzia prepara per ogni trimestre. L’elenco A contiene le fatture in cui il bollo è stato indicato e non si può modificare. L’elenco B contiene invece le fatture che, secondo i controlli automatici, avrebbero dovuto riportare il bollo e non lo riportano: l’Agenzia lo integra d’ufficio e il contribuente può toglierne alcune se ritiene che l’imposta non fosse dovuta. In assenza di modifiche l’elenco B si considera confermato. Per il secondo trimestre 2026 il termine per le correzioni era il 10 settembre: da quel momento il conto è fissato e l’importo da pagare compare nell’area riservata entro il 20 settembre.

Scadenze 2026 e la soglia dei 5.000 euro

Il versamento è trimestrale e segue l’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, nella versione modificata dal decreto legge 73/2022, che ha alzato le soglie per il rinvio. Il meccanismo è questo: se il bollo del primo trimestre non supera 5.000 euro si può pagare entro il 30 settembre insieme al secondo; se primo e secondo trimestre insieme non superano 5.000 euro, si può aspettare fino al 30 novembre.

Trimestre Importo visibile nel portale Scadenza ordinaria Rinvio possibile
1° (gennaio-marzo) entro il 15 maggio 31 maggio (nel 2026 slittato al 1° giugno) 30 settembre, se non supera 5.000 €
2° (aprile-giugno) entro il 20 settembre 30 settembre 30 novembre, se 1° e 2° insieme non superano 5.000 €
3° (luglio-settembre) entro il 15 novembre 30 novembre
4° (ottobre-dicembre) entro il 15 febbraio 28 febbraio dell’anno successivo

Ora il conto che quasi nessuno fa. Con 2 euro a fattura, 5.000 euro di bollo corrispondono a 2.500 fatture soggette in sei mesi, circa 14 al giorno festivi compresi. Un forfettario non ci arriva: il tetto dei ricavi del regime è 85.000 euro l’anno, e anche con fatture appena sopra la soglia servirebbero quasi 200.000 euro di fatturato nel solo semestre. Tradotto: per la quasi totalità dei forfettari il bollo di gennaio-giugno si può pagare fino al 30 novembre. È una facoltà, non un obbligo, e chi preferisce chiudere subito può versare entro il 30 settembre.

I modi per pagare sono due. Il più semplice è la funzione dedicata nel portale Fatture e Corrispettivi, dove si indica l’IBAN di un conto intestato e l’importo viene addebitato direttamente. In alternativa c’è il modello F24 telematico, con i codici tributo 2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo e 2524 per il quarto. Attenzione a un dettaglio che l’Agenzia evidenzia nella sua guida aggiornata a giugno 2026: quando si versano insieme trimestri slittati, ogni quota va sul codice del trimestre a cui si riferisce. Chi paga a novembre il bollo di gennaio e quello di aprile usa 2521 e 2522, non 2523.

Tre casi concreti

Martina, grafica freelance. Ha emesso 11 fatture tra gennaio e marzo e 14 tra aprile e giugno, tutte sopra i 77,47 euro. Il bollo è di 22 euro per il primo trimestre e 28 per il secondo, 50 euro in tutto. A giugno non ha pagato il primo trimestre, e non è in ritardo: 22 euro sono sotto i 5.000, quindi il termine è slittato al 30 settembre. Siccome anche i 50 euro complessivi sono sotto soglia, può versare tutto entro il 30 novembre, con due righe di F24 sui codici 2521 e 2522.

Luca, insegnante di chitarra. Dà lezioni a 60 euro l’una e le fattura una alla volta, a famiglie diverse. Nessun documento supera 77,47 euro, quindi il bollo non è dovuto. Se però a un genitore fattura un pacchetto mensile di quattro lezioni da 240 euro, quella fattura sconta il bollo. La soglia si applica al singolo documento, ma dividere artificialmente un’unica prestazione per restare sotto i 77,47 euro è proprio il comportamento che i controlli cercano: conviene fatturare come si lavora davvero.

Sara, consulente. Ha usato per tutto il secondo trimestre un modello di fattura senza il campo BolloVirtuale: 20 fatture sopra soglia. L’Agenzia le ha inserite nell’elenco B e, non essendo arrivate correzioni entro il 10 settembre, le considera confermate: 40 euro da versare. Non aver indicato il bollo in fattura non la mette in regola né la espone a sanzioni, purché paghi nei termini, cioè il 30 settembre o, stando sotto soglia, il 30 novembre. Il problema nasce solo se non paga affatto.

Caso Bollo 1° trimestre Bollo 2° trimestre Termine utile Codici F24
Martina 22 € 28 € 30 novembre 2521 e 2522
Luca 0 € 0 € nessun versamento
Sara già pagato 40 € (integrati dall’Agenzia) 30 novembre 2522

Se il bollo non viene pagato

Quando il versamento è omesso, insufficiente o tardivo, l’Agenzia invia una comunicazione alla PEC registrata nell’indice INI-PEC, con l’importo del bollo, gli interessi e la sanzione dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 471/1997 ridotta a un terzo. Dal 1° settembre 2024, con la revisione delle sanzioni del decreto legislativo 87/2024, quella sanzione è scesa dal 30 al 25% dell’importo non versato: ridotta a un terzo diventa circa l’8,33%. Sui 40 euro di Sara vorrebbe dire poco più di 3 euro. Dal ricevimento ci sono trenta giorni per chiedere chiarimenti, attraverso il servizio CIVIS o in ufficio, se i conti non tornano.

Chi si accorge da solo del ritardo può muoversi prima. La funzione di pagamento del portale calcola in automatico sanzione ridotta e interessi del ravvedimento operoso, che con l’F24 si versano sui codici 2525 e 2526. Sono cifre piccole, ed è proprio per questo che conviene non ignorare la comunicazione: lasciata cadere, porta di regola alla riscossione della sanzione senza più la riduzione, e un debito da pochi euro diventa una pratica da gestire.

Tutte le altre date fiscali del periodo, dai versamenti del 2 novembre alla rottamazione, sono nel nostro calendario delle scadenze fiscali di ottobre 2026.

✍️ Nota della redazione: abbiamo confrontato le date che circolano online con la guida dell’Agenzia delle Entrate sul bollo delle fatture elettroniche aggiornata a giugno 2026. La maggior parte degli articoli indica solo il 30 settembre come scadenza del secondo trimestre, senza ricordare la soglia dei 5.000 euro introdotta nel 2022: per un forfettario, che quella soglia non la raggiunge mai, il termine effettivo per il bollo del primo semestre è il 30 novembre.

Domande frequenti

Il forfettario deve mettere il bollo anche sulle fatture a clienti esteri?

Sì, se la fattura non ha IVA e supera 77,47 euro. Il bollo segue il documento, non la nazionalità del cliente: nel file cambia il codice destinatario, che per i soggetti esteri è “XXXXXXX”, ma il campo BolloVirtuale va compilato allo stesso modo.

Posso usare solo l’app o la procedura web dell’Agenzia?

Sì. Procedura web, app FatturAE e software da installare sono gratuiti e sufficienti per emettere, inviare e conservare le fatture. Il software commerciale serve per comodità quando i volumi crescono, non per rispettare l’obbligo.

Devo comprare le marche da bollo?

No. Sulla fattura elettronica il bollo è virtuale: si indica nel file e si paga ogni trimestre, dal portale con addebito sul conto oppure con F24.

Ho pagato il primo trimestre a giugno: cosa cambia per il secondo?

Nulla di complicato. Se il bollo del primo e del secondo trimestre insieme non supera 5.000 euro, il secondo si può versare entro il 30 novembre, sul codice 2522. Chi preferisce può pagarlo entro il 30 settembre.

Entro quando va emessa la fattura elettronica?

La fattura immediata va trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, che per le prestazioni di servizi coincide con il pagamento. Chi usa la fattura differita, per più operazioni dello stesso mese documentate, la emette entro il 15 del mese successivo.

Cosa succede se lo SdI scarta la fattura?

Il documento si considera non emesso. Va corretto e reinviato, e la prassi dell’Agenzia concede cinque giorni dalla notifica di scarto per rimandarlo con la stessa data e lo stesso numero.

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