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Proroga versamenti 20 luglio 2026: cosa cambia per forfettari e soggetti ISA

La proroga al 20 luglio 2026 riguarda direttamente milioni di partite IVA italiane: chi è soggetto agli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) o applica il regime forfettario ha più tempo per versare saldo 2025 e primo acconto 2026 senza pagare la maggiorazione dello 0,4% prevista di solito per chi supera la scadenza ordinaria del 30 giugno. Il Decreto Legge 22 maggio 2026, n. 89 ha spostato questa data, ma le condizioni non sono uguali per tutti e conviene fare due conti prima di scegliere quando pagare.

📌 Articolo in breve
Il D.L. 89/2026 proroga al 20 luglio, senza maggiorazione, i versamenti IRPEF/IRES/IRAP per contribuenti ISA e forfettari, altrimenti scaduti il 30 giugno. C’è anche una seconda finestra fino al 20 agosto con una maggiorazione dello 0,80%. Chi non rientra in queste categorie resta soggetto alle scadenze ordinarie con la consueta maggiorazione dello 0,4% dopo il 30 giugno.
⚠️ Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo. Non costituiscono consulenza fiscale o tributaria. Le normative fiscali cambiano frequentemente: verifica sempre i dati aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgiti a un commercialista.

Indice

  1. Cosa cambia con il decreto legge 89/2026
  2. Chi può usare la proroga e chi resta escluso
  3. Le due finestre: 20 luglio e 20 agosto
  4. Come compilare correttamente l’F24
  5. Gli errori più comuni da evitare
  6. Domande frequenti

Cosa cambia con il decreto legge 89/2026

Ogni anno la scadenza ordinaria per versare saldo dell’anno precedente e primo acconto dell’anno in corso cade il 30 giugno. Chi paga entro quella data non deve nulla in più, chi la supera è tenuto normalmente a una maggiorazione dello 0,4% se paga entro i 30 giorni successivi. Per il 2026, però, il legislatore ha deciso di dare più respiro a una fascia specifica di contribuenti: quelli soggetti agli ISA e chi applica il regime forfettario.

Il Decreto Legge 22 maggio 2026, n. 89 sposta per queste categorie il termine ordinario al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione. È come se, per loro, il 30 giugno non fosse mai esistito: pagare il 5 luglio o il 19 luglio ha esattamente lo stesso costo. Chi invece supera anche questa nuova scadenza ha ancora una seconda possibilità fino al 20 agosto 2026, pagando però una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, più alta di quella ordinaria dello 0,4% perché copre un periodo più lungo.

Chi può usare la proroga e chi resta escluso

La proroga si applica a chi esercita attività per cui sono stati approvati gli ISA e dichiara ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per la loro applicazione, oltre a chi rientra nel regime forfettario indipendentemente dal fatturato. Rientrano anche i soci di società di persone e associazioni professionali che partecipano per trasparenza al reddito di questi soggetti, oltre ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA ma dichiarano comunque ricavi entro certe soglie.

Chi lavora come dipendente o pensionato e presenta il modello 730 non è toccato da questa proroga: per quella platea le scadenze restano quelle ordinarie legate al conguaglio in busta paga o sul rateo di pensione. Anche i titolari di partita IVA in regime ordinario che superano abbondantemente le soglie ISA restano fuori dal beneficio e devono guardare al calendario standard, con la maggiorazione dello 0,4% già scattata dal 1° luglio per chi non ha ancora versato.

Le due finestre: 20 luglio e 20 agosto

Conviene ragionare per finestre temporali distinte, perché il costo cambia in modo netto. Fino al 20 luglio 2026 il versamento è a costo zero rispetto all’importo dovuto: nessuna maggiorazione, nessun interesse aggiuntivo. Dal 21 luglio al 20 agosto 2026 scatta invece la maggiorazione dello 0,80%, calcolata sull’importo versato: per un saldo IRPEF di 3.000 euro, ad esempio, significa pagare 24 euro in più solo per aver spostato il versamento di qualche settimana.

Non è un importo enorme in termini assoluti, ma su versamenti consistenti — pensiamo a chi ha anche un acconto IVIE, IVAFE o contributi previdenziali da versare insieme al saldo IRPEF — la differenza può arrivare a qualche centinaio di euro. Chi ha la liquidità disponibile ha quindi tutto l’interesse a chiudere entro il 20 luglio, mentre chi ha bisogno di più tempo può ragionevolmente sfruttare il mese aggiuntivo pagando la maggiorazione, spesso più conveniente rispetto a un prestito ponte o a uno scoperto di conto corrente.

Come compilare correttamente l’F24

Un errore frequente in questi periodi di proroga è dimenticare di indicare correttamente il codice tributo e, quando dovuta, la maggiorazione nell’F24. Per i versamenti effettuati entro il 20 luglio non serve alcuna maggiorazione: si versa l’importo pieno con i codici tributo ordinari (4001 per il saldo IRPEF, 4033 per il primo acconto, e così via a seconda dell’imposta). Per i versamenti nella seconda finestra, fino al 20 agosto, va invece calcolata a parte la maggiorazione dello 0,80% e sommata all’importo dovuto, versandola con lo stesso codice tributo dell’imposta principale — non esiste un codice separato per questo tipo di maggiorazione, a differenza di quanto accade con la maggiorazione ordinaria dello 0,4%, che invece ha un codice a sé (1668).

Chi usa un software di compilazione F24 o si affida al proprio commercialista non deve preoccuparsi troppo di questi dettagli tecnici, ma chi compila manualmente tramite home banking dovrebbe verificare due volte l’importo prima di inviare, perché un errore di calcolo sulla maggiorazione genera spesso una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate qualche mese dopo, con richiesta di integrazione.

Gli errori più comuni da evitare

Il primo errore è pensare che la proroga valga per tutti i titolari di partita IVA: non è così, riguarda solo chi rientra negli ISA o nel forfettario. Il secondo errore, altrettanto diffuso, è confondere questa proroga con quella legata a eventi eccezionali (alluvioni, terremoti), che ha regole e platee completamente diverse e non si applica automaticamente a chi ha semplicemente sede in una zona colpita in passato da eventi calamitosi, salvo provvedimenti specifici. Il terzo errore riguarda i contributi INPS dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata o artigiani e commercianti: anche questi seguono la stessa proroga se collegati al reddito da partita IVA soggetto a ISA o forfettario, ma vanno verificati caso per caso perché le date di scadenza dei contributi fissi non sempre coincidono con quelle delle imposte sui redditi.

Domande frequenti

La proroga vale anche per l’IVA?

No, i versamenti IVA periodici seguono un calendario proprio e non sono coinvolti da questa specifica proroga, che riguarda esclusivamente saldo e acconto delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) per i soggetti ISA e forfettari.

Cosa succede se pago dopo il 20 agosto 2026?

Superata anche la seconda finestra, si applicano le regole ordinarie sul ravvedimento operoso, con sanzioni e interessi calcolati in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza originaria, generalmente più onerosi della maggiorazione dello 0,80%.

Un lavoratore dipendente con un piccolo reddito da locazione deve rispettare questa proroga?

No, se non è titolare di partita IVA soggetta a ISA o forfettario, resta soggetto alle scadenze ordinarie legate alla propria dichiarazione dei redditi, indipendentemente da altri redditi accessori come le locazioni.

Devo presentare una comunicazione per usufruire della proroga?

No, la proroga è automatica per chi rientra nei requisiti: non serve alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, basta versare entro la nuova data indicata.

Per chi deve ancora completare la propria posizione fiscale può essere utile anche il nostro approfondimento sul calcolo dell’IRPEF 2026, oltre alla guida alla rottamazione quater per chi ha anche debiti pregressi da chiudere. Per il testo ufficiale del decreto e i chiarimenti aggiornati, il riferimento è il portale dell’Agenzia delle Entrate.

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