Hai pagato una tassa in ritardo, o non l’hai pagata affatto, e vuoi sistemare le cose prima che arrivi un avviso. Il ravvedimento operoso 2026 serve a questo: versi l’imposta dovuta, gli interessi al tasso legale e una sanzione ridotta, senza aspettare che sia il Fisco a trovarti. Qui trovi come funziona dopo la riforma delle sanzioni del 2024, quanto costa e come si calcola, con quattro esempi rifatti passo per passo.
La versione pubblicata a giugno conteneva errori che cambiano i conti. Indicava un tasso legale del 2,5% per il 2026: il decreto del MEF del 10 dicembre 2025 lo ha fissato all’1,6% (nel 2025 era il 2%, il 2,5% valeva nel 2024). Usava poi le percentuali di sanzione precedenti al decreto legislativo 87 del 2024 (base 30%, sprint allo 0,1% al giorno, 1,5%, 1,67%, 3,75%) come se valessero per tutti: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la base è il 25% e le riduzioni sono più basse. Infine i codici IMU 3931 e 3901 erano sbagliati: nell’archivio dell’Agenzia delle Entrate il 3931 è la TOSAP/COSAP e il 3901 è la vecchia ICI. Abbiamo rifatto tabelle, esempi e risposte alle domande frequenti.
Con il ravvedimento si paga l’imposta, gli interessi al tasso legale giorno per giorno (1,6% annuo nel 2026, 2% nel 2025, ciascuno per i giorni del proprio anno) e una sanzione ridotta. Per i versamenti omessi dal 1° settembre 2024 la sanzione ridotta va dallo 0,083% al giorno nei primi 15 giorni all’1,25% entro 30 giorni, all’1,39% entro 90, al 3,125% entro il termine della dichiarazione dell’anno della violazione (o entro un anno) e al 3,57% oltre. Per le violazioni più vecchie restano le percentuali di prima (dall’1,5% al 5%). Si paga con F24: per l’IRPEF codici 8901 per la sanzione e 1989 per gli interessi.
Indice
- Cos’è il ravvedimento operoso e quando si usa
- Le sanzioni ridotte dopo la riforma del 2024
- Gli interessi: 1,6% nel 2026, 2% nel 2025
- Come calcolare l’importo da pagare
- Come si paga: i codici tributo F24
- Quattro esempi pratici di calcolo
- Quando non si può più fare
- Domande frequenti
Cos’è il ravvedimento operoso e quando si usa
Il ravvedimento operoso è previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997. Permette a chi ha commesso una violazione fiscale di rimediare da solo, pagando una sanzione che è una frazione di quella ordinaria: un decimo, un nono, un ottavo e così via, a seconda di quanto tempo è passato.
Il caso più comune è il versamento dimenticato o fatto in ritardo: un acconto IRPEF, una rata IMU, l’IVA periodica. Vale anche per chi ha versato meno del dovuto, anche di poche decine di euro. Si usa inoltre per errori e omissioni nelle dichiarazioni, ma questo articolo si concentra sui pagamenti, che sono la situazione in cui si trova la maggior parte delle persone.
Per l’IMU il collegamento con queste regole passa dalla legge 160 del 2019, articolo 1, comma 774: in caso di omesso o insufficiente versamento si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 471 del 1997, cioè la stessa sanzione delle imposte erariali. Le percentuali che trovi sotto valgono quindi anche per la rata IMU dimenticata.
Le sanzioni ridotte dopo la riforma del 2024
Il punto di partenza è la sanzione ordinaria per il versamento omesso, fissata dall’articolo 13 del decreto legislativo 471 del 1997. Il decreto legislativo 87 del 2024 l’ha abbassata dal 30% al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Se paghi con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione si dimezza al 12,5%, e se il ritardo non supera i 15 giorni si riduce ancora a un quindicesimo per ogni giorno, cioè lo 0,83% al giorno.
Il ravvedimento applica a questa base le frazioni dell’articolo 13 del decreto 472: un decimo se paghi entro 30 giorni dalla scadenza, un nono entro 90 giorni, un ottavo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui hai commesso la violazione (oppure entro un anno, per i tributi senza dichiarazione periodica), un settimo oltre quel termine. Ecco cosa diventano in pratica, così come le riporta anche la scheda dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento.
| Quando paghi (violazioni dal 1° settembre 2024) | Come si ottiene | Sanzione ridotta |
|---|---|---|
| Da 1 a 14 giorni di ritardo | 1/10 di 0,83% per ogni giorno | 0,083% al giorno (0,83% a 10 giorni) |
| Da 15 a 30 giorni | 1/10 del 12,5% | 1,25% |
| Da 31 a 90 giorni | 1/9 del 12,5% | 1,39% (esattamente 1,3889%) |
| Oltre 90 giorni, entro il termine della dichiarazione dell’anno della violazione (o entro un anno) | 1/8 del 25% | 3,125% |
| Oltre quel termine (o oltre un anno) | 1/7 del 25% | 3,57% (esattamente 3,5714%) |
La tabella dell’Agenzia arrotonda alcune percentuali (per esempio 0,83% a dieci giorni e 3,12% invece di 3,125%), per cui i risultati possono differire di qualche centesimo da un calcolo fatto con le frazioni esatte. Nei nostri esempi usiamo le frazioni esatte e segnaliamo la differenza.
Ci sono poi tre riduzioni che scattano quando un controllo è già partito: un sesto del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto non preceduto da un processo verbale di constatazione, un quinto dopo il verbale di constatazione, un quarto dopo lo schema di atto che segue un verbale. Riguardano soprattutto imprese e professionisti sottoposti a verifica e, quando entrano in gioco, conviene farsi seguire da un professionista.
Violazioni prima del 1° settembre 2024: restano le vecchie percentuali
Il decreto 87 del 2024, all’articolo 5, comma 1, stabilisce che le nuove regole si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (la nota è riportata in calce agli articoli su Normattiva). Se devi sistemare un versamento scaduto prima di quella data, la base resta il 30% (15% entro 90 giorni, 1% al giorno entro 15 giorni) e valgono le frazioni del vecchio testo, che arrivava anche a un settimo entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo (o due anni) e a un sesto oltre.
| Quando paghi (violazioni fino al 31 agosto 2024) | Sanzione ridotta |
|---|---|
| Da 1 a 14 giorni | 0,1% al giorno |
| Da 15 a 30 giorni | 1,5% |
| Da 31 a 90 giorni | 1,67% |
| Entro il termine della dichiarazione dell’anno della violazione (o un anno) | 3,75% |
| Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo (o due anni) | 4,29% |
| Oltre | 5% |
Conta la data in cui hai commesso la violazione, cioè la scadenza che hai saltato, non la data in cui ti metti in regola. Un saldo IRPEF non pagato a luglio 2024 si ravvede con le vecchie percentuali anche se lo sistemi oggi. Una rata IMU saltata a dicembre 2024 segue invece le nuove.
Una nota per chi legge più avanti: su Normattiva l’articolo 13 del decreto 472 risulta abrogato dal 1° gennaio 2027 dal decreto legislativo 173 del 2024 (il testo unico delle sanzioni tributarie), come modificato dal decreto-legge 200 del 2025. Quando cambieranno i riferimenti normativi aggiorneremo questa guida.
Gli interessi: 1,6% nel 2026, 2% nel 2025
Oltre alla sanzione si pagano gli interessi moratori «calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno», come dice il comma 2 dell’articolo 13. Il tasso legale lo fissa ogni anno il Ministero dell’Economia. Il decreto del 10 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025) lo ha portato all’1,60% dal 1° gennaio 2026. Il decreto del 10 dicembre 2024 lo aveva fissato al 2% per il 2025. Nel 2024 era il 2,5%.
Quando il ritardo attraversa più anni, il conto va spezzato: i giorni del 2025 si calcolano al 2%, quelli del 2026 all’1,6%. L’Agenzia indica la formula imposta × tasso × giorni ÷ 36.500, da applicare separatamente a ciascun periodo. I giorni sono quelli che separano la data della scadenza da quella del pagamento: dal 16 al 26 giugno, per esempio, sono 10. Gli interessi si calcolano sulla sola imposta, non sulla sanzione.
Il tasso per il 2027 sarà fissato dal MEF a dicembre: chi si ravvede l’anno prossimo per un debito del 2026 dovrà aggiungere un terzo spezzone.
Come calcolare l’importo da pagare
Il totale è la somma di tre pezzi: l’imposta non versata, la sanzione ridotta (imposta × percentuale della tabella) e gli interessi (imposta × tasso × giorni ÷ 36.500, anno per anno). Si arrotonda ciascun importo al centesimo.
Un esempio veloce: 1.000 euro di imposta scaduta nel 2026 e pagata con 60 giorni di ritardo, tutti nel 2026. Siamo fra 31 e 90 giorni, quindi la sanzione è un nono del 12,5%: 1.000 × 1,3889% = 13,89 euro. Gli interessi sono 1.000 × 1,6 × 60 ÷ 36.500 = 2,63 euro. Totale 1.016,52 euro.
Come si paga: i codici tributo F24
Il ravvedimento si paga con il modello F24, che puoi compilare con l’home banking o con i servizi online dell’Agenzia. Per le imposte erariali imposta, sanzione e interessi vanno su tre righe distinte, ciascuna con il proprio codice. Abbiamo verificato quelli che seguono nel servizio di ricerca dei codici tributo dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’IRPEF l’imposta si versa con il codice ordinario: 4001 per il saldo, 4033 per il primo acconto, 4034 per il secondo acconto o l’acconto in unica soluzione. La sanzione va con il 8901 («Sanzione pecuniaria IRPEF», uso «per ravvedimento operoso») e gli interessi con il 1989 («Interessi sul ravvedimento IRPEF»). In tutte e tre le righe l’anno di riferimento è quello d’imposta, non quello in cui paghi.
L’IMU funziona diversamente. Si usa lo stesso codice dell’imposta, per esempio 3918 per gli altri fabbricati, 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili, 3912 per l’abitazione principale e le pertinenze, nei casi in cui l’IMU è dovuta, e si barra la casella «Ravv.», che le istruzioni dell’Agenzia descrivono proprio come l’indicazione di un ravvedimento per un versamento carente o omesso. I Comuni, richiamando la risoluzione 35/E del 2012 dell’Agenzia, chiedono di sommare sanzione e interessi all’imposta nello stesso importo. In caso di dubbio l’ufficio tributi del tuo Comune te lo conferma.
Per IVA, cedolare secca, addizionali e gli altri tributi i codici di sanzione e interessi sono diversi: cercali nello stesso servizio dell’Agenzia scrivendo il nome dell’imposta, oppure lascia che li proponga il software di compilazione. Per i passaggi pratici sull’F24 dell’IMU c’è la nostra guida al pagamento dell’IMU online.
Quattro esempi pratici di calcolo
Gli esempi sono costruiti da noi per mostrare il metodo. Riguardano tutti violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024, quindi con le nuove percentuali. Abbiamo rifatto ogni conto due volte.
Esempio 1, ravvedimento sprint sull’IMU. Rata di acconto IMU di 400 euro su una seconda casa, scadenza martedì 16 giugno 2026, pagata il 26 giugno: 10 giorni di ritardo. La sanzione è un decimo di 10/15 del 12,5%, cioè 0,8333%: 400 × 0,8333% = 3,33 euro (con lo 0,83% arrotondato della tabella dell’Agenzia verrebbero 3,32). Gli interessi: 400 × 1,6 × 10 ÷ 36.500 = 0,18 euro. Si versano in tutto 403,51 euro con il codice 3918, barrando «Ravv.».
Esempio 2, stessa rata pagata a fine estate. La stessa rata da 400 euro viene pagata il 1° settembre 2026: 77 giorni di ritardo (14 di giugno, 31 di luglio, 31 di agosto, 1 di settembre). Siamo fra 31 e 90 giorni: 400 × 1,3889% = 5,56 euro di sanzione. Interessi: 400 × 1,6 × 77 ÷ 36.500 = 1,35 euro. Totale 406,91 euro, sempre con il 3918 e la casella «Ravv.».
Esempio 3, secondo acconto IRPEF 2025 a cavallo di due anni. Secondo acconto di 800 euro in scadenza lunedì 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cadeva di domenica), pagato il 15 ottobre 2026. Il ritardo supera i 90 giorni ma il pagamento arriva prima del termine della dichiarazione dei redditi relativa al 2025, cioè il modello Redditi 2026, in scadenza il 2 novembre 2026: la riduzione è un ottavo del 25%, quindi 800 × 3,125% = 25,00 euro (24,96 con il 3,12% della tabella dell’Agenzia). Gli interessi vanno spezzati. Dal 2 al 31 dicembre 2025 sono 30 giorni al 2%: 800 × 2 × 30 ÷ 36.500 = 1,32 euro. Dal 1° gennaio al 15 ottobre 2026 sono 288 giorni all’1,6%: 800 × 1,6 × 288 ÷ 36.500 = 10,10 euro. Sommando i valori non arrotondati (1,3151 + 10,0997) si ottengono 11,41 euro. Sull’F24: 800,00 con codice 4034, 25,00 con codice 8901 e 11,41 con codice 1989, anno di riferimento 2025 su tutte e tre le righe. Totale 836,41 euro.
Esempio 4, IMU di oltre un anno fa. Acconto IMU di 500 euro scaduto lunedì 16 giugno 2025 e pagato il 16 novembre 2026. È passato più di un anno, quindi si applica un settimo del 25%: 500 × 3,5714% = 17,86 euro. Interessi: dal 17 giugno al 31 dicembre 2025 sono 198 giorni al 2%, cioè 500 × 2 × 198 ÷ 36.500 = 5,42 euro; dal 1° gennaio al 16 novembre 2026 sono 320 giorni all’1,6%, cioè 500 × 1,6 × 320 ÷ 36.500 = 7,01 euro. Con i valori non arrotondati (5,4247 + 7,0137) gli interessi fanno 12,44 euro. Totale da versare 530,30 euro, con il codice IMU dell’immobile, anno 2025 e casella «Ravv.» barrata.
| Esempio | Imposta | Ritardo | Sanzione | Interessi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. IMU sprint | 400,00 € | 10 giorni | 3,33 € | 0,18 € | 403,51 € |
| 2. IMU intermedio | 400,00 € | 77 giorni | 5,56 € | 1,35 € | 406,91 € |
| 3. Acconto IRPEF | 800,00 € | 318 giorni | 25,00 € | 11,41 € | 836,41 € |
| 4. IMU oltre un anno | 500,00 € | 518 giorni | 17,86 € | 12,44 € | 530,30 € |
Il confronto fra il primo e il secondo esempio dice molto: sulla stessa rata, aspettare due mesi e mezzo costa poco più di tre euro in più. Il salto vero arriva dopo il novantesimo giorno, quando la sanzione di partenza torna al 25% pieno. Senza ravvedimento, sui 400 euro dell’esempio 2 la sanzione sarebbe stata 50 euro.
Quando non si può più fare
Per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, come IRPEF e IVA, il ravvedimento è bloccato solo dalla notifica di un atto: avviso di liquidazione o di accertamento, comunicazione da controllo automatizzato o formale della dichiarazione (il cosiddetto avviso bonario), atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, atto di recupero. Lo spiega la pagina dell’Agenzia su chi può usarlo e quando. Una verifica in corso, quindi, non lo impedisce di per sé, ma il pagamento non ferma i controlli già avviati o futuri.
Per gli altri tributi, IMU compresa, vale la regola generale del comma 1: il ravvedimento è possibile finché la violazione non è stata constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui hai avuto formale conoscenza.
Si può anche pagare a rate in modo spontaneo: per i tributi dell’Agenzia l’articolo 13-bis ammette il ravvedimento di un versamento frazionato, applicando a ogni parte la riduzione legata alla data in cui la paghi, come precisa la scheda sui versamenti.
Domande frequenti
Posso fare il ravvedimento operoso da solo?
Sì. Basta un F24 compilato con l’home banking o con i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Per un acconto IRPEF o una rata IMU il conto si fa con le formule di questo articolo; quando ci sono più violazioni, dichiarazioni da correggere o un controllo in corso conviene un commercialista.
Qual è il tasso di interesse per il ravvedimento nel 2026?
Il tasso legale è dell’1,6% annuo dal 1° gennaio 2026 (decreto MEF del 10 dicembre 2025). Per i giorni di ritardo caduti nel 2025 si usa il 2%, per quelli del 2024 il 2,5%. Si applica solo sull’imposta, giorno per giorno.
Ho saltato un versamento a luglio 2024: quali percentuali uso?
Le vecchie. Le nuove valgono per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi per una scadenza di luglio 2024 la base è il 30% e le riduzioni sono quelle della seconda tabella, anche se paghi adesso.
C’è un limite di tempo per ravvedersi?
Il testo in vigore non fissa una data finale: dopo il termine della dichiarazione dell’anno della violazione (o dopo un anno) si applica comunque un settimo del minimo. Il limite vero è l’arrivo di un atto dell’ufficio, descritto sopra. Se la violazione è molto vecchia, fatti consigliare da un professionista anche sui termini entro cui l’ufficio può ancora contestarla.
Il ravvedimento mi mette al riparo dai controlli?
Regolarizza la violazione che sistemi, ma il comma 1-quater dell’articolo 13 precisa che pagamento e regolarizzazione non impediscono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni e verifiche. Se l’importo versato risulta incompleto, l’ufficio può recuperare la differenza.
Ho ridotto il secondo acconto e ho sbagliato la previsione: come rimedio?
Con il ravvedimento sulla parte mancante, appena ti accorgi dell’errore. I conti con le date di quest’anno sono nella nostra guida al secondo acconto IRPEF 2026.
Se devi ancora presentare la dichiarazione o hai pagato in ritardo il saldo di quest’estate, leggi anche la guida al modello Redditi Persone Fisiche 2026 e quella sulla scadenza del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

